CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

REGOLAMENTO N. 1/A

presentato dalle consigliere regionali
LOMBARDO - BARRACCIU - CERINA - COCCO -
CORRIAS - LANZI - SANNA Simonetta

il 27 ottobre 2004

Regolamento della Consulta delle elette della Sardegna
(Legge regionale 3 novembre 2000, n. 20)

***************

RELAZIONE

Il Regolamento intende attuare la legge regionale n. 20 del 2000, che ha istituito la Consulta delle elette della Sardegna, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, modificato dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 18 con cui si attribuisce al Consiglio regionale l'approvazione delle norme per il suo funzionamento.

Le donne elette nella tredicesima legislatura hanno ereditato dalle colleghe della precedente un lavoro che è stato considerato irrinunciabile e da valorizzare. In quest'ottica hanno fatto proprio il principio ispiratore del testo approvato all'unanimità, il 18 febbraio 2003, dalla Commissione "Politiche Comunitarie". Lo propongono ora, con alcune modifiche, all'attenzione del Consiglio regionale. L'intento è quello di pervenire al più presto all'approvazione in modo che la Consulta possa divenire operativa in tempi brevi.

Il Regolamento individua gli organi della Consulta (Assemblea delle elette, Ufficio di Presidenza, Presidente), assegna a ciascuno le competenze e stabilisce le norme di funzionamento.

Le linee direttrici intendono garantire la massima rappresentanza della base e la concreta operatività (Assemblea e Ufficio di Presidenza).

L'Assemblea, che esprime direttamente le amministratrici, elette e designate, si riunisce almeno una volta all'anno offrendo loro l'opportunità di incontrarsi e confrontarsi. E' concepita come il luogo in cui si evidenziano e trovano risposta le principali questioni che attengono al ruolo di amministratrici. E' inoltre compito dell'Assemblea presentare, ogni anno, una relazione che illustri le problematiche, fotografi la realtà e formuli proposte.
L'Ufficio di Presidenza, organismo agile, dalla connotazione fortemente operativa, intende invece dare slancio all'azione dell'Assemblea. La novità rispetto alla precedente elaborazione è rappresentata dagli "stati generali" della realtà femminile della Sardegna. Il compito è stato assegnato all'Ufficio di Presidenza che a metà di ciascuna legislatura coinvolgerà gli organismi rappresentativi del mondo culturale, produttivo, sindacale e del volontariato al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e indicazioni e rafforzare il diretto confronto tra le elette e la società sarda.

***************

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE - POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA UE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE

composta dai consiglieri:

PISU, presidente, AMADU, vicepresidente, CALIGARIS, segretario, SANJUST, segretario, CASSANO, CERINA, FADDA Paolo, FLORIS Vincenzo, FRAU, SANNA Franco, SANNA Simonetta, relatrice.

pervenuta il 21 luglio 2005

La Consulta delle elette della Sardegna è stata istituita con la legge regionale n. 20 del 2000. Essendo emerse delle difficoltà organizzative per il suo insediamento, dipendenti dalla mancanza di un regolamento interno della Consulta (che, secondo la legge del 2000, avrebbe dovuto essere approvato dall'Assemblea delle elette), il Consiglio regionale è nuovamente intervenuto con la legge n. 18 del 2002, trasferendo al medesimo Consiglio la competenza ad approvare il regolamento interno della Consulta.

La proposta di regolamento è stata presentata in Consiglio regionale una prima volta il 17 febbraio 2003 ed è stata approvata il giorno seguente all'unanimità dalla Seconda Commissione. La proposta tuttavia non è mai stata esaminata dall'Aula ed è pertanto decaduta al termine della dodicesima legislatura.

Ripresentata senza sostanziali modifiche all'inizio di questa legislatura, la proposta di regolamento è stata approvata dalla Seconda Commissione nella seduta del 14 luglio 2005 senza alcun voto contrario, ma con la sola astensione del consigliere Amadu.

La Commissione ha introdotto alcune rilevanti modifiche nel testo sottoposto al suo esame, con l'intento di snellire per quanto possibile il funzionamento della Consulta e soprattutto di eliminare ogni vincolo superfluo, lasciando alla Consulta, una volta insediata, il più ampio spazio di autodeterminazione per quanto riguarda sia le attività, sia il regolamento interno, sia la composizione degli organi.

Per questo motivo è stato introdotto in Commissione l'articolo 8, che lascia alla Consulta la facoltà di modificare il suo regolamento, eccezion fatta per la parte riguardante la composizione e le regole di funzionamento dell'Ufficio di presidenza e le modalità di elezione della Presidente.

Per lo stesso motivo sono state soppresse le parti della proposta (articolo 3, comma 1 e 6, articolo 4, comma 4) contenenti dettagliati elenchi di funzioni, attività ed iniziative, ritenendo preferibile lasciare che sia la Consulta a definire i propri ambiti di attività.

Ad esigenze di snellimento è ispirata la nuova formulazione dell'articolo 3. Per evitare un inutile aggravio di adempimenti burocratici, si è eliminata la necessità di disporre di un elenco aggiornato delle aventi titolo alla partecipazione all'Assemblea, prevedendo che la convocazione avvenga per pubblici avvisi e non con notifiche individuali, eliminando la necessità della verifica del numero legale in sede di prima convocazione e stabilendo che il diritto di partecipare all'Assemblea sia attestato dalle dirette interessate con una semplice dichiarazione.

Una rilevante modifica è stata introdotta nella composizione dell'Ufficio di presidenza (articolo 4, comma 1). Utilizzando la novità costituita dalla presenza, nel Consiglio delle autonomie locali appena costituito, di una rappresentanza femminile non inferiore alla percentuale di donne elette alla carica di sindaco nei comuni della Sardegna, si è deciso di sostituire con essa le designazioni da parte di ANCI ed UPS previste nel testo delle proponenti.

Nello stesso comma è stato rimosso il limite di due per le donne facenti parte della Giunta regionale ed è stata sostituita la consigliera regionale di parità con la presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, in ragione della maggiore attinenza delle sue funzioni con quelle della Consulta.

Considerato poi che, nella composizione così determinata, le componenti dell'Ufficio di presidenza ne fanno tutte parte in ragione delle loro cariche istituzionali, si è ritenuto opportuno sopprimere il gettone di presenza originariamente previsto, conservando soltanto il rimborso delle spese di viaggio.

Infine, si è ritenuto di dover lasciare l'Ufficio di presidenza libero di scegliere al suo interno la Presidente e la Vicepresidente, rimuovendo la riserva a favore delle consigliere regionali contenuta nel testo delle proponenti.

L'articolo 6 è stato soppresso in quanto meramente ripetitivo del comma 2 dell'articolo 1 della legge istitutiva della Consulta.

Con l'ultimo articolo inserito nel testo si è infine impegnato il Presidente del Consiglio regionale a convocare la prima Assemblea della Consulta entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, di cui si auspica una rapida approvazione da parte dell'Aula, in modo da non aggiungere ulteriori ritardi ad un percorso già troppo lungo.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Consulta delle elette della Sardegna, istituita con legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna e le regole di funzionamento della Consulta delle elette della Sardegna, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 18.

 

Art. 2
Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
a) l'Assemblea delle elette;
b) l'Ufficio di Presidenza;
c) la Presidente.

Art. 2
Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
a) l'Assemblea;
b) l'Ufficio di Presidenza;
c) la Presidente.

 

Art. 3
L'Assemblea delle elette

1. L'Assemblea:
a) formula proposte di eventuali modifiche del regolamento della Consulta e le sottopone, attraverso la Commissione competente, all'approvazione del Consiglio regionale;
b) predispone, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il programma annuale di attività;
c) presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sul numero, gli incarichi, le iniziative e i problemi delle elette, formulando proposte e riferendo sul lavoro svolto.

2. Il diritto a far parte dell'Assemblea é acquisito all'atto dell'elezione o della nomina ad una delle cariche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000 e successive modificazioni e viene meno con la cessazione della carica, per qualsiasi causa.

3. L'Assemblea è convocata dalla Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza che fissa l'ordine del giorno. Si riunisce almeno una volta all'anno.

4. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza delle componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide con qualsiasi numero di presenti.

5. L'Assemblea delibera a maggioranza delle presenti.

6. L'Ufficio di Presidenza può invitare a partecipare alle riunioni dell'Assemblea le Parlamentari residenti in Sardegna.

 

Art. 3
Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dalla Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza che fissa l'ordine del giorno, e si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo richiedano almeno un terzo delle componenti dell'Ufficio di presidenza.

2. La convocazione avviene mediante pubblicazione di avvisi sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due giornali quotidiani regionali, oltre che con ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Presidente.

3. Hanno titolo a partecipare all'Assemblea tutte coloro che attestino sotto la loro responsabilità di trovarsi, alla data di svolgimento dell'Assemblea, in una delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 2000.

4. L'Assemblea è regolarmente costituita con qualsiasi numero di partecipanti e delibera a maggioranza delle presenti.

 

Art. 4
L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza della Consulta è composto da:
a) le elette nel Consiglio regionale;
b) due rappresentanti donne della Giunta regionale;
c) tre rappresentanti designate dall'ANCI Sardegna tra le elette e le nominate nelle Giunte;
d) due rappresentanti designate dall'UPS tra le elette e le nominate nelle Giunte;
e) le Parlamentari nazionali ed europee elette in Sardegna;
f) la Consigliera regionale di Parità;

2. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliera o di amministratrice di cui al comma 1, comporta la decadenza dall'Ufficio di Presidenza; in tal caso gli enti competenti procedono all'immediata designazione della sostituta.

3. L'Ufficio di presidenza viene rinnovato ad ogni elezione del Consiglio regionale.

4. Spetta all'Ufficio di Presidenza:
a) dare attuazione al programma annuale di attività definito dall'Assemblea delle elette ai sensi dell'art. 3, comma 1; a tal fine formula specifiche proposte agli organi competenti del Consiglio regionale per le relative deliberazioni;
b) tenere i rapporti con gli organi della Regione e con gli enti locali, nonché con organizzazioni ed associazioni esterne anche europee;
c) curare la raccolta e la diffusione, in raccordo con gli uffici del Consiglio regionale, delle informazioni e della documentazione utili alle elette per lo svolgimento del mandato;
d) istituire gruppi di lavoro, definendone compiti, durata e modalità di funzionamento e coordinarne l'attività;
e) indire, a metà legislatura, gli "stati generali" della realtà femminile isolana coinvolgendo gli organismi rappresentativi del mondo culturale, produttivo, sindacale e del volontariato operanti nel territorio dell'isola; l'appuntamento è finalizzato a raccogliere suggerimenti, proposte e indicazioni per un diretto confronto delle elette con la società sarda.

5. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono valide con la presenza di almeno la metà delle componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

6. Alle componenti dell'Ufficio di Presidenza, con l'esclusione delle elette in Consiglio regionale, è corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti regionali e un gettone di presenza giornaliero pari a euro 100 per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

 

Art. 4
Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza della Consulta è composto da:
a) le consigliere regionali;
b) le donne facenti parte della Giunta regionale;
c) le donne facenti parte del Consiglio delle autonomie locali;
d) le parlamentari nazionali ed europee elette in Sardegna;
e) la presidente della Commissione regionale per la realizzazione della parità fra uomini e donne.

2. Le riunioni dell'Ufficio di presidenza sono valide con la presenza di almeno la metà delle componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza delle presenti.

3. Alle componenti dell'Ufficio di presidenza compete il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

 

Art. 5
La Presidente

1. La Presidente e le due vice Presidenti sono elette dall'Ufficio di Presidenza. La Presidente e una delle vice Presidenti sono scelte fra le Consigliere regionali; l'altra vice Presidente è scelta preferibilmente tra le Consigliere comunali e provinciali.

2. La Presidente convoca e presiede l'Assemblea delle elette e l'Ufficio di Presidenza; ha la rappresentanza della Consulta e ne coordina l'attività.

3. Le vice Presidenti sostituiscono la Presidenza in caso di assenza o impedimento. La Presidente designa alternativamente la sostituta per sei mesi.

 

Art. 5
Presidente e Vicepresidente

1. La Presidente della Consulta è eletta dall'Ufficio di presidenza fra le sue componenti con votazione a scrutinio segreto. E' eletta Presidente la componente dell'Ufficio di presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti. Chi segue nell'ordine dei voti riportati è eletta Vicepresidente. In caso di parità di voti risulta eletta la più anziana di età.

2. La Presidente dura in carica tre anni e non può essere riconfermata.

3. La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza; ha la rappresentanza della Consulta; ne promuove e coordina l'attività con la collaborazione dell'Ufficio di presidenza.

4. La Vicepresidente sostituisce la Presidente in caso di assenza o di impedimento. Se anche la Vicepresidente è assente o impedita, la Presidente è sostituita dalla componente dell'Ufficio di presidenza più anziana di età.

 

Art. 6
Sede e strutture di supporto

1. La Consulta delle elette ha sede nel Consiglio regionale della Sardegna e si avvale per l'attività dei mezzi e del personale messo a disposizione dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

 

Art. 6
Sede e strutture di supporto

(soppresso)

 

 

Art. 7
Attività programmatoria

1. Entro il 15 marzo l'Ufficio di presidenza approva il programma di attività per l'anno in corso, che la Presidente trasmette al Consiglio regionale, unitamente ad una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2000.

 

Art. 8
Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato ed integrato con deliberazione dell'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza.

2. Restano di competenza del Consiglio regionale le modifiche a quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 4 e 5, comma 1.

 

Art. 9
Prima convocazione della Consulta

1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la prima Assemblea della Consulta, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 2000, con le modalità previste dall'articolo 3 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Prima dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio convoca l'Ufficio di presidenza della Consulta perché provveda all'elezione della Presidente e della Vicepresidente.