CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE NAZIONALE N. 7

presentata dai Consiglieri regionali

URAS - DAVOLI - PISU - PORCU - BRUNO - GESSA - CORDA - FRAU - CERINA - PINNA

il 6 luglio 2007

Modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) concernente la composizione del Consiglio regionale


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Art. 16, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale)

La norma attuale prevede che il Consiglio regionale sia composto da 80 consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto. La stessa disposizione è stata riconfermata all'interno della legge Statutaria (ex articolo 15 dello Statuto). Nonostante si sia sviluppato, nel corso del dibattito sulla predetta legge, un ampio confronto sulla necessità di ridurre il numero dei consiglieri, si è ritenuto di non dover apportare modifiche alle norme dello Statuto speciale con disposizioni di rango diverso ed inferiore a quello costituzionale.

La proposta di modifica che viene avanzata interviene, invece, nel competente ambito normativo, ed è finalizzata a ridurre il numero dei consiglieri regionali da 80 a 60, rinviando ogni altro intervento, in materia elettorale, alla legislazione regionale, anche di natura "statutaria".

La nuova dimensione proposta appare più adeguata al funzionamento del Consiglio regionale ed è pensata in una prospettiva di piena affermazione, nel sistema democratico autonomista, della centralità della rappresentanza delle assemblee elettive.

Questa proposta di riforma mira ad accrescere l'autorevolezza dell'organo legislativo regionale (migliorandone l'organizzazione e la capacità produttiva) e la piena rappresentanza di tutti i territori provinciali. Viene introdotta, infatti, nello Statuto speciale la garanzia, qualunque sistema elettorale venga adottato, della rappresentanza anche per gli ambiti provinciali con minore popolazione (Ogliastra, Medio campidano, Sulcis, Gallura).

Vale la pena rammentare che la scelta della forma di governo presidenzialista (che i presentatori di questa proposta criticano e non condividono) fatta con la "legge statutaria" recentemente approvata trova, nella medesima legge, un interessante sistema di contrappesi negli articoli del capo II concernenti il ruolo del Consiglio regionale. In particolare il comma 1 dell'articolo 11 della predetta legge, afferma esplicitamente che "il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo del popolo sardo" (e nessun altro). Lo stesso "esercita funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull'attività degli organi di governo e sull'amministrazione regionale". In questo modo è ricondotta inequivocabilmente all'organo legislativo la sovranità che appartiene al popolo. Da ciò deriva maggiore responsabilità, rispetto ad ogni altro organo della Regione, in merito alla qualità della produzione normativa, alla capacità di effettuare con la necessaria efficacia, trasparenza e totale assenza di ogni altro interesse al di fuori di quello generale delle popolazioni sarde, l'azione di controllo sull'Amministrazione della Regione.

Riteniamo utile ribadire il valore di tali contenuti - per sottolineare la differenza tra l'attuale situazione normativa e quella precedente all'approvazione della "statutaria", nella quale la forma di governo, fortemente presidenzialista, veniva regolata dalle disposizioni vigenti in materia elettorale, già approvate dal Parlamento per le sole regioni a statuto ordinario.

In proposito va sottolineato l'effetto ulteriormente negativo prodotto da tale normativa elettorale, ovvero quello di incrementare, senza alcun limite, il numero dei Consiglieri regionali eletti in ragione del rapporto obbligatorio - tra maggioranza e minoranze - da realizzarsi nell'attribuzione dei seggi. Nella legislatura in corso, questo, si è tradotto in un incremento di 5 seggi e in un Consiglio regionale di 85 (ma l'incremento sarebbe potuto essere molto più consistente).

Con la modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale n. 3 del 1948 (Statuto speciale) che si propone, il predetto rapporto obbligatorio verrebbe a configurarsi comunque entro il tetto massimo dei 60 consiglieri.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio, 1948, n. 3

1. L'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio, 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 16
(Composizione del Consiglio regionale della Sardegna)

1. Il Consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri, eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto. Il numero dei consiglieri eletti non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale adottato con legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15.

2. La rappresentanza nel Consiglio regionale è assicurata a tutti i territori provinciali.".