CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE NAZIONALE N. 6

presentata dai Consiglieri regionali

URAS - LICHERI - LANZI - DAVOLI - FADDA - PISU

il 3 maggio 2007

Piano straordinario per favorire la rinascita economica della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

1. LA NORMA COSTITUZIONALE

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale), articolo 13:
"Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola".

La predetta disposizione normativa rappresenta il più alto riconoscimento formale (giuridico-costituzionale) della "questione sarda", come "questione nazionale". Ciò si traduce nella definizione dei due differenti livelli di responsabilità istituzionale ascrivibili allo Stato e alla Regione, ovvero:
- l'iniziativa statale (Parlamento - Governo centrale): per la predisposizione-approvazione di un piano organico di interventi finalizzati di carattere legislativo, di ordine finanziario e organizzativo;
- il concorso regionale: nell'analisi delle esigenze, nell'individuazione degli obiettivi, nel dimensionamento delle dotazioni finanziarie e strumentali, nella definizione e gestione delle fasi di attuazione.
Perciò, in forza della norma costituzionale:
- "lo Stato" è il soggetto istituzionale innanzitutto obbligato all'adempimento;
- tale adempimento si esercita col "concorso della Regione", perciò in una condizione di leale collaborazione, di vincolo pattizio finalizzato, in un sano principio che oggi può definirsi di federalismo solidale;
- l'intervento partecipato Stato-Regione ha carattere di "piano organico", quindi di intervento a carattere generale (ancorché non esclusivo e non esaustivo);
- il piano deve "favorire", quindi sostenere, il progetto complessivo di sviluppo qualificato ("rinascita") e perciò esercitarsi in coerenza con il Piano regionale di sviluppo (PRS), (legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 2);
- il contenuto e l'obiettivo del Piano consistono nella "rinascita", cioè nella qualità della vita economica e civile che la comunità regionale, attraverso le istituzioni democratiche ed autonomistiche, determina di avere in ragione della sua esistenza;
- la rinascita deve essere contestualmente "economica e sociale", e perciò a valenza qualitativa sia dei processi di sviluppo, sia delle condizioni generali di vita di tutta la popolazione (tutti/e);
- la Regione destinataria è "l'Isola", vale a dire una specifica parte del territorio nazionale configurata, oltreché nella dimensione istituzionale e comunitaria di popolo insediato nel territorio, anche di connotazione specifica (l'insularità, appunto).

2. NEL MERITO

A) La condizione di insularità

Questo elemento di rilievo nella norma costituzionale (il riferimento alla condizione geografica) richiama il permanente divario nelle condizioni dello sviluppo con le altre regioni italiane ed europee, in relazione all'esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali "reti" (di trasporto, di energia - soprattutto quelle relative alle fonti pulite, al minor tasso di inquinamento e al minor costo - di comunicazione e dei servizi) nazionali e continentali.

L'integrazione con i sistemi di comunicazione e dei servizi richiede un'adeguata politica italiana ed europea per le isole, capace di considerare lo svantaggio derivante dall'impossibilità di accesso alle risorse disponibili solo in ambito continentale e dalla necessità permanente di ridurre gli effetti negativi dell'isolamento fisico. In questo senso la connessione del sistema dei trasporti locali con quelli nazionali e continentali deve essere trattata come obbligo verso i cittadini sardi (tutti), in ragione delle rispettive competenze dei diversi livelli istituzionali (Unione europea, Stato, Regione, autonomie locali).

La condizione di insularità non solo legittima la permanente validità dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia, ma rende sempre attuale il tema. Se non fosse già statuito nel nostro sistema costituzionale, l'articolo 13 andrebbe opportunamente pensato e scritto oggi.

Gli elementi su richiamati configurano un obbligo giuridico in attuazione di una specifica norma costituzionale, ma anche un interesse nazionale, a sostegno di una strategia di sviluppo di qualità propria e nuova, da promuovere in favore della Regione - Isola Sardegna.

B) Straordinarietà - Aggiuntività - Coordinamento

Peraltro tutto ciò implica:
a) una complessiva valenza di straordinarietà e di aggiuntività degli interventi e di coordinamento sinergico da parte di tutti i poteri pubblici (o parti di sovranità) necessariamente intervenienti (Regione, Stato e, oggi, Unione europea);
b) una definizione dell'intervento attuativo non solamente finanziario, non settoriale, e neppure generalista, bensì selettivo e strategico rispetto alla previsione costituzionale più complessiva (sviluppo equilibrato e socialmente qualificato, Repubblica delle autonomie, sistema partecipativo, autonomia speciale della Sardegna).

C) Superamento del limite storico

Nelle precedenti esperienze l'iniziativa dello Stato ed il "concorso" della Regione sono stati principalmente finalizzati alla realizzazione di modelli organizzativi dell'economia e della società già esistenti nelle regioni a più alto tasso di sviluppo. Ciò con l'obiettivo prevalente di allineare il sistema produttivo della Sardegna alla capacità produttiva delle Regioni più industrializzate del paese. Si rinunciava, così, sostanzialmente, a perseguire per davvero il superamento del divario di sviluppo esistente. Anzi, in tal modo si manteneva funzionalmente l'impari condizione, determinandosi, nella pratica, una prospettiva di inserimento comunque subalterno nel processo di sviluppo duale tra nord e sud d'Italia e dell'Europa.

Persiste ancora oggi, in alcune recenti produzioni normative, l'idea che la risposta alla domanda di "rinascita" possa risiedere nella trasposizione dei più attuali e prevalenti modelli di crescita economica fondati sulla competitività di prezzo, sulla iperflessibilità del lavoro (con conseguente riduzione dei diritti, incremento della precarietà del lavoro e precarizzazione delle condizioni di vita delle lavoratrici/lavoratori), sul consumo ritenuto inevitabile di territorio e ambiente. Detta impostazione va interamente rovesciata.

D) Risanamento e salvaguardia dei fattori naturali

Per superare le condizioni di svantaggio, al contrario, bisogna individuare le vocazioni produttive più naturali dei luoghi e i percorsi più originali di sviluppo proprio.

La più attuale lettura dell'articolo 13 suggerisce la scelta netta di perseguire nel tempo intermedio due sostanziali azioni generali: una sul versante dell'innovazione "economica" (processi e prodotti di assoluta qualità ambientale) e una sul versante dell'innovazione "sociale".
Perciò le due azioni essenziali da affidare allo specifico intervento dell'articolo 13 possono oggi definirsi in:
a) un'azione di rinaturalizzazione dell'Isola attraverso il risanamento integrale dei fattori naturali (terra, acqua, aria, habitat, patrimonio animale e vegetale) ed il contrasto della desertificazione.
Il modello di sviluppo che sottende al progetto di rinaturalizzazione deve basarsi su elementi imprescindibili, relativi alla partecipazione attiva delle comunità locali, alla valorizzazione delle pratiche tradizionali, all'innovazione coerente con la qualità ambientale sia dei processi sia dei prodotti, alla costruzione di canali di commercializzazione dei prodotti di qualità, attraverso il ricorso a progetti per la ecocertificazione ed ecolabeling;
b) una azione di "socialità" e di partecipazione. La democrazia ambientale comporta la parteci-pazione democratica dei singoli e delle comunità alla definizione del modello economico - sociale di sviluppo, azioni positive di inclusione e di coesione sociale, risposta coerente alla domanda di lavoro buono, di occupazione produttiva, di studio, ricerca, formazione. Perciò il piano di risanamento dovrà essere definito nelle sue modalità e priorità attraverso un processo partecipativo, secondo i criteri più elevati riconosciuti a livello internazionale, da Agenda 21 alla Carta di Aarhus sulla partecipazione pubblica, l'informazione e la giustizia ambientale. L'elaborazione del piano dovrà essere svolta attraverso il coinvolgimento dei vari soggetti istituzionali, a livello regionale e locale, delle parti sociali, dei movimenti, associazioni, comitati. Il processo consultivo ampio dovrà essere promosso dalla Regione su tutto il territorio della Sardegna secondo i principi e le pratiche del bilancio partecipativo.

E) Lavoro buono per tutti/e: nuovo fondamento della rinascita

La dimensione sociale del piano proposto risulta soprattutto evidenziata dalla necessaria applicazione di lavoro qualificato e stabile che deriva dalla gestione degli interventi, dallo studio, dalla ricerca, dal valore delle nuove produzioni di qualità, dalla organizzazione funzionale e produttiva di tutte le attività connesse. Tutti elementi utili per ridefinire un autentico nuovo piano straordinario per il lavoro.

Sotto questo profilo il piano di rinascita della Sardegna propone un contributo fattivo all'attuazione, in concreto, del precetto dell'articolo 4 della Costituzione repubblicana. Esso invita perciò a realizzare l'obiettivo della piena occupazione attraverso la esplicazione di tutte le capacità e disponibilità di studio e di lavoro, di applicazione produttiva, di esercizio di una funzione sociale in modo tale da garantire il coinvolgimento nel progetto di tutta la comunità isolana (Principio di democrazia economica, di identità culturale e di sovranità autonomistica insieme). Nell'idea e nella pratica della rinascita deve essere riconosciuto e deve riconoscersi tutto il popolo sardo (residenti ed emigrati); deve cessare e deve essere invertita la tendenza allo spopolamento delle aree interne dell'isola che costituisce l'effetto più negativo dell'impoverimento materiale e che costituisce la causa di un ancora peggiore processo di impoverimento culturale e umano (nuova emigrazione intellettuale e giovanile).

F) La valorizzazione del Piano paesaggistico regionale (PPR)

La Regione Sarda ha approvato leggi innovative ed impegnative in materia di assetto del territorio, di pianificazione paesistica e di tutela ambientale (Piano paesaggistico regionale). La normativa paesistica dice con chiarezza anche il senso dello sviluppo economico di qualità nuova, cui pensare e per cui agire. È evidente che la scelta di campo operata dalla Regione autonoma in materia ambientale non può che essere sorretta, in modo coerente e adeguato, da corrispondenti misure di carattere economico e sociale. E ciò vale ovviamente per la Regione stessa, ma anche per lo Stato unitario di cui la regione è parte e per l'Unione europea entro cui la Regione si colloca.

G) La Sardegna caposaldo dello sviluppo naturale

Peraltro, dovrebbe essere massimamente apprezzato e sostenuto il contributo originale, coraggioso e deciso che la Sardegna offre di dare al progetto di salvaguardia generale dell'eco-sistema e della biodiversità su scala mondiale, anche alla luce del recente rapporto "Living planet report 2006" che calcola all'anno 2050 il possibile tracollo delle risorse vitali per l'umanità, qualora non intervengano misure decise di inversione di tendenza nel consumo del territorio, di ambiente e dei connessi beni naturali essenziali. È di tutta evidenza che ciò implica un'azione complessiva e decisa a livello mondiale, ma è utile che chi vuole, possa inaugurare un nuovo ed alternativo progetto di sviluppo.

3. I SOGGETTI PROPONENTI

La legge di rinascita, per sua natura, è legge del Parlamento nazionale. Perciò l'iniziativa può essere avviata sia dai parlamentari nazionali (a partire dai parlamentari sardi) sia dal Consiglio regionale della Sardegna (articolo 21, secondo comma, della Costituzione).

4. LA NORMATIVA PROPOSTA

L'articolo 1 individua la specifica dimensione operativa del Governo nazionale che ha il compito di disporre, con il concorso della Regione, il piano previsto dalla norma costituzionale.

L'articolo 2 definisce il contenuto dello specifico intervento legislativo attraverso l'individuazione degli interventi fondamentali da promuovere e da sostenere.

L'articolo 3 dispone il sistema partecipativo interno della comunità regionale e delle sue istituzioni autonomistiche nella predisposizione e nell'attuazione del piano.

L'articolo 4 individua i diversi soggetti istituzionali, statali e regionali chiamati alla definizione, attuazione e verifica del piano.

L'articolo 5 indica la copertura finanziaria in termini di dotazione definita a carico dello Stato e di idoneo concorso della Regione e di utile integrazione dell'Unione europea.

La presente iniziativa è assunta dal Partito della rifondazione comunista sia in sede parlamentare (Camera e Senato) sia in sede consiliare regionale, come contributo aperto alla più ampia convergenza democratica ed autonomistica.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, uno speciale Comitato interministeriale, con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi ed assicura il coordinamento funzionale in relazione ad esso di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali e dalle normative comunitarie al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'Isola.

 

Art. 2
Interventi

1. Il piano contiene e sostiene interventi di carattere organico nei seguenti ambiti:
a) un progetto pluriennale rivolto al risanamento integrale ed al mantenimento della salubrità del patrimonio naturale, animale e vegetale dell'Isola (rinaturalizzazione) ed al contrasto del processo di desertificazione;
b) un progetto pluriennale di riconversione e di promozione delle attività produttive, delle strutture scolastiche, di ricerca e di servizio improntate alla piena garanzia della salubrità dei processi e dei prodotti e alla innovazione (sviluppo di assoluta qualità ambientale).

2. I progetti di cui sopra sono articolati per settore e per ambito territoriale, con carattere di omogeneità ed unitarietà, su base regionale.

3. Le province e i comuni associati sono chiamati ad essere partecipi sia nella fase propositiva, sia nella fase attuativa.

4. Gli interventi fondamentali da promuovere e realizzare riguardano:
a) il risanamento territoriale integrale:
1) dei siti industriali dimessi;
2) delle aree interessate da esercitazioni militari;
3) delle aree interessate dalle emissioni e dagli scarichi di attività industriali, agricole e di qualsiasi altra attività, ivi compresi gli scarichi urbani;
b) i piani di eradicazione delle patologie ed epidemie animali e vegetali e di tenuta in salute dei corrispondenti patrimoni;
c) la salvaguardia attiva del patrimonio culturale e linguistico, dei siti archeologici, dei monumenti naturali, dei beni e dei compendi ambientali sensibili;
d) la forestazione di qualità e di quantità sufficiente a ristabilire gli elementi locali di riequilibrio climatico;
e) il ciclo integrato dell'acqua e la salvaguardia dei corsi d'acqua, anche attraverso la costituzione dei parchi fluviali e dei compendi umidi di stagni e lagune;
f) l'assetto idrogeologico;
g) la salvaguardia e la riconversione ambientale dell'habitat urbano, del sistema costiero e del paesaggio rurale;
h) la riconversione e il nuovo impianto industriale e di tutte le attività produttive in ogni fase del processo (approvvigionamenti, lavorazioni, commercializzazione) in termini di assoluta sostenibilità naturale;
i) la realizzazione di protocolli di connessione del sistema regionale dei servizi e delle comunicazioni con i sistemi nazionali e internazionali atti a garantire la qualità ambientale dello sviluppo.

 

Art. 3
Modalità

1. Le modalità di predisposizione ed attuazione del piano sono articolate funzionalmente in ragione dell'esercizio delle specifiche responsabilità dei differenti livelli istituzionali e in relazione alla necessaria partecipazione del sistema regionale delle autonomie locali, delle rappresentanze dell'economia e del lavoro, dell'emigrazione, così come definite nel sistema legislativo vigente.

 

Art. 4
Sistema partecipativo

1. Il piano, di valenza decennale, è deliberato, coordinato e verificato da uno specifico organismo, denominato Comitato interministeriale integrato (CII), costituito dai Ministeri dello sviluppo economico, della solidarietà sociale, delle politiche europee, integrato in via permanente dal Presidente della Regione e, in relazione ai differenti interventi settoriali, dal/i ministro/i interessato/i.

2. Il piano è attuato dalla Regione autonoma della Sardegna. I programmi attuativi annuali e/o pluriennali sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. I predetti programmi sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale e comunitaria ordinariamente previsti e con analoga finalità.

3. I programmi attuativi sono predisposti dalla Giunta regionale previa valutazione tecnica di uno specifico organismo, denominato Comitato di valutazione tecnica (CVT), costituito da: un rappresentante per ognuno dei tre Ministeri cointeressati in via permanente, un rappresentante del Consiglio regionale delle autonomie, un rappresentante del Comitato regionale dell'economia e del lavoro (CREL), un rappresentante del Comitato regionale di sorveglianza per l'attuazione delle politiche comunitarie, da un rappresentante della Consulta per l'emigrazione.

4. La Giunta regionale propone, e per quanto di sua competenza, attua gli specifici interventi in esito a procedura partecipativa dei soggetti istituzionali di base (comuni e province), dei soggetti sociali e culturali presenti nel territorio, della consultazione in forma pubblica delle comunità locali, per individuare priorità, metodologia, compartecipazione dei soggetti economici e sociali.

5. È istituita, d'intesa tra Stato e Regione, l'Agenzia regionale per l'occupazione (ARO). Essa è costituita attraverso la fusione della attuale Agenzia regionale del lavoro (legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, modificata con legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21) con società e organismi pubblici, competenti in materia di lavoro, regionali o che esercitano funzioni delegate o trasferite dallo Stato alla Regione. L'ARO provvede ad assicurare ogni necessaria attività di gestione concernente l'accesso alle attività formative e all'impiego lavorativo nella realizzazione di progetti, garantendo criteri obiettivi e procedure di priorità sociale.

6. Gli interventi di cui ai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del Presidente della Regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato.

7. Il Comitato interministeriale integrato presenta al Parlamento nazionale ed al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di applicazione della legge con specifiche indicazione dei risultati conseguiti e degli eventuali punti di criticità riscontrati con le relative proposte idonee al superamento. In termini finanziari la relazione indica la congruità o meno degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, i modi attraverso cui potervi fare fronte nel tempo in ragione dei progressivi risultati raggiunti. La relazione riferita all'anno 2015 indica le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e comunitario per la fase successiva al 2016.

 

Art. 5
Copertura finanziaria

1. A carico del bilancio dello Stato, a partire dall'anno 2007 sino all'anno 2016: 500 milioni di euro anno. Per gli anni successivi all'anno 2007, l'importo di 500 milioni di euro è incrementato in ragione del tasso di inflazione.

2. La Regione concorre, attraverso la dotazione del Piano regionale di sviluppo (PRS), con propri stanziamento in termini di congruità rispetto agli obiettivi predisposti.

3. La Regione e lo Stato operano congiuntamente affinché un adeguato stanziamento sia garantito attraverso gli interventi del Quadro comunitario di sostegno (QCS) sia in ragione delle azioni riferibili ai singoli programmi, sia in ragione della specifica connotazione di insularità, sia in ragione della promozione e del sostegno dello sviluppo e della cooperazione nell'area euro-mediterranea.