CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE NAZIONALE N. 4
presentata dai consiglieri regionali
FLORIS Mario - CHERCHI Oscar
il 14 luglio 2006
Modifiche ed integrazioni alla Legge 13 aprile 1983, n. 122
(Norme per il coordinamento della finanza della Regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la Regione Friuli-Venezia Giulia)
***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge nazionale si prefigge lo scopo di adeguare, tramite alcune modifiche da apportare all'articolo 8 dello Statuto, variabile con legge ordinaria dello Stato, il regime vigente delle entrate della Regione.
Sull'annoso problema delle entrate regionali, oggetto di una interminabile trattativa Stato-Regione, da parte dell'Assemblea regionale sono stati espressi sinora solo documenti di intenti e di principio a sostegno della vertenza; sono invece mancate del tutto proposte legislative ufficiali.
I proponenti con la presente proposta di legge nazionale tendono a superare tale carenza, indicando con chiarezza, prescindendo ovviamente dal discorso delle mancate entrate degli anni passati che dovrà seguire vie diverse, un nuovo regime di acquisizioni di risorse che si ritiene, anche per ragioni di equità non solo fiscale, dovrebbero essere attribuite alla Sardegna.
Più in particolare si propone che vengano trasferiti alle casse regionali i redditi IRPEF prodotti in Sardegna a prescindere, perciò, dal domicilio fiscale del titolare dello stesso e l'imposta di fabbricazione per tutti i manufatti prodotti in Sardegna.
Ancora, viene proposta una temporanea riduzione del carico fiscale sui consumi di energia elettrica e di carburanti in misura tale da annullare le maggiori spese sostenute dai cittadini sardi rispetto ai connazionali abitanti nella penisola che possono utilizzare, a costi sensibilmente inferiori, il gas metano.
Tale riduzione dovrebbe rimanere in vigore esclusivamente fino al momento in cui, con l'arrivo del metano nell'Isola, i cittadini sardi si trovino ad essere sullo stesso piano dei connazionali del "continente".
Tale misura si rende necessaria anche per evitare che gli attuali, maggiori costi energetici continuino a pesare in modo sempre più negativo sulle produzioni regionali già gravate, peraltro, da una situazione di crisi e dalle sempre maggiori disfunzioni del sistema dei trasporti.
I proponenti, in considerazione dell'importanza e urgenza della proposta di legge nazionale, ne raccomandano una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. l
Modifiche e integrazioni
alla Legge n. 122 del 19831. Le lettere a) ed e) dell'articolo 8 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), così come modificato dalla Legge 13 aprile 1983, n. 122 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la Regione Friuli-Venezia Giulia) sono sostituite dalle seguenti:
"a) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche (IRPEF e IRPEG), sui redditi prodotti in Sardegna a prescindere dal domicilio fiscale dei titolari degli stessi;
e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti, che ne siano gravati, creati in Sardegna;".2. All'articolo 8 della Legge costituzionale n. 3 del 1948, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
"n) nel territorio della Sardegna è ridotto il carico fiscale sui consumi di energia elettrica e dei carburanti in misura tale da compensare il maggiore costo sostenuto dai cittadini sardi a causa della impossibilità di utilizzare il gas metano; tale riduzione è adeguata automaticamente al variare dei prezzi dell'energia elettrica, dei carburanti e del metano.".
Art. 2
Comitato tecnico paritetico1. Per l'attuazione delle modifiche alla Legge n. 122 del 1983, di cui al comma 1, è istituito, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato tecnico paritetico Stato-Regione per la definizione delle procedure per l'erogazione dei redditi stessi da parte della Regione e per la determinazione dei criteri per l'adeguamento dei carichi fiscali, da applicare nel territorio della Sardegna, sui consumi di energia elettrica e dei carburanti, rispetto ai prezzi vigenti e a quelli futuri.