CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE NAZIONALE N. 2

presentata dai consiglieri regionali

DIANA - ARTIZZU - LIORI - MORO - SANNA Matteo

il 14 dicembre 2004

Statuto speciale della Sardegna



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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La nostra Costituzione repubblicana del 1948 ha disegnato una nuova forma di stato. Lo stato regionale si configura come un quid medium tra lo stato centralistico di stampo napoleonico, che si è imposto ai tempi dello Statuto albertino per timore che larghe autonomie territoriali facessero rivivere in qualche modo gli staterelli preunitari, e lo stato federale. All'Assemblea costituente si battè in particolare per questa nuova forma di stato Gaspare Ambrosiani, un autorevole studioso che negli anni precedenti aveva dedicato all'argomento importanti saggi e che diventerà presidente della Corte costituzionale il 20 ottobre 1962 e ricoprirà l'alta carica fino al 15 dicembre 1967.

All'Assemblea costituente, com'è noto, questa nuova forma di stato non fu accolta pacificamente. Difatti le sinistre non fecero mistero della loro avversione. Palmiro Togliatti temeva che l'ente Regione rappresentasse un ostacolo a quelle riforme di struttura che con l'andare del tempo portarono al collasso economico l'Unione sovietica e i Paesi satelliti. E Pietro Nenni, con il suo linguaggio immaginifico, denunciò che i fautori dello stato regionale volevano ridurre l'Italia in pillole.

Dopo lo smacco del Fronte popolare nelle elezioni del 18 aprile 1948, le parti s'invertono. Per usare l'espressione di Piero Calamandrei, i governi centristi si abbandonano all'ostruzionismo di maggioranza perché temono di consegnare diverse regioni - le regioni "rosse" - alle sinistre. Mentre queste ultime si convertono al regionalismo perché intendono entrare, quanto meno a livello regionale, nella mitica stanza dei bottoni. II risultato di questo braccio di ferro tra maggioranza e opposizione è arcinoto: in larga misura per molto tempo lo stato regionale è rimasto puramente e semplicemente sulla carta. Fatto salvo il Friuli-Venezia Giulia, che muoverà i primi passi soltanto nel 1963 per le note vicende postbelliche che hanno ritardato la piena sovranità italiana sul territorio di Trieste, le altre regioni a statuto speciale - vale a dire la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige - sono nate praticamente in contemporanea con l'entrata in vigore della Costituzione. Le quindici regioni a statuto ordinario, al contrario, hanno visto la luce soltanto nel 1970. E tale ritardo ha determinato frustrazioni tali da determinare un regionalismo sovente in competizione con lo Stato e spesso in posizione di concorrenza con le regioni a statuto speciale.

In questi ultimi anni sono intervenuti accadimenti costituzionali che hanno portato a una ulteriore evoluzione della nostra forma di stato. Prima è intervenuta la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Poi c'è stata la riforma del titolo V della Costituzione, fortissimamente voluta nella passata legislatura dal centrosinistra allora governante, approvata di stretta misura dal Parlamento e confermata nel referendum costituzionale. Infine, è attualmente all'esame del Parlamento la riforma della seconda parte della Costituzione, presentata dal governo Berlusconi e che dovrebbe essere approvata prima della fine della legislatura. Tali disposizioni di rango costituzionale, come si diceva, segnano il passaggio dallo Stato regionale allo Stato federale. Una forma di stato, quest'ultima, caratterizzata da ancora maggiori autonomie territoriali. Sia pure nel quadro di quella repubblica una e indivisibile, scolpita dall'articolo 5 della nostra Costituzione, al quale giustamente il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, sovente si richiama.

II dibattito culturale e politico sulla congruità di regioni a statuto speciale dopo oltre mezzo secolo dall'entrata in vigore della Costituzione è stato affermativamente risolto dal nostro legislatore e perciò non ha più ragion d'essere. Infatti il primo comma del nuovo articolo 116 della Costituzione recita: "il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle d'Aosta/Vallè d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale". Con il che il legislatore ha avallato la scelta dei padri fondatori della Costituzione. E cioè ha convenuto che quelle particolari ragioni che indussero allora a distinguere le regioni a statuto speciale da quelle a statuto ordinario restano tuttora valide.

Ecco allora che si impone la riscrittura dell'intero Statuto speciale della Regione Sardegna. Caratterizzata da tradizioni secolari, nonché dalla insularità, la predetta Regione ha tutte le ragioni per rivendicare le più ampie autonomie nel quadro di una Repubblica in buona sostanza federalista. E la proposta di Statuto che ci onoriamo di portare all'attenzione dei Colleghi ne è la testimonianza. In particolare si sottolineano alcune peculiarità di questa proposta di legge costituzionale.

A norma dello Statuto, la Regione promuove l'unità nazionale e l'integrazione europea come valori fondamentali della propria identità (art. 4); promuove iniziative volte a rafforzare i legami con i corregionali all'estero (art. 6); riconosce il primato della persona e della vita (art. 7); tutela le fasce più deboli della popolazione (art. 8), nonché il patrimonio ambientale e marino (art. 9); conclude accordi e intese con enti territoriali interni ad altro Stato e adegua il proprio ordinamento a quello comunitario (artt. 9 e 10).

E ancora: la Regione valorizza le autonomie locali (titolo III); disciplina gli organi della Regione, prevede particolari garanzie per le opposizioni consiliari, contempla l'elezione popolare diretta del Presidente della Regione, nonchè il simul...simul in funzione antiribaltone (Titolo IV); disciplina la potestà legislativa, regolamentare e amministrativa (Titolo V); enumera e disciplina le fonti regionali del diritto, tra le quali - e la cosa non è senza significato - non compare né il decreto legge né il decreto legislativo, perché conferirebbero un potere eccessivo all'Esecutivo a tutto danno del potere legislativo (Titolo IV); contempla - nei Titoli VIII, IX e X - disposizioni sull'Amministrazione regionale, sulle finanze, demanio e patrimonio, oltre che sulle garanzie e sui controlli (è prevista tra l'altro la figura del Difensore civico).

Si formula il fervido augurio che la Sardegna possa finalmente avere al più presto, e comunque entro la fine di questa legislatura, un nuovo Statuto speciale che la doti delle più ampie autonomie nel solco delle sue secolari tradizioni e che la metta al passo delle importanti novità istituzionali intervenute nel frattempo.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

TITOLO I
Principi Fondamentali

Art. 1
Costituzione della Regione

1. La Sardegna con le sue isole è Regione ad autonomia speciale nell'ambito della Repubblica italiana, una e indivisibile, e dell'Unione europea. Esercita le proprie funzioni nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dal presente Statuto e dall'ordinamento comunitario.

2. La Sardegna è costituita dalla Regione, dalle province, dai comuni e dalle città metropolitane, che hanno il compito di promuovere forme di valorizzazione delle peculiarità territoriali e dell'interesse regionale, ispirandosi ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

3. La sovranità appartiene al popolo sardo che la esercita nei limiti e nei modi previsti dallo Statuto e nel rispetto della Costituzione repubblicana.

 

Art. 2
Territorio e capoluogo

1. La Sardegna comprende le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra.

2. Il capoluogo della Regione è Cagliari.

 

Art. 3
Stemma e bandiera

1. Lo stemma della Sardegna, in conformità alle tradizioni storiche sarde, è d'argento alla croce di rosso, accantonata dalle quattro teste di moro di nero, attorgliate d'argento.

2. La bandiera della Sardegna è di bianco e reca al centro lo stemma della Regione.

 

Art. 4
Unità nazionale, integrazione e pluralismo

1. La Regione promuove l'unità nazionale e l'integrazione europea come valori fondamentali della propria identità.

2. La Regione rappresenta gli interessi dei cittadini e delle comunità locali nelle sedi nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e ne promuove la tutela. Si impegna a rafforzare in tali sedi la propria autonomia e quella degli enti locali, assumendo adeguate iniziative.

3. La Regione ispira la propria azione ai principi di accoglienza e di integrazione degli stranieri che risiedono nel suo territorio.

4. La Regione, nella continuità delle proprie radici cristiane e della sua secolare tradizione, rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nei vari settori di attività attraverso l'attivazione di azioni positive. Garantisce le pari opportunità tra donne e uomini nell'esercizio delle funzioni regionali ed assicura l'equilibrio tra i sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.

5. La Regione, in applicazione dei principi relativi al rispetto delle minoranze e alla uguaglianza, garantisce e assicura il rispetto e lo sviluppo delle tradizioni locali e delle diverse etnie presenti nel suo territorio.

 

Art. 5
Concorso degli enti locali

1. La Regione favorisce il concorso dei comuni, delle province e degli altri enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale.

 

Art. 6
Tutela dei corregionali all'estero

1. La Regione riconosce i corregionali all'estero quale componente fondamentale della comunità regionale e promuove iniziative volte a mantenere e rafforzare i legami culturali, sociali ed economici con gli stessi.

 

Art. 7
Diritti e valori fondamentali

1. La Regione riconosce il primato della persona e della vita, tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalle convenzioni internazionali nonché il diritto degli anziani ad un'esistenza dignitosa nell'ambito familiare e sociale.

2. La Regione salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce l'eguaglianza di ogni componente della comunità sarda nell'esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici sanciti dalla Costituzione.

3. La Regione opera affinché siano garantiti i diritti alla riservatezza della sfera personale dei singoli individui, i diritti dei consumatori nonché il diritto alla informazione ed alla fruizione dei mezzi di comunicazione di massa e delle reti informatiche.

4. La Regione riconosce nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume iniziative per rendere effettivo tale diritto.

5. La Regione promuove i valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo, ripudiando ogni forma di discriminazione e di intolleranza e sostiene il libero svolgimento delle attività nelle quali si esprime la personalità umana e la coscienza democratica, civile e sociale della Nazione.

6. La Regione fa propri i principi della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna a darne piena attuazione.

7. La Regione promuove la pace e l'amicizia tra i popoli e sostiene ogni iniziativa volta a favorire la loro realizzazione.

9. La Regione collabora con la Chiesa cattolica, nel rispetto delle previsioni del quadro concordatario nonché con le confessioni religiose con le quali lo Stato stipula intese, al fine di tutelare la dignità della persona e perseguire il bene della comunità, in conformità ai principi della Costituzione.

 

Art. 8
Sviluppo civile, sociale ed economico

1. La Regione persegue l'obiettivo della tutela delle fasce più deboli della popolazione operando per il superamento degli squilibri sociali, anche di carattere generazionale, presenti nel proprio territorio e promuovendo iniziative dirette ad assicurare ad ogni persona condizioni per una vita libera e dignitosa. Promuove come obiettivi prioritari la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell'istruzione e della cultura.

2. La Regione, al fine di garantire nel rispetto delle proprie competenze lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata, collabora con lo Stato e con le autonomie locali per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel proprio territorio.

3. La Regione persegue l'obiettivo dello sviluppo economico e del miglioramento della qualità della vita della popolazione secondo criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità. Riconosce il mercato e la concorrenza e prevede l'intervento pubblico in tutti i casi e le situazioni in cui l'iniziativa privata non sia in grado di fornire adeguate prestazioni di interesse generale.

4. La Regione riconosce e favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale.

 

Art. 9
Tutela del patrimonio ambientale e marino

1. La Regione tutela l'ambiente quale patrimonio della comunità, e persegue il miglioramento del patrimonio naturalistico e ambientale anche a favore delle generazioni future.

2. La Regione favorisce la conservazione del patrimonio marino.

 

Art. 10
Autonomie funzionali

1. La Regione valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione all'attività propria e degli enti locali.

 

TITOLO II
Rapporti con l'Unione europea

Art. 11
Rapporti internazionali e con l'Unione europea

1. La Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ispirandosi ai principi di solidarietà e collaborazione reciproca.

2. La Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari concernenti materie nelle quali ha competenza legislativa o pertinenti al proprio territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi attuativi dello statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

3. La Regione partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali e dell'Unione europea. Il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e prende parte alle sedute del Consiglio dei Ministri della Repubblica quando si decide la posizione dell'Italia in relazione ad argomenti che hanno un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale.

4. La Regione concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comunitaria e dà immediata attuazione agli atti dell'Unione europea, anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i relativi organi.

 

Art. 12
Adeguamento all'ordinamento comunitario

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario.

2. Assicura l'attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato.

3. La legge regionale comunitaria, d'iniziativa della Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio regionale nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata.

4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta con regolamento. La legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

 

TITOLO III
Autonomie locali

Art. 13
Autonomia dei comuni, delle province
e delle città metropolitane

1. I comuni, le province e le città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti che ne disciplinano le attribuzioni degli organi, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali.

2. La legge regionale approvata con l'intesa del Consiglio delle autonomie locali, raggiunta nei modi previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina le elezioni degli organi degli enti locali e detta principi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali, con particolare riferimento alle decisioni sui tributi, agli strumenti di bilancio, di programmazione finanziaria e di governo del territorio.

3. La legge regionale, di cui al precedente comma 2, promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive locali.

4. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Tali regolamenti devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge.

 

Art. 14
Modifica e istituzione degli enti locali

1. Le circoscrizioni e la denominazione dei comuni e delle province possono essere modificati con legge regionale, sentite le popolazioni interessate tramite referendum consultivo; la stessa procedura si adotta per la fusione di due o più comuni.

2. L'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia può essere disposta con legge regionale, sentite le popolazioni interessate tramite referendum consultivo.

3. L'istituzione di una città metropolitana può essere disposta con legge regionale, sentite le popolazioni interessate tramite referendum consultivo. La città metropolitana succede, nei rapporti giuridici e patrimoniali, ai comuni e, relativamente al territorio interessato, alla provincia, dei quali assume competenze e funzioni.

 

Art. 15
Funzioni degli enti locali

1. I comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale, il governo del territorio comunale e quelle a essi attribuite dalla Regione e dallo Stato.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative stabilite dalla legge regionale e statale e in particolare quelle che riguardano aree vaste di dimensione sovracomunale.

3. Le città metropolitane esercitano le funzioni stabilite dalla legge regionale.

 

Art. 16
Conferimento di funzioni agli enti locali

1. La Regione conferisce le funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane con legge regionale approvata sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria.

 

Art. 17
Finanziamento delle autonomie locali

1. I comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La Regione assegna annualmente agli enti locali quote delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali, senza vincolo di destinazione e secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale, approvata d'intesa con il consiglio delle autonomie locali, con l'obiettivo di dare certezza di entrata e copertura integrale alle funzioni essenziali.

 

Art. 18
Potere sostitutivo della Regione

1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale.

2. La legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.

 

Art. 19
Consiglio delle autonomie locali

1. Con legge regionale statutaria è istituito il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di rappresentanza degli enti locali.

2. La legge regionale determina le modalità di funzionamento del Consiglio delle autonomie locali in conformità ai principi indicati dalla legge regionale statutaria.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le funzioni previste dal presente Statuto e dalla legge regionale statutaria.

4. La legge regionale stabilisce il numero, che non può comunque essere superiore a trenta, e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie secondo criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale per ambito provinciale garantendo che gli enti locali siano rappresentati indipendentemente dalla loro classe di grandezza.

5. La legge regionale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università sarde.

6. La legge regionale prevede altresì le forme di raccordo tra il Consiglio delle autonomie locali e gli organi regionali, i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione dei pareri nonché la struttura organizzativa di supporto ed adeguate risorse per l'espletamento delle funzioni.

7. Il Consiglio delle autonomie locali ha una durata pari a quella della legislatura della Regione.

8. Il Consiglio delle autonomie locali può sollecitare il Presidente della Regione a ricorrere alla Corte costituzionale sia contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.

 

TITOLO IV
Organi della Regione e Forma di Governo

Art. 20
Organi della Regione

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

2. Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale. Esercita le potestà legislative conferite alla Regione, le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi dello Stato e le funzioni di indirizzo e controllo politico così come disciplinate dalla legge regionale statutaria e dal regolamento consiliare.

 

Art. 21
Elezione, composizione e scioglimento
del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto, libero e segreto. Ne fanno parte xxxx consiglieri e il Presidente della Regione.

2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia della Sardegna e promuove la parità di accesso fra uomini e donne alla carica di consigliere regionale.

3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

4. Fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli articoli X e XX, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale.

 

Art. 22
Consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali rappresentano la Regione senza vincolo di mandato. Non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ed è loro attribuita una indennità stabilita dalla legge regionale.

2. Sono eleggibili al Consiglio regionale tutti gli elettori che abbiano raggiunto la maggiore età entro il termine stabilito per la consultazione.

3. I consiglieri regionali sono tenuti ad intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali fanno parte.

 

Art. 23
Elezione del Presidente del Consiglio regionale
e dell'Ufficio di presidenza

1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nel primo scrutinio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza prevista, nel corso del secondo essa è ridotta a tre quinti dei componenti e, dal terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

2. I vicepresidenti e i segretari, che con il Presidente del Consiglio costituiscono l'Ufficio di presidenza, sono eletti a scrutinio segreto con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

 

Art. 24
Funzioni del Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio ed è il garante della sua autonomia e dei diritti dei consiglieri.

2. Il Presidente:
a) convoca il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento dei lavori del Consiglio, formula il relativo ordine del giorno, assicurando la regolarità ed il buon andamento delle sedute; programma le sedute del Consiglio secondo le indicazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
b) convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, assicura il buon funzionamento dell'amministrazione interna ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti interni.
c) chiede al Presidente della Regione lo svolgimento di comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

3. Al Presidente del Consiglio è attribuita con legge regionale un'indennità di carica.

 

Art. 25
Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio regionale ed esercita funzioni inerenti all'autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Consiglio, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.

2. L'Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per un libero ed efficace svolgimento delle loro funzioni e dispone l'assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio. Garantisce e tutela le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio. Esercita ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.

3. Quando è rinnovato il Consiglio, l'Ufficio di presidenza resta in carica, per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.

4. Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede idonee forme di pubblicità degli atti dell'Ufficio di presidenza.

 

Art. 26
Statuto dell'opposizione

1. Il regolamento del Consiglio regionale riconosce i diritti dell'opposizione e ne disciplina le prerogative.

 

Art. 27
Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell'esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.

 

Art. 28
Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio regionale adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

 

Art. 29
Commissione di inchiesta

1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.

2. Le commissioni d'inchiesta sono presiedute da un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

 

Art. 30
Gruppi consiliari

1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari presieduta dal Presidente del Consiglio regionale predispone l'organizzazione dei lavori del Consiglio stesso.

 

Art. 31
Istituzione e composizione
delle commissioni permanenti

1. Il regolamento del Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti interne al Consiglio stesso, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei, prevedendo comunque l'esistenza della commissione per gli affari costituzionali e statutari, della commissione per gli affari comunitari nonché della commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione.

2. Il regolamento del Consiglio disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni permanenti, assicurando a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei componenti le commissioni stesse nonché, per quanto possibile, la rappresentanza in ciascuna commissione in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.

 

Art. 32
Funzioni delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti si riuniscono:
a) in sede referente, per l'esame delle proposte di legge nonché delle proposte di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio regionale, al quale riferiscono;
b) in sede redigente, per l'esame e l'approvazione di singoli articoli di proposte di legge nonché di proposte di regolamento di competenza del Consiglio, al quale sono sottoposte per la sola votazione finale;
c) in sede consultiva, per l'espressione di pareri su proposte di legge, di regolamento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale e dal regolamento dei lavori del Consiglio.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati alla commissione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Ciascuna commissione può adottare, nell'ambito di propria competenza, risoluzioni rivolte ad esprimere orientamenti o a formulare indirizzi su specifici argomenti in merito ai quali non debba riferire al Consiglio.

4. Le commissioni permanenti svolgono funzioni di sindacato ispettivo sull'attività della Regione nonché degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi da essa istituiti, secondo le modalità fissate dal regolamento del Consiglio.

 

Art. 33
Commissione di vigilanza
sul pluralismo dell'informazione

1. Il regolamento del Consiglio istituisce la Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione e ne disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi consiliari.

2. La Commissione è presieduta da un consigliere dell'opposizione e svolge funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulle attività di informazione istituzionale della Regione, sulle attività di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla completezza dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.

 

Art. 34
Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, esprime e interpreta gli indirizzi di politica regionale, promulga le leggi regionali, emana i regolamenti deliberati dalla Giunta con proprio decreto ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e dalla legge.

2. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.

 

Art. 35
Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione:
a) promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché ricorso alla Corte di giustizia delle comunità europee, previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale;
b) indice i referendum regionali;
c) partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell'Unione europea competenti a trattare materie d'interesse regionale nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare i rapporti fra l'Unione stessa, la Regione e gli enti locali;
d) adotta misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale;
e) nomina e designa membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non prescriva la rappresentanza delle opposizioni;
f) conferisce particolari riconoscimenti a coloro che si siano distinti in modo significativo e determinante, in ambito regionale, per azioni di notevole valore civile o per attività in campo sociale, economico, artistico e culturale;
g) spetta altresì al Presidente della Regione ogni altra funzione prevista dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

 

Art. 36
Nomina e revoca dei componenti della Giunta

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale. Essi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina stessa, unitamente al programma politico e amministrativo dell'esecutivo.

2. Il Presidente della Regione può revocare o sostituire uno o più componenti della Giunta regionale o modificarne gli incarichi dandone comunicazione al Consiglio regionale.

 

Art. 37
Mozione di sfiducia

1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza dei presenti. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo venti giorni dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, così come la rimozione e le dimissioni dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale. Gli stessi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio regionale.

 

Art. 38
Composizione della Giunta regionale

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli assessori. Nella composizione della Giunta regionale deve essere assicurata un'equilibrata presenza dei due sessi.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

3. La carica di Presidente della Regione e di assessore è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, fatta salva la compatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere regionale

4. Le indennità e le forme di previdenza previste per il Presidente della Regione e per i componenti della Giunta regionale sono stabilite dalla legge regionale.

 

Art. 39
Funzioni

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

2. La Giunta regionale:
a) realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico e amministrativo del Presidente della Regione e negli atti di indirizzo del Consiglio regionale;
b) esercita la funzione regolamentare nelle materie di competenza legislativa, concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviano espressamente alle norme regolamentari;
d) esercita le funzioni amministrative riservate o conferite alla Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza stabiliti dalla Costituzione e dallo Statuto, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

 

Art. 40
Potere sostitutivo

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la tutela di interessi di livello superiore espressi da norme o dai programmi regionali e provinciali.

2. La legge regionale stabilisce, in particolare, i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e adeguate garanzie nei confronti dell'ente locale, in conformità al principio di leale collaborazione, prevedendo un procedimento nel quale l'ente sostituito sia, comunque, messo in condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente alle sue funzioni, fino al momento dell'adozione del provvedimento sostitutivo.

3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale o sulla base di una sua decisione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

 

Art. 41
Principi dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa della Regione è esercitata secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza

2. Le leggi ed i regolamenti regionali introducono disposizioni dirette a garantire la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi, anche mediante la previsione di sedi istruttorie e decisionali collegiali, la loro conclusione entro termini certi mediante provvedimenti espressi e motivati, l'individuazione dei dirigenti e dei funzionari responsabili e la partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti stessi, l'accesso ai documenti amministrativi e la relativa pubblicità.

3. Nell'esercizio della propria attività amministrativa la Regione assicura l'applicazione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per prevenire conflitti con i cittadini ovvero per risolverli in via amministrativa.

 

TITOLO V
Potestà legislativa, regolamentare
e amministrativa

Art. 42
Potestà legislativa

1. La Regione esercita la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2. Nelle materie di legislazione concorrente, la potestà legislativa è esercitata nel rispetto altresì dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato.

3. La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà. A tal fine la Regione emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.

 

Art. 43
Potestà regolamentare

1. La Regione esercita la potestà regolamentare in ogni materia di legislazione concorrente e di legislazione esclusiva regionale nonché, su delega dello Stato, nelle materie di legislazione esclusiva statale, nel rispetto della potestà regolamentare delle province e dei comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

 

Art. 44
Potestà amministrativa

1. In applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le funzioni amministrative relative alle materie oggetto di potestà legislativa della Regione sono, con legge regionale, attribuite di norma ai comuni ovvero conferite alle province e alle città metropolitane o riservate alla Regione medesima qualora ciò sia necessario per garantirne l'esercizio unitario ai fini dell'efficace tutela degli interessi dei cittadini e della collettività.

2. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative ad essa espressamente conferite dallo Stato nelle materie rientranti nella legislazione esclusiva statale.

3. La Regione valorizza il ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle altre autonomie funzionali, rendendole partecipi dell'esercizio di funzioni amministrative attinenti ai rispettivi ambiti di attività.

4. La Regione favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale.

 

TITOLO VI
Fonti regionali

Art. 45
Fonti regionali

1. Le fonti regionali sono le seguenti:
a) lo Statuto
b) la legge regionale statutaria
c) la legge regionale
d) il referendum regionale
e) il regolamento regionale

 

Art. 46
Legge regionale statutaria

1. Il Consiglio regionale approva la legge regionale statutaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel rispetto della Costituzione e dello Statuto medesimo.

2. La legge regionale statutaria è sottoposta a referendum regionale, disciplinato dalla legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei membri del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

 

Art. 47
Legge regionale

1. Il Consiglio regionale approva le leggi regionali secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria e dal regolamento del Consiglio regionale, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto, e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

 

Art. 48
Referendum regionali

1. La legge regionale statutaria disciplina i referendum popolari nelle forme del referendum abrogativo, propositivo e consultivo.

 

Art. 49
Regolamenti regionali

1. La legge regionale statutaria disciplina i tipi di regolamenti regionali e il procedimento per la loro emanazione.

 

Art. 50
Qualità delle fonti regionali

1. La legge regionale statutaria dispone le regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento nonché i controlli con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.

 

TITOLO VII
Potestà legislativa

Art. 51
Funzione legislativa

1. La funzione legislativa della Regione è esercitata dal Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente nei vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio regionale. Ove tale attività consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta regionale sottopone l'iniziativa all'esame del Consiglio regionale sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso.

3. I testi unici legislativi e quelli di riordino normativo non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l'inserimento della nuova disposizione nel testo unico.

4. La legge regionale disciplina le funzioni di comuni e province nel rispetto della potestà regolamentare di tali enti, cui è riservata la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

 

Art. 52
Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, a ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti nonché agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila, nonché al Consiglio delle autonomie locali, relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione e alla revisione dello Statuto.

 

Art. 53
Esame ed approvazione delle proposte di legge

1. Ogni proposta di legge è esaminata dalla commissione permanente competente in sede referente e quindi discussa dal Consiglio regionale che l'approva articolo per articolo e nel suo complesso con votazione finale, salvo i casi di assegnazione alla sede redigente.

2. Il regolamento dei lavori stabilisce la procedura d'urgenza per l'esame delle proposte di legge d'iniziativa della Giunta regionale quando il Presidente della Regione ne presenti richiesta motivata. I consiglieri regionali possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni proposta di legge. In tale ultimo caso spetta al Consiglio regionale decidere sulla richiesta.

 

Art. 54
Promulgazione, pubblicazione
ed entrata in vigore della legge regionale

1. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro trenta giorni dall'approvazione.

2. Ove il Consiglio regionale, a maggioranza dei propri componenti, ne dichiari l'urgenza, la legge regionale è promulgata nel termine da esso stabilito.

3. Successivamente alla promulgazione, la legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge preveda un termine diverso.

 

Art. 55
Potere sostitutivo

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la tutela di interessi di livello superiore espressi da norme o dai programmi regionali e provinciali.

2. La legge regionale stabilisce, in particolare, i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e adeguate garanzie nei confronti dell'ente locale, in conformità al principio di leale collaborazione, prevedendo un procedimento nel quale l'ente sostituito sia, comunque, messo in condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente alla sue funzioni, fino al momento dell'adozione del provvedimento sostitutivo.

3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale o sulla base di una sua decisione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

 

TITOLO VIII
Amministrazione regionale

Art. 56
Principi dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa della Regione è esercitata secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

2. Le leggi ed i regolamenti regionali introducono disposizioni dirette a garantire la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi, anche mediante la previsione di sedi istruttorie e decisionali collegiali, la loro conclusione entro termini certi mediante provvedimenti espressi e motivati, l'individuazione dei dirigenti e dei funzionari responsabili e la partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti stessi, l'accesso ai documenti amministrativi e la relativa pubblicità.

3. Nell'esercizio della propria attività amministrativa la Regione assicura l'applicazione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per prevenire conflitti con i cittadini ovvero per risolverli in via amministrativa.

 

Art. 57
Programmazione

1. La Regione assume quale criterio generale ispiratore della propria attività il metodo della programmazione, nell'ambito della collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo presenti nel proprio territorio e della concertazione con le forze sociali ed economiche nonché con le organizzazioni sindacali al fine di consentire l'apporto sinergico di risorse progettuali, organizzative, di capitali e imprenditoriali pubbliche e private, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.

2. La Regione, in particolare:
a) concorre alla formazione degli strumenti della programmazione nazionale;
b) provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione statale, alla formazione dei propri programmi assicurando la partecipazione degli enti locali e acquisendo i contributi delle categorie interessate.

3. La legge regionale disciplina gli atti generali e settoriali della programmazione, le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione locale.

 

Art. 58
Pubblicità degli atti regionali

1. La legge regionale disciplina le modalità di pubblicazione delle leggi nonché dei regolamenti e degli atti di alta amministrazione regionali sul bollettino ufficiale della Regione e le ulteriori forme di pubblicità degli atti regionali, anche attraverso sistemi di diffusione telematica.

 

Art. 59
Organizzazione e personale

1. L'organizzazione delle strutture regionali è stabilita, nel rispetto di norme generali dettate dalla legge regionale, fatto salvo il potere organizzativo dei dirigenti, con regolamenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze. La disciplina dell'organizzazione si ispira a criteri di flessibilità operativa e prevede formule organizzative rispondenti alle esigenze del coordinamento e della programmazione dell'azione amministrativa della Regione nonché l'attribuzione ai dirigenti della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con le connesse responsabilità, in coerenza con il principio della distinzione tra i ruoli degli organi di governo e della dirigenza.

2. Alle posizioni di particolare rilievo e responsabilità sono preposti dirigenti nominati dalla Giunta e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato a persone scelte, anche tra esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, secondo criteri, fissati dalla legge regionale, di professionalità e di merito legati a competenze ed esperienze acquisite ed ai risultati conseguiti in precedenti incarichi. Tali incarichi possono essere revocati, prima della scadenza, con provvedimento motivato, esclusivamente per i motivi individuati dalla legge regionale e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi di riferimento, salvo conferma da parte degli organi stessi. La legge regionale prevede che gli incarichi di responsabilità delle strutture di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo proprie degli organi di governo possano essere conferiti e revocati con criterio fiduciario, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica corrispondente.

3. L'amministrazione regionale assicura al proprio personale l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali. Promuove altresì le relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative dei dipendenti al fine di valorizzare la professionalità di ciascun lavoratore e di migliorare la qualità e quantità dei servizi resi alla collettività.

4. L'amministrazione regionale, nell'ambito del proprio sistema organizzativo, attua azioni positive per garantire l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia e dai contratti collettivi di lavoro.

 

Art. 60
Agenzie regionali

1. La Regione può istituire, con legge, agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.

2. Le agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di risorse organizzative ed economiche con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.

3. Alle agenzie è preposto un dirigente regionale.

 

Art. 61
Enti pubblici dipendenti

1. Possono essere istituiti, con specifiche leggi regionali, enti pubblici dipendenti dalla Regione per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche, di competenza regionale, nel rispetto di norme generali stabilite da apposita legge regionale la quale preveda, in particolare, i criteri da seguire ai fini dell'istituzione degli enti, dell'individuazione degli organi istituzionali e delle relative funzioni ed indennità di carica nonché dell'esercizio dei poteri d'indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale. La legge regionale prevede altresì la disciplina dell'apparato organizzativo, garantendo la massima snellezza operativa e l'effettiva autonomia, in coerenza con il principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali ed attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.

 

Art. 62
Società ed altri enti privati
a partecipazione regionale

1. La Regione può partecipare ovvero promuovere la costituzione di società di capitali, di associazioni, di fondazioni e di altri enti privati che operino nelle materie di competenza regionale, in conformità delle disposizioni del codice civile e nel rispetto delle norme generali stabilite da apposita legge regionale.

 

TITOLO IX
Finanze, demanio e patrimonio

Art. 63
Finanza regionale

1. La Regione definisce ed organizza il proprio sistema di finanza regionale in base a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, dallo Statuto, dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità e dalla legge finanziaria regionale.

 

Art. 64
Bilancio di previsione

1. La Regione ha un proprio bilancio di previsione, annuale e pluriennale, ordinato ai sensi della legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.

2. L'esercizio finanziario regionale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

3. Il bilancio di previsione è approvato con legge, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge di cui al comma 1.

4. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, la legge finanziaria regionale e gli altri documenti programmatici previsti dalla legge di cui al comma 1.

5. Ogni legge regionale che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

6. L'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere concesso, in via eccezionale, con apposita legge regionale per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.

 

Art. 65
Rendiconto generale

1. Il rendiconto generale della Regione è approvato con legge, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.

 

Art. 66
Autonomia tributaria e finanziaria.
Demanio e patrimonio

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. La Regione determina l'ammontare delle risorse derivanti dall'imposizione fiscale e da altre fonti con apposita legge finanziaria regionale, al fine di non superare il limite complessivo della pressione fiscale stabilito negli atti di programmazione economica e finanziaria.

3. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
4. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

5. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.

6. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

 

TITOLO X
Garanzie, Difensore civico e controlli

Art. 67
Comitato di garanzia statutaria

1. Il Comitato di garanzia statutaria è organo regionale indipendente, composto da sette giuristi che abbiano superato il quarantesimo anno di età, eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, su proposta congiunta del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Comitato di garanzia statutaria è insediato dal Presidente del Consiglio, dura in carica sei anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti.

3. La carica di componente del Comitato di garanzia statutaria è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali del Comitato stesso.

4. Il Comitato di garanzia statutaria elegge al suo interno il Presidente che resta in carica per la durata dell'organo.

5. Il Comitato di garanzia statutaria ha sede presso il Consiglio regiionale, è dotato di autonomia organizzativa e svolge le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale che disciplina il trattamento economico dei componenti.

6. Il Comitato di garanzia statutaria:
a) verifica l'ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione;
b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale, prima della loro promulgazione;
c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale;
d) si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto.

 

Art. 68
Difensore civico

1. Il Difensore civico regionale è organo indipendente della Regione, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini.

2. Il Difensore civico concorre ad assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa della Regione, degli enti pubblici dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie, delle agenzie regionali, degli enti privati a partecipazione regionale e degli organismi tecnici regionali, segnalando, di propria iniziativa o su istanza degli interessati, abusi e disfunzioni nello svolgimento dell'attività stessa.

3. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

4. La legge regionale disciplina le modalità di nomina e le funzioni del Difensore civico e ne determina la durata in carica.

 

Art. 69
Comitato regionale di controllo contabile

1. Il Comitato regionale di controllo contabile, composto da un presidente e da quattro componenti, ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale.

2. Il Consiglio regionale, nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto all'elezione del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza, elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il presidente del Comitato regionale di controllo contabile.

3. Successivamente all'elezione del presidente del Comitato regionale di controllo contabile, il Consiglio regionale elegge, con unica votazione a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro componenti del Comitato stesso. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a due nominativi.

4. I componenti del Comitato regionale di controllo contabile restano in carica per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.

5. La funzione di presidente e di componente del Comitato di controllo contabile è incompatibile con quella di componente della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

6. Il Comitato regionale di controllo contabile può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

7. Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti invia al Consiglio regionale sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle commissioni permanenti competenti per materia.

 

Art. 70
Commissione paritetica

1. E' istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e Regione autonoma Sardegna.

2. La Commissione è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dal Presidente della Regione con l'approvazione del Consiglio regionale. Le modalità di nomina di competenza regionale sono disciplinate con legge regionale statutaria.

3. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.

4. La Commissione funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la Regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi della Sardegna e in particolare esercita le seguenti competenze:
a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione dello Statuto;
b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione;
c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del prefetto in capo alla Regione;
d) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la Regione e lo Stato secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

 

TITOLO XI
Disposizioni Transitorie

Art. 71
Primo insediamento del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato di garanzia statutaria
e del Comitato regionale di controllo contabile

1. Il Comitato di garanzia statutaria ed il Comitato regionale di controllo contabile si insediano per la prima volta nella legislatura immediatamente successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Il Consiglio delle autonomie locali si insedia per la prima volta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. Fino alla data di insediamento degli organi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dello Statuto relative alle attribuzioni degli organi stessi.

 

Art. 72
Adeguamento della normativa vigente
allo Statuto

1. La Regione adegua la propria normativa alle disposizioni statutarie e alle successive modifiche entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.