CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 10/STAT

presentata dal Consigliere regionale

ORR�

il 18 settembre 2008

Norme per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale
ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna


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RELAZIONE DEL PROPONENTE

In seguito alla riforma dello Statuto speciale sardo, introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, il legislatore regionale ha il compito di disciplinare un sistema elettorale adeguato alla forma di governo prescelta. Con la presente proposta di legge statutaria si intende dotare la Regione sarda di una disciplina regionale che prevede un nuovo sistema elettorale a turno unico, per l'elezione contestuale e diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Con l'entrata in vigore della presente proposta, di conseguenza, non si deve pi� applicare per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Sardegna, la legge elettorale statale che disciplina l'elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario, come integrata dal comma 3 dell'articolo 3 della legge costituzionale n. 2 del 2001.

Poich� la previsione di un nuovo sistema elettorale comporta la contestuale revisione della disciplina sul procedimento elettorale contenuta nella legge regionale n. 7 del 1979, la proposta di legge introduce le modifiche necessarie ad adeguare tale disciplina al nuovo sistema. A questo proposito � bene sottolineare che lo Statuto speciale riserva alla fonte statutaria la sola disciplina del sistema elettorale e non impone una legge statutaria per la disciplina procedimentale. La scelta del proponente, tuttavia, � stata quella di evitare, contestualmente alla presentazione della legge statutaria sul sistema elettorale, la presentazione di una proposta di legge regionale "ordinaria" di modifica del procedimento: operazione che avrebbe potuto dare vita a procedimenti di approvazione complessi e farraginosi. Di conseguenza, con la presente proposta di legge statutaria, � prevista l'abrogazione di circa 33 articoli della legge regionale n. 7 del 1979, riguardanti le parti del sistema e del procedimento elettorale non pi� compatibili. La stessa proposta rinvia invece alle disposizioni della legge regionale n. 7 del 1979 sul procedimento elettorale compatibili con il nuovo sistema.

La proposta di legge statutaria elettorale contiene 32 articoli e un allegato nel quale � descritta la scheda per la votazione ed � articolata in 5 capi: capo I (Sistema elettorale), capo II (Attribuzione dei seggi alle liste concorrenti), capo III (Modalit� di espressione del voto), capo IV (Presentazione delle liste e delle candidature), capo V (Norme finali e transitorie).

In riferimento alla disciplina del sistema elettorale (capo I), tra gli aspetti maggiormente innovativi rispetto al sistema elettorale disciplinato dalla legislazione regionale in vigore (legge regionale n. 7 del 1979), occorre segnalare l'implicita abolizione della presentazione di liste regionali. In base a tale modifica l'elezione dei consiglieri regionali avviene esclusivamente con l'attribuzione di un voto alle liste provinciali concorrenti e con l'eventuale espressione di un voto di preferenza per i candidati ad esse appartenenti. L'elettore, inoltre, vota direttamente uno dei candidati alla Presidenza della Regione anche se non collegato alla lista prescelta. Il candidato alla Presidenza che ha ottenuto il maggior numero di voti su tutto il territorio regionale � eletto Presidente della Regione.

Al fine di assicurare il rispetto del principio di stabilit�, la disciplina che riguarda l'attribuzione dei seggi (capo II) prevede un premio di maggioranza che assicura, al gruppo di liste o alla coalizione di gruppi di liste collegati al candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti, almeno il 60 per cento degli 80 seggi spettanti al Consiglio. Nel rispetto del principio di rappresentativit� il sistema prevede che i seggi ottenuti da ciascuna coalizione vengano proporzionalmente ripartiti tra i rispettivi gruppi di liste in base ai voti da questi ottenuti e, all'interno di ciascun gruppo, tra le liste provinciali che lo costituiscono. � inoltre opportuno segnalare che non sono previsti meccanismi di sbarramento.

Con il capo III si introduce una disciplina, il pi� possibile chiara ed esaustiva, sulle modalit� di espressione del voto e sulle cause di nullit� delle schede e dei voti. Attraverso l'elencazione di casi particolari viene facilitata l'interpretazione dell'effettiva volont� dell'elettore in modo che si riducano al minimo le incertezze ed i contenziosi. La disciplina prevede inoltre un meccanismo che assicura la rappresentanza di genere secondo i principi fissati dallo Statuto speciale.

Le disposizioni riguardanti la presentazione delle liste e delle candidature (capo IV) prevedono un procedimento per quanto possibile semplice e lineare e, nel contempo, privo di lacune. A tal proposito � opportuno segnalare, come esempio, la previsione di una disciplina dettagliata in ordine alle modalit� con cui devono avvenire le dichiarazioni di collegamento tra le liste circoscrizionali e i candidati alla Presidenza della Regione.

Le norme finali e transitorie, infine, prevedono una disposizione sulle autenticazioni previste nella proposta di legge, una disposizione che fa esplicito rinvio alla legge regionale n. 7 del 1979 per le parti del procedimento compatibili con il nuovo sistema elettorale e una disposizione che prevede l'espressa abrogazione delle disposizioni della suddetta legge regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Sistema elettorale

Art. 1
Elezione del Presidente della Regione e
del Consiglio regionale

1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto.

2. � eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.

3. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato presidente eletto fanno parte del Consiglio regionale.

4. Il Consiglio regionale � eletto con voto attribuito a liste provinciali concorrenti ciascuna collegata, a pena di esclusione, ad un candidato alla carica di Presidente della Regione.

5. Alle liste collegate al presidente eletto � attribuito almeno il 60 per cento dei seggi.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) circoscrizione elettorale, d'ora in avanti circoscrizione, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
b) lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
c) gruppo di liste, l'insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
d) coalizione di gruppi di liste, d'ora in avanti "coalizione", pi� gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione.

 

Art. 3
Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio della Regione sarda � ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province istituite con legge regionale o statale.

2. Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione e dei seggi da attribuire alle coalizioni e ai gruppi di liste.

3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione � calcolato dividendo per ottanta la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente � contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.

4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni che abbiano i pi� alti resti.

5. La tabella contenente i dati di cui ai commi 3 e 4 � approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, prima della convocazione dei comizi elettorali.

 

Art. 4
Liste circoscrizionali

1. Ciascuna lista circoscrizionale � contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione. A pena di esclusione le liste circoscrizionali devono essere presentate con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni elettorali, in modo da costituire un gruppo di liste.

2. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per ciascuna circoscrizione � accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di presidente della Regione, d'ora in poi "candidato presidente". Le liste appartenenti al medesimo gruppo sono collegate al medesimo candidato presidente.

3. Ciascun candidato presidente deve dichiarare il collegamento con uno o pi� gruppi di liste. La dichiarazione � efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste.

 

Art. 5
Elettorato attivo

1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

 

Art. 6
Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

 

Art. 7
Divieto di candidature plurime

1. I candidati presidente non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali.

2. Nessun candidato pu� essere compreso in pi� di una lista circoscrizionale.

 

Art. 8
Voto per il candidato presidente e voto di lista -
Preferenze

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.

2. Ciascun elettore pu� esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata.

3. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente con la stessa collegato.

4. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore del candidato presidente, il voto si intende attribuito solo al candidato presidente.

5. Ciascun elettore pu� esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata. L'elettore pu� esprimere una seconda preferenza a favore di un candidato di diverso genere rispetto al candidato per cui ha espresso la prima preferenza purch� appartenente alla medesima lista.

 

Capo II
Attribuzione dei seggi alle liste concorrenti

Art. 9
Modalit� di ripartizione dei seggi

1. I seggi sono ripartiti tra le coalizioni, dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, in base alla percentuale di voti ottenuti da ciascun candidato presidente ad esse collegato e in modo da assicurare alla coalizione vincente almeno il 60 per cento dei seggi.

2. I seggi assegnati a ciascuna coalizione sono ripartiti tra i gruppi di liste che ne fanno parte, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno.

3. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le rispettive liste circoscrizionali con le modalit� previste dall'articolo 14.

 

Art. 10
Compiti dell'Ufficio centrale circoscrizionale

1. Compiute le eventuali operazioni di spoglio e di riesame delle schede, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina il numero dei voti ottenuti nella circoscrizione da ciascun candidato presidente, sommando i voti validi ottenuti da ciascun candidato nella circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista; la cifra elettorale di lista � data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati in seguito al riesame dei voti contestati o provvisoriamente non assegnati dalle sezioni, ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione;
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione; la cifra elettorale circoscrizionale di coalizione � data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate al medesimo candidato presidente;
d) determina la cifra individuale di ogni candidato alla carica di consigliere regionale; la cifra individuale � data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati in seguito al riesame dei voti contestati o provvisoriamente non assegnati dalle sezioni, ottenuti da ciascun candidato nella circoscrizione;
e) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e la cifra individuale di ogni candidato.

 

Art. 11
Compiti dell'Ufficio centrale regionale -
Proclamazione del Presidente

1. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti determina il numero complessivo dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituito dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni.

2. Preso atto nel verbale delle eventuali cause di incandidabilit�, ineleggibilit� e incompatibilit� denunciate, l'Ufficio centrale proclama eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente.

 

Art. 12
Attribuzione dei seggi alle coalizioni -
Premio di maggioranza

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 11, l'Ufficio centrale regionale verifica la percentuale di voti del presidente proclamato eletto sul totale dei voti validi attribuiti a tutti i candidati presidenti.

2. Qualora tale percentuale sia inferiore al 60 per cento, l'Ufficio centrale regionale assegna:
a) alla coalizione collegata al candidato proclamato Presidente della Regione il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale, compreso il seggio spettante al Presidente;
b) a ciascuna delle altre coalizioni una percentuale del totale dei seggi restanti corrispondente alla percentuale di voti ottenuti dai candidati presidente non eletti ad esse collegati, calcolata sul totale dei soli voti attribuiti a tali candidati.

3. Qualora la percentuale di cui al comma 1 sia pari o superiore al 60 per cento, l'Ufficio centrale regionale assegna a ciascuna coalizione un numero di seggi proporzionale alla percentuale di voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione ad essa collegato.

4. Nel calcolo delle percentuali e nel calcolo dei seggi si tiene conto delle cifre decimali fino alla seconda e si arrotonda all'unit� pi� vicina. Sono escluse dalla attribuzione di seggi le coalizioni i cui candidati presidente abbiano ottenuto una percentuale non arrotondabile all'unit�.

5. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio centrale regionale sottrae un seggio alla coalizione collegata al Presidente proclamato eletto e un seggio alla coalizione collegata al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente.

 

Art. 13
Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste

1. L'Ufficio centrale regionale, ripartisce i seggi assegnati alle singole coalizioni tra i gruppi di liste in esse comprese compiendo le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che lo compongono;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di coalizione;
c) determina il quoziente elettorale regionale di coalizione dividendo la cifra elettorale di coalizione per il numero di seggi spettanti a ciascuna coalizione, determinato ai sensi dell'articolo 12;
d) determina, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste dividendo la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente elettorale regionale di coalizione; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

2. A ciascun gruppo di liste sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente � contenuto nella cifra elettorale dello stesso; i seggi ancora da attribuire sono quindi assegnati ai gruppi di liste per le quali la divisione d� i maggiori resti.

 

Art. 14
Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali

1. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei seggi tra le sole liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi in base alle operazioni precedenti.

2. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione pi� uno, ottenendo cos� il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

3. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unit� il divisore.

4. L'Ufficio centrale regionale assegna i seggi restanti in base alle seguenti operazioni:
a) determina il numero dei seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste, sottraendo dal totale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste i seggi attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali secondo le modalit� di cui ai commi 2 e 3;
b) assegna tali seggi alle rispettive liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale.

5. Qualora in una circoscrizione il numero dei seggi assegnati ecceda quello dei candidati della lista, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

 

Art. 15
Proclamazione dei consiglieri

1. L'Ufficio centrale regionale attribuisce i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, compiendo le seguenti operazioni:
a) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali trasmesse dagli uffici circoscrizionali; a parit� di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
b) proclama eletti, nei limiti dei posti cui ciascuna lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali pi� elevate.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne d� immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonch� alle prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.

 

Art. 16
Surrogazioni

1. Il seggio di consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, � attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

2. In caso di dimissioni o decadenza da consigliere del candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio � attribuito ad una lista circoscrizionale ad esso collegata mediante il seguente procedimento: si individua il gruppo di liste al quale spetterebbe l'ulteriore seggio per effetto dei maggiori resti in base alla divisione di cui all'articolo 13 comma 2 e, all'interno di questo, la lista circoscrizionale che segue immediatamente nella graduatoria di cui all'articolo 14 comma 4, lettera b). Il seggio � attribuito al candidato primo dei non eletti di quella lista circoscrizionale.

 

Art. 17
Verbali

1. Di tutte le operazione dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare � consegnato alla segreteria del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta; l'altro � depositato nella cancelleria della Corte d'appello.

2. Nel verbale sono indicati in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non eletti secondo la graduatoria prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a).

3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale ed alle prefetture.

 

Capo III
Modalit� di espressione del voto

Art. 18
Scheda elettorale

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Regione con le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato.

2. La scheda riporta, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato sulla medesima linea da due righe per l'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo � riportata la dizione "candidato presidente" seguita nella riga immediatamente inferiore dal nome e cognome del candidato presidente. Il primo rettangolo nonch� il nome e cognome del candidato presidente sono contenuti in un rettangolo pi� ampio. In caso di collegamento di pi� liste provinciali al medesimo candidato presidente, il nome e cognome del candidato sono posti sempre a destra, ma in posizione centrale all'interno di tale secondo rettangolo che contiene a sinistra tutti i rettangoli con contrassegno e righe per l'indicazione della preferenza di tutte le liste. Sono vietati altri segni o indicazioni.

2. L'ordine sulla scheda dei candidati alla carica di presidente e delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato � determinato mediante sorteggio.

 

Art. 19
Voto

1. Una scheda valida rappresenta un voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione e, qualora indicati, un voto di lista e di preferenza.

2. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sul nome del candidato presidente e/o un segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta, o nel rettangolo che lo contiene, anche se non collegata al candidato alla carica di Presidente della Regione prescelto.

3. Per esprimere il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale intende votare, l'elettore scrive il cognome del candidato in una delle due righe poste alla destra del contrassegno della lista circoscrizionale prescelta; pu� con le stesse modalit� esprimere una seconda preferenza nell'altra riga, purch� le preferenze risultino espresse per candidati di diverso genere della medesima lista.

4. In caso di identit� di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, la preferenza � espressa riportando il nome e cognome; in caso di identit�, oltre che del cognome anche del nome, riportando anche la data e il luogo di nascita.

5. Se il candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, pu� scriverne uno solo; deve scrivere entrambi i cognomi quando vi � possibilit� di confusione tra pi� candidati della stessa lista circoscrizionale.

 

Art. 20
Schede bianche e nulle - Cause di nullit�

1. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.

2. Si considerano nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto o nelle quali la volont� dell'elettore si � manifestata in modo non univoco.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte o che non portino la firma dello scrutatore o il bollo richiesti.

4. Salvo quanto previsto nell'articolo 21:
a) se l'elettore ha segnato pi� di un contrassegno di lista, la scheda � nulla;
b) la nullit� del voto di lista determina, in ogni caso, la nullit� del voto di preferenza eventualmente espresso;
c) sono nulli i voti di preferenza espressi numericamente anzich� nominativamente e quelli espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale diversa da quella votata.

5. La validit� del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volont� effettiva dell'elettore.

 

Art. 21
Casi particolari

1. Se l'elettore non ha espresso il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, ma ha votato pi� liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, � nullo il voto alle liste circoscrizionali e si intende validamente votato il candidato alla carica di presidente.

2. Se l'elettore ha segnato pi� di un contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una di tali liste, il voto � attribuito sia alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato indicato, sia al candidato.

3. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza a fianco di un contrassegno per un candidato compreso nella lista circoscrizionale corrispondente, il voto � attribuito anche alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato votato e al collegato candidato alla carica di presidente, salvo che l'elettore non abbia votato per un diverso candidato alla carica di presidente.

4. Se l'elettore ha espresso la preferenza in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato e la preferenza si riferisce a un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata, il voto � attribuito alla lista circoscrizionale e al candidato votati.

5. Se l'elettore ha espresso due preferenze per candidati appartenenti allo stesso genere, le preferenze sono nulle ed � valido il voto di lista.

6. Se l'elettore ha espresso pi� di due preferenze, le preferenze sono nulle ed � valido il voto di lista.

 

Capo IV
Presentazione delle liste e delle candidature

Art. 22
Sottoscrizione delle liste

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere sottoscritte:
a) da non meno di 500 e non pi� di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
b) da non meno di 1.000 e non pi� di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti

2. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata.

3. Nessuna sottoscrizione � richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale alla data di indizione dei comizi elettorali. Nessuna sottoscrizione � parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari provinciali di essi, che risultino tali per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari regionali, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio.

 

Art. 23
Candidature

1. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

2. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata. Per i cittadini domiciliati all'estero ed eleggibili l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

3. Ciascuna lista deve comprendere, a pena di esclusione, un numero di candidati non minore della met� del numero dei consiglieri attribuiti alla circoscrizione con arrotondamento all'unit� superiore e comunque non inferiore a tre, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. Ciascuna lista deve comprendere, a pena di esclusione degli ultimi nomi in eccedenza, un numero di candidati non maggiore del numero di consiglieri attribuiti alla circoscrizione aumentato, con arrotondamento all'unit� superiore:
a) del 40 per cento per le circoscrizioni con un numero di seggi uguale o inferiore a 5;
b) del 20 per cento per le circoscrizioni con un numero di seggi uguale o inferiore a 10;
c) del 10 per cento per le circoscrizioni con un numero di seggi superiore a 10.

5. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non pi� del 30 per cento, arrotondato all'unit� superiore, di candidati dello stesso genere.

6. Nessun candidato pu� essere compreso in pi� di una lista circoscrizionale, pena la nullit� della sua candidatura.

 

Art. 24
Dichiarazione di collegamento

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati, oltre a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) deve contenere:
a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Regione del quale deve essere specificato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; la dichiarazione di collegamento � accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato stesso, firmata e autenticata; in mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non pu� essere ammessa;
b) la designazione di un delegato effettivo e di un supplente in rappresentanza del gruppo di liste, che devono essere i medesimi per tutte le liste che fanno parte del gruppo, ai fini della presentazione della candidatura del presidente e della designazione dei rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali.

 

Art. 25
Presentazione della candidatura a
Presidente della Regione

1. La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione si effettua presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12 del terzo giorno dalla presentazione delle liste circoscrizionali.

2. Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate dai delegati dei gruppi di liste allo stesso collegate mediante dichiarazione firmata ed autenticata.

3. Le candidature sono accompagnate da un documento recante i punti essenziali del programma politico e dalla designazione di un rappresentante effettivo ed uno supplente di coalizione.

4. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata.

5. Il rappresentante di coalizione provvede al deposito di tutti gli atti e riceve tutte le comunicazioni dell'Ufficio centrale regionale.

 

Art. 26
Compiti della cancelleria della Corte d'appello

1. La cancelleria della Corte d'appello, accertata l'identit� personale del rappresentante di coalizione, forma il verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia � consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione del candidato presidente � annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascun candidato secondo l'ordine di presentazione.

 

Art. 27
Esame ed ammissione delle candidature

1. L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione:
a) verifica se le candidature siano state presentate in termine, se siano accompagnate dal programma politico e da almeno una dichiarazione di collegamento con un gruppo di liste e dalla relativa accettazione nonch� dalla accettazione della candidatura; esclude le candidature che non corrispondono a queste condizioni;
b) esclude i gruppi di liste che non abbiano presentato liste col medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni tutte collegate al medesimo candidato presidente; l'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato presidente comporta l'esclusione del candidato stesso;
c) esclude i candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;
d) cancella dalle liste circoscrizionali i candidati presentatisi anche come candidati presidenti.

2. I delegati di ciascun gruppo di liste e il rappresentante di coalizione possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alle candidature, nonch� delle candidature presentate dagli altri gruppi di liste, e proporre osservazioni.

3. L'Ufficio centrale regionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di liste e il rappresentate di coalizione che hanno presentato le candidature contestate ed ammettere nuovi documenti nonch� correzioni formali e deliberare in merito.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi di liste e al rappresentante di coalizione.

5. In caso di esclusione definitiva o di ritiro, i gruppi di liste collegati al candidato escluso o ritirato possono presentare, nei due giorni successivi, un nuovo candidato. L'Ufficio centrale regionale provvede immediatamente alle operazioni di verifica. In caso di mancata presentazione o di esclusione della nuova candidatura, l'Ufficio regionale esclude dalla competizione tutte le liste collegate.

 

Art. 28
Ordine delle candidature

1. L'Ufficio centrale regionale, non appena concluse le operazioni previste dall'articolo 27, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine progressivo da assegnarsi ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
b) stabilisce per ciascuna circoscrizione elettorale un numero d'ordine progressivo delle liste circoscrizionali; a tal fine alle liste collegate al medesimo candidato presidente, fermo restando l'ordine gi� assegnato al candidato ai sensi della lettera a), � assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; i nomi dei candidati alla presidenza e i contrassegni delle liste ad essi collegati sono riportati sulle schede secondo l'ordine risultato dai sorteggi;
c) comunica ai delegati dei gruppi di liste le definitive determinazioni adottate;
d) trasmette immediatamente alle prefetture i nomi dei candidati alla presidenza e i contrassegni delle liste provinciali appartenenti al gruppo di liste che ne hanno presentato la candidatura per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui alla lettera e);
e) provvede per ciascuna circoscrizione, per mezzo delle prefetture, alla stampa in unico manifesto dei nomi dei candidati alla presidenza affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, ed alla trasmissione ai sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni; tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

2. I sorteggi sono effettuati alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di liste e di coalizione appositamente convocati.

 

Art. 29
Designazione dei rappresentanti
dei gruppi di liste

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata, i delegati dei gruppi di liste designano presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale, due rappresentanti del gruppo di liste, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.

2. Si applica a detti rappresentanti di lista l'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 1979.

3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso l'Ufficio centrale regionale � presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, rispettivamente alle cancellerie dei tribunali circoscrizionali e della Corte d'appello, le quali ne rilasciano ricevuta.

4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di liste devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalle cancellerie dei tribunali o della Corte d'appello.

 

Capo V
Norme finali e transitorie

Art. 30
Autenticazioni

1. Sono competenti ad effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge e dalla legge regionale n. 7 del 1979 esclusivamente i sindaci, i presidenti delle province, i segretari comunali o provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia presso gli uffici del comune o della provincia di appartenenza, i notai, i giudici di pace o i cancellieri della Corte di appello o dei tribunali.

 

Art. 31
Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7 del 1979 e successive modificazioni.

2. I riferimenti fatti nella legge regionale n. 7 del 1979 alle disposizioni di essa abrogate, si intendono fatti alla corrispondente disciplina della presente legge.

 

Art. 32
Abrogazioni

1. Nella legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati: gli articoli: 1, 2, 3 e 5, il comma 1 dell'articolo 6, gli articoli 12, 13 e 14, il comma 6 dell'articolo 15, i numeri 1) e 5) del comma 1 dell'articolo 18, gli articoli 20 bis, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies, 20 sexies, 25, 55, 56, 65, 66, 71 bis, 71 ter, 71 quater, 73 e 75, il comma 2 dell'articolo 76, gli articoli 77 bis, 78, 79, 79 bis, 79 ter, 83 e 84, la tabella.

 

allegato