CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 9/STAT
presentata dal Consigliere regionale
SANNA Francesco - MELONI
il 13 giugno 2008
Promozione delle pari opportunità nell'accesso al Consiglio regionale della Sardegna. Introduzione della quota massima di genere nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale. Introduzione della doppia preferenza di genere per l'elezione del Consiglio regionale.
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Questa proposta di legge intende introdurre nelle regole della rappresentanza politica nel Consiglio regionale della Sardegna una disciplina che aiuti a rimuovere le disuguaglianze di genere, formula elegante con la quale ci si riferisce in realtà al fenomeno della sottorappresentanza delle donne nei consessi politici e negli organi decisionali.
Il proponente ritiene che tale obiettivo debba cogliersi principalmente mediante la profonda modifica del modo di funzionare delle istituzioni e delle forze politiche, dei tempi di vita e di lavoro delle imprese e delle persone, della ripartizione dei ruoli all'interno della famiglia e dei suoi schemi di conduzione, di nuovi ausili alla maternità, che offrano a tutte le donne la possibilità di competere paritariamente nel sistema di selezione dei gruppi dirigenti, anche politici, del nostro Paese.
Il raggiungimento di queste finalità può essere tuttavia coadiuvato da politiche di discriminazione positiva che, magari per un periodo limitato, "forzino" il sistema istituzionale a recepire con maggiore intensità l'esercizio della rappresentanza politica da parte delle donne.
La pratica di politiche di discriminazione positiva è stata introdotta negli ordinamenti europei soprattutto dal diritto comunitario. In modo solenne, la Carta di Nizza, all'articolo 23, dopo aver affermato la "parità tra donne e uomini" al comma 1, in quello successivo legittima "misure che preveda¬no vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".
L'articolo 51 della Costituzione italiana stabilisce che "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso posso¬no accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". E a tal fine indica programmaticamente al legislatore, anche regionale, l'adozione di provvedimenti che "favoriscano le pari opportunità tra uomini e donne".
Un primo tentativo di dare effettività al programma costituzionale è il testo di legge rinforzata che, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale, ha riscritto la forma di governo della Regione Sardegna (al momento in fase di referto dell'esito referendario da parte della Corte d'appello di Cagliari). Con riguardo alla composizione del Consiglio regionale la legge statutaria ha disposto (articolo 10, comma 6) che "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, la legge elettorale promuove, con misure adeguate, condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive".
La presente proposta di legge intende attuare il principio - in forma tuttavia autonoma rispetto alla vicenda della promulgazione della cosiddetta legge statutaria sarda - relativamente al Consiglio regionale della Sardegna, mediante l'introduzione:
a) di un limite alla presenza di un solo genere nella lista regionale aperta dal candidato/a Pre-sidente della Regione;
b) della doppia preferenza di genere nelle liste presentate in ogni circoscrizione provinciale.La disciplina proposta non modifica in altre parti l'attuale sistema elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, e dunque potrà trovare applicazione con relativa semplicità, in caso di positivo accoglimento e di approvazione da parte dell'organo legislativo, anche in vigenza dell'attuale legge elettorale, ponendo la Sardegna all'avanguardia nella attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
Il contenuto della proposta di legge attiene ad una materia - quella della regola elettorale - per la cui vestizione legislativa l'articolo 15 dello Statuto speciale prevede una maggioranza qualificata e la possibile sottoposizione a referendum popolare confermativo.
Ma non è certo unicamente per questo motivo formale che il proponente auspica una larga convergenza delle forze politiche e dei singoli consiglieri sul principio che la proposta intende affermare.
Le quote massime di genere nelle lista per l'elezione del Consiglio regionale. La doppia preferenza di genere.
Il primo istituto proposto consiste nel limitare la presenza di un solo genere nelle liste (regionali e circoscrizionali provinciali) per l'elezione del Consiglio regionale al 60 per cento del totale.
La finalità della previsione, nell'attuale contesto, è evidentemente quella di "ampliare l'offerta" di candidature femminili, prevedendo in caso contrario l'inammissibilità della lista in sede di presentazione. La quota massima di candidatura ha effetti particolarmente intensi nella presentazione del cosiddetto "listino" ma anche la parte del Consiglio regionale eletta nelle circoscrizioni provinciali potrà vedere introdotte dinamiche di riequilibrio se venisse accolta la istituzione della "doppia preferenza di genere".
La facoltà per il cittadino elettore di esprimere, all'interno della lista prescelta per l'elezione del Consiglio regionale, una sola preferenza a favore di un candidato - attualmente prevista dalla legge elettorale - viene nella presente proposta estesa ad una seconda preferenza, che può tuttavia utilizzarsi solo a condizione di essere indirizzata a favore di un candidato di genere diverso dal primo prescelto. Sarà perciò possibile votare:
a) solo la lista regionale e solo quella provinciale;
b) lista e preferenza ad un candidato (uomo o donna);
c) lista e preferenza a due candidati (donna/uomo; uomo/donna).Il voto alla lista provinciale e la preferenza a due donne o a due uomini vede annullate le preferenze e mantenuta la validità al voto di lista.
La proposta non prevede che le novità che si intendono introdurre nel sistema elettorale dell'organo legislativo sardo (come pure sarebbe stato possibile) rimangano in vigore per un periodo minimo, sufficiente ad innescare un processo virtuoso di diffusione dell'esperienza politica femminile nelle istituzioni locali, e poi cessino di efficacia.
Il superamento della necessità degli istituti proposti, per l'evidente conseguimento dell'obiettivo di parità sostanziale tra uomo e donna, ed il ritorno - nella competizione politica - alla valutazione della persona-candidato unicamente alla luce di qualità e meriti, indipendentemente dal genere cui appartiene, sarà questione del legislatore sardo di un futuro che il proponente spera non lontanissimo.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Limite alla composizione delle liste dei candidati nella elezione del Consiglio regionale della Sardegna1. In ogni lista regionale e provinciale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
Art. 2
Voto alla lista e ai candidati consiglieri nelle liste circoscrizionali provinciali1. Il voto alla lista nella circoscrizione provinciale viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per uno dei candidati compresi nella lista da lui votata, scrivendone il cognome ovvero il nome e cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Può altresì esprimere, con la medesima modalità, una seconda preferenza per un candidato di genere diverso da quello indicato per primo. Il voto di preferenza espresso per due candidati dello stesso genere non invalida il voto di lista e si considera come non espresso.
Art. 3
Proclamazione degli eletti e graduatoria1. Ai fini della proclamazione degli eletti, la graduatoria dei candidati in ciascuna lista circoscrizionale provinciale è data dalla somma dei voti di preferenza (cifra individuale) ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati del genere meno rappresentato nella circoscrizione provinciale e in subordine quelli più giovani d'età.