CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 8/STAT
presentata dai Consiglieri regionali
VARGIU - CASSANO - DEDONI - PISANO
il 22 novembre 2007
Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modifiche e integrazioni
recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale"
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di riforma della legge elettorale regionale, che i Riformatori presentano per l'approvazione, è strettamente legata alla raccolta di firme referendaria che si è svolta nella primavera/estate del 2007, ottenendo un significativo consenso in Sardegna, dove sono state raccolte quasi settantamila sottoscrizioni.
La raccolta referendaria va a sua volta intesa come il completamento di un'azione politica riformista che giunge da lontano e che, negli ultimi quindici anni, ha sostanzialmente modificato il governo delle istituzioni, passando dalla formula di rappresentanza proporzionale a quella maggioritaria.
Tale percorso appare sostanzialmente completato nelle amministrazioni locali, dove l'elezione diretta del primo cittadino è supportata da un meccanismo elettorale che consegna una solida maggioranza al sindaco scelto dai cittadini.
Anche il vigente sistema elettorale delle regioni appare improntato alla scelta diretta del presidente da parte del cittadino, per cui i due organi elettivi, presidente e consiglio, sono legittimati dalla stessa fonte di delega, hanno poteri differenti e la eventuale caduta dell'uno trascina anche l'altro con se.
Sia a livello nazionale, che a livello locale, il sistema elettorale presenta, però, alcune incongruenze, principalmente legate alla eccessiva frammentazione del sistema dei partiti, che rischia di diventare un freno reale per l'azione di governo, moltiplicando gli elementi di disomogeneità e dilatando i costi della politica.
La presente proposta di legge, seguendo lo spirito del referendum nazionale, ha dunque l'obiettivo di rafforzare il bipolarismo, incidendo sul numero dei partiti e favorendo le aggregazioni all'interno di entrambi gli schieramenti.
Il meccanismo fondamentale su cui si basa la presente proposta è dunque di assoluta semplicità: il premio di maggioranza, che attualmente viene attribuito alla coalizione a cui fa riferimento il Presidente più votato, a seguito dell'approvazione della presente proposta di legge, è tout court trasferito al singolo partito di riferimento del presidente più votato.
Ciò significa che non è più una coalizione a ricevere il premio in seggi necessario per governare, ma un solo partito: quello a cui appartiene il candidato presidente più votato.
È evidente che un simile meccanismo favorirebbe il processo di aggregazione che è già vivo all'interno di entrambi gli schieramenti e che ha portato, nel centrosinistra, alla costituzione del Partito democratico.
Ma tale processo deve essere incoraggiato ad andare ulteriormente avanti: sia attraverso un'analoga iniziativa di aggregazione che interessi lo schieramento del centrodestra, sia perchè alle aggregazioni attualmente esistenti devono aggiungersi tutte le possibili ulteriori sfumature culturali, politiche e ideologiche che sono indispensabili a garantire la massima rappresentatività politica al soggetto vincitore.
La presente proposta non intende, peraltro, escludere dalla rappresentanza parlamentare tutti i partiti che avessero peculiarità tali da estraniarsi ai processi delle grandi aggregazioni per schieramento.
Tali partiti, qualora superassero l'attuale sbarramento elettorale del 4 per cento, sarebbero comunque rappresentati all'interno del Consiglio regionale e vedrebbero garantito il proprio "diritto di tribuna", senza però concorrere, se non in posizione accessoria, alla formazione del governo regionale.
In questo modo verrebbe garantita la solidità dell'impalcatura di governo, ma verrebbe anche rafforzato il ruolo dei partiti rispetto all'esecutivo, attraverso l'introduzione reale di un sistema di riequilibrio dei poteri, basato proprio sull'autorevolezza della rappresentanza espressa dal sistema dei partiti.
Partiti più forti e più rappresentativi sono ovviamente in grado di raccordarsi meglio con gli elettori, di dare corpo in modo definitivo e governato da leggi al sistema delle elezioni primarie, di dotarsi di sistemi di selezione delle classi dirigenti che siano più in linea con le esigenze di governo delle moderne democrazie rappresentative.
La semplificazione del sistema partitico non può ovviamente non avere riscontro anche nella riduzione dei costi della politica, eliminando il freno alle riforme che è costituito da una dirigenza dei partiti pletorica e autoreferenziale, che tende a moltiplicare le occasioni di rappresentanza in modo spesso disgiunto dagli interessi generali dei cittadini.
È per questo che la presente proposta di legge mira anche ad iniziare una seria politica di contenimento dei costi anche attraverso la riduzione del numero dei consiglieri regionali della Sardegna.
Tale azione riallinea la Regione Sardegna ai livelli di rappresentanza propri di altre regioni italiane, reintroducendo un rapporto tra il numero di abitanti e il numero degli eletti che sia più congruo rispetto alla media nazionale.
La riduzione a sessanta dei consiglieri regionali, prevista dal testo di legge, è inoltre fonte di nuova efficienza delle istituzioni, consente una contestuale riduzione del numero delle commissioni consiliari e dei loro componenti e rivaluta, di fatto, l'intera azione del legislatore, oggi svilita in una pletora di eletti che è nemica del buon funzionamento dell'istituzione stessa.
La presente proposta sottolinea, infine, la centralità del ruolo del cittadino elettore, introducendo l'obbligo di legge delle elezioni primarie per la scelta dei candidati presidenti e prevedendo l'abolizione del listino regionale, attraverso il quale viene oggi attribuito il premio di maggioranza.
Anche in questo caso, la redistribuzione del premio di maggioranza sui collegi provinciali va nella direzione della rivalutazione del rapporto virtuoso e di controllo tra elettore ed eletto, impedendo che una parte del Consiglio regionale venga indicata dai partiti, in modo svincolato dal voto di preferenza, senza che sia quindi possibile esercitare il controllo diretto da parte dell'elettorato.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 7 del 19791. L'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l' elezione del Consiglio regionale), e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:
"Art. 1
1. Il Consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi provinciali corrispondenti alle otto province.
2. L'assegnazione dei sessanta seggi che compongono il Consiglio regionale è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali e recupero dei voti residui in un collegio unico regionale, cui accedono le liste recanti il proprio contrassegno che abbiano ottenuto almeno un quoziente intero in una circoscrizione provinciale o 40.000 voti complessivi.
3. Il complesso delle circoscrizioni elettorali provinciali forma il collegio unico regionale ai soli fini dell'utilizzazione dei voti residui.
4. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale è calcolato dividendo per 60 la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, ed assegnando ad ogni circoscrizione elettorale provinciale tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.
5. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni elettorali provinciali che abbiano i più alti resti. In relazione a tali dati, prima della convocazione dei comizi elettorali è formata, con deliberazione della Giunta regionale, apposita tabella che viene emanata con decreto del Presidente della Regione.
6. Sono candidati alla carica di Presidente della Regione i capi lista di ogni lista concorrente.
7. La scelta dei candidati alla Presidenza di ciascuna lista avviene per il tramite delle elezioni primarie, come disciplinate da specifica legge di merito.
8. Ciascun elettore, nell'esprimere il voto per una lista provinciale, può:
a) esprimere automaticamente la preferenza per il candidato alla carica di Presidente della Regione da essa indicato;
b) esprimere la preferenza per il candidato alla carica di Presidente della Regione indicato da altre liste concorrenti;
c) non esprimere alcuna preferenza per il candidato alla Presidenza della Regione.
9. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), così come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), non si applica alle elezioni per il Consiglio regionale della Sardegna.
10. Qualora la singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi espressi, ai sensi degli articoli 73, 77 bis e 78 della presente legge, non abbia conseguito almeno 36 seggi, alla lista capeggiata dal candidato alla carica di Presidente della Regione che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale, viene ulteriormente attribuito il numero dei seggi necessario per conseguire tale consistenza numerica.
10. L'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni elettorali avviene secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 73, 77 bis, 78, 79 e 79 bis della vigente legge elettorale regionale, previo loro coordinamento con le disposizioni introdotte dal presente articolo.".
Art. 2
Abrogazione dell'articolo 2
della legge regionale n. 7 del 19791. L'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1979 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato.