CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 7/STAT

presentata dai Consiglieri regionali

FLORIS Mario - CHERCHI Oscar

il 22 novembre 2007

Nuove norme sul sistema di rappresentanza e sull'elezione degli organi di governo
della Comunità autonoma di Sardegna


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Le elezioni del XIII Consiglio regionale della Sardegna, tenutesi nel 2004, sono state regolamentate dalla normativa statale prevista per le elezioni dei Consigli della regioni a statuto ordinario. Tale recepimento, dovuto alla mancata approvazione di una specifica legge regionale elettorale, è stato oggetto di critiche sia sui meccanismi previsti e sia soprattutto sulle conseguenze che dal sistema stesso adottato sono derivate all'"istituto" Regione.

In particolare la mancanza stessa di una specifica legge regionale ha senza dubbio determinato un danno non solo d'immagine; ha, infatti, evidenziato, in tutta la sua gravità l'impossibilità, da parte dell'intera Assemblea della XII legislatura, di approvare una legge elettorale super partes capace, quindi, di prescindere dalle convenienze contingenti dei vari partiti e idonea ad interpretare, attraverso il voto, in modo fedele gli orientamenti, le aspettative e le esigenze del popolo sardo.

A quanto detto va anche aggiunto il fatto, altrettanto grave, che la legge nazionale adottata nel 2004 non sembra rispecchiare, soprattutto nelle sue conseguenze, il concetto stesso di rappresentanza politica acquisito dai cittadini sardi nei decenni di vita autonomistica.

Desta in particolare grandi perplessità il fatto che il sistema adottato ha modificato gli equilibri istituzionali: la centralità della Regione è stata spostata dall'Assemblea al Presidente della Regione e alla stessa Giunta, ai quali compete, di fatto, il potere di guidare in modo verticistico l'intera Regione nell'elaborazione delle strategie e delle misure operative per lo sviluppo della società isolana.

Tale situazione, riconosciuta da tutte le parti politiche, sociali, sindacali ed imprenditoriali operanti nel territorio, oltre ad aver in qualche modo superato il disegno statutario, ha anche ridotto il ruolo delle stesse componenti sopra citate in quanto è venuto meno il loro diritto alla partecipazione delle scelte e delle strategie dello sviluppo.

In questa prima parte della XIII legislatura in particolare si è avuta la sensazione che il Consiglio regionale abbia perduto il delicato ruolo del centro della vita istituzionale della Regione, attribuitogli dallo Statuto, e progressivamente stia sempre più diventando un organo di ratifica di decisioni adottate dal Presidente della Regione.

Tale aspetto è dimostrato dagli stessi dibattiti in Assemblea. Sono, infatti, sempre pochi i Consiglieri della maggioranza che intervengono nelle discussioni e sembra che l'impegno più importante del Consiglio non sia quello di approfondire i problemi, quanto di ridurre i tempi di "esame" e approvare i disegni di legge senza molti emendamenti e prescindendo dai "suggerimenti" per migliorare i testi.

La situazione esposta è da attribuire alla personalizzazione della politica, imposta dal sistema elettorale adottato nel 2004, che ha posto al centro delle votazioni la "lotta" tra i candidati alla Presidenza della Regione e ha fatto dipendere da questa le conseguenze del premio di maggioranza e che conseguentemente ha fatto passare in seconda linea le elezioni dei Consiglieri regionali e, soprattutto, i programmi dei vari partiti politici dei quali è venuto meno, in larga misura, il loro ruolo propositivo e insostituibile.

I presentatori della proposta di legge indicano tutta una serie di misure che dovrebbero riportare in equilibrio, così come previsto dallo Statuto, i ruoli istituzionali del Consiglio regionale (potere legislativo) e della Presidenza della Regione e della Giunta (potere esecutivo).

Tale proposta prevede che siano eletti Presidente e Vicepresidente della Regione i candidati che abbiano ottenuto i maggiori consensi, sommando i voti ottenuti dagli stessi nella circoscrizione regionale con quelli ricevuti, complessivamente in tutte le circoscrizioni provinciali, dalla lista o dalla coalizione che li hanno espressi.

Il numero di componenti dell'Assemblea viene ridotto a 60, anche al fine di uniformare il Consiglio al numero dei Consiglieri delle altre regioni e per ridurre il costo della politica in continuo aumento.

Alla lista o alla coalizione che, con tale conteggio, ha ottenuto il maggior numero di voti competono 35 seggi (comprensivi del Presidente e del Vicepresidente eletti) nell'Assemblea, che dovrebbero consentire alla coalizione vincente di poter realizzare il proprio programma politico. Viene anche previsto che il programma di governo da parte dei partiti venga reso pubblico e ufficiale al momento della presentazione delle candidature e che con lo stesso programma debba essere indicata la composizione della Giunta, con i relativi incarichi, e i nominativi di tre personalità che garantiscano sulla sua attuazione.

A un riequilibrio dei poteri tende la previsione che per una volta sola nella legislatura il Consiglio regionale non venga sciolto in caso di dimissioni o di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione; in tal caso si prevede che il Presidente della Regione venga eletto dall'Assemblea e che la stessa approvi, con una mozione di fiducia, il programma proposto.

Viene ancora prevista la sostituzione temporanea dei Consiglieri chiamati a ricoprire incarichi nella Giunta regionale dai primi dei non eletti per il tempo della durata dell'incarico nella Giunta regionale.

I proponenti, in considerazione della particolare importanza del provvedimento, che viene a sanare una preoccupante e dannosa carenza legislativa, ne raccomandano una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Consiglio regionale

Art. 1
Composizione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da sessanta Consiglieri, comprende il Presidente e il Vicepresidente della Regione, il candidato secondo maggior votato nella circoscrizione regionale per l'elezione del presidente e del Vicepresidente della Regione e cinquantasette Consiglieri eletti con sistema proporzionale nelle circoscrizioni elettorali provinciali.

 

Art. 2
Sistema elettorale

1. Il Presidente ed il Vicepresidente della Regione, il secondo maggior votato tra i candidati alla carica di Presidente della Regione e i restanti cinquantasette Consiglieri regionali sono eletti contestualmente a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto attribuito a candidati e liste di candidati concorrenti rispettivamente nelle circoscrizioni elettorali regionali e provinciali.

2. Ciascuna lista o raggruppamento di liste per la circoscrizione regionale, indica i propri candidati alla carica di Presidente e di Vicepresidente della Regione e, per le circoscrizioni elettorali provinciali, i candidati alla carica di Consigliere regionale.

3. Le votazioni per l'elezione del Predente e del Vicepresidente della Regione e quelle per l'elezione dei Consiglieri regionali avvengono mediante due schede distinte.

 

Art. 3
Elezione del Presidente e
del Vicepresidente della Regione

1. Sono eletti Presidente e Vicepresidente della Regione i candidati che abbiano avuto il maggior numero di consensi sommando i voti direttamente ottenuti nella circoscrizione elettorale regionale a quelli complessivamente ricevuti nelle circoscrizioni elettorali provinciali dalla lista o dal raggruppamento di liste che li hanno espressi.

2. La dichiarazione di candidatura alla carica di Presidente della Regione è depositata presso la Corte d'appello di Cagliari, unitamente al programma di governo che si intende attuare.

 

Art. 4
Elezione dei Consiglieri regionali

1. Per l'elezione dei restanti cinquantasette Consiglieri regionali il territorio regionale è ripartito in collegi provinciali, corrispondenti ai territori delle province istituite con leggi nazionali e regionali.

2. La ripartizione dei seggi tra i collegi provinciali è stabilita sulla base della popolazione residente, prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione.

3. Il numero dei seggi spettanti a ciascun collegio provinciale è calcolato dividendo per 57 la cifra della popolazione residente nella Regione, così come risulta dall'ultimo stato ufficiale dell'ISTAT, ed assegnando ad ogni collegio provinciale tanti seggi quante volte il quoziente è convertito nella cifra della popolazione residente nello stesso collegio.

4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti ai collegi provinciali che hanno i resti più alti.

5. I seggi di cui ai precedenti commi sono ripartiti fra le liste o le coalizioni che hanno conseguito rispettivamente il 3 per cento o il 10 per cento del totale dei voti complessivamente espressi nelle circoscrizioni provinciali.

6. I seggi sono assegnati in modo tale da garantire alla lista o al raggruppamento di liste che hanno ottenuto complessivamente il maggior numero di voti, considerando la somma dei consensi ricevuti dai propri candidati nella circoscrizione regionale e nelle circoscrizioni provinciali, una rappresentanza, compresi il Presidente ed il Vicepresidente eletti, nel Consiglio regionale di trentacinque consiglieri.

7. Nelle votazioni, nei collegi provinciali è consentita l'espressione di un solo voto di preferenza.

 

Art. 5
Funzioni degli uffici centrali circoscrizionali

1. Gli uffici centrali circoscrizionali, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali di competenza, procedono alle seguenti operazioni:
a) fanno lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 65, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65 e 66;
b) procedono, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decidono, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi; un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione; ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni;
c) determinano i voti ottenuti nella circoscrizione dai candidati alla carica di Presidente e Vicepresidente della Regione;
d) determinano i voti ottenuti complessivamente nella circoscrizione delle liste o dei raggruppamenti di lista e dei candidati;
e) trasmettono i relativi dati all'ufficio centrale regionale circoscrizionale.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4 dell'articolo 71.

 

Art. 6
Funzioni dell'ufficio centrale regionale

1. L'ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni dagli uffici centrali circoscrizionali:
a) determina i voti ottenuti complessivamente nelle circoscrizioni provinciali dai candidati alle cariche di Presidente e di Vicepresidente della Regione;
b) determina i voti complessivamente ottenuti nelle circoscrizioni provinciali dalle liste o raggruppamenti di liste;
c) somma i voti ottenuti complessivamente nell'intero territorio regionale dai candidati alla carica di Presidente e Vicepresidente della Regione e dalle liste o dalle coalizioni di liste che li hanno espressi;
d) proclama eletti Presidente e Vicepresidente della Regione i candidati che, a seguito di tale somma, risultano aver ottenuto il maggior numero di consensi, Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il secondo maggior numero di consensi ed attribuisce, inoltre, alla lista o al raggruppamento di liste, che con i loro voti, hanno determinato l'elezione del Presidente e del Vicepresidente della Regione, trentacinque seggi nel Consiglio regionale;
e) effettua l'attribuzione dei seggi alle liste o ai raggruppamenti di liste con il metodo proporzionale e individua i candidati eletti seguendo l'ordine di preferenze dagli stessi ricevute.

 

Art. 7
Presentazione del programma di governo

1. All'atto della presentazione dei candidati alle cariche di Presidente e Vicepresidente della Regione e di Consigliere regionale i responsabili delle liste o dei raggruppamenti di liste devono consegnare un documento, debitamente certificato, che viene altresì formalmente trasmesso ai competenti uffici del Consiglio regionale, contenente il programma di Governo, la composizione dettagliata, con le rispettive competenze, della Giunta regionale che, in caso di successo nelle elezioni, deve attuarlo e l'indicazione di tre garanti sulla realizzazione dello stesso programma.

2. La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con quella di Consigliere regionale.

3. Al momento della nomina ad Assessore il Consigliere regionale è sostituito temporaneamente, per il solo periodo dell'incarico nell'esecutivo regionale, dal primo dei non eletti nella lista o nel raggruppamento di liste che l'hanno espresso.

 

Art. 8
Durata delle operazioni di voto e di scrutinio

1. Presso la Corte d'appello del capoluogo della Regione è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'ufficio elettorale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente della medesima Corte d'appello.

2. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

3. A detto ufficio può essere aggregato, con decreto del proprio presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle operazioni di competenza.

 

Art. 9
Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione, il Vicepresidente, la Giunta regionale e componenti il Consiglio regionale eletti entrano ufficialmente in carica subito dopo il giuramento reso nella prima seduta della legislatura del Consiglio regionale.

2. In caso di dimissioni del Presidente della Regione o dell'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, per una sola volta nella legislatura, l'Assemblea entro i successivi venti giorni procede all'elezione di un nuovo Presidente ed entro i successivi quindici giorni esprime la fiducia sul programma di governo e sulla Giunta proposta.

3. Nel periodo intercorrente tra le dimissioni del Presidente e l'approvazione della mozione di sfiducia le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

4. Superati i termini di cui al comma 2 senza che sia stato eletto un nuovo Presidente e sia stata votata la fiducia al programma e alla Giunta il Consiglio regionale è sciolto.

5. Il Consiglio regionale può essere sciolto di sua iniziativa o su proposta del Presidente della Regione, con una deliberazione approvata dai tre quarti dei suoi componenti.

6. Il Consiglio regionale è comunque sciolto nei casi previsti dall'articolo 50 dello Statuto, quando sia impossibilitato a svolgere la propria funzione istituzionale e quando non approvi entro i termini stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, leggi di attuazione di interventi legislativi nazionali o di documenti contabili.

 

Titolo II
Elettorato

Capo I
Elettorato attivo

Art. 10
Esercizio del voto

1. La Regione garantisce e promuove il libero esercizio del voto del popolo sardo. Ogni cittadino elettore dispone di due schede:
a) una per l'elezione provinciale nel collegio dei candidati alla carica di Presidente e Vicepresidente della Regione, da esprimere su apposite schede recanti il nome e cognome del candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi degli articoli 17 e 51; nella scheda lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;
b) l'altra per l'elezione del candidato alla carica di Consigliere regionale.

 

Art. 11
Liste e sezioni elettorali

1. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per l'elezione sono disciplinati, in conformità alla Costituzione della Repubblica, da apposita legge regionale.

2. Nelle more di detta legge, in via transitoria, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

 

Capo II
Eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità

Art. 12
Requisiti dell'elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di Consigliere regionale gli elettori, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

 

Art. 13
Ineleggibilità

1. Le cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Regione e di Consigliere regionale sono le medesime di cui alla Legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni.

2. Non sono eleggibili a Consigliere regionale:
a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
b) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
c) nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
d) nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'Amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
f) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali nonché i giudici di pace e difensori civici;
g) i dipendenti della Regione;
h) i direttori generali delle aziende sanitarie locali, degli enti strumentali della Regione, di aziende e società comunque da essa partecipate;
i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
l) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla Regione, provincia o comune;
m) i Consiglieri regionali in carica in altra Regione.

3. Le cause di ineleggibilità previste dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), i) e l) del comma 2 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando e collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere h) e m) del comma 2 non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

5. Le rispettive amministrazioni sono tenute ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni si ritiene produttiva di effetti ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 154 del 1981, dal quinto giorno successivo alla presentazione.

 

Art. 14
Incompatibilità

1. L'ufficio di Consigliere regionale è incompatibile con quello di parlamentare nazionale o europeo, di membro di altro Consiglio regionale, di presidente di provincia, di sindaco di comune con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

2. L'ufficio di Presidente della Regione e di componente della Giunta regionale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

3. Non può altresì ricoprire la carica di Consigliere regionale:
a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
b) colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, da essa sovvenzionate in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
c) il consulente legale, amministrativo e tecnico, che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la Regione; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
e) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, nonché di una provincia o di un comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione;
h) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 13;
i) colui che ricopra la carica di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale.

4. Le ipotesi di cui alle lettere d) e g) del comma 1 non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

 

Art. 15
Cause sopraggiunte e norme comuni

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Regione, della provincia, del comune in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

2. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge comporta la decadenza dalla carica di Consigliere regionale.

3. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica.

4. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

5. Quando, successivamente alla elezione, si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, il Consiglio regionale la contesta al Consigliere che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

6. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, il Consiglio regionale decide definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

7. Qualora il Consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

 

Titolo III
Procedimento elettorale preparatorio

Art. 16
Convocazione dei comizi elettorali

1. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Regione nelle forme e nei tempi previsti dallo Statuto.

2. I sindaci dei comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con appositi manifesti.

3. Speciali manifesti sono predisposti, a cura della Presidenza della Regione, per l'invio a tutte le ambasciate e i consolati italiani nel mondo, onde favorire il voto degli emigrati sardi.

 

Art. 17
Ufficio elettorale regionale

1. Presso la Corte d'appello del capoluogo della Regione è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'ufficio elettorale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente della medesima Corte d'appello.

2. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

3. A detto ufficio può essere aggregato, con decreto del proprio presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle operazioni di competenza.

 

Art. 18
Uffici elettorali circoscrizionali

1. Presso ciascun tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo di provincia sono costituiti, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, gli uffici elettorali circoscrizionali, composti da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del medesimo tribunale.

2. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

3. Ad ogni ufficio può essere aggregato, con decreto del proprio presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle operazioni di competenza.

4. Presso le ex Preture di Carbonia, Iglesias, Siniscola e Sanluri, i presidenti dei rispettivi tribunali possono costituire, con le medesime modalità dei commi precedenti, un ufficio elettorale decentrato abilitato a svolgere le funzioni da esse delegategli.

 

Art. 19
Contrassegni

1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nel collegio regionale e in quelli provinciali, devono depositare presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi regionali e provinciali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

4. Ai fini di cui al comma 3 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

6. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

7. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

8. I sardi all'estero, che intendono presentare liste di candidati per l'attribuzione dei seggi riservati alla circoscrizione estero, possono depositare il contrassegno con il quale dichiarano di voler contraddistinguere le liste medesime, nei modi e nei limiti di cui ai precedenti commi, anche presso le ambasciate italiane nelle capitali degli Stati in cui risultano trovarsi.

9. Con apposita legge saranno disciplinati i tempi e i modi, nonché tutte le norme specifiche per la presentazione delle liste, delle candidature, nonché per l'espressione del voto nella Circoscrizione estero.

 

Art. 20
Deposito del contrassegno

1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 19 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del terzo e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato da parte del rappresentante regionale del partito o del gruppo politico organizzato.

2. Agli effetti del deposito, la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare di duplice dimensione, contenuto rispettivamente entro una circonferenza di diametro pari a centimetri 2 ed una pari a centimetri 10.

4. La cancelleria accerta l'identità personale del depositante e, qualora si tratti di persona non munita del mandato richiesto dal comma 1, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. Una copia di detto verbale è immediatamente consegnata al depositante stesso.

 

Art. 21
Accettazione dei contrassegni

1. Nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito tutti i depositanti possono prendere visione dei contrassegni e proporre osservazioni all'ufficio elettorale regionale avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato.

2. Nelle ventiquattro ore successive l'ufficio elettorale regionale, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull'accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate.

3. I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro quarantotto ore dalla notifica della decisione.

 

Art. 22
Designazione dei rappresentanti

1. All'atto del deposito del contrassegno presso la cancelleria della Corte d'appello i partiti o i gruppi politici organizzati devono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio elettorale circoscrizionale, delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette, con i rispettivi contrassegni, entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

3. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il giorno antecedente all'ultimo fissato per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al comma 1, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi per fatto sopravvenuto. Il presidente della Corte d'appello ne dà immediata comunicazione all'ufficio elettorale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

 

Art. 23
Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature nei collegi provinciali è fatta con liste di candidati di cui al comma 4 dell'articolo 1, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura.

2. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi in cui è suddiviso il territorio regionale. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale specificando la lista di appartenenza personale sulla quale verrà effettuato l'eventuale scorporo ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 69.

3. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

4. Per ogni candidato nei collegi provinciali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio nel quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso la cancelleria della Corte d'appello con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista alla quale il candidato è collegato ai fini di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 69.

5. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

6. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

7. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di trecento e da non più di seicento elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

8. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della Legge n. 53 del 1990, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

9. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

 

Art. 24
Sottoscrizione liste di candidati

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta:
a) da almeno 250 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 500 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 e fino a 300.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 300.000 abitanti.
La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime.

2. Nel caso in cui una lista di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale abbia ad essa collegate, in via esclusiva, candidature in tutti i collegi uninominali del territorio regionale, le medesime sottoscrizioni raccolte per la presentazione di queste ultime si ritengono sufficienti e valide ai fini della presentazione della lista stessa.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa.

4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, ai fini dell'espressione del voto di preferenza.

5. Al primo posto deve essere indicato il nome del capolista, che è il medesimo per ogni circoscrizione elettorale provinciale.

6. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato, ad eccezione del capolista, può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di una circoscrizione, pena la nullità dell'elezione.

 

Art. 25
Presentazione candidature e liste

1. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria dei rispettivi tribunali indicati nella tabella A, allegata alla presente legge, dalle ore 8 del decimo giorno alle ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, le cancellerie della Corte d'appello e dei tribunali rimangono aperte quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 23.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione e, per le candidature nei collegi uninominali, l'iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.

4. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. Deve inoltre essere presentata, sia per le liste dei candidati che per le candidature nei collegi uninominali, apposita dichiarazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Regione, convergente con analoga dichiarazione resa da quest'ultimo.

6. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della Legge n. 53 del 1990, e successive modificazioni; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali.

7. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati né più di una candidatura di collegio uninominale.

8. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno, depositato presso la cancelleria della Corte d'appello, la lista o la candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi.

9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 30.

 

Art. 26
Deposito candidature e liste

1. La cancelleria della Corte d'appello o del tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'articolo 22, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione delle candidature nei collegi uninominali, della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

 

Art. 27
Adempimenti degli uffici elettorali

1. L'ufficio elettorale che riceve il deposito delle liste o delle candidature nei collegi uninominali, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse:
a) ricusa le candidature nei collegi provinciali e le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 22;
b) ricusa le candidature nei collegi provinciali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso la cancelleria della Corte d'appello, ai termini degli articoli 19, 20 e 21;
c) verifica se le candidature nei collegi provinciali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 24, cancellando gli ultimi nomi;
d) dichiara non valide le candidature nei collegi provinciali e cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
e) dichiara non valide le candidature nei collegi provinciali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
g) dichiara non valide le candidature nei collegi provinciali di candidati già presentatisi in altro collegio;
h) dichiara non valide le candidature nei collegi provinciali e le liste di candidati che non siano collegate ad un candidato alla carica di Presidente della Regione.

2. I delegati di ciascun candidato nei collegi provinciali e di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'ufficio elettorale competente si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

 

Art. 28
Ricorsi ed ulteriori operazioni
degli uffici elettorali

1. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale, di cui all'articolo 21, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati nei collegi provinciali e di lista.

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati dei candidati nei collegi provinciali e di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'ufficio elettorale regionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria della Corte d'appello di Cagliari.

4. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il presidente della Corte d'appello aggrega all'ufficio elettorale regionale, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

5. L'ufficio elettorale regionale decide nei due giorni successivi.

6. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale sono comunicate nelle 24 ore successive ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali.

 

Art. 29
Operazioni dell'ufficio elettorale regionale

1. L'ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena deliberata la decisione definitiva, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi provinciali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione. I candidati alla Presidenza ed alla Vice presidenza della Regione sono riportati sulle schede e sui manifesti elettorali di ciascun collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;
b) attribuisce, per ciascun collegio uninominale, il numero d'ordine da assegnare ad ogni candidato nel rispettivo collegio in relazione al numero d'ordine del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è collegato;
c) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui alla lettera a), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati; i contrassegni di ogni candidato sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, sopra al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;
d) comunica ai delegati di lista e ai candidati nei collegi provinciali le definitive determinazioni adottate;
e) trasmette immediatamente alla Prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati alla carica di Presidente ed alla carica di Vicepresidente della Regione, dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la cancelleria della Corte d'appello ai sensi dell'articolo 19, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui alla lettera f);
f) provvede, per mezzo della Prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - dei nominativi dei candidati alla carica di Presidente ed alla carica di Vicepresidente della Regione, dei candidati nei singoli collegi provinciali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

 

Art. 30
Rappresentanti di lista

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della Legge n. 53 del 1990 e successive modificazioni, i delegati di cui agli articoli 23 e 25 o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione elettorale ed a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio elettorale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati nei collegi provinciali e di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi provinciali e delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei collegi provinciali e di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del comma 1, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature nei collegi provinciali e delle liste.

 

Art. 31
Prerogative dei rappresentanti di lista

1. Il rappresentante di ogni candidato nel collegio uninominale e di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

 

Art. 32
Liste elettorali di sezione e tessera elettorale

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

2. In luogo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, gli elettori, per l'esercizio del voto e l'espletamento delle operazioni ad esso connesse, si avvalgono della tessera elettorale nazionale (Modul. Interno pref. 70). Anche per le elezioni regionali si applicano, pertanto, in quanto compatibili, le norme regolanti l'uso, la consegna e la sostituzione della suddetta tessera.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a cura del sindaco, sono predisposte e consegnate a ciascun elettore apposite etichette autoadesive, da apporre sulla citata tessera elettorale nella sezione intitolata "Circoscrizioni e collegi elettorali", contenenti l'indicazione della circoscrizione elettorale provinciale di riferimento, del collegio uninominale, il giorno e la fascia d'orario in cui è possibile esprimere il voto.

 

Art. 33
Uffici elettorali di sezione

1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:
a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
b) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 50;
d) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
e) i verbali di nomina degli scrutatori;
f) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma del comma 2 dell'articolo 30;
g) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
h) due urne;
i) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
l) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

 

Art. 34
Schede

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente della Regione e per le elezioni dei candidati nelle circoscrizioni provinciali; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Regione con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D, allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni dell'articolo 29.

2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi provinciali riportano, contenuti in un apposito riquadro, sotto ad ogni contrassegno i cognomi ed i nomi dei candidati e sopra lo stesso contrassegno, anch'esso in apposito riquadro, il cognome e nome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato.

3. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano sopra ogni contrassegno, contenuto in apposito riquadro, il cognome e nome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato e sotto, un altro riquadro dove l'elettore può esprimere il voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista, scrivendone il cognome.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

 

Art. 35
Bolli e urne

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nell'allegata tabella E, sono forniti a cura e spese della Presidenza della Regione, sono di forma circolare, del diametro di centimetri 3,5 e recano, nella semicirconferenza superiore la scritta "Presidenza della Regione", nella semicirconferenza inferiore la scritta "Servizio elettorale"; al centro, il gonfalone della Regione sarda e, sotto di esso, il relativo numero progressivo.

2. Le urne sono quelle fornite dal Ministero dell'interno per l'elezione della Camera dei Deputati, ovvero, in mancanza, conformi ad esse.

 

Art. 36
Accertamenti

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma 1.

3. La Prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

 

Art. 37
Composizione e nomina
degli uffici elettorali di sezione

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

2. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della Corte d'appello di Cagliari entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione fra quei cittadini iscritti all'elenco di cui al comma 3 e che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 28.

3. Presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari, è tenuto al corrente, in conformità alle norme stabilite dal Ministero della giustizia d'accordo con quello dell'interno in relazione al procedimento elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

4. Entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

 

Art. 38
Requisiti componenti dell'ufficio
elettorale di sezione

1. Gli scrutatori sono nominati secondo le norme di cui all'articolo 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

2. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione superiore.

3. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle comunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, nonché i loro parenti affini entro il quarto grado;
f) i dipendenti dell'Amministrazione regionale addetti al servizio elettorale;
g) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

4. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

5. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

6. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

 

Art. 39
Onorari

1. Gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali sono quelli stabiliti dalla Legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 40
Costituzione dell'ufficio

1. Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38.

 

Titolo IV
Votazione

Art. 41
Sala

1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

 

Art. 42
Ingresso

1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 43, 46, 47, 48, 49 e 50, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino la tessera elettorale, che certifica l'iscrizione alla sezione rispettiva.

2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

 

Art. 43
Forza pubblica

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. Gli agenti delle forze dell'ordine non possono, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

3. In caso di tumulto o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, tuttavia, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalle forze dell'ordine.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che le forze dell'ordine entrino e restino nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

 

Art. 44
Apertura plichi

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui alla lettera c) dell'articolo 33, apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione, perché procedano alla loro autenticazione.

2. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

3. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Nel processo verbale si fa menzione delle schede firmate da ciascun scrutatore.

6. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco di cui alla lettera g) dell'articolo 33.

7. Le operazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

8. Successivamente il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6,30 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.

 

Art. 45
Ripresa operazioni elettorali

1. Alle ore 6,30 antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 49.

3. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

 

Art. 46
Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo nei giorni di domenica, dalle ore 7 alle ore 22, e lunedì dalle ore 7 alle ore 14.

2. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 47, 48, 49 e 50.

3. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

 

Art. 47
Voto del personale in servizio

1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della regione. I rappresentanti delle liste e dei candidati nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale o della circoscrizione provinciale dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio regionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto previa esibizione del certificato elettorale.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

 

Art. 48
Voto dei militari

1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

3. È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

 

Art. 49
Voto dei naviganti

1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dei seguenti documenti:
a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini, il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
b) certificato del sindaco del comune, di cui al comma 1, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al comma 2.

4. I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal comma 2, compilano gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegnano ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto; i presidenti di seggio ne prendono nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

 

Art. 50
Voto dei degenti ospedalieri

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 33, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

 

Art. 51
Sezioni ospedaliere

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno cento posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni cinquecento letti, arrotondando il numero all'unità superiore in caso di frazioni di cinquecento.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

 

Art. 52
Voto dei detenuti

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui all'articolo 53 nel luogo di detenzione.

2. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto, comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 33, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

4. I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del comma 3 che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata alla lista sezionale nello spazio in cui è iscritto il detenuto.

5. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi con lo speciale seggio di cui all'articolo 53 tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

 

Art. 53
Seggi speciali

1. Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti letto nonché luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, designati appositamente dal presidente della Corte d'appello di Cagliari.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista e dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

7. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Compiute tali operazioni, i compiti del seggio speciale sono definitivamente cessati.

 

Art. 54
Accompagnatori

1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Sardegna, inviare il voto per iscritto.

2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nel comune.

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.

4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

 

Art. 55
Certificati medici

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 54 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.

 

Art. 56
Identificazione degli elettori

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

2. Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:
a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma 1, anche scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

3. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

4. Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

6. In caso di dubbi sull'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 72.

 

Art. 57
Modalità del voto

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un solo segno comunque apposto nel rettangolo contenente i riquadri recanti il cognome e nome del candidato preferito, il cognome e nome del candidato alla carica di Presidente della Regione ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista e di un candidato, un solo segno comunque apposto nel rettangolo contenente il contrassegno, il cognome e nome del candidato alla carica di Presidente della Regione, il cognome e nome del capolista e scrivendo, nell'apposita riga, il cognome del candidato prescelto.

3. Sono vietati altri segni o indicazioni.

4. L'elettore deve poi piegare le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle.

5. Di queste operazioni il presidente dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente le schede chiuse e la matita. Il presidente constata la chiusura delle schede e, ove queste non siano chiuse, invita l'elettore a chiuderle, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone le schede stesse nell'urna.

6. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore medesimo nella apposita colonna della lista sopraindicata.

7. Le schede prive di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

 

Art. 58
Espressione del voto di preferenza

1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo nella riga posta al di sotto del contrassegno di lista il cognome del candidato prescelto.

2. In caso di omonimia, il voto si esprime scrivendo il cognome ed il nome del candidato.

3. L'elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. È inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista né ha votato per il candidato alla presidenza, ma ha espresso la preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito ed il candidato alla presidenza collegato alla lista.

5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista la scheda è nulla. Tuttavia, se i contrassegni segnati sono tutti collegati alla medesima candidatura alla presidenza, il voto per quest'ultima è valido.

6. Se l'elettore ha espresso più di una preferenza nell'ambito della propria lista le preferenze sono nulle e rimane valido il voto di lista.

7. Una scheda valida per la scelta della lista e di un candidato rappresenta un voto di lista, un voto individuale per il candidato alla carica di Presidente della Regione ad essa collegato ed un voto di preferenza per il candidato, in essa ricompreso, il cui cognome l'elettore abbia scritto nell'apposita riga.

8. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale per il candidato medesimo ed uno per il candidato alla carica di Presidente della Regione ad esso collegato.

 

Art. 59
Voto all'esterno della cabina

1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare le schede, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

 

Art. 60
Scheda deteriorata

1. Se un elettore riscontra che una scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso per negligenza o ignoranza l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" aggiungendo la sua firma.

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore.

3. Nell'apposita colonna della lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, accanto al nome dell'elettore, è annotata la consegna della nuova scheda.

 

Art. 61
Sospensione delle operazioni di voto

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22,00 della domenica in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7,00 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti della lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

 

Art. 62
Ripresa delle operazioni di voto

1. Alle ore 7,00 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14,00; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Indi il presidente dichiara chiusa la votazione ed allontana dalla sala tutti gli estranei al seggio.

 

Art. 63
Pronunce sulle operazioni di voto

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 79, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

2. Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

 

Titolo V
Scrutinio

Art. 64
Accertamenti

1. Dichiarata chiusa la votazione e pronunciatosi sulle questioni di cui all'articolo 63, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, procede alle seguenti operazioni:
a) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 48, 49, 50 e 53 e dalla lista di cui all'articolo 51; le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio; sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente rimesso, per il tramite del comune, al Giudice del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;
b) estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive cassette e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato; tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, con le stesse norme indicate nella lettera a), sono rimesse al Giudice del mandamento.

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

 

Art. 65
Operazioni di scrutinio

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 64, il presidente procede alle operazioni di spoglio.

2. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto nonché l'eventuale voto di preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e di ogni candidato.

5. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. Quando la scheda contiene solo l'espressione di voto per la lista. ma non per il candidato, sulla riga destinata al voto di preferenza della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

6. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

10. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

 

Art. 66
Validità del voto

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo 67.

 

Art. 67
Voti nulli

1. Salve le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 59, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 34 o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli precedenti.

 

Art. 68
Decisioni provvisorie

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
a) pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 79, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e di preferenza e dei voti per i candidati nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

 

Art. 69
Operazioni di calcolo dei voti
per i candidati alla presidenza

1. Il presidente, assistito da uno scrutatore e sulla base delle risultanze del verbale, procede a far imputare a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione tanti voti quanti quelli delle liste collegate alla sua candidatura nonché i voti riportati dal candidato nel collegio uninominale ad esso collegato.

2. Il segretario, coadiuvato dagli altri scrutatori, procede alle rispettive somme negli appositi moduli allegati alla documentazione della sezione; indi, proclama ad alta voce i voti di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione.

3. Del compimento e del risultato di tali operazioni, da compiersi nel prescritto ordine, è fatta menzione nel verbale.

 

Art. 70
Formazione dei plichi

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio il presidente del seggio procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio e di calcolo dei voti per i candidati alla presidenza.

2. Nei plichi di cui al comma 1 devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

3. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

4. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio e di calcolo dei voti per i candidati alla presidenza, al verbale destinato all'ufficio elettorale circoscrizionale.

5. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria del tribunale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 73, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

 

Art. 71
Ultimazione delle operazioni

1. Le operazioni di cui all'articolo 64 e, successivamente, quelle di scrutinio e di cui all'articolo 69, devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14,00 del giorno seguente.

2. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14,00 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel comma 2 dell'articolo 63 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del comma 7 dell'articolo 73.

 

Art. 72
Verbale delle operazioni

1. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste presenti.

2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o no attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale é atto pubblico.

 

Art. 73
Risultato

1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Regione ed alla Prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al quarto comma dell'articolo 69 al sindaco del comune, il quale provvede al sollecito inoltro alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

3. La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della Corte d'appello di Cagliari dei plichi e dei documenti previsti dal comma 2, nonché delle cassette, delle urne, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 70.

4. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della Regione ha diritto di prenderne conoscenza.

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 70, commi 2, 3 e 4, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al cancelliere del tribunale, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo del tribunale e la propria firma e redige verbale della consegna.

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e dei documenti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

7. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il presidente del tribunale, ovvero il presidente della Corte d'appello di Cagliari, può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

8. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dall'Amministrazione regionale.

 

Art. 74
Operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 18, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
a) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 71, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71 e 72;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione; ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni della presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4 dell'articolo 77.

3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

 

Art. 75
Pronunce dell'ufficio elettorale circoscrizionale

1. L'ufficio centrale circoscrizionale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 74, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'ufficio elettorale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'ufficio elettorale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta la tessera elettorale che ne comprovi l'iscrizione nelle liste del collegio.

4. Nessun elettore può entrare armato.

5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio elettorale circoscrizionale ed ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati.

6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del comma 2 dell'articolo 31, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati.

 

Art. 76
Verbale dell'ufficio elettorale circoscrizionale

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale si deve redigere in triplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista presenti.

2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Il secondo esemplare è immediatamente inviato all'ufficio elettorale regionale, per il tramite del cancelliere della Corte d'appello di Cagliari, che ne rilascia ricevuta.

4. Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

 

Art. 77
Adempimenti dell'ufficio regionale

1. L'ufficio elettorale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, facendosi assistere dal cancelliere e, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
a) proclama quindi eletti Consiglieri regionali i capilista delle liste che abbiano avuto assegnato almeno un seggio;
b) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati e restanti alle varie liste, a seguito delle operazioni di cui alla lettera precedente; a tal fine si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui alla precedente lettera. Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi.

2. L'ufficio elettorale regionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi restanti assegnati a ciascuna lista.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al Presidente della Regione ed ai Consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale del Consiglio regionale nonché alla Presidenza della Regione.

4. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Consiglio regionale la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello.

 

Art. 78
Adempimenti dell'ufficio
elettorale circoscrizionale

1. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio elettorale regionale le comunicazioni di cui al comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo decrescente di cifra elettorale individuale. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 proclama eletti i candidati che lo seguono in graduatoria.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato ai Consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale del Consiglio regionale nonché alla Presidenza della Regione.

 

Titolo VI
Norme finali

Art. 79
Convalida degli eletti

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

3. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio elettorale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

4. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

 

Art. 80
Dimissioni

1. È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

 

Art. 81
Rinuncia indennità

1. Non è ammessa rinuncia o cessione dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali a norma dell'articolo 26 dello Statuto speciale per la Sardegna.

 

Art. 82
Ufficio di Presidenza provvisorio

1. In relazione al disposto dell'articolo 19 dello Statuto speciale per la Sardegna, la costituzione dell'ufficio provvisorio di Presidenza del Consiglio regionale ha luogo in conformità alle norme del regolamento interno del Consiglio medesimo.

 

Art. 83
Straordinario del personale

1. Il personale dell'Amministrazione regionale adibito agli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali può essere autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili e comunque non oltre la concorrenza di ottomila ore complessive nel periodo compreso tra i sessanta giorni antecedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali e i trenta giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse.

 

Art. 84
Norma di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

 

Art. 85
Abrogazione di norme

1. La legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) è abrogata.

 

Titolo VII
Forma di governo

Art. 86
Competenze degli organi di governo

1. Con apposita legge il Consiglio regionale provvede ad attribuire le rispettive competenze al Presidente della Regione, alla Giunta regionale e agli Assessori, stabilendo le modalità di esercizio delle loro funzioni.