CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 6/STAT

presentata dai Consiglieri regionali

ATZERI - SCARPA

il 13 settembre 2006

Norme in materia di etica pubblica e conflitto di interessi


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La questione del conflitto di interessi, da astratto argomento di diritto costituzionale comparato, è divenuta anche in Italia, al principio degli anni '90, questione immediatamente politica in quanto potenzialmente in grado di vulnerare irrimediabilmente i princìpi fondamentali dell'etica pubblica.

Le vicende intorno ai vari tentativi di offrire una soluzione normativa soddisfacente ad una materia di difficile traduzione giuridica sono note, e semmai hanno dimostrato come il problema del conflitto di interessi condizioni la stessa tenuta delle istituzioni democratiche e possa determinare riflessi negativi in ordine ai diritti fondamentali della persona.

Per affrontare il problema in termini non demagogici né tanto meno punitivi, e soprattutto per evitare di proporre una legge ad personam, è apparso opportuno rivolgersi alle più avanzate e collaudate esperienze internazionali.

Ciò non significa che nell'ordinamento giuridico italiano manchino importanti elementi giuridici in grado di fondare una seria riflessione sulla materia. Il problema è semmai che si tratta di suggestioni pensate in fasi storiche e per materie differenziate, e perciò è mancato uno sguardo d'insieme capace di interconnettere i vari elementi normativi in un sistema legislativo organico. A ciò deve anche aggiungersi il fatto, difficilmente confutabile, che una seria legge sul conflitto di interessi risulta scomoda per molti settori della politica, i quali potrebbero facilmente e improvvisamente trovarsi in situazioni di incompatibilità.

In Sardegna il dibattito sul conflitto di interessi non ha suscitato particolari sensibilità sino al 2004, anno in cui, per la prima volta, è apparso chiaro come anche la dimensione politica isolana necessitasse di regole certe, trasparenti e garantiste.

Il dibattito isolano sul tema ha prodotto due testi normativi, entrambi espressione della Giunta regionale: il primo è il disegno di legge n. 143/STAT (Incompatibilità, trasparenza amministrativa e risoluzione del conflitto di interessi. Istituzione dell'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica) presentato il 2 maggio 2005; il secondo è il disegno di legge n. 5/STAT (Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna) presentato il 30 novembre 2005, che riprende nel capo VI, agli articoli 23-25, la sostanza del primo disegno di legge. Entrambi i testi non sono tuttavia mai approdati nella competente Commissione consiliare, e perciò la politica sarda si trova a scontare una grave lacuna giuridica.

Le vicende tormentate e complesse che hanno determinato non poche perplessità intorno agli interessi in gioco, soprattutto in relazione all'iter di approvazione del Piano paesaggistico regionale, impongono di esitare con urgenza una legge regionale sul conflitto di interessi, colpevolmente lasciata in standby nonostante la riconosciuta centralità politica della materia.

La proposta di legge che si propone provocatoriamente alla discussione intende perciò affrontare con serietà il tema dell'incompatibilità tra le cariche di Presidente della Regione, componente della Giunta regionale e Consigliere regionale. In particolare, intende trovare una ragionevole soluzione al possibile insorgere di un conflitto tra interesse pubblico e interessi privati, su cui tanto si è polemizzato nel corso della presente legislatura.

I sardisti non hanno motivi di sostanziale divergenza rispetto ai contenuti dell'originaria proposta della Giunta, se non per alcuni fondamentali aspetti in tema di garanzie delle minoranze e di criteri restrittivi in tema di incompatibilità estesi ai componenti dell'Autorità regionale garante, e pertanto propongono un testo che, pur migliorativo sotto alcuni profili sistematici e lessicali, segue il solco già tracciato dall'Esecutivo con la speranza che una iniziativa di espressione consiliare possa trovare maggiori consensi non solo sul merito ma anche, e soprattutto, sull'urgenza politica di approvare la legge.

In tale prospettiva, la proposta di legge si limita ad applicare la inequivoca disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 15 dello Statuto speciale (cosi come modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2) che impone di determinare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta con apposita legge regionale, e si ispira di conseguenza anche ai princìpi stabiliti dall'articolo 3 della Legge 2 luglio 2004, n. 165, e dal comma 3 dell'articolo 1 della Legge 20 luglio 2004, n. 215, tutti attuativi dell'articolo 97 della Costituzione.

Alla luce di tale articolato e complesso quadro normativo, la proposta di legge è composta di 11 articoli suddivisi in tre capi.

Il capo 1, oltre alle finalità (articolo 1) e all'oggetto della legge (articolo 2), contiene le disposizioni relative all'ambito soggettivo di applicazione (articolo 3), ai casi di incompatibilità (articolo 4), ai divieti contrattuali (articolo 5) e ai casi di conflitti di interesse con la previsione delle relative sanzioni (articolo 6).

Il capo II contiene le disposizioni istitutive di una Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica (articoli 7, 8 e 9) e ne disciplina le relative funzioni (articolo 10).

Il capo III contiene infine la norma finanziaria (articolo 11).

La proposta di legge affronta realisticamente, in conformità alle più avanzate e collaudate esperienze internazionali, e segnatamente al modello canadese, il problema della proprietà e del controllo di società che abbiano rapporti con la Regione da parte di soggetti appartenenti ad organi regionali. L'articolo 4 della proposta di legge prevede infatti una particolare causa di incompatibilità per il soggetto che, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, non stipuli un negozio fiduciario. La nomina del fiduciario è soggetta all'approvazione dell'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica, che ha il dovere di non comunicare alcuna informazione al proprietario sull'operatività della società, fatte salve le comunicazioni relative ai bilanci annuali. È inoltre previsto che il soggetto nominato non possa compiere alcuna operazione di vendita, divisione o modifica delle azioni oggetto dell'accordo, sino a che permanga la situazione di incompatibilità.

Il principio di ragionevolezza impone dei correttivi a una disposizione altrimenti troppo rigida e punitiva. L'intervento diretto del proprietario è perciò consentito solo in casi eccezionali espressamente previsti dall'accordo ed unicamente attinenti a eventi societari straordinari, idonei cioè ad incidere in maniera rilevante e decisiva sul valore dei beni affidati. Tale deroga è consentita solo previo parere positivo dell'Autorità regionale garante. È stato inoltre previsto, per esigenze di trasparenza, che la società non possa stipulare nuovi contratti o accordi con l'Amministrazione regionale, né possa rinnovarli o estenderne la portata, salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica o altra procedura ad evidenza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 5, invece, si propone di contrastare tre fenomeni distorsivi ed elusivi assai noti nel panorama economico italiano:
a) la presenza di numerose scatole societarie che assicurerebbero surrettiziamente un sostanziale controllo sulle società, pur non essendone integrati i requisiti espressamente richiesti dalla legge;
b) l'ipotesi di detenzione di piccole partecipazioni incrociate nell'ambito del capitale di diverse società;
c) le attività soggette al rilascio di concessione amministrativa regionale o che presentino un fatturato superiore a 100 milioni di euro compiute dai soggetti di cui all'articolo 4, o comunque a questi direttamente o indirettamente imputabili (comma 2 dell'articolo 5).

In sintesi, data la complessità e l'eterogeneità delle situazioni potenzialmente a rischio, si è optato per una definizione estensiva di "conflitto di interessi".

Il capo II (articoli 7-11) istituisce l'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica. Si tratta di un'Autorità indipendente alla quale viene affidato il compito di vigilare e stabilire in quali casi sussista in concreto un eventuale conflitto di interessi. L'Autorità, costituita presso il Consiglio regionale, è organo collegiale composto da tre membri qualificati scelti tra persone di notoria indipendenza e terzietà.

Le modalità di elezione dei componenti dell'Autorità sono state calibrate con il metodo del voto limitato al fine di preservare, per quanto possibile, l'indipendenza dell'Autorità dalle maggioranze contingenti. Il meccanismo di garanzia delle minoranze nell'elezione dei componenti l'Autorità è stato individuato nel voto limitato ad un solo nominativo. Il meccanismo del voto limitato garantisce la minoranza nell'ipotesi in cui si debba sostituire, nel corso della legislatura, il solo componente della minoranza a suo tempo eletto, in quanto si prevede che in tal caso l'elettorato attivo spetti ai soli consiglieri di minoranza.

È previsto infine che l'Autorità eserciti anche funzioni consultive in materia di risoluzione del conflitto di interessi (articolo 10).

Chiude la proposta la norma finanziaria che, per garantire l'ottimale operatività della legge, prevede uno stanziamento annuo di 400.000 euro (articolo 11).

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Incompatibilità e conflitto di interessi

Art. 1
Finalità

1. La presente legge interpreta e recepisce la diffusa esigenza di imparzialità e trasparenza dell'azione politica e amministrativa, e a tal fine si pone come strumento garante dell'etica pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del problema del conflitto di interessi.

 

Art. 2
Oggetto

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché del comma 3 dell'articolo 1 della Legge 20 luglio 2004, n. 215, e dell'articolo 3, della Legge 2 luglio 2004, n. 165, determina, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 dello Statuto speciale, come modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto disposto dal titolo IV dello Statuto, i casi di incompatibilità con le cariche di Presidente della Regione, di componente della Giunta regionale e di consigliere regionale, nonché disposizioni in materia di risoluzione del conflitto di interessi e di istituzione dell'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica.

 

Art. 3
Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) al Presidente della Regione;
b) ai componenti della Giunta regionale;
c) ai consiglieri regionali.

 

Art. 4
Casi di incompatibilità e
procedure di contestazione

1. Si trovano in situazione di incompatibilità, e pertanto non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di componente della Giunta regionale e di consigliere regionale:
a) i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari, il presidente e i componenti delle authorities, i membri del Parlamento, gli assessori e i presidenti dei consigli di province comprese nella Regione Sardegna, i sindaci, gli assessori ed i presidenti dei consigli di comuni compresi nella Regione Sardegna;
b) i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, i componenti le commissioni tributarie e i giudici di pace i quali esercitino le loro funzioni nella Regione Sardegna o in altra regione della Repubblica italiana;
c) il presidente, gli amministratori, i legali rappresentanti di società per azioni, enti, istituti anche di credito, aziende la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende da essa dipendenti o vigilati;
d) il presidente, gli amministratori, i legali rappresentanti di società per azioni, enti, istituti, aziende dipendenti o soggetti alla vigilanza della Regione, o che ricevano a qualunque titolo e in via continuativa una sovvenzione;
e) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende da essa dipendenti o vigilati;
f) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende da essa dipendenti o vigilati;
g) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda da essa dipendente o vigilato, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso i medesimi organismi;
h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia da essa dipendente o vigilato, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
i) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda da essa dipendente o vigilato;
l) i rappresentanti legali, i proprietari di società o di imprese private che risultino vincolate con la Regione, o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende da essa dipendenti o vigilati, per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative oltre il limite di un milione di euro di fatturato annuo.

2. Le ipotesi di cui alle lettere f) e i) del comma 1 non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

3. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti o le funzioni conferite agli amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

4. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo, esistenti al momento dell'elezione o ad essa sopravvenute, comportano la decadenza dalle cariche.

5. Quando, ai sensi del comma 4, esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalla presente legge, l'organo regionale di cui l'interessato fa parte provvede a contestarla.

6. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità.

7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6, l'organo regionale delibera definitivamente e, nei casi in cui ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita l'interessato a rimuoverla o ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare.

8. Qualora l'interessato non vi provveda nei successivi dieci giorni, l'organo regionale lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione da esso adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

9. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria dell'organo regionale e notificata, entro i cinque giorni successivi, al soggetto che sia stato dichiarato decaduto.

10. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino che goda dell'elettorato attivo e passivo in Sardegna.

11. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni di cui al comma 6 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

12. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di membro della Giunta regionale e di consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, nonché di società che abbiano un'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale, salva la stipula di un negozio fiduciario con le caratteristiche di cui ai commi successivi.

13. In virtù del negozio fiduciario, il soggetto stipulante trasferisce tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni ad un soggetto terzo fiduciario, il quale acquista, cosi, il controllo e la disponibilità delle azioni stesse.

14. È fatto espresso divieto al fiduciario di procedere, in qualsiasi momento, all'alienazione, divisione, ipoteca, vendita o modifica sostanziale delle azioni.

15. L'accordo di cui al comma 13 viene stipulato dalla società anche al mero scopo di prendere visione delle restrizioni imposte allo stipulante e al fiduciario circa lo scambio di informazioni sull'attività e sull'andamento della società.

16. La nomina del fiduciario è soggetta all'approvazione dell'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica di cui all'articolo 7.

17. Lo stipulante deve dare esecuzione a tutte le iniziative e procedure necessarie al fiduciario per il completo e corretto esercizio di tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni, con l'osservanza dei termini e delle condizioni qui di seguito indicati:
a) lo stipulante deve porre in essere ogni atto necessario per far sì che il fiduciario sia eletto quale consigliere di amministrazione della società;
b) il fiduciario deve esercitare tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni senza alcun consiglio, direttiva o istruzione dello stipulante;
c) il fiduciario ha, oltre ai normali diritti e doveri del consigliere di amministrazione, la responsabilità fiduciaria e il dovere di agire nell'interesse dello stipulante quale azionista di controllo o proprietario della società;
d) le parti prendono atto che, per tutta la durata dell'accordo, lo stipulante non può fornire al fiduciario, né il fiduciario può chiedere allo stipulante, direttamente o indirettamente, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l'amministrazione delle azioni o, se del caso, dei beni o delle operazioni della società;
e) salvo le due eccezioni qui di seguito previste e quella di cui alla lettera f), per tutta la durata dell'accordo il fiduciario non può rivelare allo stipulante o a qualsiasi soggetto che agisca in sua rappresentanza alcuna informazione relativa alle operazioni della società o a qualsiasi transazione relativa ai suoi beni intrapresa o conclusa dal fiduciario stesso, o da lui proposta. Il fiduciario può fornire allo stipulante le informazioni necessarie per la compilazione e il pagamento delle tasse; può, inoltre, fornirgli i bilanci annuali e tutte quelle altre relazioni integrative, ritenute appropriate dall'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica di cui al Capo li, in modo da consentirgli una piena comprensione dell'andamento della società nei precedenti dodici mesi. Le parti espressamente prevedono e riconoscono che il fiduciario non incorra in alcuna responsabilità, oltre a quella di amministratore, per qualsiasi perdita o diminuzione di valore delle azioni o dei beni della società in ragione del legame fiduciario esistente, nei limiti in cui agisca in buona fede e con ragionevolezza di giudizio;
f) qualora nel corso della durata dell'accordo, si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l'integrità stessa dei beni dello stipulante, il fiduciario può consultarsi con lo stipulante e ricevere consigli, direttive o istruzioni, oppure lo stesso stipulante può intervenire personalmente per esercitare i diritti e i privilegi legati ai suddetti beni solo in seguito ad una previa informativa ed autorizzazione dell'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica di cui al capo II,
g) l'accordo rimane in vigore fino a quando allo stipulante viene richiesto di uniformarsi alla presente legge;
h) qualora il fiduciario decida di rinunciare all'incarico o gli pervenga una richiesta in tal senso dallo stipulante, quest'ultimo può nominarne un altro, soggetto a conferma da parte dell'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica. La nomina non ha effetto sino a quando il fiduciario uscente non abbia reso il conto a quello entrante;
i) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno del fiduciario, lo stipulante può nominare un sostituto, soggetto a nullaosta da parte dell'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica, il quale esercita i diritti e i privilegi associati alle azioni;
l) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno dello stipulante, il fiduciario deve assegnare e ritrasferire i diritti e i privilegi associati alle azioni alla persona che rappresenti gli interessi dello stipulante, previa opportuna dimostrazione di tale qualità;
m) il fiduciario accetta il mandato così come delineato nei termini e nelle condizioni che disciplinano l'accordo di cui al presente articolo.

 

Art. 5
Divieti contrattuali

1. Nella vigenza dell'accordo di cui ai commi 12 e seguenti dell'articolo 4 la società non può stipulare nuovi contratti o accordi con l'Amministrazione regionale, enti regionali, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione, rinnovarli o estenderli, salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica o altra procedura ad evidenza pubblica.

2. Le disposizioni di cui ai commi 12 e seguenti dell'articolo 4 si applicano anche a coloro che detengono una partecipazione in una società quotata nella misura in cui essa sia ritenuta dall'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica in grado di influenzare il corretto adempimento dei doveri del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale, dei consiglieri regionali, nonché a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitino attività soggette al previo rilascio di concessione amministrativa regionale o con un fatturato superiore a 100 milioni di euro.

 

Art. 6
Casi di conflitto di interessi
e relativi adempimenti

1. Ai sensi della presente legge sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esista un conflitto tra i doveri pubblici dei soggetti indicati all'articolo 3 e un loro interesse privato e/o personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità pubbliche, o di produrre a loro vantaggio utilità ed effetti diversi da quelli propri ad ogni altro soggetto appartenente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

2. Nessuno dei soggetti di cui all'articolo 3 può esprimere il proprio voto su qualsiasi proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa rispetto alla quale sappia o sia tenuto a sapere di essere in conflitto di interessi, conformemente a quanto previsto dai successivi commi.

3. L'interesse privato e/o personale si ritiene esistente in tutti i casi in cui i soggetti indicati all'articolo 3 si trovino in una delle condizioni sotto indicate:
a) abbiano un interesse all'adozione del provvedimento o ricevano dallo stesso un pregiudizio economico, diverso da quello proprio della generalità dei soggetti appartenenti alla medesima professione o attività o se un loro parente, entro il quarto grado, abbia un tale interesse o riceva un tale pregiudizio;
b) detengano una partecipazione significativa anche in relazione al capitale della società, il controllo diretto o indiretto o la proprietà di una impresa influenzata dalla proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa in maniera diversa rispetto a quelle del medesimo settore di attività o vi rivestano la carica di direttore, amministratore, presidente o dirigente;
c) abbiano un parente entro il quarto grado o uno stretto legame economico con qualcuno che abbia un interesse finanziario come sopra definito in un'impresa influenzata dalla proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa, in maniera diversa rispetto a quelle del medesimo settore di attività;
d) siano titolari di un rapporto di impiego, collaborazione, assistenza e consulenza con un'impresa influenzata su cui ricadano gli effetti dalla proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa o in tale situazione si trovi un loro parente entro il quarto grado;
e) accettino a qualsiasi titolo un dono, un prestito o altre utilità di tipo economico da qualcuno su cui ricadano gli effetti della proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa o che abbia un interesse in un'impresa influenzata da essa.

4. Entro venti giorni dall'assunzione della carica i soggetti di cui all'articolo 3 comunicano all'Autorità regionale garante tutti i dati concernenti: le partecipazioni azionarie, la titolarità di quote di società non quotate in borsa, eventuali attività vincolate con la Regione o enti, istituti, agenzie, consorzi e aziende da essa dipendenti o vigilati, per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative che producano un fatturato che superi la somma di euro 100.000, nonché ogni informazione definita con il regolamento di cui all'articolo 10.

5. Qualora si trovi in una delle situazioni di cui ai commi precedenti, il soggetto deve, entro dieci giorni dall'approvazione della proposta di legge, di regolamento o di deliberazione amministrativa, dare lettura di una dichiarazione scritta illustrante la natura e le ragioni del conflitto, depositarne copia presso la presidenza dell'organo di appartenenza perché venga conservata agli atti e presso l'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica di cui all'articolo 7, ed astenersi dalla votazione.

6. In caso di dubbio sulla sussistenza di una situazione di conflitto di interessi il soggetto interessato può richiedere all'Autorità regionale garante di cui all'articolo 7 un parere consultivo ai sensi dell'articolo 10. Questo dovrà essere espresso entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta e depositato presso l'organo di presidenza sia dell'Autorità regionale garante che dell'organo regionale cui appartiene il soggetto. Una copia di esso deve essere conservata agli atti.

7. La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti può comportare, a seconda dei casi e previa valutazione da parte dell'Autorità regionale garante:
a) la pubblica censura e reprimenda;
b) una sanzione pecuniaria non superiore alla somma di 10.000 euro.

8. In ogni caso è dovuta la restituzione alle casse della Regione di qualsiasi beneficio pecuniario ottenuto in violazione degli obblighi previsti dalla presente legge.

 

Capo II
Autorità regionale garante della trasparenza
e dell'etica pubblica

Art. 7
Istituzione e composizione dell'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica

1. Al fine di garantire l'applicazione della disciplina di cui al capo I, è istituita l'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica, la quale opera in piena indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità di cui al comma 1 è organo collegiale costituito da tre componenti scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza da individuarsi tra magistrati a riposo, professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche, personalità provenienti da settori economici o culturali dotate di specifica e documentata competenza ed esperienza.

3. I componenti dell'Autorità sono eletti dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad un solo nominativo, garantendo la rappresentanza delle minoranze. L'Autorità elegge tra i suoi componenti, a maggioranza, il proprio presidente.

4. Nel caso che si debba procedere alla sostituzione del solo componente della minoranza nel corso della legislatura, l'elettorato attivo spetta ai soli consiglieri regionali della minoranza.

 

Art. 8
Durata, incompatibilità e indennità

1. La durata in carica dell'Autorità è pari alla legislatura del Consiglio regionale e i suoi componenti non possono essere riconfermati.

2. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti dell'Autorità non possono, a pena di decadenza, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

3. I soggetti di cui al comma 2, per tutta la durata dell'incarico, non possono esercitare alcuna attività professionale, economica o di consulenza.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti, dopo aver accettato le rispettive cariche, a presentare al Consiglio regionale e all'Autorità, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9, le proprie dichiarazioni patrimoniali.

5. Le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità sono pari al trattamento economico spettante al dirigente regionale con funzioni di direttore generale.

 

Art. 9
Costituzione, sede e funzionamento dell'Autorità

1. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Autorità ha sede presso il Consiglio regionale ed è assistita nelle sue funzioni dall'Ufficio di Presidenza, la cui dotazione dovrà essere prevista nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale e definita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentita l'Autorità.

3. L'Autorità, entro i successivi novanta giorni, disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché i criteri per la gestione delle spese.

4. L'Autorità, in sede di prima costituzione, si avvale di un ufficio il cui contingente, individuato tra i dipendenti del Consiglio regionale, è determinato su proposta del presidente dell'Autorità con decreto del Presidente dei Consiglio regionale.

 

Art. 10
Funzioni dell'Autorità

1. L'Autorità accerta la sussistenza dei casi di conflitto di interessi di cui all'articolo 4, vigila sul rispetto dei divieti di cui all'articolo 6 nonché sugli adempimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 verificando, in particolare, la correttezza delle dichiarazioni patrimoniali che i medesimi soggetti devono presentare al momento dell'accettazione della carica.

2. Nel caso di inosservanza dei divieti e degli adempimenti, l'Autorità può promuovere nei confronti delle autorità competenti l'adozione delle sanzioni previste dall'ordinamento.

3. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia di partecipazione e trasparenza amministrativa, disciplina i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Contro le decisioni dell'Autorità che sanciscono la sussistenza o l'insussistenza di un conflitto di interessi è possibile esperire ricorso innanzi alla competente autorità giudiziaria.

5. Legittimati ad esperire il ricorso di cui al comma 4 sono i soggetti di cui all'articolo 3.

6. I soggetti di cui all'articolo 3 possono consultare l'Autorità sulla sussistenza di un'eventuale situazione di conflitto di interessi con riferimento a disposizioni normative vigenti, disegni o proposte di legge nonché su schemi di altri atti normativi o amministrativi.

7. I pareri resi dall'Autorità ai sensi del comma 6 hanno valore consultivo.

 

Capo III
Copertura finanziaria

Art. 11
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 400.000 euro annui, si fa fronte con le riserve iscritte in conto della UPB S01.013 del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.