CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNODI LEGGE N. 5/STAT/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, DADEA

 il 30 novembre 2005


Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna


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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSA

1. Con il presente disegno di legge si intende dare attuazione al disposto dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dalla Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nella parte in cui prevede l'approvazione, a maggioranza qualificata, di una legge regionale che disciplini la forma di governo della Regione ed altri aspetti essenziali al funzionamento degli organi regionali, nonché gli istituti di partecipazione popolare. Tuttavia, non si comprenderebbe sino in fondo il significato del presente disegno di legge se non lo si inquadrasse nel più generale progetto di riforme istituzionali in atto sin dall'inizio della legislatura ed, in particolare, se non lo si ponesse in relazione con la imminente riscrittura dello Statuto regionale, che dovrà sostituire (una volta avvenuta la prevista intesa con lo Stato) il testo attualmente ancora vigente e approvato nel 1948.

Si deve, cioè, concepire la riforma complessiva della autonomia come un processo graduale basato su due pilastri, distinti ma tra loro profondamente interconnessi.
Il primo di essi è oggi totalmente nelle mani della Regione ed è costituito per l'appunto dalla legge statutaria; il secondo (il nuovo Statuto) dipende dalla capacità dialettica della Regione ed anche dalla sua potenzialità di pressione nei confronti dello Stato nel conquistare più avanzati livelli di autonomia.

È sembrato comunque opportuno da una parte sancire nella presente legge statutaria tutto ciò che già da oggi, autonomamente, appartiene alla autodeterminazione della Regione, e al contempo, dall'altra parte - ragionando come se il nuovo Statuto fosse già oggi in vigore - introdurre, nella forma di richiamo a principi largamente condivisi dalla comunità regionale, elementi oggi validi come principi e destinati a divenire efficaci domani, all'atto del compimento dell'intero disegno di riforma.

La specialità sarda, infatti, non può ridursi a termine vuoto, senza un suo specifico significato. Deve viceversa trovare, nell'ambito del decentramento politico-amministrativo introdotto dalla riforma del titolo V della Costituzione e dai successivi recentissimi sviluppi nazionali, quel "di più" di autonomia che differenzia la Sardegna rispetto alle altre regioni (che non a caso continuano a definirsi come "ordinarie" proprio in ragione della loro confermata diversità dalle regioni "speciali"). Questo "di più" di autonomia deve necessariamente tradursi in poteri più incisivi ed estesi, in competenze più vaste: in una parola, in un livello di sovranità più grande di quello del quale godono le altre regioni italiane.
Le due leggi oggi all'ordine del giorno (la legge statutaria e lo Statuto stesso) debbono contenere, traducendolo in norme, questo "di più" di sovranità. Sotto questo profilo la legge statutaria costituisce una sorta di legge costitutiva della nuova fase storica della specialità sarda, della quale potrebbe essere considerata come la legge fondamentale. La legge cioè nella quale si vorrebbero delineati i principi base dell'autonomia, i valori che la sostanziano e, coerentemente con questi presupposti teorici, le linee portanti del sistema istituzionale delle autonomie sarde.

2. L'articolo 15 dello Statuto vigente ha in sostanza "decostituzionalizzato" alcune materie, particolarmente rilevanti sotto il profilo della vita interna della Regione, prevedendo che la loro disciplina debba essere dettata non più da una normativa di rango costituzionale, qual era lo Statuto speciale, ma da una legge regionale, sia pure approvata con procedura rinforzata. In particolare, la riforma del titolo V della Costituzione e, per la Sardegna, la già richiamata Legge Costituzionale n. 2 del 2001, consentono sin d'ora alla Regione di scegliere la propria forma di governo.
Il presente disegno di legge propone di confermare la scelta già operata dalla disciplina transitoria dettata dalla Legge Costituzionale del 2001, optando per l'elezione del Presidente a suffragio universale diretto. Le ragioni di questa scelta sono essenzialmente connesse all'avvertita esigenza di accrescere le possibilità democratiche di scelta da parte dei cittadini (nella linea del "cittadino come arbitro" della politica), ma sono anche collegate alla necessità di determinare con chiarezza chi, nel sistema delle istituzioni regionali, debba esercitare la responsabilità del governo, e quali siano i rispettivi ruoli che debbono distinguere il potere esecutivo da quello legislativo.
Si ritiene infatti che nell'esperienza storica dell'autonomismo sardo di questo dopoguerra, sia pure con giustificazioni storiche che non è qui il caso di esporre e discutere, l'equilibrio tra i due poteri sia stato fortemente sbilanciato a sfavore dell'esecutivo e che, da questa asimmetria, siano derivate conseguenze negative in termini di minore efficienza del sistema e di confusione delle responsabilità politiche. L'elezione diretta del Presidente comporta di per sé un assetto più nettamente distinto dei poteri, con l'attribuzione rispettivamente all'esecutivo e al legislativo di funzioni nettamente e strutturalmente distinte. Poiché il Presidente è eletto sulla base di un programma, implicitamente approvato dagli elettori all'atto del voto, si rende necessario consentire al Presidente e alla sua Giunta di realizzare questo programma. Al tempo stesso il Consiglio, piuttosto che esercitare impropriamente funzioni che appartengono all'esecutivo come è spesso accaduto in passato, deve essere esaltato nella sua capacità di legiferare e di controllare incisivamente l'operato dell'esecutivo stesso. Il modello di governo che ne deriva, e che costituisce uno dei punti cruciali del presente disegno di legge statutaria, punta dunque a riequilibrare i rapporti tra Consiglio e Giunta, a definire i poteri del Presidente, a chiarire la natura e l'estensione dei controlli, a ribadire la centralità del programma quale asse portante dell'attività di governo per l'intera legislatura.

3. Si è detto che tra le due leggi (legge statutaria e Statuto) esiste uno stretto coordinamento temporale e, ancor prima, logico. Ciò spiega perché il presente disegno di legge statutaria contenga alcune norme che, a Statuto regionale vigente, possono apparire a rischio di incostituzionalità. Esse sono state consapevolmente introdotte nella convinzione che il quadro dei poteri costituzionalmente garantiti verrà contestualmente esteso dal nuovo Statuto, il quale quindi renderà possibile l'applicazione di quelle norme che oggi appaiono a rischio di eccezione d'incostituzionalità. Le due leggi costituiscono insomma un tutt'uno, ed è necessario dunque prevederne l'iter deliberativo (che di fatto non potrà che disgiungersi, essendo diversi i soggetti istituzionali che vi sono implicati) in tempi coordinati, così da poter realizzare alla fine un unico disegno unitario di riforma istituzionale.
È sembrato opportuno dunque introdurre nella legge statutaria tutto quanto è già negli attuali poteri di autodeterminazione della Regione, lasciando allo Statuto solo quelle materie per le quali l'attuale condizione della specialità sarda non consente ancora di deliberare. Perciò il presente disegno di legge statutaria è un testo corposo, nel quale sono stati inseriti, dopo un riferimento ai principi cui deve ispirarsi la Regione (a cominciare da quello fondamentale della tutela e valorizzazione della nostra identità in quanto comunità regionale), le norme sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, la forma di governo della Regione, la definizione dei compiti e dei reciproci rapporti tra i vari organi, le norme sulla ineleggibilità e incompatibilità, quelle sui potenziali conflitti di interesse, sulla trasparenza e sull'etica pubblica, sugli organi di garanzia, nonché la definizione dei rapporti tra la Regione e le autonomie territoriali "minori" nell'ambito di quello che dovrà essere il futuro sistema integrato delle autonomie.

I CONTENUTI DELLA LEGGE

a) Il Preambolo
Sono state condensate nel Preambolo le ragioni storiche e attuali dell'autonomia della Sardegna, nella convinzione che nessuna politica della Regione, qualunque ne sia il segno politico, possa rinunciare a riferirsi a questo patrimonio comune della cultura dei sardi.
Protagonista fondamentale dell'esperienza autonomistica è la Comunità sarda, che viene qui definita in primo luogo attraverso le sue specifiche istituzioni democratiche (comuni, province, Regione) e in secondo luogo con riferimento ai rapporti con il territorio. Rispetto alla comunità regionale, la Regione in quanto ente svolge funzioni di promozione dello sviluppo economico e civile, favorendo il passaggio - espressamente richiamato in legge - "ad una società e ad un'economia fortemente fondate sulla conoscenza e sull'innovazione". Pure rilevante, in questa parte iniziale della legge, è l'impegno che la Regione assume solennemente nei confronti delle generazioni future.
Nella seconda parte del Preambolo sono contenuti principi che improntano tutta la legge: la tutela delle specificità territoriali (rappresentate dai piccoli comuni "quali portatori di un peculiare patrimonio di tradizioni locali, di cultura e di identità"), la tutela delle minoranze storiche e linguistiche esistenti in Sardegna, lo sviluppo dei rapporti con le comunità di sardi all'estero, il riconoscimento dei valori positivi insiti nell'immigrazione (di cui, con scelta di fondo che merita d'essere sottolineata, si "favorisce il pieno inserimento nella Comunità regionale"), la partecipazione convinta all'unità europea e, infine, la difesa ed estensione della continuità territoriale e la tutela del diritto alla salute.

b) Titolo I
Definisce l'oggetto della legge. Vi si configura uno spazio istituzionale nel quale agiscono più soggetti: la Regione stessa, della quale la legge regola l'organizzazione in tutti i suoi aspetti e la forma di governo; i comuni e le province, con i quali la Regione costituisce un "sistema" unitario e coordinato; l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e il referendum regionale.

c) Titolo II
È espressamente dedicato alla partecipazione e ai rapporti con la comunità. Consta di 8 articoli, dei quali i primi due (articoli 2 e 3 della legge) riguardano la partecipazione (con l'espressa previsione dell'accesso "a tutte le reti tecnologiche e comunicative" nonché alla diffusione dell'innovazione tecnologica sul territorio e, con un inedito riferimento alla "democrazia telematica") e la legalità, imparzialità, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.
Gli articoli successivi (4-9) sono interamente occupati dai referendum, nelle tre forme del referendum abrogativo, propositivo e consultivo. Degna di nota, per la sua portata innovativa è qui specialmente la disposizione che introduce il referendum propositivo (articolo 6), enunciato ma non disciplinato nell'articolo 15 dello Statuto attualmente vigente. Si tratta evidentemente di uno strumento importante che viene messo nelle mani dei cittadini, i quali possono concretamente "legiferare" (in sostituzione dell'organo competente che sia rimasto inerte o che non abbia recepito la proposta popolare eventualmente presentata) e ciò non più solo nel senso di "cancellare" una norma vigente ma in quello, ben più incisivo, di scriverne una nuova che, in caso di successo della proposta referendaria, diviene legge o regolamento.

d) Titolo III
Riguarda la forma di governo della Regione. Diviso in 7 capi, si estende dall'articolo 10 all'articolo 28. Contiene innanzitutto, all'articolo 10, la previsione delle regole e doveri dell'attività politica e all'articolo 11 una disciplina di massima dei costi della politica.
L'intero capo II è dedicato al Consiglio regionale. Composto di 80 Consiglieri, eletti contestualmente al Presidente a suffragio universale diretto con sistema elettorale maggioritario, il Consiglio ha durata di cinque anni ed ha naturalmente piena autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile a norma del suo Regolamento. Le funzioni del Consiglio sono di approvare le leggi, verificare e controllare l'attività del Presidente e della Giunta (oltre ad altre funzioni che siano attribuite al medesimo dallo Statuto o dalle leggi). Sono rigorosamente previste le garanzie delle minoranze, le modalità di elezione degli organi, le funzioni del Presidente del Consiglio, la costituzione (le cui modalità sono lasciate al Regolamento) dei gruppi consiliari.
Si tratta, come si vede, di una disciplina dei poteri e del funzionamento dell'Assemblea già oggi contenuta nello Statuto, ma non è irrilevante che essa venga adesso attratta nell'alveo della legge fondamentale. L'articolo 14, in particolare, dispone che il Regolamento consiliare assicuri la tutela dei diritti dell'opposizione e preveda l'istituzione di un portavoce delle opposizioni.
Il capo III ha per oggetto il Presidente della Regione, eletto a suffragio universale diretto contestualmente al Consiglio regionale. Le sue funzioni, oltre a quelle di rappresentanza della Regione, consistono nel dirigere la politica della Giunta e nell'esserne responsabile, nel nominare e revocare gli Assessori e nel determinarne gli incarichi, nel nominare e revocare i rappresentanti della Regione presso enti e aziende, nell'indire le consultazioni per il rinnovo degli organi regionali, nel promulgare le leggi ed emanare i regolamenti regionali. Allo scadere della metà legislatura, il Presidente deve inoltre presentare al Consiglio regionale una sua relazione sullo stato del programma e sulle iniziative che intende ancora intraprendere nell'arco residuo della legislatura. Pur non votando, il Consiglio è dunque chiamato a un momento "alto" di dibattito politico sullo stato di realizzazione del programma e in genere sulla politica della Giunta.
Il Presidente ha - in particolare - la facoltà di nominare e revocare gli Assessori, attribuendo loro gli incarichi, ecc.: si tratta di un punto sul quale è opportuno insistere, perché prefigura un rapporto Presidente-Assessori certamente in larga parte diverso da quello tradizionale.
Bisogna tenere conto in proposito che, nel modello di governo delineato dal disegno di legge (e in parte già attuato nella prassi di questa legislatura e della precedente), il Presidente è personalmente titolare di una responsabilità politica specifica, che deriva direttamente dall'investitura ricevuta col voto popolare sul suo nome: egli deve realizzare in conseguenza un programma che ha costituito la base della sua proposta agli elettori e quindi della sua stessa elezione e, per far ciò, deve dunque poter contare su una squadra di Assessori che non siano più (come accadeva nel sistema del passato) rappresentanti ognuno di una componente della maggioranza, ma siano invece suoi collaboratori diretti e, in quanto tali, esecutori partecipi e attivi del programma. Ciò comporta inevitabilmente un rafforzamento dei poteri del Presidente anche all'interno della Giunta, una sua maggiore facoltà di organizzare il lavoro dentro la Giunta e in generale un suo rapporto con i propri Assessori improntato alla fiducia personale e alla confidenza reciproca. Peraltro, questa scelta di fondo è resa più chiara dal capo IV, dedicato alla Giunta regionale. Qui gli Assessori sono stabiliti in "non più di 8" (il che, nel ridurre l'attuale numero di 12, assume anche il significato di porre un limite a estensioni non motivate delle cariche), si stabilisce l'incompatibilità assoluta tra la carica di Assessore e quella di Consigliere regionale, si delineano le funzioni specifiche della Giunta (la prima delle quali consiste nell'attuare il programma sulla base degli indirizzi del Presidente) e in definitiva si pongono le premesse per la collaborazione degli Assessori con il Presidente.
La scelta poi di comunicare preventivamente al Consiglio la nomina degli Assessori (chiedendo al Consiglio stesso un parere motivato: articolo 19, comma 1, lettera c), scelta che potrebbe apparire a prima vista in contraddizione con l'affermata responsabilità del Presidente nello scegliere la "sua" squadra, risponde all'esigenza di rafforzare e valorizzare il rapporto dialettico che si vuole istituire tra esecutivo e legislativo. Questa stessa preoccupazione ha ispirato il disegno di legge nel prevedere il rapporto di metà legislatura davanti al Consiglio.
Il capo V configura i rapporti tra Consiglio e Presidente. Si tratta di uno dei punti chiave della legge: l'articolo 22, che apre il capo V, tratta della mozione di sfiducia, esaminando il caso di una eventuale crisi nei rapporti tra Consiglio e Presidente. Si è seguita qui una strada ispirata all'obiettivo della governabilità: la sfiducia può essere votata, ma presuppone una mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio e approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni (naturalmente sia per eleggere il nuovo Consiglio che il nuovo Presidente).
Il capo VI (ineleggibilità e incompatibilità) introduce, attraverso una analitica elencazione di casi, principi di portata generale, che corrispondono ad una visione etica della politica e del suo rapporto con le istituzioni. Si tratta di uno dei contenuti necessari della legge statutaria.
Il capo VII (Consiglio delle autonomie locali) prevede un organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta e ne regola l'organizzazione e il funzionamento. Si tratta di una conseguenza rispetto al principio - enunciato nel preambolo - della piena collaborazione tra Regione e enti territoriali minori, nell'ambito di quel modello di governo che - lasciandosi alle spalle il centralismo dell'ente Regione del passato - punta decisamente sul sistema reticolare delle autonomie.
In stretta continuità con questa impostazione si pone il successivo titolo IV.

e) Titolo IV
È questo il titolo nel quale sono delineate le responsabilità degli enti minori, comuni e province. L'articolo 29 definisce il comune "l'istituzione politica di base, alla quale sono attribuite tutte le funzioni amministrative". Solo "per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni possono essere conferite alla provincia o alla Regione". Seguendo un indirizzo ormai affermatosi a livello nazionale (ed europeo) si fa qui riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Alla Regione è riservato di disciplinare (con propria legge o regolamento) "l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali e provinciali quando sussistano esigenze unitarie, che richiedano una regolamentazione uniforme su tutto il territorio regionale" (articolo 30). Sono altresì regolate in questo capo le circoscrizioni comunali e provinciali e la possibilità per i comuni montani di costituirsi in Comunità montane (articoli 31 e 32).

f) Titolo V
Il titolo, composto di 4 articoli, concerne le fonti (qualità normativa, procedimento legislativo, testi unici e regolamenti).
Si tratta di una parte della legge di notevole portata innovativa, nella quale spicca la disposizione sulla qualità normativa (articolo 33), volta a migliorare la qualità della normazione regionale, sia nella forma che nella sostanza. Scopo dichiarato è quello di garantire disposizioni più chiare e di immediata comprensione per il cittadino, ma anche leggi all'altezza degli obiettivi perseguiti.
Più in generale, si vuole dar vita ad un sistema normativo nel suo complesso più ordinato e alla portata dei cittadini; ciò anche attraverso lo strumento del testo unico (articolo 35). Si è ritenuto di non prevedere la possibilità per il Presidente di porre la questione di fiducia. Egli può però chiedere che un disegno di legge sia approvato senza emendamenti (articolo 34).
La disposizione in materia di regolamenti (articolo 36) costituisce uno dei punti qualificanti dell'intero disegno di legge. In analogia con quanto previsto dalla Costituzione per le Regioni a statuto ordinario, e in coerenza con il fatto che il potere regolamentare è uno strumento fondamentale di attuazione delle scelte politiche della Regione, e rientra pertanto - quale aspetto peculiare dei rapporti tra organi di governo - nella più ampia materia della forma di governo regionale ("decostituzionalizzata" all'articolo 15 dello Statuto per essere regolata dalla presente legge), si è ritenuto di disciplinare il potere regolamentare nel disegno di legge. Si è dunque conferito, con formula volutamente molto ampia, alla Giunta il potere regolamentare in via generale. Ciò anche allo scopo non secondario di consentire l'adozione dei regolamenti (per loro natura più tempestivi della legge) in tempi brevi, evitando l'iter più lungo comportato dall'approvazione da parte del Consiglio.
Di particolare rilievo è la previsione della possibilità di emanare i regolamenti di delegificazione in base ad una legge regionale che determini le norme generali regolatrici della materia e disponga l'abrogazione delle leggi vigenti. Ciò in conformità con la tendenza - manifestatasi anzitutto a livello statale - a ridurre l'utilizzo dello strumento legislativo a favore di quello regolamentare, così da semplificare e riordinare l'ordinamento giuridico, riducendo la grande massa di norme che lo affligge.

g) Titolo VI
Riguarda gli organi di garanzia. Introduce la Consulta di garanzia statutaria, composta di cinque membri, dei quali quattro eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed uno dal Consiglio delle autonomie locali con la medesima maggioranza. Scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle varie giurisdizioni, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici anni di professione, restano in carica sette anni e costituiscono un "organo indipendente della Regione, dotato di autonomia organizzativa e amministrativa, con funzioni consultive e di garanzia".
La Consulta esprime parere, se richiesto da soggetti istituzionali, sulla conformità alla Costituzione, allo Statuto e alla legge, ex articolo 15 dello Statuto, delle delibere legislative, prima della loro promulgazione. Tale funzione però (è appena il caso di precisarlo) non si sovrappone in alcun modo al controllo esercitato dalla Corte costituzionale, in quanto oggetto dell'esame della Consulta sono solo progetti di legge, e non leggi promulgate e già in vigore.
Analogamente a quanto fa il Consiglio di Stato in ambito statale, la Consulta esprime il proprio parere obbligatorio sui regolamenti regionali. Se vi ravvisa un'illegittimità, li rinvia alla Giunta per il riesame. Svolge poi una particolare funzione consultiva per la salvaguardia dei diritti delle minoranze consiliari dei comuni e delle province, con limitati poteri di annullamento degli atti impugnati se in contrasto con norme statutarie o regolamentari. Compiti, questi, che per la loro delicatezza richiedono la totale indipendenza della Consulta dagli organi di governo regionale (il che giustifica le modalità di elezione dei componenti la Consulta, il loro mandato superiore alla durata fisiologica della legislatura, ecc.).

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

PINNA, Presidente e relatore - MORO, Vice Presidente - URAS, Segretario - BIANCAREDDU, Segretario - BALIA - CORRIAS - CUGINI - FLORIS Mario - LA SPISA - ORRÙ - PITTALIS - SANNA Francesco - SECCI

pervenuta l'8 gennaio 2007

La Prima Commissione, nella seduta del 14 dicembre 2006, ha licenziato il testo a maggioranza.

L'esame si è protratto per numerose sedute, con l'intento di conseguire un consenso quanto più ampio possibile, vista la particolare natura della legge.

La Commissione ha modificato il testo in modo significativo rispetto alla proposta originaria.

Si è prefissa in primo luogo l'intento di ricondurlo ai contenuti prescritti dall'articolo 15 dello Statuto come modificato dall'articolo 3 della Legge costituzionale n, 2 del 2001. La legge statutaria è, infatti, così come sottolineato dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 370 del 2006), una "fonte di autoorganizzazione" che riguarda cioè composizione, funzionamento, compiti degli organi fondamentali della Regione singolarmente considerati e nel modo di porsi e di interrelarsi fra loro.

Né questa deve considerarsi una valutazione riduttiva: infatti, è questo uno degli aspetti fondamentali delle Costituzioni moderne, strettamente correlato a quello dei diritti; un profilo fondamentale dunque per la vita dell'istituto autonomistico.

Allo stesso tempo non si deve sottovalutare che la legge statutaria deve muoversi nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto e che a quella sede vanno riportate le questioni di principio e di definizione dei contenuti dell'autonomia.

Ma, anche stando ai profili di autoorganizzazione, è sembrato opportuno attenersi agli istituti essenziali, considerato che in sessanta e più anni di esperienza autonomistica si sono radicati strumenti già articolati e definiti in molti aspetti che hanno contribuito al consolidamento della stessa.

Si tratta ancora della prima legge statutaria fin qui elaborata; le altre regioni a statuto speciale si sono infatti limitate a disciplinare singoli aspetti, ma non hanno finora adottato testi complessivi sulla forma di governo. Manca perciò un riferimento di esperienze e di riflessioni che consenta di risolvere con certezza diversi problemi di ordine tecnico che l'utilizzo di questa nuova fonte normativa pone. Un suo pieno effettivo sviluppo è legato all'adozione di un nuovo statuto speciale che distingua con maggior nettezza le materie che attengono all'autoorganizzazione, e vanno perciò rimesse alla legge regionale sia pure nella peculiare forma della legge statutaria, da quelle che sono presidio dell'autonomia e attengono alla sfera dei diritti dei sardi e della comunità regionale, le quali richiedono un patto con lo Stato.

Il testo perciò si presenta come una normativa agile e contenuta anche rispetto agli statuti delle regioni ordinarie recentemente approvati.

Allo stesso tempo delinea alcuni importanti istituti volti a dare maggior trasparenza alla vita pubblica, a valorizzare e potenziare le funzioni di rappresentanza e di controllo democratico, ad individuare strumenti di garanzia per il corretto svolgersi dei rapporti fra organi. Ne discende complessivamente un maggior equilibrio nella forma di governo neo-parlamentare introdotta negli ultimi anni nel sistema regionale.

Rispetto al testo proposto dalla Giunta, la Commissione ha in particolare considerato il ruolo e le funzioni del Consiglio regionale.

Ha inteso mantenerne la centralità in relazione alla funzione legislativa (e ciò spiega anche alcune decisioni in materia di referendum) e alle principali scelte programmatiche.

Si è potenziata così la funzione di controllo, attraverso una originale disciplina del procedimento di nomina che consente al Consiglio di vagliare e verificare le principali scelte effettuate dall'Esecutivo.

Si è poi definita e disciplinata in modo articolato la funzione di controllo e valutazione delle politiche pubbliche, aderendo alle impostazioni più avanzate in materia. Rispetto alle tradizionali funzioni ispettive, che non sono messe in discussione, si istituzionalizza una forma di verifica non più frammentaria ma fondata sulla raccolta di elementi di fatto e conoscitivi, i quali da un lato mirano ad una valutazione di insieme delle scelte operate nel settore di volta in volta considerato, dall'altro possono supportare un'attività normativa più informata.

Nell'insieme le scelte della Commissione mirano non già ad un recupero di poteri che nel nuovo sistema non possono che appartenere all'Esecutivo, ma a dotare il Consiglio, nell'ambito di una sfera di responsabilità ben definita, di strumenti incisivi. La dialettica Consiglio/Esecutivo, per la quale si viene definendo e precisando l'indirizzo politico, dovrà perciò articolarsi non già su interferenze e poteri di veto, ma sul potere/dovere di trasparenza e quello corrispondente di verifica delle scelte operate.

Altro elemento significativo da questo punto di vista è finalmente la definizione nella legge statutaria di una disciplina in materia di ineleggibilità e incompatibilità. La Commissione su questo punto si è riferita alla normativa vigente a livello nazionale cercando di mutuare gli aspetti di rilievo per la vita regionale. È consapevole che la materia merita una attenta riflessione e che perciò un contributo importante potrà venire dall'Aula.

Un punto qualificante riguarda l'introduzione della disciplina in materia di conflitto di interessi, o meglio, di quella particolare forma di incompatibilità derivante dalla posizione significativa che un soggetto occupa in relazione a proprietà azionarie o di organi di informazione. Viene in proposito introdotta una disciplina, mutuata da un distinto disegno di legge della Giunta regionale (DL n. 4/STAT), che è tra le più avanzate in materia e si basa su un negozio fiduciario per il quale la posizione del titolare chiamato a ricoprire una carica istituzionale è distinta dai compiti di gestione affidati ad un fiduciario sottoposto al controllo di un organo di garanzia.

La rilevanza politica della questione è anche significata dalla volontà di dare attuazione a questa particolare forma di incompatibilità sin da questa legislatura, non appena la nomina della Consulta di garanzia renderà possibile esercitare i poteri che la legge demanda appunto ad un organo imparziale.

Dagli statuti ordinari infine è tratta la disciplina dell'organo di garanzia, cui sono demandate una serie di funzioni di chiusura; l'obiettivo è assicurare che potenziali conflitti siano rimessi alla valutazione di un organo imparziale. La Consulta non ha evidentemente poteri di decisione, ma nell'ambito dei poteri consultivi ad essa affidati può contribuire ad orientare ad un punto di equilibrio i rapporti tra organi e a mantenere l'esercizio di ciascuna funzione nell'ambito dei limiti che le sono propri.

Alla stessa Consulta di garanzia è sembrato opportuno rimettere alcune determinazioni delicate afferenti l'esercizio del referendum e le incompatibilità nell'esecutivo, oltre a quella di cui si è detto di nomina del fiduciario per il caso di conflitto di interesse.

Si è però optato per un organo snello e la cui autorevolezza sia strettamente legata all'indipendenza ed al prestigio dei componenti.

Le argomentazioni svolte danno altresì conto delle ragioni per cui la Commissione ha ritenuto di accogliere solo alcune delle osservazioni fatte dal Consiglio delle autonomie locali (termini per il referendum propositivo, facoltà del Consiglio delle autonomie locali di richiedere al Presidente della Regione di promuovere ricorso presso la Corte costituzionale). Per altri aspetti non è sembrato opportuno mettere in discussione scelte maturate dopo un lungo confronto in Commissione.

La Commissione ritiene che il testo licenziato, significativamente diverso da quello originario, definisca un quadro di riferimento importante nei rapporti fra poteri ed organi regionali. La disciplina così dettata, grazie anche ai profili di novità introdotti, vale a meglio delineare attribuzioni, responsabilità, modalità di esercizio delle funzioni fondamentali della vita regionale e per questo aspetto può contribuire ad una crescita dell'esperienza autonomistica.

La Commissione si augura perciò che il testo trovi un ampio consenso nella discussione in Aula.

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PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 9 dicembre 2006

Il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 7 dicembre 2006, dopo ampio ed approfondito esame, formula, con decisione unanime, le seguenti proposte di modifica al testo di disegno di legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna n. 5/STAT/A, all'esame della Prima Commissione permanente del Consiglio regionale, trasmesso a questo stesso Consiglio per il parere di competenza:

1. al fine di garantire fin d'ora un quadro normativo pienamente rispettoso del ruolo e della funzione del sistema delle autonomie locali, si chiede che, nelle more dell'approvazione della legge regionale di disciplina dei poteri del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 26, punto 3, del testo emendato dalla Commissione, vengano previsti:
a) la possibilità che il Consiglio delle Autonomie locali proponga al Presidente della Regione, previa informazione del Consiglio, ricorso alla Corte costituzionale sia contro le leggi della Regione autonoma della Sardegna, sia avverso le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato, lesivi della sfera di competenza e degli interessi degli enti locali;
b) l'approvazione, da parte del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei propri componenti, degli atti legislativi concernenti l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali, qualora il Consiglio regionale ritenga di non attenersi al parere obbligatorio espresso dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Per quanto attiene alla normativa riguardante gli istituti referendari, si chiede la riconsiderazione dei quorum minimi previsti, la semplificazione e la riduzione dei termini previsti dall'iter procedurale del referendum propositivo nonché l'estensione della facoltà di richiedere il referendum abrogativo anche ai consigli comunali.

3. Per quanto riguarda l'assetto normativo in materia di ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale, contemplata dall'articolo 23 bis, lettera b), per i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si chiede, per le motivazioni espresse nelle allegate considerazioni al testo del disegno di legge, che le suddette situazioni vengano disciplinate come causa di incompatibilità, al pari di quelle previste dall'articolo 24, lettera a).

4. Per quanto concerne, infine, la Consulta di garanzia (articolo 36), si chiede che, in aggiunta alle figure professionali previste, i componenti possano essere scelti anche fra persone di comprovata pluriennale esperienza in campo giuridico-amministrativo, conseguita in attività dirigenziali e professionali o nell'esercizio di pubbliche funzioni.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Preambolo

La Regione Sardegna, nell'adottare la presente legge statutaria, si ispira ai seguenti valori e principi.

La Comunità sarda è costituita dai comuni, dalle province e dalla Regione. Ne fanno parte gli uomini e le donne nati in Sardegna o che si riconoscono nella Comunità per tradizione familiare o per legami di natura culturale, economica e sociale con il territorio. La Regione rappresenta l'unità istituzionale del popolo sardo.

L'insularità, la vocazione mediterranea, l'ambiente, il paesaggio, la lingua e le molteplici espressioni culturali dei suoi territori danno corpo all'identità della Sardegna. Essi sono fattori imprescindibili per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Comunità sarda. La Regione riconosce, quale strumento di comunicazione e patrimonio della Comunità, la lingua sarda nelle sue varietà locali e le altre parlate della Regione.

L'autonomia della Regione si attua, in forme rispondenti alle sue tradizioni e alla sua storia, nel rispetto dei valori fondamentali della libertà, della pari dignità sociale e di genere, dell'eguaglianza delle persone, della solidarietà e della tolleranza, nel riconoscimento del valore dell'istruzione, del lavoro e della libera iniziativa economica.

La Regione promuove, attraverso lo sviluppo economico, il raggiungimento dell'autonomia finanziaria per l'esercizio delle funzioni proprie o conferite, mediante una compartecipazione al sistema tributario nazionale e un sistema di imposizione locale.

La Regione promuove lo sviluppo integrato della Comunità e favorisce il passaggio ad una società e ad un'economia fondate sulla conoscenza e sull'innovazione. Sostiene la piena occupazione, la solidarietà e la coesione sociale, la protezione dell'ambiente, quale patrimonio universale e indisponibile da tutelare e tramandare, in una prospettiva di crescita sostenibile. Si impegna, pertanto, a garantire condizioni di vita adeguate ai bisogni della Comunità assumendo responsabilità e doveri anche nei confronti delle generazioni future.
I comuni, le province e la Regione collaborano lealmente fra di loro per la cura degli interessi unitari della Comunità sarda, ne valorizzano la cultura, rispettando le diverse identità territoriali, ne promuovono la pacifica convivenza, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, ne favoriscono l'autogoverno e ne garantiscono l'inclusione nella Comunità italiana ed europea attraverso idonee forme di partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle rispettive scelte politiche.

La Regione riconosce e tutela la specificità dei piccoli comuni, quali portatori di un peculiare patrimonio di tradizioni locali, di cultura e di identità, promuovendone l'associazionismo e la valorizzazione anche ai fini di contrastarne lo spopolamento. Tutela le minoranze storiche e linguistiche presenti in Sardegna, di cui promuove e valorizza le attività e le tradizioni.

La Regione mantiene e sviluppa i legami culturali, sociali ed economici con i sardi residenti al di fuori della Sardegna e con le loro famiglie e associazioni, promuovendone la partecipazione alla vita della Comunità regionale e agevolandone l'eventuale rientro e il reinserimento in Sardegna. Riconosce, allo stesso tempo, il valore umano, sociale e culturale dell'immigrazione e favorisce il pieno inserimento nella Comunità regionale delle persone immigrate.

Per la realizzazione di un'Europa unita, la Sardegna collabora al processo di integrazione europea informando la sua azione al rispetto dei principi democratici e dei diritti sanciti nei documenti costituzionali dell'Unione europea.

In conformità alla Costituzione ed allo Statuto, la Regione concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea e alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari che la riguardano.

In attuazione dei principi comunitari volti a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, la Regione, anche mediante le opportune intese con lo Stato, assicura l'effettiva continuità territoriale delle persone e delle merci e attua ogni iniziativa per assicurare la presenza nel territorio regionale di un nodo paritario di tutti i sistemi di rete presenti nel territorio italiano, quali, fra gli altri, i trasporti, l'energia elettrica, il gas e le telecomunicazioni.

Nell'ispirarsi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Regione si impegna a tutelare la salute quale diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività e a garantire i diritti di cittadinanza sociale, promuovendo un sistema integrato di servizi sociali.

 

 

Preambolo

(soppresso)

Titolo I
Oggetto della legge

 

 

Titolo I
Oggetto della legge

 

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione, lo Statuto speciale della Sardegna e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, disciplina i principi fondamentali per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ordinamento regionale e locale, i rapporti fra la Regione, i comuni e le province, la forma di governo della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e il referendum regionale.

 

 

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale della Sardegna, disciplina la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale.

 

Titolo II
Partecipazione popolare

 

 

Titolo II
Partecipazione popolare

Capo I
Partecipazione e rapporti con la comunità

 

Capo I
Partecipazione e rapporti con la comunità

 

Art. 2
Partecipazione dei cittadini

1. La Regione promuove la partecipazione democratica dei cittadini, di coloro che risiedono stabilmente nel territorio della Sardegna e dei soggetti sociali organizzati.

2. La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione, promuove l'accesso a tutte le reti tecnologiche e comunicative nonché la diffusione dell'innovazione tecnologica sul proprio territorio.

3. La Regione si impegna affinché ogni persona possa accedere in condizioni di uguaglianza a tutte le informazioni ed ai servizi forniti attraverso le tecnologie informatiche e telematiche. Deve essere in particolare garantito l'accesso telematico agli atti, ai documenti ed ai servizi interattivi forniti dalle amministrazioni pubbliche che operano sul territorio regionale da parte di tutti i cittadini, secondo standard compatibili su tutto il territorio nazionale.

4. Allo scopo di assicurare ad ognuno la partecipazione attiva alla società dell'informazione e combattere l'esclusione digitale, la Regione favorisce la diffusione dei servizi in rete di tutte le amministrazioni pubbliche che operano sul territorio regionale, assicurando la possibilità di un accesso adeguato a tutti i cittadini e garantendo l'accessibilità ai soggetti diversamente abili.

 

 

Art. 2
Partecipazione dei cittadini

(identico)

 

Art. 3
Legalità, imparzialità, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa

1. La Regione orienta la sua azione amministrativa ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplificazione, concentrazione e trasparenza, nel rispetto dei principi di imparzialità e di pubblicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini e di assicurare il rispetto della distinzione dei ruoli e delle competenze fra gli organi politici e la dirigenza amministrativa.

2. La Regione assicura il coordinamento degli interventi mediante il ricorso alla concentrazione dei procedimenti, alle conferenze dei servizi e a forme di amministrazione integrata alle quali partecipano i soggetti istituzionali che curano interessi rilevanti e consentono la collaborazione con i soggetti privati.

3. La Regione persegue l'integrazione della sua amministrazione con quelle dei comuni e delle province e promuove, d'intesa con queste amministrazioni, una disciplina uguale ed unitaria del rapporto di lavoro dei rispettivi dipendenti.

4. L'Amministrazione regionale fa conoscere la sua attività con mezzi di larga diffusione, rende pubblici gli atti generali e assicura ai cittadini interessati il diritto di accesso alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

5. I servizi pubblici regionali e locali sono erogati in modo da promuoverne il miglioramento, assicurarne la qualità, tutelare i cittadini e gli utenti e garantire la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

 

 

Art. 3
Legalità, imparzialità, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa

1. La Regione orienta la sua azione amministrativa ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplificazione e trasparenza, nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità e di pubblicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini e di assicurare il rispetto della distinzione dei ruoli e delle competenze fra gli organi politici e la dirigenza amministrativa.

2. La Regione assicura il coordinamento degli interventi mediante il ricorso alla concentrazione dei procedimenti, alle conferenze dei servizi e a forme di amministrazione integrata alle quali partecipano i soggetti istituzionali che curano interessi rilevanti e consentono la collaborazione con i soggetti privati.

3. L'Amministrazione regionale fa conoscere la sua attività con mezzi di larga diffusione, rende pubblici gli atti generali e assicura ai cittadini interessati il diritto di accesso alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

4. I servizi pubblici regionali sono erogati in modo da promuoverne il miglioramento, assicurarne la qualità, tutelare i cittadini e gli utenti e garantire la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

 

Capo II
Referendum

 

 

Capo II
Referendum

 

Art. 4
Disposizioni generali

1. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

2. La proposta referendaria è approvata se alla consultazione partecipa almeno un terzo degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Non può essere indetto alcun referendum se non sono trascorsi almeno quattro mesi successivi alla data delle ultime elezioni regionali e nei quattro mesi antecedenti al loro svolgimento.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la consultazione relativa a referendum già indetti è rinviata al quinto mese successivo alle elezioni del nuovo Consiglio.

5. In caso di esito negativo del referendum, il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di quattro anni.

 

 

Art. 4
Disposizioni generali

1. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto o, nel caso del referendum consultivo, almeno un terzo degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Non può essere indetto alcun referendum se non sono trascorsi almeno sei mesi successivi alla data delle ultime elezioni regionali e nei sei mesi antecedenti al loro svolgimento.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la consultazione relativa a referendum già indetti è rinviata in modo da garantire il rispetto del termine previsto dal comma 3.

5. In caso di esito negativo del referendum, il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di cinque anni.

 

Art. 5
Referendum abrogativo

1. Diecimila elettori possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo generale della Regione.

2. L'abrogazione totale o parziale della legge, dei regolamenti, degli atti amministrativi generali sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulla legge prevista dal comma 2 dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna (di seguito legge statutaria), sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria, di esecuzione di accordi internazionali della Regione e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi e degli uffici regionali.

 

 

Art. 5
Referendum abrogativo

1. Cinquantamila elettori o quattro consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo generale della Regione.

2. L'abrogazione totale o parziale della legge, dei regolamenti, degli atti amministrativi generali sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi approvate ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Sardegna (di seguito leggi statutarie), sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

 

Art. 6
Referendum propositivo

1. Diecimila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinché sia sottoposta per l'approvazione a referendum popolare qualora non sia esaminata e discussa entro tre mesi dalla presentazione oppure sia respinta o approvata con modifiche sostanziali.

2. La proposta è presentata al Consiglio o al Presidente della Regione, secondo le rispettive competenze. Non può essere presentata nei quattro mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e del Presidente della Regione e nei quattro mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.

3. Il referendum propositivo non è ammesso nei confronti dello Statuto, della legge statutaria, delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria e di esecuzione di accordi internazionali della Regione, dell'ordinamento degli organi e degli uffici regionali e in materia di governo del territorio.

 

Art. 6
Referendum propositivo

1. Trentamila elettori possono presentare una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

2. La proposta è presentata al Consiglio regionale. Deve contenere una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia. Non può essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali.

3. Decorsi sei mesi dall'atto di accertamento della ammissibilità della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum.

4. In caso di esito favorevole il Consiglio regionale è tenuto ad deliberare sulla proposta entro un anno. Qualora ciò non avvenga il Presidente del Consiglio, decorso un anno, iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea che la esamina nella prima seduta.

5. Il referendum propositivo non è ammesso nelle materie proprie dello Statuto e delle leggi statutarie, in materie tributarie e di bilancio, in quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.

 

Art. 7
Referendum consultivo

1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali.

2. Il referendum consultivo è indetto su richiesta di un terzo dei Consiglieri regionali e non è ammesso nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria e di esecuzione di accordi internazionali della Regione, dell'ordinamento degli organi e degli uffici regionali.

 

 

Art. 7
Referendum consultivo

1. Possono richiedere l'indizione di referendum consultivi su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali:
a) il Consiglio regionale con propria deliberazione;
b) un terzo dei consiglieri regionali.

2. Il referendum consultivo non è ammesso nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria adottati ai sensi dell'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dell'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

 

Art. 8
Ammissibilità dei referendum

1. L'ammissibilità dei referendum è stabilita dalla Consulta di garanzia statutaria di cui all'articolo 36, la quale ha l'obbligo di esprimersi sulla proposta entro trenta giorni dalla presentazione. La Consulta decide sulla regolarità dei referendum entro trenta giorni dal deposito delle firme raccolte e degli altri adempimenti richiesti dalla legge regionale.

 

 

Art. 8
Ammissibilità dei referendum

1. L'ammissibilità dei referendum è stabilita dalla Consulta di garanzia di cui all'articolo 36, la quale ha l'obbligo di esprimersi sulla proposta entro trenta giorni dalla presentazione. La Consulta decide sulla regolarità dei referendum entro trenta giorni dal deposito delle firme raccolte e degli altri adempimenti richiesti dalla legge regionale.

 

Art. 9
Disciplina dei referendum

1. La legge regionale disciplina il procedimento, le modalità di attuazione dei referendum, le agevolazioni procedurali e le forme di assistenza degli uffici regionali a favore dei promotori dei referendum.

 

 

Art. 9
Disciplina dei referendum

1. La legge regionale disciplina il procedimento e le modalità di attuazione dei referendum.

 

Titolo III
Forma di governo della Regione

 

Capo I
Disposizioni generali

 

 

Titolo III
Forma di governo della Regione

 

Capo I
Disposizioni generali

 

Art. 10
Regole e doveri dell'attività politica

1. All'atto dell'insediamento il Presidente della Regione, i Consiglieri regionali e gli Assessori si impegnano ad osservare lo Statuto della Sardegna e ad ispirare la loro azione al fine esclusivo del pubblico bene e dell'interesse generale della Comunità regionale, a servire lealmente la Comunità e a rispettare, in caso di conflitto con altri obblighi di lealtà e solidarietà familiari o associativi, i vincoli dello Statuto, privilegiando l'interesse generale.

2. Il Presidente, gli Assessori e i Consiglieri sono tenuti a comunicare al Consiglio i loro redditi annuali e qualsiasi situazione di vantaggio derivante dai progetti e dalle azioni dell'Amministrazione regionale.

3. I sindaci, i presidenti delle province e il Presidente della Regione non sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del secondo mandato. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. La presente disposizione non si applica ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai duemila abitanti.

4. I consiglieri comunali, provinciali e regionali non sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del terzo mandato.

 

 

Art. 10
Regole e doveri dell'attività politica

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Presidente della Regione e i Consiglieri regionali prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Costituzione ed allo Statuto, di esercitare le funzioni attribuitemi al fine esclusivo del pubblico bene e dell'interesse generale della comunità sarda". Gli assessori prestano giuramento nella seduta immediatamente successiva alla discussione del programma politico di governo.

2. La legge stabilisce le modalità con cui Presidente, consiglieri ed assessori sono tenuti a comunicare i diritti di proprietà, i redditi, le eventuali partecipazioni e le cariche di amministratore o sindaco presso società, le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

3. Il Presidente della Regione non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del secondo mandato.

 

Art. 11
Costi della politica

1. La Regione persegue il rigore nella spesa per il funzionamento degli organi istituzionali e delle amministrazioni pubbliche regionali e locali e la orienta ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. La Regione disciplina adeguate forme di valutazione e controllo della spesa.

 

 

Art. 11
Controllo della spesa

1. Le amministrazioni pubbliche regionali perseguono il rigore nella spesa per il funzionamento degli organi istituzionali e per lo svolgimento della azione amministrativa e ne assicurano efficienza, efficacia ed economicità.

2. Sono disciplinate, sulla base di previsioni di legge, adeguate forme di controllo e valutazione della spesa.

 

Capo II
Consiglio regionale

 

Art. 12
Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, con sistema elettorale maggioritario. Il Presidente della Regione è eletto contestualmente al Consiglio e ne fa parte.

2. Il Consiglio regionale resta in carica cinque anni. L'elezione del nuovo Consiglio avviene entro sessanta giorni dallo scioglimento del precedente. La prima riunione si tiene non oltre dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. Il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione deve garantire la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia della Sardegna, nonché assicurare la parità di accesso tra donne e uomini. La Regione promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

4. Il Consiglio regionale della Sardegna ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, in conformità al Regolamento consiliare, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

 

Capo II
Consiglio regionale

 

Art. 12
Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto. Il Presidente della Regione è eletto contestualmente al Consiglio e ne fa parte. Con legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto è stabilito il sistema elettorale sulla base dei principi di rappresentatività e stabilità.

2. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

3. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

4. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le elezioni si svolgono entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento del Consiglio.

5. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Regione proclamato eletto.

6. Il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione garantisce la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia della Sardegna. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

7. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, in conformità al Regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

Art. 13
Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale approva le leggi, verifica e controlla l'attività del Presidente e della Giunta.

2. Il Consiglio esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto speciale, dalla presente legge e dalle leggi regionali.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica il Regolamento consiliare.

 

 

Art. 13
Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale. Esercita funzioni legislative, di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull'attività degli organi di governo e sull'amministrazione regionale.

2. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative attribuite alla Regione dalla Costituzione o dallo Statuto.

3. In particolare il Consiglio regionale:
a) discute il programma politico di governo e ne verifica l'attuazione;
b) approva i bilanci, i rendiconti, gli atti generali di programmazione e quelli di pianificazione non delegati alla Giunta dalla legge, e le loro variazioni;
c) approva i regolamenti e gli altri atti di programmazione generale attuativi della normativa comunitaria;
d) ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera b);
e) elabora documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione;

4. Il Consiglio regionale esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalla presente legge e, in conformità ad essi, dalle leggi.

 

   

Art. 13 bis
Nomine

1. Il Consiglio delibera le nomine e le elezioni che siano attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che prevedano l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad organismi di garanzia.

2. Le nomine di competenza degli organi di governo che riguardano i presidenti degli enti regionali, i responsabili delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale, i direttori generali delle agenzie e delle aziende sanitarie regionali, sono sottoposte al parere delle commissioni consiliari competenti. Le commissioni possono procedere alla audizione del nominato.

3. Il parere è espresso, nel tempo intercorrente tra l'atto di nomina e la sua efficacia, entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali se ne prescinde.

 

Art. 13 ter
Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati.

2. Quando la legge prevede clausole valutative, i soggetti attuatori della legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie nei tempi e con le modalità previste dalla legge stessa ed a fornire la propria collaborazione, ai fini di un compiuto esercizio del controllo e della valutazione.

3. Il Consiglio regionale, con le modalità previste dal Regolamento interno, può, indipendentemente dalla previsione per legge di clausole valutative, assumere iniziative finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. E' assicurata la divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione.

 

Art. 13 quater
Diritto all'informazione del consigliere

1. Ogni consigliere ha diritto ad ottenere dalla Giunta, dagli organi e da ogni ufficio regionale, da enti, agenzie, aziende ed istituti regionali copia degli atti e tutte le informazioni e la documentazione utili all'esercizio del mandato nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

 

Art. 13 quinquies
Supporti all'esercizio delle funzioni consiliari

1. Nell'ambito dell'autonomia prevista dall'articolo 12, comma 7, il Consiglio regionale si dota di strutture ed uffici adeguati al pieno esercizio di tutte le funzioni ad esso attribuite.

2. La Giunta regionale su richiesta del Consiglio predispone relazioni tecniche di supporto per l'esame degli atti ad esso sottoposti e rende disponibili tutti i documenti, dati ed elementi di valutazione utili.

 

Art. 14
Garanzie delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Regolamento del Consiglio regionale assicura le garanzie delle minoranze consiliari e ne disciplina le modalità e gli strumenti di esercizio.

2. Il Regolamento consiliare, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione:
a) ai tempi di lavoro del Consiglio per lo svolgimento dell'attività del sindacato di controllo;
b) alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del Consiglio;
c) all'informazione sulle proposte e sulle attività delle stesse opposizioni.

3. Il Regolamento consiliare prevede la istituzione di un portavoce delle opposizioni, espressione dei gruppi consiliari delle minoranze, e garantisce al medesimo il più ampio assolvimento delle funzioni.

 

 

Art. 14
Garanzie delle minoranze e controllo consiliare

(identico)
 

Art. 15
Elezione del Presidente e
dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio regionale elegge fra i suoi componenti il Presidente, due vicepresidenti, tre questori ed un segretario, che costituiscono collegialmente l'Ufficio di Presidenza.

2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se nessuno ha riportato detta maggioranza si procede, entro i successivi tre giorni, ad una nuova votazione nella quale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, computando tra i voti anche le schede bianche. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

3. L'elezione dei vicepresidenti, dei questori e del segretario avviene con votazione separata.

 

 

Art. 15
Elezione del Presidente e
dell'Ufficio di Presidenza

(soppresso)
 

Art. 16
Funzioni del Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta l'Assemblea, la convoca e la presiede, interpreta e applica il Regolamento consiliare, garantisce le prerogative e i diritti dei Consiglieri e assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.

 

 

Art. 16
Funzioni del Presidente del Consiglio regionale

(soppresso)
 

Art. 17
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi secondo le norme del Regolamento consiliare, che ne disciplina l'organizzazione e le funzioni.
 

 

Art. 17
Gruppi consiliari

(soppresso)
 

Capo III
Presidente della Regione

 

Art. 18
Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale e assume le funzioni all'atto della proclamazione. Presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto della Regione sarda nella prima seduta del Consiglio regionale.

 

 

Capo III
Presidente della Regione

 

Art. 18
Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale e assume le funzioni all'atto della proclamazione.

 

Art. 19
Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione:
a) rappresenta la Regione;
b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
c) nomina e revoca gli Assessori e ne determina gli incarichi; attribuisce a uno degli Assessori le funzioni di vicepresidente; tali determinazioni sono comunicate al Consiglio regionale nella prima seduta, nella quale il Consiglio esprime parere motivato sugli Assessori nominati; nella stessa seduta il Presidente illustra il programma di legislatura;
d) provvede alla nomina e alla revoca dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende e istituzioni;
e) allo scadere della metà della legislatura presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle iniziative che intende intraprendere; il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio regolamento, dibatte la relazione ed eventualmente delibera su di essa;
f) indice le consultazioni per il rinnovo degli organi regionali;
g) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.

2. Il Presidente della Regione, per il conseguimento di specifici obiettivi, può nominare appositi delegati, i cui compiti e la cui durata temporanea sono stabiliti nell'atto di nomina.

 

 

Art. 19
Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione:
a) rappresenta la Regione;
b) dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
c) nomina e revoca gli assessori e ne attribuisce gli incarichi; attribuisce a uno degli assessori, il quale lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento e in tutti i casi previsti dalla legge, le funzioni di vicepresidente; tali determinazioni sono comunicate al Consiglio nella prima seduta; nella stessa seduta il Presidente illustra il programma di legislatura;
d) provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie e istituzioni, di cui la legge gli attribuisce la competenza;
e) allo scadere della metà della legislatura presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle iniziative che intende intraprendere; il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio Regolamento, dibatte la relazione ed eventualmente delibera su di essa;
f) indice le consultazioni per il rinnovo degli organi regionali;
g) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
h) ha la responsabilità dei rapporti con gli altri livelli istituzionali nazionali ed internazionali;
i) cura le funzioni strategiche e trasversali dell'amministrazione regionale, l'ordinamento e l'organizzazione delle quali sono definite dalla legge, ed in particolare la programmazione, le politiche comunitarie ed internazionali, l'organizzazione e le risorse umane, il coordinamento dell'attività giuridica e normativa della Regione e la comunicazione istituzionale; tali funzioni, possono essere delegate agli assessori.

2. Il Presidente della Regione per il conseguimento di specifici obiettivi, o per la realizzazione di specifici progetti, può con proprio decreto nominare fino a due suoi delegati, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti nell'atto di nomina sulla base di previsioni di legge.

 

Capo IV
Giunta regionale

 

Art. 20
Giunta e Assessori regionali

1. La Giunta è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, e da non più di otto Assessori. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale.

2. Il Presidente può nominare un sottosegretario alla presidenza che partecipa, pur non facendone parte e senza diritto di voto, alle sedute della Giunta.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della medesima. Agli atti della Giunta è data pubblicità per via telematica entro il giorno successivo alla loro adozione.

4. Nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, gli Assessori devono rappresentare entrambi i sessi in misura non inferiore ad un terzo.

5. Al Presidente e agli Assessori sono corrisposti indennità e trattamento economico stabiliti dalla legge regionale.

 

 

Capo IV
Giunta regionale

 

Art. 20
Giunta e Assessori regionali

1. La Giunta è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, e da non meno di otto e non più di dieci Assessori. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale.

2. Il Presidente può nominare un sottosegretario alla presidenza che partecipa, pur non facendone parte e senza diritto di voto, alle sedute della Giunta.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della medesima. Degli atti della Giunta è data comunicazione per via telematica entro il giorno successivo alla loro adozione.

4. Nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, ciascun genere è rappresentato tra gli assessori in misura non inferiore ad un terzo.

5. Al Presidente, agli Assessori ed al Sottosegretario alla presidenza sono corrisposti indennità e trattamento economico stabiliti dalla legge regionale.

 

Art. 21
Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale:
a) attua il programma di governo sulla base degli indirizzi e del coordinamento del Presidente;
b) adotta i disegni di legge e gli altri atti da presentare al Consiglio;
c) approva il regolamento che disciplina la propria organizzazione interna ed il suo funzionamento, nonché gli altri regolamenti di sua competenza;
d) delibera i documenti della programmazione economica e finanziaria e il rendiconto generale e li propone al Consiglio per l'approvazione;
e) delibera i ricorsi alla Corte costituzionale;
f) adotta gli altri atti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
g) esercita le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio o al Presidente della Regione.

2. Ogni Assessore, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Presidente, svolge autonomamente e sotto la propria responsabilità gli affari a lui delegati.

 

 

Art. 21
Funzioni della Giunta regionale

1. La legge provvede a determinare il numero, l'articolazione e le competenze nonché l'organizzazione generale degli assessorati.

2. La Giunta regionale:
a) attua il programma di governo sulla base degli indirizzi e del coordinamento del Presidente;
b) adotta i disegni di legge e gli altri atti da presentare al Consiglio;
c) approva il regolamento che disciplina la propria organizzazione interna ed il suo funzionamento, nonché gli altri regolamenti di sua competenza;
d) delibera i documenti della programmazione economica e finanziaria e il rendiconto generale e li propone al Consiglio per l'approvazione;
e) delibera i ricorsi alla Corte costituzionale;
f) adotta gli altri atti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
g) esercita le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio o al Presidente della Regione.

3. Gli assessori, nel rispetto degli atti di direzione politica generale del Presidente, svolgono autonomamente gli incarichi a ciascuno attribuiti. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli indirizzi e degli atti che adottano nell'esercizio dei poteri di direzione politica e amministrativa degli assessorati cui sono preposti.

 

   

Art. 21 bis
Direzione politica e direzione amministrativa

1. Il Presidente, la Giunta e gli Assessori, quali organi di direzione politica, ciascuno secondo le proprie competenze, mediante direttive generali e atti di indirizzo, indicano obiettivi, priorità, programmi e criteri guida agli organi di direzione amministrativa, che provvedono all'attuazione.

2. Il rapporto tra direzione politica e direzione amministrativa è improntato al principio di leale e massima collaborazione, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità.

 

Capo V
Rapporti fra Consiglio regionale,
Presidente della Regione e Giunta

 

Art. 22
Mozione di sfiducia

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di venti giorni e deve essere votata non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta del Presidente della Regione non comporta l'obbligo di dimissioni di quest'ultimo.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione nonché le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni congiunte del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.

4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione determinano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni. In tal caso, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, che le esercita fino alla proclamazione dell'elezione del nuovo Presidente della Regione.

 

 

Capo V
Rapporti fra Consiglio regionale,
Presidente della Regione e Giunta

 

Art. 22
Mozione di sfiducia

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di venti giorni e deve essere votata non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta del Presidente della Regione non comporta l'obbligo di dimissioni di quest'ultimo.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione nonché le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni congiunte del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.

4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione determinano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni. In tal caso, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente, che le esercita fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione a seguito delle elezioni.

5. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e diventano efficaci trenta giorni dopo la presentazione. Entro tale data possono essere ritirate. Esse sono discusse in apposita seduta del Consiglio convocata in una data compresa tra i venti e i trenta giorni dalla presentazione.

 

   

Art. 22 bis
Mozione di censura individuale

1. Il Consiglio regionale può esprimere censura nei confronti di un Assessore, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale.

2. La mozione non può essere posta in discussione prima di dieci giorni e deve essere votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

3. Il Presidente della Regione comunica entro venti giorni al Consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti alla approvazione della mozione di censura.

 

Capo VI
Ineleggibilità e incompatibilità

 

Art. 23
Cause di ineleggibilità

1. I Presidenti delle province e i sindaci dei comuni della Regione con popolazione superiore a diecimila abitanti sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale se cessano dalla carica prima dell'accettazione della candidatura.
 

 

Capo VI
Ineleggibilità e incompatibilità

 

Art. 23
Cause di ineleggibilità alla carica di
Presidente della Regione

1. Non possono essere eletti Presidente della Regione:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
b) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
c) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
e) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna;
f) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna;
g) gli ufficiali generali delle Forze Armate che operano in Sardegna;
h) i magistrati, addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna.

2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre centoottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

 

   

Art. 23 bis
Cause di ineleggibilità dei Consiglieri

1. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
b) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
c) i dirigenti generali dello Stato e della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
d) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
e) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
f) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; i funzionari, i dirigenti e gli ufficiali delle forze di polizia nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio di competenza;
g) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in Sardegna;
h) gli ufficiali generali delle Forze Armate che operano in Sardegna;
i) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna; i magistrati onorari nei collegi elettorali nei quali sia ricompresa in tutto o in parte la giurisdizione di competenza.
l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio dell'azienda presso la quale esercitano le loro funzioni.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed l) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre novanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla lettera b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.

4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 23.

 

Art. 24
Cause di incompatibilità

1. Non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di Assessore regionale e di Consigliere regionale:
a) i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato non parlamentari, i membri delle due Camere, i presidenti, gli assessori e i presidenti dei consigli di province, i sindaci, gli assessori ed i presidenti dei consigli di comuni compresi nella regione Sardegna;
b) i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, i componenti le commissioni tributarie e i giudici di pace i quali esercitino le loro funzioni nella Regione Sardegna o in altra della Repubblica Italiana;
c) il presidente, gli amministratori, i legali rappresentanti di società per azioni, enti, istituti anche di credito, aziende la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o di enti, organi di essa;
d) il presidente, gli amministratori, i legali rappresentanti di società per azioni, enti, istituti, aziende soggetti alla vigilanza della Regione o che ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa quando quest' ultima superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate;
e) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti regionali;
f) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende da essa dipendenti; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
g) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda da essa dipendenti o vigilati, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia o l'azienda, e non hanno ancora estinto il debito;
h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia da essa dipendenti, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
i) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda da essa dipendente;
l) i rappresentanti legali, i proprietari di società o di imprese private che risultino vincolate con la Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative oltre il limite di un milione di euro di fatturato annuo.

2. Le ipotesi di cui alle lettere f) e i) del comma 1 non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

3. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti o le funzioni conferite agli amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

4. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo e dall'articolo 25, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche.

5. Quando, ai sensi del comma 4, esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalla presente legge, l'organo regionale di cui l'interessato fa parte provvede a contestarla.

6. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità.

7. Entro i dieci giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 6 l'organo regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita l'interessato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

8. Qualora l'interessato non vi provveda nei successivi dieci giorni, l'organo regionale lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione da esso adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

9. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria dell'organo regionale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

10. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

11. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 6 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

 

 

Art. 24
Cause di incompatibilità

1. Non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di Assessore regionale e di Consigliere regionale:
a) gli assessori di province e i sindaci di comuni compresi nella regione Sardegna;
b) i componenti le commissioni tributarie e i giudici di pace che esercitino le loro funzioni in Sardegna;
c) il presidente, gli amministratori, i legali rappresentanti di società per azioni, enti, istituti anche di credito, aziende la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o suoi organi o di enti regionali;
d) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese, enti ed associazioni nei loro rapporti contrattuali o precontrattuali con la Regione o con enti regionali;
e) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
f) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o aziende regionali, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia o l'azienda, e non hanno ancora estinto il debito;
g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda regionale;
i) i rappresentanti legali, i proprietari di società o di imprese private che risultino vincolate con la Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative oltre il limite di un milione di euro di fatturato annuo.

2. Costituiscono inoltre condizioni di incompatibilità con la carica di assessore le cause di ineleggibilità previste dagli articoli 23 e 23bis.

3. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti o le funzioni conferite agli amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

5. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo e dall'articolo 25, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, e le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 23 e 23 bis sopravvenute alle elezioni importano la decadenza dalla carica.

6. Quando esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità o sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge, è contestata al Presidente della Regione o al Consigliere regionale dal Consiglio regionale; all'Assessore dalla Consulta di garanzia di cui all'articolo 36.

7. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta.

8. Entro i dieci giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 7 l'organo regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, invita l'interessato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

9. Qualora l'interessato non vi provveda nei successivi dieci giorni, l'organo regionale lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione da esso adottata è ammesso ricorso giurisdizionale.

10. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria dell'organo regionale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

11. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

12. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 7decorre dalla data di notificazione del ricorso.

13. Il consigliere regionale che accetti la carica di assessore regionale decade da quella di consigliere.

 

Art. 25
Altri casi d'incompatibilità

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 24, non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, Assessore regionale, Consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, nonché di società che abbiano un'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale salva la stipula di un negozio fiduciario con le caratteristiche indicate dalle disposizioni in materia di incompatibilità, trasparenza amministrativa e risoluzione del conflitto di interessi.

 

 

Art. 25
Altri casi d'incompatibilità

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 24, non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, Assessore regionale, Consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, nonché di società che abbiano un'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale salva la stipula di un negozio fiduciario con le caratteristiche di seguito indicate.

2. Col negozio fiduciario, il soggetto (di seguito lo stipulante) trasferisce tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni ad un soggetto terzo (di seguito il fiduciario), il quale acquista, così, il controllo e la disponibilità delle azioni stesse. È fatto espresso divieto al fiduciario di procedere, in qualsiasi momento, all'alienazione, divisione, ipoteca, vendita o modifica sostanziale delle azioni.

3. L'accordo viene stipulato anche dalla società al mero scopo di prendere visione delle restrizioni imposte allo stipulante e al fiduciario circa lo scambio di informazioni sull'attività e sull'andamento della società.

4. La nomina del fiduciario è soggetta all'approvazione della Consulta di garanzia di cui all'articolo 36.

5. Lo stipulante deve dare esecuzione a tutte le iniziative e procedure necessarie al fiduciario per il completo e corretto esercizio di tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di seguito indicate:
a) lo stipulante deve fare quanto necessario per far sì che il fiduciario sia eletto quale consigliere di amministrazione della società;
b) il fiduciario deve esercitare tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni senza alcun consiglio, direttiva o istruzione dello stipulante;
c) il fiduciario ha, oltre ai normali diritti e doveri del consigliere di amministrazione, la responsabilità fiduciaria e il dovere di agire nell'interesse dello stipulante quale azionista di controllo o proprietario della società;
d) per tutta la durata dell'accordo lo stipulante non può fornire al fiduciario, né il fiduciario può chiedere allo stipulante, direttamente o indirettamente, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l'amministrazione delle azioni o, se del caso, dei beni o delle operazioni della società;
e) salvo le eccezioni previste dalla presente lettera e dalla lettera f), per tutta la durata dell'accordo il fiduciario non può rivelare allo stipulante o a qualsiasi soggetto che agisca in sua rappresentanza alcuna informazione relativa alle operazioni della società o a qualsiasi transazione relativa ai suoi beni intrapresa o conclusa dal fiduciario stesso, o da lui proposta; il fiduciario può fornire allo stipulante le informazioni necessarie per la compilazione e il pagamento delle tasse; può, inoltre, fornirgli i bilanci annuali e tutte quelle altre relazioni integrative, ritenute appropriate dalla Consulta di garanzia, in modo da consentirgli una piena comprensione dell'andamento della società nei precedenti dodici mesi; le parti espressamente prevedono e riconoscono che il fiduciario non incorra in alcuna responsabilità, oltre a quella di amministratore, per qualsiasi perdita o diminuzione di valore delle azioni o dei beni della società in ragione del legame fiduciario esistente nei limiti in cui agisca in buona fede e con ragionevolezza di giudizio;
f) qualora nel corso della durata dell'accordo, si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l'integrità stessa dei beni dello stipulante, il fiduciario può consultarsi con lo stipulante e ricevere consigli, direttive o istruzioni o lo stesso stipulante può intervenire personalmente per esercitare i diritti e i privilegi legati ai suddetti beni solo in seguito ad una previa informativa ed autorizzazione dalla Consulta di garanzia;
g) l'accordo rimane in vigore fino a quando allo stipulante viene richiesto di uniformarsi alla presente legge;
h) qualora il fiduciario decida di rinunciare all'incarico o gli pervenga una richiesta in tal senso dallo stipulante, quest'ultimo può nominarne un altro, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia; la nomina non ha effetto sino a quando il fiduciario uscente non abbia reso il conto a quello entrante;
i) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno del fiduciario, lo stipulante può nominare un sostituto, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia, che esercita i diritti e i privilegi associati alle azioni;
l) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno dello stipulante, il fiduciario deve assegnare e ritrasferire i diritti e i privilegi associati alle azioni alla persona che rappresenti gli interessi dello stipulante, previa opportuna dimostrazione di tale qualità;
m) il fiduciario accetta il mandato così come delineato nei termini e nelle condizioni che disciplinano l'accordo.

 

   

Art. 25 bis
Divieti contrattuali

1. Nella vigenza dell'accordo di cui all'articolo 25, la società non può stipulare nuovi contratti o accordi con la amministrazione regionale o agenzie, aziende o enti regionali, rinnovarli od estenderli, salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica od altra procedura ad evidenza pubblica.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 25 si applicano anche a coloro che detengono una partecipazione in una società quotata, nella misura in cui essa sia ritenuta dalla Consulta di garanzia in grado di influenzare il corretto adempimento dei doveri di Presidente della Regione, assessore, consigliere regionale, nonché a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitino attività soggette al previo rilascio di concessione amministrativa regionale o con un fatturato superiore a 100 milioni di euro.

 

Capo VII
Consiglio delle autonomie locali

 

Art. 26
Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta.

2. È composto da non più di quarantacinque membri. Ne fanno parte i presidenti delle province, i sindaci dei comuni capoluogo, nonché i rappresentanti degli altri comuni, eletti secondo le previsioni della legge regionale, che deve garantire la rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti e di entrambi i sessi.

3. La legge regionale attribuisce le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.

4. Il Regolamento del Consiglio delle autonomie locali, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, ne disciplina l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento.

5. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale e resta in carica cinque anni.

 

 

Capo VII
Consiglio delle autonomie locali

 

Art. 26
Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta.

2. E' titolare del potere di iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 33 della presente legge.

3. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale di promuovere giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell'autonomia dei comuni e delle province della Sardegna.

4. La legge regionale disciplina poteri e composizione del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 27
Presidente e ufficio di presidenza

1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge fra i suoi componenti il presidente, un vicepresidente e un segretario, che costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. L'elezione del presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio delle autonomie locali.

3. L'elezione del vicepresidente e del Segretario avviene con votazione separata.

4. Il presidente del Consiglio delle autonomie locali rappresenta l'assemblea, la convoca e la presiede. Garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.

 

 

Art. 27
Presidente e ufficio di presidenza

(soppresso)
 

Art. 28
Funzioni

1. Il Consiglio delle autonomie locali può essere sentito ogni qualvolta il Consiglio regionale o il Presidente della Regione ne ravvisino la necessità, con le modalità previste dalla legge regionale e dal Regolamento del Consiglio regionale.

2. Il Consiglio delle autonomie locali è comunque sentito obbligatoriamente nei seguenti casi:
a) sui progetti di legge costituzionale di modifica dello Statuto speciale;
b) sui progetti di legge statutaria;
c) sui progetti di legge e di regolamento in materia di governo del territorio, di ordinamento e funzioni dei comuni e delle province, sui disegni di legge previsti dall'articolo 31 e su quelli che conferiscono funzioni comunali alla provincia o alla regione;
d) sui disegni di legge tributaria e di bilancio;
e) sugli atti di governo del territorio di competenza della Giunta o del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. Qualora il Consiglio delle autonomie locali esprima parere negativo, o parere positivo condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, nelle materie indicate nel comma 2, il Consiglio regionale, ove non intenda conformarsi al parere, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Qualora la Giunta regionale, nell'approvare gli atti di propria competenza sui quali si sia obbligatoriamente espresso il Consiglio delle autonomie locali, si discosti dal parere di tale organo, deve motivare la decisione dandone comunicazione al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali.

6. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre agli organi di governo competenti della Regione progetti di leggi, schemi di regolamento o di altri atti amministrativi.

7. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale di ricorrere alla Corte costituzionale contro atti dello Stato ritenuti lesivi dell'autonomia della Regione, dei comuni e delle province.

8. Il Consiglio delle autonomie locali può richiedere di esprimere il parere su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale, dalla Giunta o dal Presidente della Regione. In questo caso il procedimento di approvazione dell'atto è sospeso per quindici giorni.

9. Le deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali non sono valide se alla seduta non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se non sono approvate dalla maggioranza dei presenti. I pareri di cui al comma 2 sono approvati dalla maggioranza degli aventi diritto.

 

 

Art. 28
Funzioni

(soppresso)
 

Titolo IV
Comuni e province

 

   

Art. 29
Ruolo del comune e della provincia

1. In conformità all'articolo 118 della Costituzione, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, i compiti e le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, alle province ed alla Regione.

2. Il comune è l'istituzione politica di base alla quale sono attribuite tutte le funzioni amministrative. Per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni possono essere conferite alla provincia o alla Regione.

3. Il conferimento è stabilito con legge regionale in conformità al principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Non possono essere conferite le funzioni essenziali del comune che soddisfano bisogni primari della comunità comunale.

4. La provincia coordina le funzioni comunali, promuove e organizza la cooperazione intercomunale.

 

 

Art. 29
Ruolo del comune e della provincia

(soppresso)
 

Art. 30
Principio di sussidiarietà e normazione locale

1. La legge e il regolamento della Regione disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali e provinciali quando sussistano esigenze unitarie, che richiedono una regolamentazione uniforme su tutto il territorio regionale. I regolamenti del comune e della provincia devono essere conformi allo Statuto dell'ente e compatibili con le leggi e i regolamenti regionali.

2. La legge regionale stabilisce la disciplina fondamentale dell'organizzazione del comune e della provincia. Lo statuto del comune e della provincia non può contrastare con tale disciplina e prevale sulla legislazione regionale non fondamentale.

3. Fino all'adozione dei regolamenti e degli statuti comunali e provinciali, si applica la legislazione regionale vigente. Questa è abrogata dall'entrata in vigore degli statuti e dei regolamenti.

 

 

Art. 30
Principio di sussidiarietà e normazione locale

(soppresso)
 

Art. 31
Circoscrizioni comunali e provinciali

1. La fusione di province è disposta con legge approvata a maggioranza assoluta, su proposta di un consiglio provinciale o della maggioranza dei comuni di una provincia interessata, sentiti i consigli provinciali.

2. L'istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali è disposta con legge, su proposta di almeno dieci comuni e sentite le popolazioni interessate con referendum.

3. Il distacco di un comune da una provincia e l'aggregazione ad un'altra sono disposti con legge sentiti le province interessate e i cittadini del comune interessato con referendum.

4. La fusione di comuni della stessa provincia è disposta con legge su proposta dei consigli comunali interessati.

5. La fusione di comuni di diversa provincia è disposta con legge su proposta dei consigli comunali interessati e sentite le province interessate.

6. L'istituzione di nuovi comuni e la modifica delle circoscrizioni comunali è disposta con legge su proposta di almeno mille cittadini, sentita la provincia e la popolazione interessata con referendum.

 

 

Art. 31
Circoscrizioni comunali e provinciali

(soppresso)
 

Titolo V
Fonti

Art. 32
Qualità normativa

1. L'attività legislativa e regolamentare della Regione si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicità di formulazione e rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione; semplificazione e riordino del sistema normativo; controllo e valutazione sull'attuazione delle leggi.

 

 

Titolo V
Fonti

Art. 32
Qualità normativa

1. L'attività legislativa e regolamentare della Regione si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicità di formulazione, omogeneità dei contenuti, semplificazione del sistema normativo, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi da conseguire. La Regione assicura la qualità della normazione anche attraverso l'analisi di impatto, l'analisi di fattibilità e la valutazione dell'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari.

2. La Regione assicura una completa ed efficace comunicazione degli atti normativi al fine di garantirne la conoscenza.

 

Art. 33
Procedimento legislativo

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali e al popolo, a uno o più consigli comunali che rappresentino almeno cinquemila elettori, a ciascun consiglio provinciale; si esercita con la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.

2. I progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti da almeno cinquemila elettori della Regione; quelli di iniziativa del comune e della provincia devono essere deliberati dai relativi Consigli.

3. Le iniziative popolari, comunali e provinciali sono deliberate in via definitiva dal Consiglio regionale entro un anno dalla loro presentazione. Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.

4. L'iniziativa legislativa popolare, dei comuni e delle province non è ammessa per le leggi tributarie e di bilancio, provvedimenti concernenti designazioni o nomine e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale.

5. Ogni disegno di legge è comunicato al Consiglio delle autonomie locali, che, entro dieci giorni, può chiedere di rendere il parere ovvero esprime il parere obbligatorio entro i termini prescritti. Il disegno di legge è esaminato dalla Commissione competente e approvato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale.

6. Il Regolamento consiliare prevede procedimenti abbreviati per l'approvazione dei disegni di legge urgenti. Stabilisce i casi e le modalità nei quali un disegno di legge è approvato da Commissioni composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari. e delle leggi in materia elettorale.

7. Nei casi di cui al comma 6, il Presidente della Regione o un quarto dei Consiglieri regionali, prima della votazione finale, possono domandare che un disegno di legge sia approvato col procedimento ordinario.

8. La legge di bilancio, la legge finanziaria e le leggi di accompagnamento ad esse strutturalmente collegate sono approvate nella stessa sessione di bilancio.

9. Il Presidente della Regione può chiedere che un disegno della Giunta sia approvato senza emendamenti. La richiesta del Presidente è messa ai voti dell'Assemblea qualora ne faccia richiesta un quarto dei Consiglieri e non è ammessa per i disegni di legge statutaria.

 

 

Art. 33
Procedimento legislativo

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali e al popolo; si esercita con la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.

2. I progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti da almeno diecimila elettori della Regione.

3. Le iniziative popolari e quelle del Consiglio delle autonomie locali sono deliberate in via definitiva dal Consiglio regionale entro due anni dalla loro presentazione. Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.

4. L'iniziativa legislativa popolare e quella del consiglio delle autonomie locali non sono ammesse per le leggi tributarie e di bilancio, in materia di provvedimenti concernenti designazioni o nomine e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale.

5. Ogni progetto di legge è esaminato dalla Commissione competente e approvato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale.

6. Il Regolamento interno del Consiglio regionale prevede procedimenti abbreviati per l'approvazione dei progetti di legge urgenti. Tali procedimenti non sono ammessi per l'approvazione delle leggi di bilancio e delle leggi statutarie.

 

Art. 34
Testi unici

1. Il Consiglio regionale può delegare con legge la Giunta a redigere testi unici di riordino e semplificazione della normativa vigente anche mediante abrogazione delle leggi preesistenti. La legge di delega determina i tempi, i criteri e l'ambito del riordino per settori organici di materie.

2. La Giunta, nel termine assegnato, presenta il testo unico al Consiglio che lo approva con unico voto.

3. I testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

 

 

Art. 34
Testi unici

1. Il Consiglio regionale può delegare con legge la Giunta a redigere testi unici di riordino e semplificazione della normativa vigente anche mediante abrogazione delle leggi preesistenti. La legge di delega determina i tempi, i criteri e l'ambito del riordino per settori organici di materie.

2. La Giunta, nel termine assegnato, presenta il testo unico al Consiglio che lo approva con le procedure abbreviate previste dal suo Regolamento interno.

3. I testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

 

Art. 35
Regolamenti

1. I poteri regolamentari appartengono alla Giunta.

2. Con legge regionale che determini le norme generali regolatrici della materia e disponga l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, la Giunta è autorizzata a deliberare regolamenti relativi a materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione o dallo Statuto.

3. I regolamenti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna con l'espressa denominazione di "regolamento".

 

 

Art. 35
Regolamenti

1. Il potere regolamentare è esercitato dalla Giunta con le modalità e i limiti stabiliti dalle leggi regionali.

2. I regolamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna con l'espressa denominazione di "regolamento".

 

Titolo VI
Organi di garanzia

 

Capo I
Consulta di garanzia statutaria

 

Art. 36
Consulta di garanzia statutaria

1. La Consulta di garanzia statutaria è composta da cinque membri, di cui quattro eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti e uno dal Consiglio delle autonomie locali con la medesima maggioranza. I componenti della Consulta sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione.

2. La Consulta resta in carica sette anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.

3. I componenti della Consulta di garanzia statutaria non possono assumere o conservare altri impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

4. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre anni e non è rieleggibile.

5. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti.

6. I membri della Consulta ricevono il compenso previsto dalla legge che non può essere inferiore a quello di consigliere regionale.

 

 

Titolo VI
Organi di garanzia

 

Capo I
Consulta di garanzia

 

Art. 36
Consulta di garanzia

1. La Consulta di garanzia è composta da tre membri, di cui due eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti e uno dal Consiglio delle autonomie locali con la medesima maggioranza. I componenti della Consulta sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione.

2. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. Resta in carica sei anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.

3. I componenti della Consulta di garanzia non possono assumere o conservare altri impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

4. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre anni e non è rieleggibile.

5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e amministrativa, e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione e al suo funzionamento.

Art. 37
Funzioni

1. La Consulta di garanzia statutaria è organo indipendente della Regione, dotato di autonomia organizzativa e amministrativa, con funzioni consultive e di garanzia; in particolare, essa:
a) esprime parere sulla conformità alla Costituzione, allo Statuto e alla presente legge delle delibere legislative, prima della loro promulgazione, ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali. In caso di parere di non conformità alla Costituzione, allo Statuto o alla presente legge, la delibera è rinviata al Consiglio regionale, che può nuovamente approvarla nel medesimo testo a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b) esprime, prima della loro emanazione, parere obbligatorio sulla legittimità dei regolamenti, quando lo richiedano un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; il parere deve essere reso entro quindici giorni, trascorsi i quali, se ne prescinde; in caso di parere di illegittimità, il regolamento è rinviato alla Giunta, che può nuovamente adottarlo con delibera motivata;
c) esprime parere sulla lesione delle competenze consiliari o sulla violazione delle norme statutarie o regolamentari poste a tutela della minoranza consiliare del comune o della provincia, quando lo richiedano un terzo dei consiglieri comunali o provinciali; se accerta la violazione denunciata annulla l'atto impugnato se deliberato dalla Giunta o lo rinvia al Consiglio per una nuova deliberazione a maggioranza assoluta se deliberato dal Consiglio;
d) esprime parere sui conflitti di competenza tra organi della Regione, su richiesta di uno degli organi coinvolti nel conflitto;
e) decide sulla regolarità e sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e dei referendum;
f) decide sulla sussistenza di cause di incompatibilità dei componenti della Giunta regionale;
g) dichiara la sussistenza dell'impedimento permanente del Presidente della Regione.

 

 

Art. 37
Funzioni

1. La Consulta di garanzia è organo indipendente della Regione, con funzioni consultive e di garanzia. In particolare, essa:
a) esprime parere sulla conformità allo Statuto e alla presente legge delle delibere legislative, prima della loro promulgazione, ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere negativo la delibera è rinviata al Consiglio regionale per il riesame;
b) esprime, prima della loro emanazione, parere obbligatorio sulla legittimità dei regolamenti, quando lo richiedano un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere di illegittimità, il regolamento è rinviato alla Giunta, che può nuovamente adottarlo con delibera motivata;
c) esprime parere sui conflitti di competenza tra organi della Regione, su richiesta di uno degli organi coinvolti nel conflitto;
d) decide sulla regolarità e sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e dei referendum;
e) contesta ai componenti della Giunta le cause di incompatibilità e decide su di esse ai sensi dell'articolo 24;
f) decide sulla sussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 25 per il Presidente, i consiglieri e gli assessori ed esercita i poteri ed adotta gli atti previsti dal medesimo articolo;
g) dichiara la sussistenza dell'impedimento permanente del Presidente della Regione.

 

   

Titolo VII
Disposizioni transitorie

 

Art. 38
Referendum: disciplina applicabile

1. Fino alla approvazione di una nuova legge regionale, in materia di referendum continua ad applicarsi, in quanto compatibile con il Capo II del Titolo I, la legge regionale 17 maggio 1957 numero 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale) e successive modificazioni.

 

Art. 39
Disposizioni in materia elettorale

Fino alla entrata in vigore della legge elettorale prevista dall'articolo 12, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, numero 2 (Disposizioni concernenti l'elezione dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano).

 

Art. 40
Efficacia delle norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23bis, 24 si applicano dalle elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di ineleggibilità devono comunque essere rimosse nei termini previsti dagli articoli 23 e 23 bis.

3. Per la legislatura in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.