CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 2/STAT
presentata dai consiglieri regionali
LADU - MURGIONI - ONIDA
il 21 febbraio 2005
Norme in materia di elezione del Parlamento regionale, forma di governo ed elezione dei rappresentanti dei sardi all'estero
------------------
RELAZIONE DEI PROPONENTILa storia internazionale delle istituzioni moderne mostra come non ci sia né possa esserci una legge elettorale adatta a tutti i popoli e come, almeno tendenzialmente, una buona legge elettorale debba essere adeguata alla civiltà e alla cultura del popolo dato. E' responsabilità del Parlamento sardo nel suo complesso non aver approvato, la passata legislatura, una legge che rispondesse a questa buona norma. Ci troviamo, così, ad avere norme elettorali più subite che condivise.
Fortza Paris ripropone la proposta di legge che il gruppo Pps-Sardistas sottopose al vaglio del Consiglio nella trascorsa legislatura apportando significative modifiche che tendono appunto a mettere le questioni della rappresentanza in sintonia con l'identità del nostro popolo. Componente sostanziale di questa identità è la saldatura sempre presente nella storia e nella cultura fra i due sentimenti di sé: la appartenenza al popolo e alla nazione sarda e il legame strettissimo con la propria comunità infra-regionale.
Senza andare indietro nel tempo al federalismo nuragico, quando le forti identità cantonali non impedivano una unità nazionale nei momenti decisivi delle vicende storiche, o al tentativo degli Arborea di riunire tutte le curatorie pur nel rispetto delle loro autonomie, basterà riflettere alla volontà di autonomia che sottende la battaglia annosa per la creazione di nuove province, viste anche come strumenti di affermazione di una identità.
In attuazione dell'articolo 15 dello Statuto speciale, la legge che si propone detta le norme per la elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti il governo della Sardegna, la forma di governo e le forme di partecipazione al voto degli emigrati sardi. E lo fa assicurando nello stesso tempo da una parte la rappresentatività nazionale del Presidente regionale e del suo governo e dall'altra parte la rigorosa rappresentatività territoriale, oltre che politica, del Parlamento dei sardi.
Rispetto al primo punto, quello della elezione del nostro parlamento regionale, la proposta innova radicalmente l'esistente legge elettorale:
a) si ritorna alla previsione statutaria del numero dei consiglieri regionali fissata in 80;
b) degli ottanta seggi, cinque sono attribuiti a una circoscrizione estera divisa in due ripartizioni in cui esprimeranno il loro voto gli emigrati, come si vedrà più in là;
c) gli elettori possono scegliere i settantacinque candidati nei collegi provinciali, attribuendo una preferenza;
d) l'attribuzione dei seggi è determinata in ogni collegio provinciale in maniera proporzionale, con la correzione di un premio di maggioranza. Questo viene attribuito alle liste che, nel collegio dato, sono collegate al candidato alla Presidenza che, sempre in quel collegio, ha ottenuto più voti. È evidente la volontà di rispettare gli orientamenti delle comunità provinciali pur nell'ovvio ossequio di una visione nazionale del governo sardo, assicurata dalla designazione del Presidente da parte dell'intero corpo elettorale.
Quanto alla forma di governo e in particolare alla elezione del Presidente della Regione, si prevede che esso sia designato dagli elettori ed eletto dal Consiglio regionale che, però, ha l'obbligo di eleggerlo pena lo scioglimento del Consiglio stesso.
La proposta tende a restituire poteri e competenze al Parlamento dei sardi, oggi in forte crisi di rappresentatività, e, pur riconoscendo al Presidente della Regione poteri da primo ministro, corregge vistose distorsioni della legge dello Stato per la elezione diretta dei presidenti delle regioni ordinarie. Come è noto, tale legge prevede l'automatico scioglimento del Parlamento regionale anche in caso di morte, infermità permanente o altre cause indipendenti dalla volontà del Presidente della Regione.
In questi casi, sarà il Consiglio regionale ad eleggere il nuovo presidente e il nuovo governo dietro sua indicazione. Al Consiglio spetterà anche di sostituire il presidente, ove la sua maggioranza approvi una mozione di sfiducia costruttiva che contenga sia un nuovo programma di governo sia l'indicazione del nuovo presidente. Si intende, insomma, evitare che il parlamento della nazione sarda si riduca a un corollario del governo, pur sottraendolo al rischio di una sopraffazione partitica che, nel passato anche recente, ha determinato crisi non motivate da interessi generali.
Si introduce nella proposta di Fortza Paris la certezza che, pur restituendo alla politica il ruolo portatole via da una concezione populista, il gioco dei partiti non porti al cambiamento della maggioranza determinata dal voto elettorale.
Un altro aspetto della proposta riguarda la presidenza del Parlamento regionale, a volte soggetta a tentativi di delegittimazione che sono andati ben al di là del diritto alla critica, per aspra che potesse essere. E per questo si prevede che alla elezione del Presidente del nostro parlamento partecipino, insieme ai consiglieri regionali fra i quali avviene comunque la scelta, anche un congruo numero di altri eletti dal popolo. Si indicano, per questo, ventiquattro rappresentanti della Consulta delle autonomie come "grandi elettori" del presidente del Parlamento.
Spetterà ad esso di consultare i gruppi consiliari in caso di crisi, incaricare il presidente designato dalla maggioranza e prendere atto delle condizioni di ingovernabilità protrattasi per più di 60 giorni. In caso di mancato rispetto del termine, il Presidente dell'assemblea procede allo scioglimento del Parlamento regionale e le funzioni di ordinaria amministrazione restano affidate al Presidente del Parlamento regionale stesso e al suo Ufficio di Presidenza. Avrà il potere di sciogliere il Parlamento invece del Presidente della Regione, in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni per motivi personali del Presidente della Regione.
L'altra parte della proposta di legge tende a riconoscere ai sardi emigrati il diritto di eleggere propri rappresentanti nell'Assemblea legislativa e di contribuire alla stabilità del governo della Sardegna. S'intende, così, porre riparo a una disparità nello status di cittadini che male si concilia con una comune coscienza: del nostro popolo fanno parte i sardi residenti e quanti - forse più di settecentomila - sono emigrati.
La proposta specifica le due ripartizioni che compongono la grande circoscrizione elettorale in cui risiedono i settecentomila cittadini sardi emigrati. Gran parte di loro, forse l'80 per cento, vive e lavora negli stati dell'Unione europea e in quelli dell'Europa extracomunitaria ad occidente degli Urali, ma sarebbe ingiusto riservare loro seggi nel Consiglio regionale in rigida proporzione al numero, a discapito di quella parte di emigrati residenti nel resto del mondo.
Si propone, per questo, di assegnare tre seggi ai residenti negli stati dell'Unione europea e due ai residenti nel resto del pianeta, in modo tale che non manchi nell'Assemblea l'eco di esperienze maturate dai nostri emigrati in società diverse da quelle europee, avviate a processi di integrazione e di coordinamento in ambiti sempre più vasti. Il diritto al voto per corrispondenza è riconosciuto ai nati in Sardegna che qui siano stati residenti per almeno cinque anni pur se non consecutivi e ai loro diretti congiunti che abbiano tale requisito di residenza. La legge elettorale regionale normerà tale voto e, se è il caso previo accordo con il governo della Repubblica, le modalità di raccolta e di inoltro del voto per corrispondenza.
È contemplata la possibilità per gli emigrati di votare nelle circoscrizioni sarde per i candidati alla presidenza e per quelli nelle liste provinciali, mentre, al fine di frenare l'altrimenti inevitabile pletora di simboli e liste sulle relative schede, non sarà loro possibile votare in Sardegna le liste e i candidati nelle cinque ripartizioni di cui sopra. Di esercitare il diritto di voto in Sardegna hanno la possibilità, previa opzione in tal senso, anche gli iscritti da almeno un anno nelle anagrafi dei residenti all'estero (AIRE) dei comuni dell'isola.
C'è il rischio che i consiglieri eletti nelle cinque ripartizioni estere si sentano corpi estranei in un'Assemblea che è istituzionalmente preposta a legiferare preliminarmente nell'interesse dalla comunità residente e a controllare il governo della Sardegna. E c'è, dunque, la necessità di garantire che i predetti consiglieri possano partecipare a tale attività pur continuando a essere di stimolo perché mai si trascurino gli interessi degli emigrati. Per questo è previsto che le liste dei candidati nelle cinque ripartizioni dichiarino il loro apparentamento con uno dei candidati alla presidenza della Regione sarda.
Quanto alle modalità di iscrizione alle liste elettorali, di opzione per il voto in Sardegna, di inoltro del voto per corrispondenza, di conteggio dei voti espressi nelle liste estere apparentate e a tutte le altre norme per lo svolgimento delle elezioni, esse saranno regolate da apposita legge.
TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge determina, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 dello Statuto speciale, le modalità di elezione del Parlamento regionale, la forma di governo della Regione, l'elezione del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con queste cariche e le norme per la partecipazione degli emigrati sardi al voto per la elezione del Parlamento regionale e per la indicazione del Presidente della Regione.
Titolo II
Elezione del Parlamento regionale
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2
Norme generali
1. Il Parlamento regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi provinciali.
2. Il Presidente della Regione è designato dagli elettori ed eletto dal Parlamento regionale secondo le modalità dell'articolo 23. Nel computo dei voti sono considerati quelli espressi nelle ripartizioni del Collegio elettorale estero di cui all'articolo 29.
3. Sono candidati alla carica di Presidente della Regione i capilista delle liste o delle coalizioni di liste presentate in tutti i collegi provinciali.
4. E' ammessa la presentazione di liste in almeno i due terzi dei collegi provinciali, purché dichiarino il collegamento con un candidato alla Presidenza della Regione.
5. Ciascun elettore, votando per una lista, esprime contemporaneamente il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione ad essa collegato. Ciascun elettore può attribuire inoltre un voto di preferenza per altrettanti candidati della lista provinciale collegata al candidato alla Presidenza prescelto.
6. L'elettore può anche votare soltanto per un candidato alla carica di Presidente della Regione, senza attribuire un voto ad alcuna lista.
7. E' nullo il voto espresso contemporaneamente per un candidato alla Presidenza della Regione e per una lista ad esso non collegata.
8. Ai sensi della presente legge, l'espressione "coalizione di liste" si riferisce ai gruppi di liste tra loro collegati e che abbiano indicato un candidato comune alla Presidenza della Regione.
Art. 3
Circoscrizioni elettorali
1. Il territorio della regione sarda è suddiviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province al momento esistenti.
2. Il complesso delle ripartizioni estere costituisce il collegio unico regionale, ai fini di quanto previsto dal comma 3.
3. Al fine di riconoscere ai cittadini sardi emigrati il diritto di voto per le elezioni regionali e di consentire loro altresì di eleggere propri rappresentanti nel Parlamento regionale della Sardegna, ai sensi dell'articolo 29, è istituita un'apposita Circoscrizione elettorale, divisa in cinque ripartizioni.
4. Il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale nell'Isola è calcolato dividendo per settantacinque la cifra della popolazione residente nella regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'Istat, e assegnando ad ogni circoscrizione elettorale provinciale tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.
5. I seggi eventualmente rimanenti fino al numero di settantacinque sono attribuiti alle circoscrizioni elettorali provinciali che abbiano i più alti resti.
6. Con il decreto bilingue di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della Regione provvede, dietro delibera della Giunta, a formare apposita tabella in relazione ai dati di cui ai precedenti commi.
Art. 4
Elettorato attivo
1. Sono elettori per il Presidente della Regione e il Parlamento regionale gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna e i cittadini di cui al comma 1 dell'articolo 30.
Art. 5
Eleggibilità a consigliere regionale
1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna che hanno compiuto o compiono il 18° anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto bilingue di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente.
2. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini residenti fuori della Sardegna di cui all'articolo 30.
Art. 6
Voto di lista e di preferenza
1. Ogni elettore dispone di un voto di lista per la circoscrizione elettorale provinciale.
2. Egli ha la facoltà di attribuire una preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata nella circoscrizione elettorale provinciale.
3. Il voto ad una lista della circoscrizione provinciale è attribuito, ai fini della preferenza, al candidato della stessa lista alla Presidenza della Regione.
4. Le norme elettorali riguardanti la Circoscrizione estera di cui all'articolo 29, sono stabilite con legge regionale.
Capo II
Votazioni
Art. 7
Indizione delle elezioni
1. Le elezioni sono indette dal Presidente della Regione, ovvero dal Presidente del parlamento regionale in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni per motivi personali del Presidente della Regione.
2. Nei casi di svolgimento anticipato delle elezioni, il decreto deve essere pubblicato non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che dà luogo alle elezioni anticipate e ad almeno quarantacinque giorni dalla data delle elezioni, fermo restando che queste devono svolgersi entro tre mesi dal verificarsi della causa dell'anticipo.
Art. 8
Sottoscrizione delle liste
1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte:
a) da non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi oltre i 500.000 abitanti.
b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi tra 250.001 e 500.000 abitanti;
c) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi tra 100.000 e 250.000 abitanti;
d) da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi con meno di 100.000 abitanti.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati che abbiano eletto, nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Parlamento regionale o che vi abbiano propri rappresentanti alla data di indizione dei comizi elettorali. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
Art. 9
Numero dei candidati
1. Ciascuna lista presentata nei collegi provinciali deve comprendere un numero di candidati non minore di tre quinti del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio, con arrotondamento all'unità superiore, e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio.
Art. 10
Candidature multiple
1. Nessuno può essere candidato contemporaneamente in più di una lista provinciale.
Art. 11
Termini per la presentazione delle liste
1. Le liste dei candidati per i collegi provinciali devono essere presentate alla cancelleria del tribunale presso il quale è costituito l'ufficio elettorale provinciale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. Le liste dei candidati nella Circoscrizione estero di cui all'articolo 29 devono essere presentate nei tempi indicati dal precedente comma alla cancelleria del Tribunale di Cagliari.
Art. 12
Pubblicità e controllo delle spese elettorali
1. Con legge regionale ordinaria sono stabilite le norme in materia di pubblicità e controllo delle spese elettorali di ciascun candidato e di ciascun partito, movimento o raggruppamento di candidati, partiti o movimenti che si presentano con una propria lista nelle elezioni per il Parlamento regionale, ivi compresa la determinazione dei limiti massimi di tali spese.
2. Nelle more dell'approvazione di detta legge si applica la legge regionale 27 gennaio 1994, n. 1 (Norme per la disciplina, la trasparenza e il contenimento delle spese per la campagna elettorale nelle elezioni per il Parlamento regionale e abrogazione della legge regionale 16 maggio 1984, n. 32), sostituendo gli importi indicati nell'articolo 1 con quelli di euro 30.000 e di euro 0,05 e l'importo indicato nell'articolo 2 con quello di euro 0,10.
Capo III
Votazione
Art. 13
Durata delle operazioni di voto e di scrutinio
1. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 della domenica.
2. Le operazioni di scrutinio devono essere iniziate alle ore 8 del lunedì e terminare entro le ore 23 dello stesso giorno.
Art. 14
Schede per la votazione
1. Le schede per la votazione recano, in un apposito riquadro, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione nell'ordine determinato dalla sorte, la lista provinciale che lo sostiene e il contrassegno che la distingue, con a fianco due linee punteggiate destinate alla espressione di altrettante preferenze.
2. In caso di collegamento fra più liste provinciali intorno ad un comune candidato alla Presidenza della Regione, il riquadro con il nome di quest'ultimo è affiancato, nell'ordine determinato dalla sorte, all'elenco delle liste e dei contrassegni, accanto ai quali una linea punteggiata è destinata alla espressione della preferenza.
Capo IV
Uffici elettorali
Art. 15
Ufficio elettorale regionale
1. Presso il Tribunale di Cagliari è costituito l'Ufficio elettorale regionale con i seguenti compiti:
a) riceve i verbali degli uffici elettorali provinciali contenenti le informazioni di cui all'articolo 16;
b) determina, sulla base dei verbali di cui al comma precedente, le cifre elettorali dei candidati alla Presidenza della Regione;
c) dichiara designato dagli elettori alla carica di Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto la più alta cifra elettorale;
d) comunica tale designazione al candidato e all'Ufficio di presidenza del Parlamento regionale;
e) determina, sulla base della legge regionale per il voto dei sardi all'estero, le cifre elettorali dei candidati nella Circoscrizione estero di cui all'articolo 29 della presente legge;
d) proclama la elezione dei consiglieri regionali rappresentanti i sardi all'estero.
Art. 16
Ufficio elettorale provinciale
1. Presso i tribunali sono costituiti gli uffici elettorali provinciali. L'Ufficio elettorale provinciale ha i seguenti compiti:
a) raccoglie i verbali elettorali dei seggi istituiti nel collegio;
b) determina le cifre elettorali di cui all'articolo 17;
c) trasmette senza indugio all'ufficio elettorale regionale il verbale con la somma delle cifre elettorali di cui alla lettera b).
Capo V
Assegnazione dei seggi
Art. 17
Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista
1. L'ufficio elettorale provinciale con l'assistenza del cancelliere e degli esperti compie nell'ordine le operazioni seguenti:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e, per le liste collegate, la cifra elettorale di coalizione. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista, ottenuti da ciascuna lista nei singoli collegi provinciali. La cifra elettorale di coalizione è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista che compone la coalizione nei singoli collegi provinciali;
b) individua il candidato alla Presidenza della Regione che nella circoscrizione ha ottenuto il maggior numero di voti;
c) assegna il 60 per cento dei seggi spettanti al collegio provinciale alle liste o alle coalizioni di liste collegate di cui alla lettera b);
d) assegna il 40 per cento dei seggi all'insieme delle altre liste;
e) per il calcolo di cui alla lettera c) determina la somma delle cifre elettorali delle liste e delle coalizioni di liste collegate al candidato di cui alla lettera b) e divide tale somma per il numero dei seggi risultante dalla proporzione, ottenendo il quoziente elettorale;
f) attribuisce ad ogni lista o coalizione di liste tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste, evidenziando i resti di ciascuna lista o gruppo di liste;
g) attribuisce alle liste o alle coalizioni di liste che hanno i maggiori resti i seggi non assegnati a seguito dell'operazione di cui alla lett. f);
h) ripete lo stesso calcolo ai sensi della lettera d) applicandolo nei casi contemplati nelle lettere e), f), g).
Art. 18
Attribuzione dei seggi del Collegio estero
1. L'ufficio elettorale regionale attribuisce i seggi del Collegio estero.
2. La relativa attribuzione è regolata da apposita legge.
Art. 19
Graduatoria dei candidati
1. Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, o gruppo di liste, l'ufficio elettorale:
a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;
b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna coalizione di liste disponendoli in un'unica graduatoria secondo le rispettive cifre individuali, indipendentemente dalla lista cui appartengono.
Art. 20
Proclamazione degli eletti
1. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista o la coalizione di liste ha diritto, i candidati che, nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 19, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.
2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale provinciale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del Parlamento regionale nonché alla Presidenza della Regione.
Titolo III
Disciplina della forma di governo
Art. 21
Funzioni di indirizzo e controllo del Parlamento regionale
1. Sono attribuite al Parlamento regionale le funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti del Presidente della Regione e della Giunta regionale, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento dell'assemblea.
Art. 22
Elezione del Presidente del Parlamento regionale
1. Nella sua prima riunione, il nuovo Parlamento regionale elegge fra i suoi componenti il Presidente del Parlamento.
2. Alla elezione partecipano con diritto di voto ventiquattro rappresentanti della Consulta delle autonomie designati al suo interno con criteri proporzionali di rappresentatività politica e territoriale.
3. Il Presidente del Parlamento è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi.
4. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
5. Il Presidente del Parlamento è eletto per l'intera durata della legislatura.
6. Il Parlamento regionale può, con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea di cui ai commi 1 e 2, rimuovere il Presidente del Parlamento che sia stato riconosciuto con sentenza definitiva colpevole di gravi violazioni di legge o sia riconosciuto colpevole di violazione del regolamento del Parlamento.
7. La elezione del nuovo presidente avviene nelle modalità indicate nei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo.
8. Nella seconda tornata della riunione, il Parlamento regionale elegge fra i suoi membri i vicepresidenti e l'Ufficio di presidenza.
Art. 23
Elezione del Presidente della Regione e della Giunta regionale
1. Il capolista della lista o della coalizione di liste più votata, in qualità di Presidente indicato, predispone il programma di governo.
2. Il programma di governo, depositato presso il Parlamento regionale entro la data della sua prima riunione, contiene gli indirizzi di governo per la legislatura, nonché i nominativi proposti degli assessori componenti la Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 24.
3. Il Parlamento regionale è convocato, entro i dieci giorni successivi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, per procedere all'elezione del presidente della Regione designato dagli elettori, alla contestuale approvazione del programma di governo, nonché della lista degli assessori, con votazione a scrutinio palese per appello nominale e a maggioranza assoluta dell'assemblea.
4. In caso di mancata elezione del candidato designato dagli elettori, il Parlamento regionale è dichiarato decaduto dal suo Presidente.
5. In caso di dimissioni del Presidente della Regione, ovvero nelle altre ipotesi di cessazione dello stesso dalla carica indipendenti dalla sua volontà, il Parlamento regionale elegge nelle forme di cui all'articolo 24 il Presidente e la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla cessazione dalla loro carica. In caso di mancato rispetto del termine, il Presidente dell'assemblea procede allo scioglimento del Parlamento regionale e le funzioni di ordinaria amministrazione restano affidate al Presidente del Parlamento regionale stesso e al suo Ufficio di presidenza.
Art. 24
Elezione e sostituzione degli organi di governo
1. Salvo il caso previsto dal comma 3 dell'articolo 23, l'elezione del Presidente della Regione ha luogo tra i membri del Parlamento regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri eletti. A tal fine, il Presidente del Parlamento regionale consulta i presidenti dei gruppi consiliari e affida l'incarico di formare la nuova giunta al candidato che sia presentato dal maggior numero di sottoscrittori. Il Parlamento decade se alla elezione del nuovo Presidente della Regione concorrono in maniera determinante parlamentari esterni alla maggioranza che aveva assicurato l'elezione del Presidente decaduto.
2. Il Parlamento regionale è convocato entro dieci giorni dalla data in cui si sia verificata una causa di cessazione del Presidente in carica, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 26.
3. L'elezione del Presidente della Regione ha luogo per appello nominale e a votazione palese.
4. Salvo il caso previsto dall'articolo 26, la Giunta regionale è eletta dal Parlamento regionale a maggioranza assoluta, su proposta del Presidente della Regione.
5. L'elezione degli assessori regionali ha luogo per appello nominale con unica votazione palese. Se la proposta non è approvata, il Presidente della Regione deve formulare una nuova proposta entro i successivi dieci giorni. La non approvazione della nuova proposta comporta le dimissioni del Presidente della Regione.
6. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede all'attribuzione degli incarichi ai singoli assessori e alla designazione del Vicepresidente della Regione; il provvedimento è comunicato al Parlamento regionale, unitamente alla presentazione all'assemblea del documento contenente le linee politico-programmatiche dell'azione di governo.
7. La non approvazione del documento programmatico comporta le dimissioni del Presidente e la non elezione della Giunta.
Art. 25
Composizione della Giunta regionale
1. Il Governo regionale è composto dal Presidente della Regione e da un numero di assessori, non superiore a dodici, indicati fra i componenti del Consiglio regionale o elettori esterni, stabilito con legge regionale; uno degli assessori, su designazione del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente della Regione e ha il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Agli assessori eletti fra elettori esterni al Parlamento, in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità alla carica di deputato regionale, si applicano le cause di incompatibilità previste per i deputati regionali.
Art. 26
Mozione di sfiducia costruttiva e questione di fiducia
1. Il Presidente della Regione può essere revocato dalla carica con l'approvazione, da parte del Parlamento regionale, di una mozione motivata di sfiducia costruttiva, approvata a scrutinio palese per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dell'assemblea.
2. La mozione deve essere accompagnata dalla designazione dei nuovi candidati alla carica di Presidente e di assessore nello stesso numero dei componenti la Giunta regionale che viene revocata. La mozione deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri regionali e deve essere accompagnata da un documento contenente le linee essenziali del programma.
3. Il Presidente della Regione ha venti giorni di tempo dalla presentazione della mozione per rimuovere le cause della sfiducia.
4. L'approvazione della mozione comporta l'elezione dei candidati in essa indicati.
5. Il voto del Parlamento regionale contrario a una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni, salvo che il Presidente della Regione ponga la questione di fiducia sull'approvazione dei progetti di legge o di singoli articoli. Il regolamento interno del Parlamento regionale stabilisce le procedure per la proposizione e la votazione della questione di fiducia.
Art. 27
Cause di cessazione dalla carica di Presidente della Regione
1. Il Presidente della Regione cessa dalla sua carica:
a) nel caso di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 26;
b) alla data delle elezioni del nuovo Parlamento regionale;
c) per morte, impedimento permanente o decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Parlamento regionale;
d) per dimissioni, dopo che il Parlamento regionale ne ha preso atto;
e) in seguito a voto negativo sulla questione di fiducia, sollecitato dal Presidente stesso.
2. La cessazione dalla carica del Presidente della Regione comporta la cessazione dell'intero Governo regionale.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), il Presidente della Regione e il Governo regionale restano in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Governo. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il Governo regionale resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Governo e le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente della Regione.
Art. 28
Cause di cessazione di singoli assessori
1. Gli assessori regionali cessano dalla loro carica, oltre che nel caso di decadenza dell'intero Governo regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 27:
a) per morte, impedimento permanente, decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Parlamento regionale;
b) per dimissioni, dopo che il Presidente della Regione ne ha preso atto;
c) per approvazione di una mozione motivata di sfiducia presentata dal Presidente della Regione al Parlamento regionale, unitamente alla designazione del nuovo candidato alla carica di assessore; la mozione è posta in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione e si intende approvata qualora consegua, tramite scrutinio palese per appello nominale, il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri.
Titolo IV
Disciplina del voto dei cittadini residenti all'estero
Art. 29
Collegio elettorale estero
1. Al fine di riconoscere ai cittadini sardi emigrati il diritto di voto per le elezioni regionali e di consentire altresì loro di eleggere propri rappresentanti nel Parlamento regionale della Sardegna, è istituita un'apposita circoscrizione elettorale, divisa in cinque ripartizioni.
2. Le ripartizioni di cui al comma 1 sono:
a) unione europea in cui sono eletti 3 deputati regionali;
b) stati extra comunitari in cui sono eletti 2 deputati regionali.
Art. 30
Requisiti e modalità di voto
1. Il diritto di voto è riservato ai cittadini sardi nati nell'Isola, e residenti in una delle cinque ripartizioni, che siano stati residenti in Sardegna per almeno cinque anni pur se non consecutivi. Lo stesso diritto è riconosciuto ai loro congiunti che abbiano quest'ultimo requisito di residenza.
2. Il diritto di voto è esercitato previa iscrizione nelle liste elettorali delle ripartizioni di cui al comma 2 dell'articolo 29 in cui abbiano la residenza.
3. Vengono eletti cinque deputati regionali nella misura indicata nel comma 2 dell'articolo29.
4. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza secondo le modalità stabilite da apposita legge regionale.
Art. 31
Opzione
1. L'esercizio del diritto di voto per il Parlamento regionale è subordinato all'opzione espressa dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 30 che debbono presentare comunicazione in tal senso all'ufficio a ciò preposto dal Parlamento regionale.
2. Le modalità dell'esercizio dell'opzione, le attività d'informazione, i tempi e le procedure applicative sono dettati dalla legge di cui al comma 4 dell'articolo 30.
3. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto direttamente nell'Isola i cittadini di cui al comma 1 dell'articolo 23 che abbiano esercitato l'opzione di cui al presente articolo.
4. Detta opzione può essere altresì esercitata dagli iscritti nelle AIRE dei comuni della Sardegna da almeno un anno.
Art. 32
Ineleggibilità e incompatibiiltà
1. Le cause d'ineleggibilità previste dalla legge elettorale regionale sono estese alle fattispecie analoghe negli stati compresi nelle ripartizioni di cui al comma 2 dell'articolo 29.
2. Le cause d'incompatibilità sono estese agli uffici di membro di assemblee legislative, organi esecutivi, statali e regionali - o equivalente livello territoriale - negli stati facenti parte delle ripartizioni di cui al comma 2 dell'articolo 29.
Art. 33
Presentazione delle liste e dei contrassegni
1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione di cui all'articolo 29, si osservano le norme della presente legge elettorale regionale e le seguenti ulteriori disposizioni:
a) le liste dei candidati sono presentate in una o in entrambe le ripartizioni di cui al comma 2 dell'articolo 29 e non sono inserite nella scheda relativa al voto nelle circoscrizioni sarde;
b) ogni lista di candidati dichiara il proprio apparentamento con un candidato alla Presidenza della Regione sarda;
c) i candidati devono essere residenti nella relativa ripartizione ed iscritti nelle sue liste elettorali;
d) le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 500 e da non più di 1000 iscritti nelle liste elettorali di almeno due stati compresi nella ripartizione di residenza;
e) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Cagliari nei tempi stabiliti dalla presente legge.
2. Possono essere presentate liste comuni di candidati appartenenti a diversi partiti o gruppi politici. In tal caso il relativo contrassegno può essere composito e cioè costituito da un simbolo contenente i contrassegni dei partiti e gruppi politici.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a dieci. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.
Titolo V
Incompatibilità e ineleggibilità
Art. 34
Condizioni di eleggibilità dei deputati regionali
1. Sono eleggibili a deputato regionale, tutti i cittadini sardi che godono del diritto di voto attivo.
2. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
a) il rappresentante del Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni in Sardegna;
b) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando in Sardegna;
c) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
d) il difensore civico regionale;
e) i magistrati, anche onorari, addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale e i giudici di pace che esercitano le loro funzioni in Sardegna;
f) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione.
3. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 2 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla carica per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la presentazione delle candidature.
4. Per gli editori di cui alla lettera f) del comma 2 la causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato adotta misure idonee a determinare l'effettiva cessazione dalla posizione non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la presentazione delle candidature.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. Non possono essere candidati coloro che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 35
Incompatibilità dei deputati regionali
1. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con le cariche:
a) di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale;
b) di membro del Parlamento europeo;
c) di ministro e sottosegretario di Stato;
d) di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale;
e) di presidente e di assessore provinciale;
f) di sindaco e di assessore di un comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
2. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale:
a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che dalla stessa riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, consulente, socio, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dalla Regione;
c) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, ovvero di enti, istituti o aziende da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso la Regione, l'ente, l'istituto o l'azienda e non ha ancora estinto il debito;
e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, ovvero verso ente, istituto o azienda da essa dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, può essere soggetto ad espropriazione forzata, essendo decorsi i termini fissati dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
f) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione.
3. Le ipotesi di cui alle lettere c) e f) del comma 2 non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori della Regione, in virtù di una norma di legge, in connessione con il mandato elettivo.
5. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 34.
Art. 36
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si rinvia alla normativa elettorale regionale o statale purché non in contrasto con la prima.
Titolo VI
Impiego di strumenti informatici e telematici
Art. 37
Informatizzazione delle operazioni elettorali
1. L'esecuzione del procedimento elettorale può essere automatizzata con l'impiego integrato di strumenti informatici e telematici.