CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 1/STAT

presentata dai consiglieri regionali

BALIA - MANINCHEDDA - CORRIAS - CUCCU Giuseppe - CUGINI - ORRU' - SANNA Francesco - URAS

il 7 novembre 2004


Norme generali sul referendum

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Questa proposta di legge detta norme generali sul referendum così come previsto dall'art. 15 dello Statuto. Infatti, in attuazione dello Statuto regionale vigente, dopo la recente approvazione della legge regionale che disciplina le modalità di svolgimento dello specifico referendum al quale deve essere eventualmente sottoposta la cosiddetta "legge statutaria", occorre che vengano previamente approvate a maggioranza assoluta, perché siano esperibili i referendum regionali, le norme fondamentali che indichino gli atti sui quali possono essere proposti i referendum in Sardegna, il numero dei soggetti legittimati alla richiesta, gli effetti che derivano dai referendum.

Come è noto tale legislazione cosiddetta statutaria entrerà in vigore dopo il decorso dei tempi indicati dallo Statuto perché essa possa essere promulgata, dopo l'eventuale giudizio della Corte Costituzionale e dopo lo svolgimento, se richiesto, del referendum recentemente regolamentato. Solo successivamente quindi, si potrà predisporre la legge regionale ordinaria che disciplinerà nel dettaglio le modalità attuative di svolgimento dei diversi tipi di referendum così come saranno previsti dalla cosiddetta "legge statutaria".

Questo progetto di legge disciplina pertanto la materia sub-statutaria ma con carattere superiore a quello delle leggi ordinarie regionali.

L'art. 15 dello Statuto prevede infatti che, con legge rinforzata, vengano normati la forma di governo, il sistema elettorale, le ineleggibilità, l'iniziativa popolare ed il referendum. Questo itinerario può essere perseguito attraverso un progetto di legge organico che disciplini tutte le materie richiamate dall'art. 15 citato o, come in questo caso, puntando su specifici obiettivi con una ipotesi di completamento nel tempo. La presente proposta di legge, una volta approvata dal Consiglio regionale, con le modifiche e le integrazioni che in quella sede si riterrà opportuno inserire, consente la predisposizione di una disciplina analitica ed organica del referendum attraverso una legge ordinaria della Regione subordinata alla presente normativa. In via transitoria, il testo proposto dispone la possibilità di applicazione delle leggi ordinarie vigenti sulla base della vecchia norma statutaria che, altrimenti, non dovrebbero considerarsi vigenti.

 

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Referendum - Modalità di richiesta

 

1. In attuazione dell'articolo 15 dello Statuto speciale della Sardegna, lo svolgimento di un referendum regionale abrogativo, propositivo o consultivo, può essere richiesto da 15.000 elettori, da 10 consiglieri regionali, da almeno tre consigli provinciali ovvero da tanti consigli comunali che rappresentino almeno il venti per cento della popolazione isolana.

 

2. I referendum consultivi possono svolgersi, su problemi di specifico interesse di un'area sub-regionale coincidente con il territorio di una o più province, quando venga richiesto da un numero di elettori pari ad un cinquantesimo del corpo elettorale di tale area.

 

3. Non possono essere proposti agli elettori più di quattro quesiti referendari, pur se ciascun quesito può essere articolato in non più di tre domande.

 

Art. 2
Oggetto del referendum

 

1. I referendum abrogativi possono avere per oggetto l'abrogazione di leggi ordinarie della Regione, di regolamenti o di provvedimenti amministrativi, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione, della Giunta regionale e dei singoli Assessori.

 

2. I referendum propositivi possono essere richiesti con l'indicazione dello specifico atto, legislativo, regolamentare o amministrativo che si chiede venga adottato dal Consiglio regionale, dal Presidente della Regione, dalla Giunta o da un Assessore 

 

3. I referendum consultivi possono essere richiesti su specifici temi di interesse della comunità regionale.

 

4. Con legge regionale vengono definite sia le forme ed i modi di formulazione della proposta da sottoporre a referendum che, pur salvaguardando l'autonomia dell'organo competente, deve contenere la specificazione dettagliata degli indirizzi e dei criteri direttivi ai quali uniformarsi nella successiva adozione dell'atto, sia le forme ed i modi necessari a garantire il rispetto della volontà degli elettori.

 

5. Il referendum propositivo può essere richiesto anche per l'approvazione di una proposta di legge di iniziativa popolare qualora il Consiglio regionale, entro un anno dalla sua presa in carico, non abbia deliberato in ordine ad essa. In tal caso se l'esito del referendum è favorevole alla proposta, il Presidente della Regione la promulga come legge regionale.

 

6. I referendum consultivi possono avere ad oggetto specifici problemi di interesse regionale o sub-regionale, in ordine ai quali sussista una competenza per l'adozione di un successivo provvedimento da parte del Consiglio, della Giunta, del Presidente o degli Assessori.

 

Art. 3
Risultato del referendum

 

1. II referendum abrogativo, propositivo o consultivo si intende approvato quando abbia partecipato al voto non meno del quaranta per cento degli aventi diritto ed il quesito sottoposto agli elettori abbia riportato il favore della maggioranza dei voti espressi. Il risultato dei referendum viene proclamato dal Presidente della Regione e viene pubblicato sul BURAS. Il Consiglio regionale, il Presidente, la Giunta regionale ed i singoli Assessori, secondo le rispettive competenze e nel rispetto di quanto ulteriormente stabilito dalla legge regionale in relazione ai diversi tipi di referendum, sono tenuti a dare esecuzione alle decisioni scaturite dal voto popolare. Il Presidente della Regione può far decorrere gli effetti dei referendum abrogativi da una data successiva, ma non superiore a novanta giorni dallo svolgimento del referendum.

 

2. L'approvazione di un quesito referendario consultivo, sia di estensione regionale che sub-regionale, determina l'obbligo per il Consiglio regionale, per il Presidente della Regione, per la Giunta e per gli Assessori regionali di adottare tenendo conto del voto popolare, entro 180 giorni, gli atti di propria competenza, nonché, comunque, il divieto di adottare nei due anni successivi atti aventi contenuto contrario al responso del referendum.

 

Art. 4
Norme di attuazione

 

1. Le ulteriori modalità attuative dei referendum sono definite con legge ordinaria della Regione. Per quanto compatibili con quanto disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle leggi regionali approvate in attuazione dell'abrogato art. 32 dello Statuto speciale.