CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

Ordine del giornon. 20

approvato il 19 ottobre 2005

ORDINE DEL GIORNO MARROCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - BALIA - MARRACINI - CALIGARIS sulla nuova fase costitutiva della autonomia e sull'istituzione della Consulta statutaria.
 
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IL CONSIGLIO REGIONALE
a conclusione del dibattito introdotto dalle dichiarazioni del Presidente della Regione in materia di riforme istituzionali;
 
PREMESSO che:
- dalla discussione, insieme alla conferma dell'impegno riformatore sancito dal Consiglio regionale con l'approvazione degli ordini del giorno dell'8 settembre e del 7 ottobre 2004, è emersa la volontà di produrre una forte accelerazione nell'avvio di un processo organico di innovazione istituzionale finalizzato al rafforzamento e rinnovamento dei principi costitutivi dell'autonomia speciale della Sardegna, assegnando alla presente legislatura regionale il carattere di una "legislatura di riforme";
- tale processo è da promuovere mediante l'apertura di una fase politica e istituzionale "straordinaria", nella quale ricercare il coinvolgimento dell'insieme delle forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, promuovendo inoltre, per le modifiche di rango costituzionale, la partecipazione del sistema degli enti locali ed il più largo consenso democratico attraverso la partecipazione dell'intera società sarda in tutte le sue espressioni politiche, territoriali, sociali, economiche e culturali;
- risponde a questa esigenza l'indicazione del Consiglio regionale, che nel richiamato ordine del giorno del 7 ottobre 2004 aveva individuato nella creazione di una Consulta statutaria la modalità in grado di garantire la partecipazione delle rappresentanze della società sarda, affiancando il Consiglio regionale nel processo di integrale riscrittura dello Statuto di autonomia;
 
CONSIDERATO che la nuova fase costitutiva della autonomia dovrà essere concepita come un processo unitario, articolato in quattro linee di riforma tra loro interconnesse: il nuovo Statuto costituzionale dell'autonomia sarda, la legge regionale statutaria sulla forma di governo, la legge di organizzazione amministrativa, la legge elettorale;
 
VALUTATO che la Prima Commissione è nelle condizioni di procedere rapidamente all'esame della proposta di legge già presentata, e di altre eventualmente in corso di elaborazione da parte di diversi gruppi politici, mediante un testo unificato da integrare con un preambolo costituito da alcuni principi fondamentali che il nuovo Statuto speciale dovrà contenere, quali:
- il pieno riconoscimento dell'identità sarda e l'impegno solenne dello Stato nell'assicurarne la rappresentanza in tutte le sedi istituzionali nazionali ed europee, con l'indicazione di "speciali" obblighi per lo Stato e per l'Unione europea a favore della Sardegna;
- una diversa e più ampia previsione per la Sardegna dell'articolo 117 della Costituzione vigente, con l'introduzione di elementi di sovranità e di autogoverno della Regione, specie dove più invasiva ed invadente resta l'azione del Governo centrale, e dunque in materia di servitù militari, gestione del patrimonio storico, culturale, linguistico, organizzazione e gestione degli organismi preposti alla tutela del patrimonio ambientale;
- un ordinamento che concepisca ed organizzi l'autonomia speciale come sistema equiordinato, imperniato su Comuni, Province e Regione in un rapporto di pari dignità istituzionale, diretto a promuovere attraverso strumenti di perequazione il superamento degli squilibri territoriali;
- la ridefinizione della specialità alla luce delle ragioni permanenti legate alla insularità e ai suoi complessivi effetti storici, culturali, economici e commerciali, di mobilità e di accesso ai servizi; un riconoscimento esplicito dell'identità sarda e l'impegno solenne dello Stato a preservarla e ad assicurarne la rappresentanza in tutte le sedi istituzionali, nazionali ed europee; l'individuazione nell'Intesa Stato-Regione dello strumento pattizio permanente per l'approvazione e l'attuazione di interventi e progetti di comune interesse; l'indicazione di nuove e più incisive forme di partecipazione della Regione alle decisioni nazionali e comunitarie ed ai trattati internazionali che interessino la Sardegna; la previsione che i rapporti Stato-Regione siano improntati ai principi di leale collaborazione e sussidiarietà;
 
VALUTATO, altresì, che tre delle linee di riforma (legge statutaria, legge di organizzazione e legge elettorale) sono nella piena disponibilità dell'Assemblea regionale, mentre per quanto riguarda lo Statuto di autonomia molto dipenderà dalla capacità della Regione di stabilire un rapporto dialettico con il Parlamento e che questa sarà tanto più forte e vincente quanto più riuscirà a coinvolgere in tale processo riformatore la società sarda nella sua interezza e l'insieme delle forze politiche presenti in Consiglio regionale, nonché tutti i parlamentari sardi, indipendentemente dalla loro appartenenza di maggioranza o di opposizione;
 
CONSIDERATO che per ciò che attiene alle materie nella piena disponibilità del Consiglio regionale dovranno definirsi con legge statutaria scelte inerenti:
- forma di governo, rapporti tra esecutivo ed assemblea legislativa, con la compiuta esplicazione da parte del Consiglio sia della sua funzione di "organo legislatore", sia di quelle di verifica, di controllo e di indirizzo politico generale; norme generali volte ad assicurare principi di trasparenza amministrativa e di moralità nell'esercizio delle funzioni politiche ed istituzionali, organi di garanzia statutaria;
- legge elettorale, modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta, principi per assicurare la parità di rappresentanza dei sessi, casi di ineleggibilità e di incompatibilità, diritto di iniziativa legislativa e indizione dei referendum abrogativi, propositivi e consultivi. Constatata la stretta correlazione esistente tra forma di governo e sistema elettorale, anche nella eventualità di due distinti progetti di legge, questi dovranno derivare da un'impostazione politica omogenea, e dovranno garantire il rispetto dei principi di "rappresentatività e stabilità" fissati dall'articolo 15 dello Statuto, prevedendo l'elezione diretta del Presidente della Regione contestualmente a quella del Consiglio, cui conseguono in capo al Presidente i poteri di nomina e revoca degli Assessori, in quanto responsabile della direzione politica dell'esecutivo e referente principale dell'attuazione del programma di governo; un diverso e migliore "equilibrio istituzionale" andrà ricercato attraverso una più precisa definizione delle competenze dei diversi organi statutari, un più stringente collegamento tra Presidente e coalizione politica sin dal momento elettorale, il rafforzamento dei poteri di controllo sull'esecutivo da parte dell'Assemblea legislativa, in particolare attraverso l'introduzione dello Statuto delle opposizioni;
 
CONSIDERATO, altresì, che mediante legge ordinaria si dovrà procedere infine alla modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, con una nuova legge dell'organizzazione, con un più ragionevole accorpamento delle competenze assessoriali, una modifica del numero degli assessorati, una riforma degli apparati amministrativi derivante dal processo di decentramento di funzioni e competenze verso il sistema delle autonomie locali in coerenza con il nuovo ruolo della Regione quale ente strategico programmatorio, un più efficiente e moderno sistema normativo che disciplini la selezione, l'attribuzione, le responsabilità e la verifica dei risultati della dirigenza amministrativa regionale,
 
TUTTO CIÒ PREMESSO,
 
dà mandato alla Prima Commissione
 
per l'approvazione, entro il 15 dicembre 2005, della proposta di legge istitutiva della Consulta statutaria, quale organismo di nomina consiliare, espressione della comunità regionale nelle sue espressioni politiche, territoriali, sociali, economiche, culturali ed istituzionali (sistema delle autonomie locali), con il compito di elaborare e presentare al Consiglio, entro il termine stabilito, una proposta di nuovo Statuto speciale.
 
Cagliari, 19 ottobre 2005
 
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Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'8 settembre 2005.