CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURASCHEMA DI NORMA DI ATTUAZIONE N. 2
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di trasporto pubblico locale relativo
ai collegamenti con le isole minoriPresentato dal Ministro per gli affari regionali
il 27 novembre 2007***************
RELAZIONE
Il provvedimento in esame ha lo scopo di attuare il trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni amministrative in materia di collegamenti con le isole minori e trova fondamento nelle disposizioni statutarie che prevedono competenze regionali in materia di trasporti, armonizzate con la riforma del Titolo V della Costituzione (articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), nonché nell'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Va considerato, d'altra parte, che il provvedimento in argomento fa seguito al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (cosiddetto "decreto Bassanini"), che conferisce alle regioni ordinarie e agli enti locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Va ricordato che il collegamento con le isole minori è svolto oggi dalla concessionaria SAREMAR Spa, la cui convenzione è assoggettata alla disciplina dettata dai commi 998 e 999 dell'articolo 1 della citata legge finanziaria 2007.
Tenuto conto che la convenzione con la suddetta società concessionaria scade il 31 dicembre 2008, nello schema normativo è stato previsto (comma 1) che il trasferimento di funzioni decorre dal 1° gennaio 2009. In coerenza con quanto previsto dal comma 840 della menzionata legge finanziaria, secondo il quale sono a carico del bilancio dello Stato gli oneri delle funzioni trasferite alla Regione per il trasporto pubblico locale per gli anni 2007, 2008 e 2009, nello schema normativo è stato indicato l'ammontare di tale onere in euro 3.575.000 relativo all'anno 2009. Tale dato è stato individuato applicando alla somma di 50 milioni di euro, indicata dalla legge finanziaria, la percentuale del 7,15 per cento, che è quella di incidenza della spesa accertata per gli anni precedenti relativi ai servizi di collegamento tra la Sardegna e le isole minori, sulla spesa totale sostenuta dallo Stato per gli oneri di sovvenzione per l'intero gruppo Tirrenia.
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Art. 1
Trasferimento delle funzioni amministrative relative ai collegamenti con le isole minori1. Le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione relativi ai servizi marittimi di collegamento con le isole minori della Sardegna, già disciplinati dall'articolo 1, comma 2, lettera c), e dall'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, sono trasferiti alla Regione alla scadenza della convenzione in atto tra il Ministero dei trasporti e la SAREMAR Spa e, pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2009.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
3. In attuazione dell'articolo 1, comma 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lo Stato trasferisce alla Regione, per il solo anno 2009, la somma di euro 3.575.000 per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.