CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAMozione n. 181
MOZIONE VARGIU - LA SPISA - LADU - ARTIZZU - CAPELLI - FARIGU - LOMBARDO - SANJUST - RASSU - PETRINI - PITTALIS - MILIA - CAPPAI - LAI Renato - MORO - SANNA Matteo - LIORI - MURGIONI - GALLUS - CUCCU Franco Ignazio - CASSANO - PISANO - DEDONI - CONTU - CHERCHI Oscar sulle politiche regionali in materia di prestazioni per interventi riabilitativi, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA:
- la deliberazione n. 8/16 del 28 febbraio 2006, paragrafo 1.3, che introduce la previsione di tetti massimi per il completamento dei cicli riabilitativi;
- la deliberazione n. 53/8 del 27 dicembre 2007, di adeguamento dei requisiti minimi, dei parametri di fabbisogno e del sistema di remunerazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione;
- la deliberazione n. 19/1 del 28 marzo 2008, di riorganizzazione della rete territoriale delle attività sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale;
PREMESSO che il contenuto di tali delibere incide in modo sostanziale sul complesso degli indirizzi regionali in materia di interventi riabilitativi, interessando l'intero settore accreditato pubblico e privato;
CONSIDERATO che:
- nei nuovi indirizzi regionali sembra registrarsi una significativa contrazione nell'erogazione delle prestazioni, non soltanto rispetto alle precedenti disposizioni regionali, ma anche rispetto alle stesse linee guida ministeriali del 1998;
- in particolare, le linee guida ministeriali stabiliscono il tetto di 240 giorni per il completamento dei cicli riabilitativi, ma sottolineano come tale tetto sia semplicemente da considerarsi un'indicazione di indirizzo di norma; le linee guida regionali ex delibera n. 8/16 del 28 febbraio 2006 stabiliscono invece il tetto massimo entro i 240 giorni, senza alcuna sottolineatura dell'elasticità della norma;
- ancora, le linee guida nazionali del 1998 introducono l'eccezione al tetto dei 240 giorni nelle gravi patologie a carattere evolutivo (quali ad esempio la sclerosi multipla e l'artrite reumatoide, che hanno particolare incidenza in Sardegna), nei pazienti con gravi danni cerebrali o disturbi psichici, nei pluriminorati, anche sensoriali, per i quali il progetto può estendersi senza limitazioni, mentre nelle linee guida regionali l'estensione del progetto è condizionata all'accertamento "di indicazioni e possibilità di effettivo contrasto della disabilità", dizione che potrebbe essere restrittivamente interpretata nei confronti dei pazienti sardi, condizionando l'erogazione delle prestazioni all'obiettivo del "miglioramento certo delle condizioni", che non appare conseguibile nelle gravi disabilità e in quelle progressive;
- il combinato disposto delle citate delibere comporta, inoltre, una rivisitazione degli standard organizzativi e di rapporto tra operatori e pazienti degli erogatori di prestazioni che, in particolare per le patologie più gravi, non appare compatibile con il perseguimento delle finalità di qualità dell'assistenza che rimangono l'obiettivo principale del sistema;
- da tale rivisitazione al ribasso degli standard qualitativi relativi agli organici discendono i noti esuberi di personale, che pongono centinaia di operatori sanitari e socio-sanitari sardi a rischio di perdita del posto di lavoro, espongono i direttori delle strutture erogatrici e il personale stesso a gravi rischi professionali, ma soprattutto comportano l'inevitabile scadimento della qualità della prestazione resa ai pazienti sardi;
- la delibera del marzo 2008, di riorganizzazione della rete territoriale delle attività di riabilitazione, stabilisce tetti di prestazioni per ciascuna struttura erogatrice senza preventivamente accertare il completamento del percorso di accreditamento istituzionale e, soprattutto, senza che in nessun modo possa essere compresa la sede in cui è stato realizzato lo studio di valutazione delle esigenze attuali dei singoli territori, indispensabile per poter effettuare una razionale attribuzione di quote su base territoriale;
- la normativa vigente individua comunque nell'Unità di valutazione territoriale (UVT) la sede complessa e polispecialistica più appropriata per la valutazione e per l'autorizzazione dell'erogazione delle prestazioni al singolo paziente;
- a tutt'oggi invece l'UVT rischia di essere un organo monocratico in cui un singolo specialista di struttura pubblica entra nel merito di prestazioni richieste da altro specialista, anch'esso di struttura pubblica;
- se tale orientamento sulle attività della UVT dovesse radicarsi, rischierebbe di venire meno lo stesso ruolo che la norma attribuisce all'UVT, di raccordo tra il medico che segue direttamente il paziente e la struttura aziendale della ASL, all'interno del quale, collegialmente e con la presenza di tutti gli specialisti competenti, possa essere data un'indicazione sull'interpretazione della norma generale, applicata al singolo caso in esame;
- qualora tale ruolo collegiale non venisse adeguatamente attribuito all'UVT, si rischierebbe di ricadere in un conflitto di interpretazioni tra specialisti, entrambi di struttura pubblica (quello che segue direttamente il paziente e quello dell'UVT), andando a configurarsi una situazione sulla quale già si è espresso il TAR Sardegna (con sentenza n. 706/2002) che nega che uno specialista del servizio pubblico possa "rivedere o correggere le valutazioni espresse dal medico di fiducia del paziente... sia perché tale potere non risulta attribuito da nessuna norma di legge e sia perché appare a dir poco discutibile la possibilità di uno specialista ASL di giudicare la correttezza della valutazione espressa da altro specialista";
SOTTOLINEATO che:
- l'intenzione più volte espressa da parte dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale di ridimensionare le prestazioni riabilitative erogate dalle strutture private accreditate a favore di quelle erogate dal sistema pubblico, in assenza di soggetti erogatori pubblici che possano nell'immediato sostituirsi all'erogatore privato e in presenza di standard operativi al ribasso, rischia di tradursi, invece, in una contrazione tout court della quantità e della qualità delle prestazioni erogate ai cittadini sardi bisognosi;
- tale volontà regionale di ridimensionare il settore accreditato privato a favore del pubblico appare come una mera esigenza politica, non supportata da alcuna indicazione operativa o normativa nazionale in tal senso e, peraltro, contraddetta dall'intenzione dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale di affidare ai privati la gestione delle strutture assistenziali RSA di imminente apertura nell'ambito del territorio della ASL n. 8;
- la prevedibile riduzione complessiva della qualità e della quantità delle prestazioni sanitarie riabilitative erogate dalla Regione Sardegna, che discenderebbe dal combinato disposto delle delibere citate in premessa, non sembra neppure discendere da una valutazione di eventuali scostamenti rispetto alla media nazionale delle prestazioni attualmente erogate ai cittadini sardi che ne hanno bisogno;
CONSIDERATO che:
- in particolare, neppure risulta che l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale abbia svolto un accertamento di dettaglio sull'eventuale maggiore incidenza in Sardegna di alcune delle patologie (sclerosi multipla, SLA, atrite reumatoide e altre forme reumatiche e autoimmuni invalidanti, malattia di Alzheimer) che necessitano erogazione speciale di trattamenti riabilitativi secondo le linee guida ministeriali e che, secondo lo stesso Piano sanitario regionale 2006-2008, hanno comunque un'incidenza media regionale che si scosta negativamente rispetto alle medie nazionali;
- anche a seguito delle incongruenze suesposte, risulta che i lavoratori dipendenti dalle strutture che erogano prestazioni riabilitative, a rischio di licenziamento, abbiano avviato presso il TAR Sardegna un'azione tesa alla sospensione di alcune delle delibere sopra richiamate per salvaguardare i numerosi posti di lavoro messi in serio rischio dai nuovi indirizzi assunti dall'Assessorato;
- il maggior danno per lo scadimento dei livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate verrebbe comunque pagato dai pazienti sardi, in particolare da quelli appartenenti alle classi economiche più disagiate, che non possono certo permettersi di integrare con risorse proprie le prestazioni terapeutiche negate dalla Regione;
- l'eventuale sospensione, anche temporanea, dei trattamenti rischia, inoltre, di determinare danni irreversibili in tutti quei pazienti che richiedono interventi terapeutici riabilitativi quotidiani per evitare di perdere la propria autosufficienza;
- l'eventuale perdita di autosufficienza, difficilmente recuperabile in tutte le patologie ingravescenti e progressive, comporta ricadute negative in termini di costi sociali che vanno ben al di là del modesto risparmio economico ottenuto attraverso la riduzione dei cicli di FKT,impegna la Giunta regionale
1) a predisporre immediatamente uno studio di dettaglio sull'attuale livello di erogazione di prestazioni riabilitative ai pazienti sardi, verificando eventuali scostamenti della quantità di tali prestazioni rispetto alle medie nazionali e valutando quanta parte dell'eventuale scostamento sia correlabile alla maggior incidenza in Sardegna di alcune gravi patologie invalidanti a carattere evolutivo;
2) a sospendere le attuali assegnazioni di quote alle strutture accreditate, in attesa di effettuare un'attenta valutazione delle esigenze di terapie riabilitative nel territorio di ciascuna ASL della Sardegna e una precisa ricognizione sullo stato dei percorsi di accreditamento delle singole strutture riabilitative che operano in ciascun territorio;
3) a ridefinire gli standard operativi delle singole strutture accreditate, disegnando rapporti personale/pazienti che consentano agli operatori professionali di lavorare secondo coscienza e sicurezza e allontanino il rischio dello scadimento dei livelli di assistenza ai pazienti da parte delle strutture erogatrici;
4) a ridefinire il ruolo dell'UVT affinché esso si riappropri del ruolo di valutazione collegiale e interdisciplinare che è nello spirito della norma che lo istituisce;
5) a ridefinire e meglio specificare i parametri per l'estensione del diritto alle terapie riabilitative oltre i 240 giorni, con l'obiettivo di mantenere adeguati livelli di assistenza ai pazienti sardi, in particolare a quelli affetti da patologie invalidanti a maggior diffusione statistica in Sardegna;
6) ad attivare un tavolo di concertazione con le rappresentative dei dipendenti delle strutture erogatrici di prestazioni riabilitative, con l'obiettivo di evitare che il sistema possa perdere professionalità preziose e per trovare ricollocazione per gli eventuali esuberi,impegna inoltre la Giunta Regionale
a riferire quanto prima in Consiglio sulle motivazioni di carattere politico ed economico-sanitario che indurrebbero a preferire l'erogazione pubblica diretta delle prestazioni sanitarie nel settore riabilitativo, specificando nel dettaglio quale sistema di monitoraggio della qualità e quantità delle prestazioni si intenda adottare per evitare che siano i pazienti sardi a pagare i maggiori costi della fase di transizione.
Cagliari, 28 maggio 2008