CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAMozione n. 175
MOZIONE CAPELLI - VARGIU - ATZERI - CUCCU Franco Ignazio - CAPPAI - MILIA sull'illegittimità delle nomine del direttore amministrativo della ASL n. 8 di Cagliari e della ASL n. 4 di Lanusei.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO:
- l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il quale prevede che il direttore amministrativo deve avere svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione;
- altresì, l'articolo 14 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, secondo cui il direttore amministrativo deve avere svolto, per poter essere nominato, una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa prestata per almeno cinque anni in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione;
CONSIDERATO che i direttori amministrativi della ASL n. 8 di Cagliari e della ASL n. 4 di Lanusei sono stati nominati benché privi dei requisiti previsti dalla richiamata normativa nazionale e regionale;
RICHIAMATE le interrogazioni consiliari n. 345/A del 4 ottobre 2005 e n. 1026/A del 4 ottobre 2007, nelle quali era stata segnalata l'illegittimità della nomina dei direttori amministrativi delle ASL n. 8 di Cagliari e n. 4 di Lanusei, in quanto privi di una comprovata esperienza nella direzione tecnica o amministrativa maturata in enti o strutture sanitarie;
RILEVATO che l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con nota del 6 dicembre 2005, prot. n. 2313/Gab, rispondendo alla prima interrogazione del 4 ottobre 2005, ha ribadito la legittimità delle nomine dei direttori amministrativi, sul rilievo che "la lettura congiunta della normativa nazionale e regionale ... giustificano la nomina di un direttore amministrativo che abbia una comprovata esperienza nella direzione tecnica o amministrativa maturata in enti anche non sanitari" ed ha, pertanto, ritenuto di non dovere porre fine alla descritta situazione di illegittimità all'interno delle ASL n. 8 e n. 4;
SEGNALATO che, comunque, a seguito della presentazione della richiamata interrogazione del 4 ottobre 2005, lo stesso Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in data 7 novembre 2005, ha chiesto al Consiglio di Stato, per il tramite del Ministero della salute, un parere in ordine all'interpretazione da dare alle menzionate norme che indicano i requisiti che devono essere posseduti per potere essere nominati direttori amministrativi, allo scopo di porre fine "ad un contrasto interpretativo le cui ripercussioni negative nell'ordinata vita aziendale sono di tutta evidenza";
VISTO il parere della Prima sezione del Consiglio di Stato reso in data 31 ottobre 2006 e pervenuto all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il 15 gennaio 2007 nel quale, in linea con quanto affermato anche dal Ministero della salute, si legge chiaramente che è requisito indispensabile per la nomina del direttore amministrativo l'avere diretto, in posizione apicale, enti o strutture aventi carattere sanitario, ritenendo che ciò deriva sia in conseguenza di una interpretazione, anche solo meramente letterale delle norme, sia anche da un punto di vista logico, sul rilievo che "l'esercizio della funzione di direttore amministrativo di una azienda ospedaliera esige che sussista una qualificata competenza amministrativa non disgiunta da una informazione sanitaria o in relazione a servizi sanitari, ovvero una qualificata esperienza sanitaria che comunque non vada disgiunta da una certa informazione su profili di amministrazione sanitaria";
CONFERMATO, quindi, che i direttori amministrativi della ASL n. 8 e della ASL n. 4 sono privi dei requisiti per potere essere nominati direttori amministrativi e che, pertanto, le loro nomine sono illegittime per violazione della legge regionale n. 5 del 1995, in vigore al momento in cui gli stessi sono stati nominati;
SOTTOLINEATO che ciò comporta l'illegittimità di tutti gli atti che sono stati adottati dalle ASL n. 8 di Cagliari e n. 4 di Lanusei, con la conseguenza che i medesimi atti possono essere impugnati da chiunque ritenga di essere stato leso dagli stessi;
EVIDENZIATA la circostanza che il predetto parere del Consiglio di Stato è stato reso sin dal 31 ottobre 2006 ed è arrivato alla Direzione generale dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale sin dal 15 gennaio 2007, come risulta dal protocollo in entrata n. 505 e che, quindi, dalla medesima data, il suo contenuto era conosciuto dall'Assessore e dai suoi uffici;
RILEVATO che, invece, il contenuto di questo parere è stato taciuto dall'Assessore e dai suoi uffici, che lo hanno reso noto soltanto il 25 febbraio 2008, dunque, dopo più di un anno da quando il medesimo parere è pervenuto all'Assessorato, e ciò nonostante la presenza di ben due interrogazioni su quello specifico quesito;
SEGNALATO che, diversamente da quanto affermato dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale nella nota del 25 febbraio 2008, con la quale è stato, per la prima volta, reso noto il contenuto del parere del Consiglio di Stato contrario alle tesi sostenute dall'Assessorato, nessuna rilevanza può avere l'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2006, che, all'articolo 10, comma 7, lettera b), punto 3, stabilisce, ma solo dopo la sua entrata in vigore, che oggi, per potere essere nominato direttore amministrativo, è sufficiente avere una esperienza in enti anche non sanitari;
RILEVATO:
- anzitutto, che la predetta norma della legge regionale è illogica e contrasta con i canoni costituzionali di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, posto che i predetti canoni avrebbero dovuto portare la Regione Sardegna ad imporre che l'aspirante direttore amministrativo di un'azienda avente carattere sanitario sia titolare di una pregressa esperienza di direzione maturata in strutture pubbliche e private sanitarie;
- inoltre, comunque, che la legge regionale n. 10 del 2006 non ha efficacia retroattiva, potendo operare soltanto per il futuro, con la conseguenza che tale legge non può in nessun modo sanare l'illegittimità delle nomine dei direttori amministrativi delle ASL n. 8 e n. 4 adottate in base alla legge regionale n. 5 del 1995, e ciò anche in base al principio "tempus regit actum";
CONFERMATO, da tutto quanto esposto che, se gli attuali amministratori regionali tenessero nella debita considerazione gli apporti collaborativi spesso forniti dall'opposizione, eviterebbero ripercussioni negative per l'Amministrazione regionale ed i suoi enti o aziende,impegnano l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
1) ad invitare i direttori generali della ASL n. 8 di Cagliari e della ASL n. 4 di Lanusei ad annullare, in via di autotutela, i provvedimenti di nomina dei direttori amministrativi delle medesime ASL o, comunque, ad adottare qualsiasi altro atto idoneo a fare cessare la perdurante illegittimità delle nomine dei direttori amministrativi in questione;
2) a riferire al Consiglio regionale le ragioni per le quali il contenuto del parere del Consiglio di Stato, contrario alla tesi sostenuta dall'Assessorato, è stato reso noto dopo più di un anno dalla data in cui il medesimo parere è pervenuto all'Assessorato stesso.
Cagliari, 21 aprile 2008