CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

Mozione n. 156

MOZIONE DIANA - ARTIZZU - LA SPISA - RANDAZZO Alberto - VARGIU - LADU - LIORI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - LOMBARDO - CONTU - SANJUST - PILERI - PETRINI - RANDAZZO Vittorio - CAPPAI - AMADU - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - PISANO - CASSANO - DEDONI - GALLUS sugli accordi relativi alla realizzazione del metanodotto Algeria-Sardegna-Italia e alla commercializzazione del metano in Sardegna, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- il 29 gennaio 2003 è stata costituita la società Galsi Spa, nella quale la Regione autonoma della Sardegna è presente con due quote azionarie, ciascuna pari al 5 per cento, di proprietà rispettivamente della Sfirs Spa e della Progemisa Spa;
- scopo sociale della Galsi Spa era, all'atto della costituzione, la realizzazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione del metanodotto Algeria-Sardegna-Italia;

CONSIDERATO che:
- con delibera n. 24/15 del 7 giugno 2006, la Giunta regionale si è impegnata a garantire la copertura finanziaria degli impegni di Sfirs e Progemisa nella Galsi e ha autorizzato le due società a mantenere inalterate le rispettive partecipazioni azionarie, in particolare in vista di un allora imminente aumento di capitale del consorzio;
- si legge nel testo della delibera di cui sopra: "È stato evidenziato come i soci che hanno concorso alla predisposizione del progetto di fattibilità del gasdotto potrebbero essere quelli più direttamente interessati a curarne anche la fase attuativa";
- si legge, inoltre, nel testo: "Sulla base degli accordi che stanno maturando tra i soci, appare conveniente permanere nella compagine sociale solo nell'ipotesi in cui si intenda partecipare alla realizzazione dell'opera";
- la legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), all'articolo 24, comma 14, stanzia la somma di euro 3.000.000 a favore della Sfirs, finalizzata alla sottoscrizione dell'aumento di capitale della Galsi;

VERIFICATO che:
- il 7 novembre 2007, le società Galsi e Snam Rete Gas Spa, hanno sottoscritto un memorandum di intesa con cui si affida a quest'ultima la realizzazione del tratto italiano del metanodotto;
- stando a quanto riportato dalla stampa, la Galsi sarà responsabile dell'iter progettuale e autorizzativo dell'opera, mentre la Snam realizzerà e gestirà in proprio la condotta;

VALUTATO che:
- quando sarà del tutto operativo, il metanodotto Algeria-Sardegna-Italia sarà in grado di trasferire 10 miliardi di metri cubi di metano l'anno;
- i soci della Galsi hanno stipulato con la Sonatrach Spa, socio di maggioranza della Galsi e gestore dell'intero patrimonio metanifero algerino, contratti per la cessione di quote della fornitura annua di metano che transiterà nell'impianto;
- nella giornata di ieri, la Regione avrebbe reso noti i contenuti di un accordo sottoscritto circa due settimane orsono con la Sonatrach per la costituzione di una società mista per la commercializzazione in Sardegna di una quota del metano trasportato dalla condotta;
- la Sonatrach non risulta in possesso di alcuna attività industriale nell'Isola in cui possa reinvestire gli ingenti utili derivanti dalla commercializzazione del gas naturale;

SOTTOLINEATO che:
- solo assumendo una posizione maggioritaria nella compagine azionaria della società mista la Regione potrebbe contribuire a una politica tariffaria vantaggiosa nei confronti degli utenti sardi, i quali, viceversa, qualora fosse la Sonatrach a detenere il pacchetto di maggioranza, si troverebbero esposti alle oscillazioni dei prezzi determinate dai mercati internazionali;
- negli ultimi mesi si è verificato un forte rialzo del prezzo del petrolio, cui quello del metano è direttamente proporzionale, e non si prevede la possibilità di una sua contrazione né nel breve, né nel lungo periodo,

impegna la Giunta regionale a riferire

1) se l'aumento di capitale della Galsi cui fanno riferimento la delibera n. 24/15 del 2006 e la legge regionale n. 2 del 2007 si è concluso e se la Sfirs e la Progemisa vi hanno preso parte mantenendo inalterate le rispettive quote societarie;
2) se, alla luce del memorandum siglato da Galsi e Snam, risultano verificate le condizioni per la permanenza delle società regionali nella compagine societaria di cui alla premessa della delibera n. 24/15 di cui sopra;
3) come saranno suddivise le quote azionarie nella società mista che sarà costituita dalla Regione con la Sonatrach;
4) a quanto ammonta il quantitativo annuo di metano che sarà commercializzato in Sardegna dalla società mista;
5) a quanto ammonta l'impegno finanziario della Regione per la costituzione del capitale della società mista;
6) di quanto le tariffe per la fornitura di metano ai cittadini sardi praticate dalla società mista saranno inferiori a quelle praticate dalle società private operanti sul mercato;
7) quali clausole per la tutela dei cittadini sardi dalle oscillazioni dei prezzi del metano sui mercati internazionali saranno inserite nell'atto costitutivo della società mista;
8) quali clausole a vantaggio delle cosiddette "industrie energivore" sarde saranno inserite nell'atto costitutivo della società mista;
9) a quanto ammontano gli investimenti complessivi che la Regione ha effettuato, sta effettuando e prevede di effettuare relativamente alla progettazione e alla realizzazione del metanodotto e alla distribuzione del metano nell'Isola e a quanto ammonta il risparmio previsto per le famiglie sarde con l'entrata in funzione del metanodotto e la commercializzazione nell'Isola del metano algerino,

impegna inoltre la Giunta regionale

1) a fornire i testi completi del memorandum di intesa sottoscritto dalla Galsi con la Snam per la realizzazione del metanodotto e dell'accordo tra la Regione e la Sonatrach per la costituzione della società mista;
2) a cedere le quote azionarie detenute da Sfirs e Progemisa nella Galsi, essendo venute meno le condizioni per la permanenza nella società esplicitate nella premessa della delibera n. 24/15 di cui sopra;
3) a costituire una società mista, finalizzata alla commercializzazione in Sardegna del metano trasportato dal metanodotto Algeria-Sardegna-Italia, assumendo una quota azionaria di maggioranza e individuando quali soci di minoranza aziende sarde o comunque titolari di attività industriali in Sardegna;
4) a inserire nell'atto costitutivo della società mista clausole che garantiscano ai cittadini sardi la fornitura di metano a prezzi inferiori a quelli di mercato e con tariffe che non risentano delle oscillazioni del prezzo del petrolio;
5) a inserire nell'atto costitutivo della società mista clausole che garantiscano alle aziende sarde condizioni di accesso agevolato alle forniture di metano.

Cagliari, 15 novembre 2007