CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAMozione n. 151
MOZIONE CAPELLI - RANDAZZO Alberto - LA SPISA - ARTIZZU - VARGIU - LADU - FLORIS Mario - FARIGU - CHERCHI Oscar - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - DIANA - LOMBARDO - GALLUS - DEDONI - MORO - SANNA Matteo - CONTU - LIORI - MURGIONI - CASSANO - RASSU - SANJUST - PILERI - PETRINI - LICANDRO - PISANO sulla gara indetta dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per l'affidamento del "Progetto sistema informativo sanitario integrato regionale SISaR" aggiudicata in favore dell'ATI fra Engineering Spa e Telecom Italia Spa, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO il bando di gara per l'appalto pubblico, dell'importo di 24 milioni di euro, denominato "Progetto sistema informativo sanitario integrato regionale SISaR", finalizzato alla cosiddetta informatizzazione della sanità;
PRESO atto che il medesimo appalto, il 26 settembre 2007, è stato definitivamente aggiudicato all'ATI costituita tra le società Engineering e Telecom Italia Spa;
RILEVATO, peraltro, che il direttore del Servizio affari generali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, competente ad aggiudicare definitivamente la predetta gara, aveva sollevato diversi dubbi in ordine alla legittimità e regolarità della procedura e alla correttezza dell'operato della commissione giudicatrice, il cui presidente era il dott. Giulio De Petra;
RAMMENTATO che, pertanto, il direttore generale del medesimo Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con nota del 18 luglio 2007, ha chiesto ad un professionista esterno, avv. Giuseppe Macciotta, un parere in ordine alle problematiche sorte inerenti la suddetta gara d'appalto;
VISTO il parere dell'avv. Macciotta, reso il 26 luglio 2007, nel quale sono stati ben evidenziati tutti i profili di illegittimità della procedura di gara, stante le molteplici violazioni della normativa sulle gare pubbliche e dei principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria; profili di illegittimità, questi, che hanno portato quel professionista a concludere che la gara doveva essere annullata perché "presenta profili di criticità tali da poter determinare l'annullamento della medesima procedura... perché non rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità che devono sempre contraddistinguere l'agire della pubblica amministrazione" e perché "non si comprende... dai verbali di gara quale sia stato l'iter logico motivazionale seguito dalla Commissione per l'attribuzione dei punteggi" e perché, ancora, "la formula utilizzata nel capitolato per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica abbia determinato un sostanziale appiattimento dell'elemento prezzo, favorendo eccessivamente chi ha proposto il ribasso meno conveniente per l'amministrazione, che peraltro è coinciso proprio con l'aggiudicatario provvisorio";
RAMMENTATO che, alla luce del predetto parere e stante la sussistenza di "profili di criticità... potenzialmente idonei ad inficiare il procedimento di aggiudicazione in esame, in considerazione dell'interesse pubblico al perseguimento dei principi di trasparenza, economicità ed imparzialità che dovevano contraddistinguere l'azione della pubblica amministrazione", il dirigente competente, con nota del 27 luglio 2007, ha dato avvio al procedimento finalizzato all'annullamento in autotutela della gara stessa;
SEGNALATO che, nella menzionata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della gara, il dirigente aveva rilevato i seguenti molteplici vizi di legittimità della gara:
1) i criteri per la valutazione delle offerte tecniche non erano presenti nel bando, ma soltanto nel capitolato speciale, non approvato contestualmente al bando; mancava, quindi, la prova che tali criteri fossero stati stabiliti prima della presentazione della domanda di partecipazione, "come impongono l'art. 83 del codice dei contratti ed i principi di trasparenza di imparzialità,... che devono sempre contraddistinguere l'agire della pubblica amministrazione";
2) la commissione, in violazione del medesimo articolo 83 del codice degli appalti, non ha indicato i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche "che sarebbero stati necessari ai fini della ricostruzione dell'iter logico motivazionali... ".
3) la commissione ha modificato l'ordine prestabilito del capitolato speciale per l'esame dei criteri di valutazione dell'offerta, in violazione del citato articolo 83 del codice degli appalti che impone che l'ordine decrescente di importanza dei criteri sia indicato fin dal bando di gara;
4) la commissione ha introdotto una formula proporzionale per l'attribuzione del punteggio alle offerte tecniche in violazione del già menzionato articolo 83 del codice degli appalti e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che impongono, per limitare la discrezionalità della commissione, che tali formule siano già indicate nel bando;
5) il bando di gara prevedeva l'attribuzione di 80 punti per il merito tecnico del progetto e di 20 punti per il prezzo; tale circostanza, unitamente alla formula utilizzata per attribuire il punteggio per l'offerta economica, finiva per rendere assolutamente irrilevante l'elemento "prezzo" e attribuire illogicamente valore decisivo all'offerta tecnica, la valutazione della quale rientrava nella discrezionalità della commissione e finiva per far sì che il prezzo non avesse nessuna rilevanza nell'ambito della procedura;
PRESO ATTO che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento dell'intera procedura, sono pervenute, da parte della commissione di gara e della società aggiudicataria provvisoria, le relative controdeduzioni;
VISTO, in proposito, l'ulteriore parere rilasciato il 21 settembre 2007 dall'avv. Giuseppe Macciotta, il quale ha confermato e ribadito "tutte le valutazioni espresse dal sottoscritto nel precedente parere... le quali evidenziavano una serie di criticità relative alla modalità di svolgimento della predetta procedura che avevano consigliato, in ogni caso e a prescindere, l'apertura di un procedimento di annullamento d'ufficio... ", precisando, nel contempo che le già evidenziate "criticità... non possono considerarsi ridimensionate alla luce delle controdeduzioni trasmesse sia dalla Commissione di gara che dall'aggiudicatario provvisorio... ";
CONSIDERATO che, peraltro, lo stesso avv. Macciotta, nel menzionato secondo parere del 21 settembre 2007, ha rilevato, con riferimento ai vizi dal medesimo rilevati, la sussistenza di "concorrenti orientamenti giurisprudenziali difformi" relativi, tra gli altri, all'onere della commissione di stabilire i criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio tra il minimo ed il massimo fissati dalla lex specialis di gara ed alla introduzione, da parte della commissione, di ulteriori sub-criteri per la valutazione delle offerte;
CHIARITO a tal proposito che:
- l'articolo 83 del codice degli appalti è chiarissimo nell'imporre alla commissione, a pena di illegittimità dell'intera procedura, di stabilire i criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio, al fine di eliminare in proposito ogni margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice, mentre, nel caso specifico, tale norma è stata palesemente violata, come ammesso sia dall'amministrazione regionale, sia dal legale della medesima;
- la giurisprudenza amministrativa, con riferimento alla possibilità, o meno, per la commissione di gara, di stabilire dei sub criteri di valutazione delle offerte tecniche ulteriori rispetto a quelli previsti nel bando, ha categoricamente escluso tale possibilità, perché vietata dall'articolo 83 del codice degli appalti, laddove, nel caso della gara in questione, la commissione ha ulteriormente suddiviso gli elementi valutativi indicati nel bando;
ACCERTATA, pertanto, definitivamente, la sussistenza di tutti i vizi di legittimità riscontrati dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dal professionista esterno incaricato di formulare pareri in ordine alla correttezza della gara;
RILEVATO che, nonostante tutti i profili di illegittimità ribaditi dall'avv. Macciotta. e condivisi dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, la gara è stata, comunque, definitivamente aggiudicata all'ATI tra le società Engineering e Telecom Italia Spa;
SEGNALATO che, nel provvedimento finale di aggiudicazione, non sono state fornite le ragioni per le quali l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ha determinato di aggiudicare, comunque, la gara, nonostante l'espressa ammissione dell'esistenza di violazioni della specifica normativa sul codice degli appalti, nonché dei principi di trasparenza, economicità e di imparzialità che devono sempre contraddistinguere l'azione di una pubblica amministrazione e benché fosse stata riconosciuta l'impossibilità di ricostruire l'iter logico motivazionale seguito dalla Commissione per attribuire i punteggi alle offerte tecniche;
RAMMENTATE le dichiarazioni trionfalistiche espresse sull'intervenuta aggiudicazione della gara del Presidente della Regione e dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, benché si trattasse di un procedimento di gara condotto, come ammesso dallo stesso Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dal legale esterno incaricato, in violazione di principi cardine quali la trasparenza, l'economicità e l'imparzialità dell'azione amministrativa;
EVIDENZIATO che la menzionata gara sull'informatizzazione della sanità presenta diverse similitudini con la gara relativa alla pubblicità istituzionale della Sardegna aggiudicata alla società Saatchi & Saatchi, in quanto in entrambe:
- sono state riscontrate violazioni dei medesimi principi di trasparenza e di imparzialità dell'amministrazione;
- i punteggi attribuiti alle offerte tecniche erano stati assegnati senza un giudizio motivazionale espresso, ma soltanto attraverso un punteggio numerico, inidoneo a dar conto delle ragioni obiettive della scelta del progetto migliore;
RAMMENTATO, peraltro, che, nel caso della gara per la pubblicità istituzionale della Sardegna, il dirigente, il 7 agosto 2007, ha annullato l'intera procedura, ivi compresa l'aggiudicazione della gara intervenuta in favore della Saatchi, stante la necessità di curare l'interesse pubblico "alla tutela della parità di trattamento dei partecipanti alla gara, alla trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa e alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione regionale", mentre il medesimo interesse pubblico non risulta essere stato tutelato nell'ambito della gara per l'informatizzazione della sanità;
SEGNALATO che la gara per l'informatizzazione della sanità era stata oggetto, da subito, di numerose contestazioni e polemiche, che avevano addirittura portato alla rimozione dell'allora direttore generale dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale dott. Mariano Girau;
RAMMENTATO che quest'ultimo, subito dopo tale rimozione, aveva lamentato "l'estromissione delle questioni legate all'informatizzazione della sanità sarda", di avere "in diverse occasioni rappresentato problemi di legittimità" e "di aver colto una certa indifferenza ai controlli di legittimità interni", affermando di essere stato licenziato anche "perché non condizionabile" e di essere stato estromesso dalla presidenza della commissione della gara per l'informatizzazione della sanità, probabilmente, proprio per tale ragione;
EVIDENZIATO, a tal proposito, che, in effetti, il presidente della commissione di gara non è stato individuato nella persona del dott. Girau, benché direttore generale dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, che ha indetto la gara in questione, ma dal dott. Giulio De Petra, dirigente di una direzione incardinata all'interno, non già dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, bensì della Presidenza della Regione;
SEGNALATO, invece, che, nel caso della gara per la pubblicità istituzionale della Sardegna, quale presidente della commissione, era stato nominato il dott. Fulvio Dettori, direttore generale della Presidenza che aveva indetto quella gara, con la conseguenza che non risulta comprensibile perché, con riferimento alla gara per l'informatizzazione della sanità, non sia stato utilizzato lo stesso criterio di nomina del presidente della commissione e non sia stato quindi nominato, quale presidente della commissione, il direttore generale della Sanità, bensì un altro dirigente, a meno che non sfugga la conoscenza di una norma che impone che, per determinate gare, i presidenti delle commissione giudicatrici devono essere scelti tra i dirigenti della Presidenza della Regione;
RILEVATA, comunque, la illegittima composizione della commissione giudicatrice nella gara per l'informatizzazione della sanità, in quanto i relativi membri esterni non risultano essere stati scelti seguendo il procedimento previsto dall'articolo 84, comma 8, del codice degli appalti;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che sussistano tutti i presupposti per l'annullamento dell'intera procedura in quanto:
- sono state riscontrate, sia dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sia dal legale incaricato dal medesimo Assessorato di valutare la correttezza della procedura di gara, molteplici violazioni della normativa in materia di appalti pubblici e dei principi di trasparenza, economicità, ed imparzialità dell'azione amministrativa;
- sussiste l'interesse pubblico all'annullamento di tale gara, a tutela dei sopra richiamati principi (rispetto ai quali l'interesse meramente economico del privato deve senz'altro recedere), nonché a tutela dell'immagine della medesima Amministrazione regionale; principi, questi, la cui violazione ha portato il dirigente responsabile della gara sulla pubblicità istituzionale della Sardegna ad annullare quella procedura;
- l'interesse pubblico all'annullamento della gara è ancora maggiore se si considera il riscontrato vizio di legittimità rappresentato dal fatto che il sistema di attribuzione del punteggio relativo alle offerte economiche rendeva pressoché irrilevante, ai fini dell'aggiudicazione della gara, l'elemento "prezzo", con la conseguenza che è risultato favorito il concorrente che ha proposto il prezzo meno conveniente per l'amministrazione;impegna il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene
e sanità e dell'assistenza sociale1) a riferire al Consiglio regionale se, effettivamente, come sembrerebbe risultare dagli atti e provvedimenti sopra menzionati, sussistono le molteplici violazioni della normativa sugli appalti pubblici e sui principi di trasparenza, economicità ed imparzialità della pubblica amministrazione, valutazioni queste che competono loro al fine di potere esercitare il potere di annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21, comma 8, della legge regionale n. 31 del 1998;
2) ad annullare, di conseguenza, in base all'articolo 21, comma 8, della legge regionale n. 31 del 1998, la gara di cui sopra, sussistendo, oltre che il presupposto dell'illegittimità della procedura, anche l'interesse pubblico all'annullamento della medesima;
3) a riferire se sono a conoscenza delle ragioni per le quali l'ex direttore generale dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale dott. Girau ha reso le sopra riportate dichiarazioni;
4) a chiarire le ragioni per le quali, nonostante la Regione Sardegna sia dotata di un apposito Ufficio legale, la medesima Regione si avvalga sempre meno spesso dei numerosi avvocati interni, ricorrendo, come nel caso della gara in questione, a legali esterni, con conseguente sperpero di risorse pubbliche;
5) a riferire se esiste una norma che impone, in certi tipi di gare, e segnatamente in quelle oltre un certo importo o che siano ritenute strategiche per l'amministrazione regionale, che la presidenza delle commissione giudicatrici sia affidata a dirigenti della Presidenza della Regione.
Cagliari, 7 novembre 2007