CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAMozione n. 141
MOZIONE CAPELLI - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - RANDAZZO Alberto - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - GALLUS - DEDONI - RANDAZZO Vittorio - AMADU - FLORIS Mario - MORO - SANNA Matteo - CONTU - LICANDRO - CAPPAI - LIORI - CASSANO - RASSU - SANJUST - MURGIONI - PILERI sulla deliberazione della Giunta regionale n. 34/15 dell'11 settembre 2007 avente ad oggetto l'"indirizzo interpretativo" dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 contenente i criteri di nomina dei direttori generali, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
RAMMENTATO che:
- il testo originario dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, prevedeva che le funzioni di direzione di servizio, nonché quelle di studio, ricerca e consulenza potessero essere conferite soltanto a dirigenti appartenenti all'Amministrazione regionale;
- altresì, l'articolo 29 della medesima legge regionale, il cui testo è rimasto immutato, stabilisce che le funzioni di direttore generale possono essere conferite a persone estranee all'Amministrazione regionale nel limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali;
CONSIDERATO che l'articolo 20, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2006 ha modificato il menzionato comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, prevedendo testualmente che "l'Amministrazione e gli enti .... possono attribuire le funzioni .... a dirigente di altra amministrazione o ente pubblico... È fatta salva la norma dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 per le funzioni di direttore generale.";
RILEVATO che il predetto comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006 ha inciso soltanto sulla disposizione relativa alla nomina dei dirigenti contenuta nell'articolo 28, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998 consentendo, come detto, che le funzioni di direzione di servizio e quelle di studio, ricerca e consulenza possano essere conferite anche a soggetti esterni all'Amministrazione regionale;
CHIARITO, infatti, che l'articolo 20, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2006 non ha inciso affatto, lasciandoli immutati, sui criteri di nomina dei direttori generali, tanto è vero che:
- tale articolo fa espressamente salva la disposizione contenuta nell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 per le funzioni di direttore generale, il cui contenuto è, dunque, rimasto immutato;
- il legislatore regionale, quando ha voluto riferirsi alle funzioni di direttore generale, lo ha sempre specificato, mentre il menzionato articolo 20, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2006, quando ha introdotto la possibilità di ricorrere a soggetti esterni all'Amministrazione, si è riferito alla sola attribuzione di funzioni dirigenziali (di direzione di servizio e quelle di studio, ricerca e consulenza), tanto che il legislatore ha precisato che la norma dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 era fatta salva, e ciò significa che la norma dell'articolo 20, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2006, non ha modificato quella disposizione sulla nomina dei direttori generali;
VISTA la deliberazione n. 34/15 dell'11 settembre 2007, intitolata "Indirizzo interpretativo", con la quale la Giunta regionale ha stabilito che, nel computo dei direttori generali nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, non rientrano i dirigenti legati da rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, ma solo i dirigenti estranei alla pubblica amministrazione, ciò che permetterebbe di nominare, quali direttori generali, soggetti estranei all'Amministrazione regionale oltre il limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali;
RILEVATO che, con tale deliberazione, la Giunta regionale, ben lungi dal fornire un mero indirizzo interpretativo delle sopra richiamate norme regionali ha, in realtà, formulato una interpretazione "creativa" di tali norme, violando l'articolo 29 della legge n. 31 del 1998 secondo cui, nel computo del limite, deve tenersi conto di tutti i soggetti estranei all'Amministrazione regionale, a prescindere dal fatto che siano legati o meno alla pubblica amministrazione;
RIBADITO che l'articolo 20, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2006 ha modificato solo i criteri per la nomina dei direttori di servizio, ma non quelli per la nomina dei direttori generali, tant'è che ha fatto espressamente salvo l'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, concernente, appunto, i direttori generali;
RILEVATO che, a ben vedere, la stessa Giunta regionale era ben conscia che il comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006 ha inteso riferirsi ai soli dirigenti con funzioni di direzione di servizio e non già a quelli con funzioni di direttore generale; infatti, nella menzionata deliberazione n. 34/15, la medesima Giunta, per giustificare il proprio deliberato, si è trovata costretta ad aggiungere, con riferimento alle funzioni dirigenziali (cfr ultima riga della prima pagina e prima riga della seconda pagina), l'inciso "anche quelle generali", inciso, questo, inesistente, in realtà, nell'articolo 20, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2006, ciò che dimostra la consapevole e dolosa manipolazione di tale norma da parte della Giunta regionale;
APPURATO, quindi, che la menzionata deliberazione di Giunta dell'11 settembre 2007 è palesemente illegittima per violazione dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 sulla nomina dei direttori generali e dell'articolo 20, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2006;
SEGNALATO che tale illegittimità si estende, derivatamente, alle nomine dei direttori generali adottate in violazione del menzionato limite del 20 per cento, nonché a tutti gli atti che dovessero essere adottati dai direttori generali nominati illegittimamente;
VISTE le deliberazioni del 12 settembre 2007, n. 35/3 e n. 35/4, con le quali la Giunta regionale ha nominato la prof.ssa Maria Letizia Pruna e la prof.ssa Anna Maria Sanna direttori generali, rispettivamente, dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
SEGNALATO che tali deliberazioni sono illegittime, in quanto le funzioni di direttore generale sono state attribuite a persone esterne all'amministrazione regionale oltre il limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali;
PUR SAPENDO che, ai sensi dell'articolo 8, lettera a), della legge regionale n. 31 del 1998, spetta alla Giunta fornire un indirizzo interpretativo sulle norme di legge, si rimarca l'opportunità di coinvolgere il Consiglio regionale nel dare una interpretazione autentica delle norme in questione;
RIMARCATA, in proposito, la scorrettezza della Giunta regionale che, adducendo un inesistente indirizzo interpretativo di una norma di legge, ha in realtà, "creato", con un provvedimento amministrativo, una nuova disposizione normativa, finalizzata a superare illegittimamente il predetto limite del 20 per cento nella nomina dei direttori generali esterni all'Amministrazione regionale;
nel censurare e stigmatizzare per tutto quanto sopra l'operato dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione e quello della Giunta regionale,impegna la Giunta regionale
1) ad annullare, in via di autotutela, la deliberazione n. 34/15 dell'11 settembre 2007, avente ad oggetto "Indirizzo interpretativo dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31/1998, in combinato disposto con l'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 31/1998 e dell'articolo 20, comma 11, della legge regionale n. 4/2006", perché in contrasto, per le ragioni sopra esposte, sia con l'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, sia con l'articolo 20, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2006;
2) ad annullare, in via di autotutela, le deliberazioni del 12 settembre 2007 n. 35/3 e n. 35/4, con le quali la Giunta regionale ha nominato la prof.ssa Maria Letizia Pruna e la prof.ssa Anna Maria Sanna direttori generali, rispettivamente, dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, perché in contrasto, per le ragioni sopra esposte, sia con l'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, sia con 1'articolo 20, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2006.
Cagliari, 2 ottobre 2007