CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAMozione n. 124
MOZIONE CAPELLI - RANDAZZO Alberto - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio sulla deliberazione della Giunta regionale n. 22/4 del 7 giugno 2007, avente ad oggetto "Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, articolo 82. Cultura e lingua sarda. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Direttive".
***************
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 22/4 del 7 giugno 2007, avente ad oggetto "Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, articolo 82. Cultura e lingua sarda. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Direttive";
RILEVATO che le menzionate direttive sono state adottate sulla base degli articoli 3, comma 2, e 82 della legge regionale n. 9 del 2006, i quali attribuiscono alla Regione medesima funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento;
CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 3 della menzionata legge chiarisce che, nell'esercizio di tali funzioni di indirizzo e di programmazione, " .... si applicano le procedure di concertazione e di parere previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali)";
EVIDENZIATO che la stessa Giunta regionale, nella menzionata deliberazione n. 22/4 del 7 giugno 2007, riconosce, in conformità al trascritto articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006, che l'esercizio delle proprie funzioni deve avvenire "secondo le procedure di cui all'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1";
RAMMENTATO che il menzionato articolo 13 stabilisce che: "Sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione enti locali: gli atti di indirizzo e coordinamento, ove previsti dalla legge, delle funzioni amministrative a qualsiasi titolo conferito agli enti locali...";
RIMARCATO che, dunque, per espressa disposizione di legge, richiamata dalla stessa Giunta regionale nella deliberazione del 7 giugno 2007, gli atti di indirizzo - quali sono sicuramente ai sensi dell'articolo 82 della legge regionale n. 9 del 2006, le direttive rivolte ai comuni in materia di valorizzazione detta cultura e detta lingua sarda - dovevano essere preceduti dall'intesa Regione-enti locali;
RILEVATO che, invece, le direttive in questione sono state adottate direttamente dalla Giunta regionale senza la previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali, come emerge dalla stessa deliberazione di Giunta di cui sopra ove si legge (ultimo capoverso) che "La presente deliberazione sarà trasmessa alla Conferenza permanente Regione-enti Locali per l'intesa prevista dall'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1";
CONFERMATO quindi che le direttive in questione sono state adottate senza avere previamente raggiunto l'obbligatoria intesa sul loro contenuto in sede di Conferenza Regione-enti locali, i quali, quindi, sono stati estromessi dal procedimento nella fondamentale fase di fissazione degli obiettivi e programmi in materia di valorizzazione detta lingua sarda;
PRECISATO che non sussisteva nessuna ragione d'urgenza che avrebbe potuto giustificare l'adozione, da parte della Giunta, delle direttive impugnate senza la previa intesa in sede di Conferenza permanente Regioni-enti locali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della citata legge regionale n. 1 del 2005;
SEGNALATO che sembrerebbe che la Giunta regionale non abbia neppure sottoposto, come, invece, imponeva l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, e come essa stessa aveva stabilito nella deliberazione n. 22/4, le direttive di cui sopra all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni dalla loro adozione, per il conseguimento dell'intesa successiva;
RILEVATO, peraltro, che è ormai regola, da parte della Giunta regionale, adottare provvedimenti amministrativi senza il coinvolgimento e la partecipazione al procedimento di soggetti che, per legge, devono invece intervenire nel procedimento stesso, per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico,impegna il Presidente della Regione, la Giunta regionale e l'Assessore della pubblica istruzione beni culturali informazione spettacolo e sport
1) al rispetto delle norme contenute nella legge regionale 12 giugno 2006, n. 9;
2) al rispetto delle norme contenute nella legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1;
3) al rispetto delle funzioni e del ruolo degli enti locali, coinvolgendoli nei relativi procedimenti, evitando, così, di continuare a frustrare le loro prerogative e funzioni espressamente riconosciute sia a livello costituzionale sia dalla stessa normativa regionale;
4) ad annullare, pertanto, in autotutela, la delibera n. 22/4 del 7 giugno 2007, riattivando il procedimento per l'adozione delle direttive e degli indirizzi con il necessario ed obbligatorio coinvolgimento dei rappresentanti degli enti locali.
Cagliari, 15 giugno 2007