CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

Mozione n. 123

MOZIONE LADU - ARTIZZU - LA SPISA - VARGIU - AMADU - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - FARIGU - GALLUS - LOMBARDO - LICANDRO - LIORI - MILIA - MORO - MURGIONI - PETRINI - PISANO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - RASSU - SANJUST - SANNA Matteo, sull'istituzione della zona franca in Sardegna.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- con regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2395, convertito in legge 2 dicembre 1928, n. 3115, si autorizzava la franchigia totale o parziale, per un periodo di anni trenta al porto di Cagliari e che tale legge è rimasta inapplicata;
- con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3, nell'approvare lo Statuto speciale per la Sardegna, veniva prevista all'articolo 12 l'istituzione nella Regione di punti franchi;
- a seguito di una grande mobilitazione di popolo che vide la partecipazione di tutte le forze politiche, le rappresentanze sindacali, professionali e la società sarda impegnate per ottenere l'istituzione di un regime di zona franca contenente misure di agevolazione fiscale, abbattimento degli oneri dei costi di produzione di lavoro e doganale, il Presidente della Repubblica ha emanato il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, attraverso il quale, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono state istituite nella Regione zone franche secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 e n. 2454/1993, nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree ìndustriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili;
- con deliberazione CIPE del 19 febbraio 1999 è stata approvata l'intesa istituzionale di programma stipulata tra Governo e Giunta della Regione Sardegna (deliberazione n. 31/99), laddove nel titolo II, articolo 7, comma b), lettera C2, viene espressamente prevista l'introduzione nel territorio regionale di misure volte a realizzare, compatibilmente con la normativa comunitaria adottato per altre regioni europee, una zona franca fiscale finalizzata all'abbattimento dei costi della produzione e del lavoro;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, il Ministro per gli affari regionali ha emanato un decreto dove sono contenute disposizioni per l'operatività della zona franca di Cagliari che, autorizzando qualsiasi attività di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi, individua la società consortile per azioni "Zona franca di Cagliari" con marchio d'impresa "Cagliari Free Zone" per organizzarla e come soggetto gestore a tempo indeterminato;

EVIDENZIATO che:
- la gravissima situazione economica e sociale dell'Isola tende ad aggravarsi in mancanza di adeguate e concrete risposte alla crisi di interi territori a vocazione industriale, agro-pastorale e turistico-ambientale, coinvolgendo sia le piccole comunità sia le vaste aree urbane;
- a fronte dell'uscita dall'obiettivo 1, risultano sorpassati, insufficienti ed inadeguati i tradizionali strumenti di politica economica finora posti in atto per attenuare la forbice sviluppo-sottosviluppo con le aree avvantaggiate della penisola e dell'Unione europea che risulta essere in costante aumento ai danni della Sardegna;
- le storiche e geografiche diseconomie dovute all'insularità, sommate alla carenza di infrastrutture, assenza di ferrovia elettrificata, di autostrade, di metanizzazione, carente continuità territoriale, limitano, depotenziandola, la specialità dell'autonomia della Sardegna;
- i padri dell'autonomia avevano già individuato nella zona franca generalizzata la base di un modello di sviluppo economico e liberista, in antitesi a quello statalista e dirigista allora imperante e ottennero dalla Costituente che nel nostro Statuto ne fosse prevista l'istituzione, seppure nella forma ridimensionata dei punti franchi;
- questa lungimirante e originale indicazione della zona franca è divenuta nel tempo la principale leva economica adottata in ogni latitudine e sistema economico politico e sociale quale parte caratteristica della migliore crescita dell'economia mondiale e veicolo di democrazia, modificando nel tempo la sua natura originaria di franchigie doganali con l'inserimento di misure di fiscalità agevolata e abbattimento degli oneri di produzione e dei costi di lavoro;
- all'interno dell'Unione europea sono diversi gli stati membri (Irlanda, Germania, Francia, Spagna, Portogallo e Gran Bretagna) che sono ricorsi con successo all'istituzione di un regime di zona franca per riequilibrare la realtà socio-economica di zone con grandi ritardi nello sviluppo;

EVIDENZIATO inoltre che:
- la Sardegna si trova oggi nella necessità di affermare un proprio modello economico il quale attraverso la zona franca si prefigga la presenza contemporanea e integrata di elementi utili all'obiettivo finale e fondamentale di creare uno sviluppo endogeno e autosostenuto in tutto il territorio della Regione;
- in forza della conformazione geografica del nostro territorio, un'isola ha dei confini naturali facilmente identificabili con la zona franca, è possibile evitare la frammentazione e l'appesantimento dei controlli doganali connaturati con l'eventuale scelta di istituire zone franche limitate a piccole porzioni territoriali;

TUTTO CIÒ PREMESSO potendosi la zona franca prefigurare a buon diritto come una equa compensazione per le croniche deficienze dovute alle diseconomie determinate dalla insularità e a quelle di carattere strutturale in materia di energia, trasporti, telecomunicazioni, sistema delle acque e servitù militari, e nella certezza che le misure basate sulla fiscalità agevolata da rendere operative in aree svantaggiate e nelle isole, già riconosciute da economisti e politici di diversi schieramenti, in forza dello Statuto sardo possono essere da subito applicate e rese operative grazie a specifiche norme di attuazione,

impegna la Giunta regionale

ad intraprendere ogni necessaria iniziativa politica affinché:
1) sia resa immediatamente operativa la zona franca di Cagliari in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001;
2) si attivi il necessario confronto con lo Stato e le parti interessate per adottare l'immediata delimitazione territoriale delle zone franche istituite nei porti di Olbia, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed Oristano, collegando tali delimitazioni attraverso appositi "corridoi franchi" con tutto il sistema portuale sardo e le aree industriali prospicienti, in modo da farle coincidere con tutto il territorio della Sardegna;
3) sia richiesto, in assenza di metanizzazione e in presenza di un più elevato costo dell'energia rispetto alla penisola, l'abbattimento delle accise e della fiscalità sui combustibili consumati in Sardegna per la produzione di energia, riscaldamento, trasporto e, inoltre, la riduzione delle fiscalità sul consumo elettrico per la produzione e gli usi civili;
4) sia richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di emanare una norma dì attuazione dell'articolo 12, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che istituisca una zona franca estesa all'intera Isola per tutte le iniziative economiche, incentivando l'utilizzo dei servizi, l'esportazione e il consumo di beni prodotti o trasformati in Sardegna con adeguate misure di defiscalizzazione, restituzione delle quote di fiscalità, incentivi finanziari, servizi reali e tutto ciò sia indispensabile alla riqualificazione di attività in crisi, alla creazione di nuove imprese economiche ed imprenditoriali e all'occupazione, in analogic con le recenti misure adottate da diversi stati membri e in armonia con la legislazione europea per la coesione economica e sociale delle aree svantaggiate e insulari.

Cagliari, 10 maggio 2007