CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

Mozione n. 120

MOZIONE LA SPISA - LADU - FARIGU - ARTIZZU - VARGIU - CONTU - DIANA - CUCCU Franco Ignazio - SANJUST - CHERCHI Oscar - CAPELLI - LOMBARDO - MURGIONI - GALLUS sull'attuazione della legge regionale n. 10 del 2005 relativa al trasferimento del personale ex ESAF.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO che la legge regionale 12 luglio 2005, n. 10, disciplina le "norme di trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato";

PRESO ATTO che:
- la citata legge regionale n. 10 del 2005 prevede agli articoli 2 e 3 le norme di salvaguardia degli istituti normativi ed economici a favore del personale trasferito dall'Ente sardo acquedotti e fognature all'ESAF Spa e, successivamente, alla società Abbanoa Spa;
- nel verbale di accordo del 12 dicembre 2005, firmato dall'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, dall'Assessore dei lavori pubblici, dall'Amministratore unico di ESAF Spa e dalle organizzazioni sindacali, le parti si impegnavano a definire in tempi brevissimi, e prima della fusione dei gestori, un'intesa complessiva e di dettaglio nel rispetto della legge regionale n. 10 del 2005;

SOTTOLINEATO che:
- la società Abbanoa il 9 gennaio 2007 ha interrotto le trattative con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998, finalizzate alla salvaguardia degli istituti normativi ed economici previsti dal contratto collettivo regionale;
- in attuazione della predetta legge regionale n. 10 del 2005 e del predetto verbale di accordo del 12 dicembre 2005, la Giunta regionale non ha rispettato gli impegni assunti anche in relazione al diritto di opzione (articolo 2, comma 3), in quanto la delibera della stessa Giunta regionale (marzo 2006) ignora la norma che prevede l'individuazione dei posti disponibili non solo all'interno dell'Amministrazione regionale, ma anche quelli degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, nonché dell'ARPAS e dell'Ente foreste della Sardegna evidenziando altresì che non operano, ai fini della definizione delle domande, le limitazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (finanziaria 2005);
- in merito al fondo integrativo pensioni (FIP) ai dipendenti dell'ex ESAF è assicurata la continuità del trattamento, trasferendo la gestione dal fondo, dalla data di soppressione dell'Ente, al FITQ costituito presso l'Amministrazione regionale; l'articolo 2, comma 6, prevede inoltre che la gestione liquidatoria dell'ESAF trasferisca al FITQ le quote rivalutate dei contributi a carico del dipendente e dell'Ente nonché le risorse necessarie per corrispondere i trattamenti integrativi in atto alla data del 29 luglio 2005; a tale proposito risulterebbe che queste somme, pari a quasi 18 milioni di euro, non siano state ancora versate;
- la gestione della società Abbanoa continua ad accumulare un disavanzo economico costante pari a quasi 150 milioni di euro, minando la credibilità della stessa società, mettendo in ginocchio imprese d'appalto, fornitori e prestatori di servizi i quali vantano crediti per fatture emesse anche 8 mesi fa;
- in data 26 gennaio 2007 (Prot. n. 1557/07) veniva comunicato alle organizzazioni sindacali che a far data dal 1° gennaio 2007 cessavano tutte le "agibilità" proprie del CCRL non più applicate; tale decisione di fatto ha tolto la possibilità ai rappresentanti dei lavoratori di esercitare le proprie funzioni a tutela dei lavoratori,

impegna la Giunta regionale

a riferire in Consiglio sui seguenti punti:
a) ripristino delle corrette relazioni sindacali, con l'immediato avvio della procedura di elezione della RSU;
b) definizione dell'accordo quadro a salvaguardia degli istituti normativi ed economici previsti dal CCRL (articolo 2, comma 2);
c) individuazione dei criteri di valutazione per l'esercizio del diritto di opzione e ricognizione dei posti disponibili nei ruoli dell'Amministrazione regionale e/o degli enti strumentali (articolo 2, comma 3);
d) conservazione per legge del trattamento previdenziale integrativo, mediante trasferimento della relativa gestione al FITQ (articolo 2, comma 6) e sull'effettivo trasferimento dei contributi dal FIP al FITQ, pari a circa euro 18.000.000;
e) verifica dei versamenti di quanto dovuto in merito agli istituti previdenziali pensionistici ed integrativi;
f) chiarimenti su quale sia la reale situazione economica della società Abbanoa anche in relazione alle ricadute su tutto l'indotto e sui cittadini-utenti.

Cagliari, 3 aprile 2007