CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAMozione n. 119
MOZIONE CAPELLI - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - RANDAZZO Alberto - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - GALLUS - DEDONI - RANDAZZO Vittorio - AMADU - PISANO - MORO - SANNA Matteo - CONTU - LICANDRO - CAPPAI - PETRINI - LIORI - CASSANO - RASSU - SANJUST - MURGIONI - PILERI sul provvedimento di sospensione ed inibizione dei lavori nell'area del colle Tuvixeddu-Tuvumannu nel Comune di Cagliari, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che il direttore del Servizio tutela del paesaggio di Cagliari dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, con determinazione n. 4 dell'11 gennaio 2007, in ottemperanza alla direttiva prot. n. 19/Gab/XIV.12.2 dell'11 gennaio 2007, impartita dall'Assessore ad interim della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ha inibito e sospeso tutti i lavori, riferibili ad opere pubbliche e private o opere a carattere privato, nella zona del colle di Tuvixeddu-Tuvumannu nel Comune di Cagliari;
RILEVATO che, come si legge espressamente nella menzionata determinazione dell'11 gennaio 2007, quest'ultima è stata adottata dal direttore del Servizio tutela del paesaggio in precisa ottemperanza alla direttiva dell'Assessore ad interim della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport nella medesima data dell'11 gennaio 2007;
EVIDENZIATO che, a sua volta, nella citata direttiva dell'Assessore ad interim della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell'11 gennaio 2007, avente ad oggetto "provvedimento cautelare di sospensione dei lavori in corso nel colle di Tuvixeddu-Tuvumannu", rivolta al Direttore generale dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ed al Direttore del Servizio tutela del paesaggio di Cagliari, si legge:
- "che il colle di Tuvixeddu-Tuvumannu, nell'articolo 59 delle norme di attuazione del Piano paesistico regionale, è considerato un'area di notevole interesse pubblico e perciò funzionale alla predisposizione di programmi di conservazione e valorizzazione paesaggistica;
- che la Giunta regionale intende attuare i necessari programmi di recupero e riqualificazione paesaggistica dell'area in questione;
- che il colle di Tuvixeddu-Tuvumannu è attualmente interessato da cospicui interventi, sia a carattere pubblico che privato, i cui lavori attualmente in corso, per l'incidenza sulla morfologia del sito e per la loro collocazione a ridosso della necropoli fenicio punica e della vasta area storica e monumentale del colle, sono capaci di pregiudicare il bene paesaggistico tutelato dal PPR, limitando la possibilità della Regione di intervenire con le previste misure di recupero e riqualificazione del sito;
- che l'articolo 150, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, attribuisce alla Regione il potere cautelare di inibire lavori comunque capaci di pregiudicare il bene paesaggistico per il quale la pianificazione paesaggistica prevede misure di recupero o di riqualificazione, ovvero di ordinare la sospensione dei lavori qualora questi risultino iniziati;
- che tale provvedimento cautelare è ritenuto dallo scrivente (Assessore ad interim della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport) necessario, urgente e improcrastinabile;
- si impartisce alle SS.LL. (Direttore generale dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Direttore del Servizio tutela del paesaggio di Cagliari), ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, apposita direttiva perché venga assunto con i caratteri dell'urgenza il previsto provvedimento cautelare di cui all'articolo 150, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
RIMARCATO, quindi, che, con tale direttiva, l'Assessore ad interim della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ha imposto al direttore del Servizio tutela del paesaggio di adottare la determinazione di inibire e sospendere tutti i lavori, riferibili ad opere pubbliche e private o opere a carattere privato, nella zona del colle di Tuvixeddu-Tuvumannu nel Comune di Cagliari;
CONSIDERATO che, come risulta dalla propria nota dell'11 gennaio 2007, prot. n. 193, il Direttore generale dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, avendo ricevuto in data 9 gennaio 2007 disposizioni di servizio da parte del Presidente della Regione concernenti l'area Tuvixeddu-Tuvumannu in Cagliari, aveva, a sua volta, nella medesima data, impartito disposizioni al Servizio tutela del paesaggio di Cagliari affinché provvedesse "all'adozione di un provvedimento di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
EVIDENZIATO, peraltro, che, a seguito di tali disposizioni di servizio, lo stesso Direttore del Servizio tutela del paesaggio, con nota del 10 gennaio 2007, prot. n. 165, aveva manifestato il proprio dissenso alla direttiva ricevuta, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e segnalato i seguenti "possibili profili di illegittimità dell'atto richiesto":
- "nell'area di Tuvixeddu-Tuvumannu, per effetto di quanto contenuto nel verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali (seduta del 16 ottobre 1997) ha gravato nel tempo l'obbligo di chiedere le autorizzazioni previste prima dalla Legge 1497 del 1939, poi dal decreto legislativo n. 490 del 1999 e infine dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- risulta allo scrivente che a suo tempo sono stati rilasciati i pertinenti provvedimenti per i vari interventi e che al momento, pertanto, si ha notizia che sono in corso lavori regolarmente autorizzati dal punto di vista paesaggistico, ivi compresi quelli riferibili agli accordi di programma stipulati in varie date dalla Regione sarda col Comune, la Provincia di Cagliari e i privati;
- tale atto fa presumere che, per i piani ed i progetti approvati, a meno di difformità nell'esecuzione degli interventi, non si concretizzi la fattispecie del danno paesaggistico;
- per altri versi non risulta allo scrivente la segnalazione di danni al paesaggio;
- alla luce del fatto che non parrebbero esserci elementi nuovi o sopravvenuti tali da configurare danni al paesaggio, non ricorrono le condizioni per consentire l'applicazione dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- con riferimento alle disposizioni del Piano paesaggistico regionale e delle relative norme tecniche di attuazione, pur constatando come il sistema dei colli di Cagliari venga richiamato all'articolo 59 delle citate norme si osserva che il comma 1 dello stesso articolo stabilisce che i sistemi storico-culturali individuati sono funzionali alla predisposizione di programmi di conservazione e valorizzazione paesaggistica, senza nulla dire sulla retroattività della stessa disposizione;
- l'adozione di un provvedimento in attuazione dell'articolo 150 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in assenza di sufficiente motivazione e qualora comunque non esteso a tutti gli interventi nell'area, potrebbe integrare il reato di abuso d'ufficio";
SOTTOLINEATO che il direttore del Servizio tutela del paesaggio, nella menzionata nota del 10 gennaio 2007, aveva segnalato oltre che profili di illegittimità dell'atto di sospensione dei lavori che gli era stato chiesto di adottare, anche violazioni della legge penale e, segnatamente, dell'articolo 323 del Codice penale, relativo all'abuso d'ufficio;
RILEVATO che, nonostante ciò, l'Assessore ad interim della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, con la nota dell'11 gennaio 2007, prot. n. 19/Gab/XIV.12.2, senza neppure controdedurre in ordine ai rilievi di illegittimità e di illiceità dell'atto adottando sollevati dal direttore del Servizio tutela del paesaggio, ha, comunque, impartito al medesimo direttore del Servizio l'ordine di emanare il provvedimento cautelare di sospensione ed inibizione dei lavori nell'area, nella zona del colle di Tuvixeddu-Tuvumannu nel Comune di Cagliari;
RAMMENTATO che, da oltre un decennio la cosiddetta separazione tra politica e gestione è, ormai, diventata regola generale di distribuzione delle competenze all'interno delle pubbliche amministrazioni;
RAMMENTATO, altresì, che tale separazione è sancita espressamente, per quanto riguarda la Regione Sardegna, dall'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998, il cui 1° comma attribuisce agli organi politici l'esercizio delle funzioni di mero indirizzo politico-amministrativo ed il cui 3° comma attribuisce, in via esclusiva, alla competenza dei dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi di cui i medesimi sono responsabili in via esclusiva e sulla cui adozione l'organo politico non può e non deve interferire;
PRECISATO che le direttive impartite nella vicenda di cui sopra da parte del Presidente della Regione e dell'Assessore ad interim della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport risultano chiaramente illegittime per incompetenza e per violazione degli articoli 8 e 21, comma 5, della legge regionale n. 31 del 1998, in quanto le medesime non contengono nessun indirizzo politico o programma da realizzare, ma sono finalizzate ad imporre al dirigente l'adozione di uno specifico atto di gestione rappresentato dalla sospensione dei lavori nella zona del colle di Tuvixeddu-Tuvumannu nel Comune di Cagliari, atto, questo, che essendo di gestione, rientra, in forza delle menzionate disposizioni normative, nella esclusiva sfera giuridica del dirigente;
RIBADITO, quindi, che l'assetto dei poteri all'interno della Regione è improntato ad una rigida ed effettiva separazione dei rispettivi ruoli, nel senso che, da una parte, i compiti di indirizzo e la definizione degli obiettivi sono attribuiti al potere politico e, dall'altra, gli atti di gestione amministrativa spettano ai dirigenti, cui è attribuita la relativa responsabilità,impegna il Presidente della Regione e l'Assessore ad interim della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
1) a riferire al Consiglio regionale se, effettivamente, come sembrerebbe risultare dagli atti e provvedimenti sopra menzionati, hanno impartito al direttore del Servizio tutela del paesaggio l'ordine di inibire e sospendere i lavori nell'area del colle Tuvixeddu-Tuvumannu, mediante l'adozione di un provvedimento ritenuto illegittimo dalla stesso direttore dell'UTP;
2) in che modo intenderanno fare fronte alle sicure richieste risarcitorie che arriveranno alla Regione Sardegna da parte della società Coimpresa in conseguenza dell'illegittima sospensione dei predetti lavori e in che modo eviteranno che tali richieste ricadano sull'intera collettività;
3) al rispetto del fondamentale principio di separazione tra politica e gestione, sancito dall'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998, in forza del quale l'attività di indirizzo è riservata agli organi di governo e quella di gestione ai dirigenti;
4) ad esercitare i propri poteri di autotutela ritirando le proprie rispettive direttive del 9 gennaio 2007 e dell'11 gennaio 2007 ed annullando, ai sensi dell'articolo 21, comma 8, della legge regionale n. 31 del 1998 la determinazione del direttore dei Servizio tutela del paesaggio di Cagliari n.4 dell'11 gennaio 2007 per motivi di legittimità, evidenziati nella nota del medesimo direttore dell'UTP del 10 gennaio 2007, prot. n. 165.
Cagliari, 27 febbraio 2007