CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

Mozione n. 114

MOZIONE CAPELLI - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - BIANCAREDDU - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - RANDAZZO Alberto - CHERCHI Oscar - GALLUS - DEDONI - RANDAZZO Vittorio - AMADU - PISANO - MORO - SANNA Matteo - CONTU - LICANDRO - CAPPAI - PETRINI - LIORI - CASSANO - RASSU - SANCIU - SANJUST - MURGIONI, sulla delibera della Giunta regionale n. 50/21 del 5 dicembre 2006: "...direttive per la redazione del Piano di utilizzo dei litorali e il rilascio di concessioni demaniali marittime e di zone del mare territoriale", con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 50/21 del 5 dicembre 2006, con la quale sono state approvate le "Direttive per la redazione del Piano di utilizzo dei litorali e il rilascio di concessioni demaniali marittime e di zone del mare territoriale";

RILEVATO che tale delibera di Giunta è stata espressamente adottata in base alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, relativa al "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", la quale, tra l'altro, stabilisce che:
- "In tutti i casi in cui la legge le attribuisce funzioni di programmazione, indirizzo o coordinamento per le materie conferite agli enti locali, la Regione le esercita mediante gli atti di programmazione previsti dalle leggi di settore o, se non previsto e fino al riordino della relativa legislazione, mediante deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. In ogni caso si applicano le procedure di concertazione e di parere previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. l (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali.)", articolo 3, comma 2;
- "Spetta alla Regione la disciplina e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei piani comunali di utilizzazione dei litorali e per il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei comuni", articolo 40, comma 1;
- "Sono attribuite ai comuni le funzioni in materia di:
a) elaborazione ed approvazione dei piani di utilizzazione dei litorali;
b) concessioni, sui beni del demanio marittimo o la navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione", articolo 41, comma 1, lettere a) e b);

ACCERTATO quindi che, in base alle trascritte norme regionali, i comuni devono redigere i Piani di utilizzo dei litorali (PUL) e rilasciare ai privati le concessioni demaniali sulla base degli indirizzi e delle direttive fissate dalla Giunta regionale, la quale, appunto, nello stabilire le direttive, deve rispettare le procedure di concertazione e di parere di cui alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. l;

SEGNALATO, peraltro, che la stessa Giunta regionale, nella delibera n. 50/21 del 5 dicembre 2006, riconosce che le funzioni di indirizzo e programmazione per le materie conferite agli enti locali devono essere esercitate dalla Regione "secondo le procedure di cui all'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1";

RILEVATO che il menzionato articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 stabilisce che:
- "sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali: gli atti di indirizzo e coordinamento, ove previsti dalla legge, delle funzioni amministrative a qualsiasi titolo conferite agli enti locali", comma 1;
- "in caso di urgenza, la Giunta regionale può provvedere senza la previa intesa di cui al comma 1", comma 3;

APPURATO dunque che, in base al combinato disposto delle sopra richiamate leggi regionali, le direttive per la redazione dei PUL dovevano essere adottate dalla Giunta regionale previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, Conferenza alla quale avrebbero dovuto partecipare, oltre che il Presidente della Regione e gli Assessori regionali degli enti locali, finanze e urbanistica e della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, anche i rappresentanti degli enti locali, e cioè dieci componenti del Consiglio delle autonomie locali, nonché i presidenti regionali dell'ANCI, dell'UPS, dell'UNCEM, dell'AICCRE, della Lega delle autonomie e dell'ASEL;

RILEVATO tuttavia che, come risulta dalla delibera di Giunta n. 50/21 del 5 dicembre 2006, le direttive per la redazione dei PUL sono state approvate dalla Giunta regionale senza raggiungere la necessaria preventiva intesa all'interno della Conferenza permanente Regione-enti locali, avendo la Giunta regionale deliberato di sottoporre le direttive alla predetta Conferenza solo dopo averle approvate;

RIBADITO che, in realtà, l'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, espressamente richiamato dalla Giunta regionale nella delibera del 5 dicembre 2005, prevedeva chiaramente che la Giunta regionale poteva fissare le direttive per la redazione dei PUL solo dopo avere raggiunto l'intesa in sede di Conferenza e che, soltanto "in caso d'urgenza", la Giunta avrebbe potuto provvedere "senza la previa intesa";

CONSTATATO che, nella delibera di Giunta n. 50/21 del 5 dicembre 2006, non sono indicate le ragioni d'urgenza che sole potevano giustificare la fissazione delle direttive sui PUL da parte della Giunta senza il raggiungimento di una preventiva intesa coi rappresentanti degli enti locali, come imposto dalla legge regionale n. 1 del 2005;

SEGNALATO che il solo fatto che, nella delibera di Giunta n. 50/21 del 5 dicembre 2006, non siano state indicate le necessarie "ragioni d'urgenza", inficia di per sè la medesima delibera;

PRECISATO, peraltro, che comunque, tali ragioni d'urgenza non sussistono affatto, tenuto conto della natura meramente programmatoria e di indirizzo della delibera della Giunta regionale del 5 dicembre 2006;

RILEVATO, inoltre, sotto altro profilo, che l'articolo 11, comma 2, delle direttive approvate dalla Giunta regionale con la deliberazione del 5 dicembre 2006 di cui sopra, prevede che "con l'entrata in vigore del PUL tutte le concessioni assentite precedentemente a tale data dovranno essere uniformate al nuovo Piano di utilizzo dei litorali";

SEGNALATO che il precedente articolo 7 delle medesime direttive stabilisce che le aree oggetto di concessione demaniale marittima potranno avere un fronte mare (dimensione nella direzione parallela alla linea di battigia) non superiore ai 50 metri ed una profondità massima di 8 metri per un totale di 400 metri quadri, estensione, questa, che, all'evidenza, è inadeguata ed insufficiente per la maggior parte di alberghi, stabilimenti balneari e altre strutture similari, ai cui titolari sono state già da tempo rilasciate le relative concessioni demaniali e che, per avviare la propria attività, hanno fatto affidamento su concessioni demaniali assentite in relazione ad aree ben più estese;

EVIDENZIATO che, prevedendo che le concessioni demaniali già legittimamente rilasciate a suo tempo ai privati debbano automaticamente essere adeguate alle sopra indicate prescrizioni del PUL, la Giunta regionale sta incidendo su situazioni giuridiche consolidate e su diritti acquisiti di imprenditori privati, i quali, facendo legittimo affidamento su precedenti provvedimenti concessori rilasciati dalle competenti amministrazioni, hanno investito ingenti risorse umane e finanziarie;

RIMARCATO che, ancora una volta, la Regione Sardegna, asserendo di voler perseguire interessi pubblici, si disinteressa totalmente degli altrettanto rilevanti interessi privati dei cittadini e dei loro diritti acquisiti, senza neppure motivare in ordine alla scelta di sacrificare la sfera giuridica del privato e senza comparare, quindi, l'interesse di cui è portatore il cittadino con quello che intende perseguire l'Amministrazione, al fine di trovare le soluzioni meno pregiudizievoli per situazioni giuridiche private consolidatesi;

SEGNALATO che, in conseguenza delle prescrizioni dei PUL imposte dalla Giunta regionale con le direttive di cui sopra, molti concessionari demaniali saranno costretti ad abbandonare la propria attività imprenditoriale che, proprio alle luce di tali prescrizioni, risulterà sicuramente antieconomica, con i conseguenti gravissimi danni al settore turistico, danni, questi, che si aggiungono a quelli già prodotti - e che sono destinati ad aumentare sensibilmente - con l'approvazione del Piano paesaggistico regionale, che ha di fatto bloccato qualsiasi attività edificatoria nelle zone turistiche,

impegna il Presidente della Regione, la Giunta regionale e
l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

1) al rispetto delle norme contenute nella legge regionale 12 giugno 2006, n. 9;
2) al rispetto delle norme contenute nella legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1;
3) al rispetto delle funzioni e del ruolo degli enti locali, coinvolgendoli nei relativi procedimenti, evitando, così, di continuare a frustrare le loro prerogative e funzioni espressamente riconosciute sia a livello costituzionale sia dalla stessa normativa regionale;
4) al rispetto delle situazioni giuridiche consolidate dei cittadini, la cui sfera di interessi viene costantemente sacrificata ingiustamente ed ingiustificatamente, senza che venga neppure effettuata, da parte dell'Amministrazione regionale, una comparazione tra l'interesse pubblico che la Giunta afferma di perseguire e quello privato leso dai provvedimenti regionali;
5) ad annullare, pertanto, in autotutela, la delibera n. 50/21 del 5 dicembre 2006, riattivando il procedimento per l'adozione delle direttive e degli indirizzi con il necessario ed obbligatorio coinvolgimento dei rappresentanti degli enti locali e degli operatori di settore.

Cagliari, 18 gennaio 2007