CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAMozione n. 111
MOZIONE CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - MILIA - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - GALLUS - DEDONI - PISANO - MORO - SANNA Matteo - CONTU - LICANDRO - PETRINI - LIORI - CASSANO - RASSU - SANCIU - SANJUST - MURGIONI sulla delibera n. 51/16 del 12 dicembre 2006 - Bando di gara per la cessione al fine di riqualificare e riutilizzare per la valorizzazione turistica le aree degradate di particolare interesse paesaggistico prospicienti il mare in Comune di Sant'Antioco (Provincia Sulcis Iglesiente), con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, ha adottato la deliberazione n. 51/16 del 12 dicembre 2006, nella quale si legge, tra l'altro che:
- "Il Presidente informa la Giunta che nell'ambito delle indicazioni programmatiche del governo regionale sono stati individuati alcuni obiettivi di recupero e valorizzazione dell'ingente patrimonio regionale e delle aree degradate da destinare allo sviluppo di attività produttive, turistico-ricreative legate ai caratteri storici identitari dei luoghi e delle popolazioni insediate.
- La Regione intende adempiere a questi obiettivi in piena sintonia con le istituzioni locali condividendo l'obiettivo primario di uno sviluppo integrato dei territori attraverso la bonifica e il riuso di tale patrimonio precedentemente sfruttato da attività minerarie, di cava e industriali e ora in stato di degrado ambientale e di complessivo abbandono.
- In questo quadro, si è inteso avviare un ulteriore progetto di riqualificazione e trasformazione di siti di particolare interesse facenti parte del territorio di Sant'Antioco Provincia del Sulcis Iglesiente caratterizzato da una bassa offerta ricettiva e da un elevato tasso di disoccupazione";
PRESO ATTO che, con la medesima deliberazione di Giunta n. 51/16, è stato determinato di cedere, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, due compendi che dovranno formare oggetto del menzionato progetto di riqualificazione e trasformazione, compendi, questi, scelti ed individuati dal Presidente della Regione (uno di proprietà di Palmas Cave e l'altro di proprietà di Seamag);
RILEVATO che, nella medesima deliberazione, la Giunta non si è limitata a fornire i predetti obiettivi ed indirizzi per il recupero e la valorizzazione di aree degradate, ma ha, altresì, approvato lo "schema di bando" di gara per la cessione dei predetti due compendi;
CONSIDERATO che il predetto "schema di bando" di gara approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente contiene l'indicazione dettagliata:
- del criterio di aggiudicazione della gara che dovrà essere indetta;
- dei requisiti di partecipazione alla gara medesima;
- del punteggio massimo attribuibile per l'offerta dei partecipanti, prevedendo, altresì, gli elementi di valutazione della medesima ed il relativo peso percentuale;
- delle modalità di svolgimento della gara;
RAMMENTATO che, da oltre un decennio la cosiddetta separazione tra politica e gestione è, ormai, diventata regola generale di distribuzione delle competenze all'interno delle pubbliche amministrazioni;
RAMMENTATO, ALTRESÌ, che tale separazione è sancita espressamente, per quanto riguarda la Regione Sardegna, dall'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, il cui comma 1 attribuisce agli organi politici l'esercizio delle funzioni di mero indirizzo politico-amministrativo ed il cui comma 3 attribuisce, in via esclusiva, alla competenza dei dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, atti e provvedimenti di cui i medesimi sono responsabili in via esclusiva;
CONSIDERATO che, tra gli atti di gestione di competenza dei dirigenti, rientra sicuramente anche l'approvazione dei bandi di gara;
RIBADITO, quindi, che l'assetto dei poteri all'interno della Regione è improntato ad una rigida ed effettiva separazione dei rispettivi ruoli, nel senso che, da una parte, i compiti di indirizzo e la definizione degli obiettivi sono attribuiti al potere politico e, dall'altra, gli atti di gestione amministrativa spettano ai dirigenti, cui è attribuita la relativa responsabilità;
EVIDENZIATO che, con la menzionata deliberazione n. 51/16 del 12 dicembre 2006, la Giunta regionale, non solo ha fissato gli obiettivi da raggiungere consistenti nella valorizzazione di aree degradate all'interno del territorio regionale, ma, invadendo le competenze ed i poteri di gestione dei dirigenti, ha altresì approvato lo schema di bando, fissando i requisiti di partecipazione alla indicenda gara, le modalità di distribuzione del punteggio delle offerte e di svolgimento della gara, di guisa che il dirigente che dovrà indire la gara non potrà fare altro che prendere atto della decisione della Giunta, senza poter esercitare sugli atti di sua esclusiva competenza il relativo potere attribuitogli dalla legge, poiché ad esso si è sostituita la Giunta regionale;
RILEVATO, in definitiva, che la menzionata deliberazione di Giunta appare illegittima per incompetenza dell'organo che l'ha adottata, nonché per violazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998;
SEGNALATO che, a parte i profili di illegittimità sopra evidenziati, la medesima deliberazione di Giunta n. 51/16 appare, altresì, illegittima, essendo stata la medesima adottata su proposta del Presidente della Regione Sardegna, laddove la materia oggetto della deliberazione stessa rientra in realtà nella competenza dell'Assessore dell'industria, il quale solo, quindi, avrebbe potuto formulare la relativa proposta;
EVIDENZIATO che l'eventuale provvedimento di aggiudicazione della gara da indire potrà essere oggetto di impugnazione da parte dei partecipanti non vincitori, per illegittimità derivata dalla menzionata deliberazione di Giunta n. 51/16 del 12 dicembre 2006,impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale
1) al rispetto del fondamentale principio di separazione tra politica e gestione, sancito dall'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998, in forza del quale l'attività di indirizzo è riservata agli organi di governo e quella di gestione ai dirigenti;
2) al rispetto della distribuzione di competenze tra i vari organi politici e, segnatamente, tra il Presidente della Regione e gli Assessori, come previsto dalla legge regionale n. 1 del 1977;
3) ad esercitare i propri poteri di autotutela ritirando la deliberazione di Giunta n. 51/16 del 12 dicembre 2006 perché affetta dai vizi di legittimità sopra esposti.
Cagliari, 9 gennaio 2007