CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAMozione n. 109
MOZIONE CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - BIANCAREDDU - MILIA - FARIGU - DIANA - GALLUS - DEDONI - PISANO - MORO - AMADU - RANDAZZO Alberto - CONTU - LICANDRO - PETRINI - RANDAZZO Vittorio - LIORI - CASSANO - RASSU - SANCIU - SANJUST sul decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 316 del 26 febbraio 2003, modificato dal decreto n. 83 del 1° luglio 2005, con il quale è stato indetto un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 10 posti di funzionario consiliare; avviso di reclutamento presso il Consiglio regionale, pubblicato nel BURAS il 18 agosto 2006, inerente una selezione per l'assunzione, a tempo determinato, per periodi di sei mesi, di n. 10 funzionari consiliari, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 316 del 26 febbraio 2003, modificato dal decreto n. 83 del 1° luglio 2005, con il quale è stato indetto un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 10 posti di funzionario consiliare;
VISTO, altresì, che nelle more dell'espletamento di tale concorso a tempo indeterminato, il Consiglio regionale, con l'avviso di reclutamento pubblicato nel BURAS il 18 agosto 2006, ha indetto una selezione per l'assunzione a tempo determinato, per periodi di sei mesi, di n. 10 funzionari consiliari;
RILEVATO che tale avviso di reclutamento contiene la seguente clausola preclusiva della partecipazione alla selezione stessa: "non potranno partecipare alla selezione per l'assunzione a tempo determinato coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione di 10 funzionari consiliari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio n. 316 del 26 febbraio 2003, modificato con decreto n. 83 del 1° luglio 2005";
RILEVATO, inoltre, che le ragioni della trascritta clausola si rinvengono nella deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 4 agosto 2006, n. 81, ove si legge che è "opportuno prevedere di non far partecipare alle prove selettive ed alla precedente procedura di costituzione delle graduatorie da cui attingere i candidati per tali prove, chi abbia presentato domanda di partecipazione al pubblico concorso per l'assunzione di dieci funzionari consiliari citato, in quanto si verrebbe ad avvantaggiare immotivatamente nell'espletamento delle prove concorsuali pubbliche, chi abbia già prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione consiliare e ne conosca, tra l'altro, il funzionamento e le relative normative di riferimento";
CONSIDERATO che la predetta clausola di preclusione dalla partecipazione alla selezione a tempo determinato appare illegittima per violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, nonché del diritto, costituzionalmente garantito, del cittadino di partecipazione a qualsiasi pubblico concorso, nell'ipotesi in cui abbia i titoli e requisiti richiesti, e lede, altresì, l'interesse pubblico dell'Amministrazione alla più ampia partecipazione dei candidati ad un concorso e a selezionare i maggiormente meritevoli;
RILEVATO, inoltre, sotto altro profilo, che, con la medesima clausola, il Consiglio regionale sta precludendo la partecipazione alla selezione in questione, adducendo, in sostanza, il rischio che al concorso a tempo indeterminato partecipino eventuali vincitori della medesima selezione a tempo determinato, i quali, prestando attività lavorativa presso il Consiglio regionale prima dell'espletamento delle prove del predetto concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, acquisiranno, con tale esperienza lavorativa, maggiore preparazione e professionalità;
EVIDENZIATO che, in realtà, il fine che deve perseguire una amministrazione pubblica, quando indice un pubblico concorso, è esattamente opposto a quello che emerge dal contenuto dell'avviso di reclutamento, essendo quello di selezionare i candidati più preparati allo scopo di assumere, quindi, i soggetti dotati di maggiori capacità professionali e culturali, con la conseguenza che l'ipotetica maggiore preparazione di un candidato non può mai essere ostacolo alla partecipazione ad un concorso, perché il primario interesse dell'amministrazione è quello di scegliere gli "elementi migliori";
RILEVATO, peraltro, che, al di là dei profili sopra indicati, la clausola di preclusione contenuta nell'avviso di reclutamento è, comunque, contraddittoria, in quanto lo stesso Consiglio regionale:
- nel bando del concorso a tempo indeterminato favorisce coloro che già prestano lavoro presso il medesimo Consiglio regionale riservando ai medesimi, se idonei, un terzo dei posti messi a concorso (cfr. comma 2 dell'articolo 1 del decreto n. 316 del 2003) e non facendo loro svolgere la prova preselettiva (comma 3 dell'articolo 1 del decreto n. 316 del 2003);
- nell'avviso di reclutamento pubblicato il 18 agosto 2006 viene attribuito punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, per il servizio prestato indistintamente con rapporto di lavoro a tempo determinato e, dunque, non essendoci nessuna specificazione, anche per quello eventualmente prestato presso il Consiglio regionale, confermando, così, che è meritevole di tutela colui che, avendo maturato precedentemente esperienze lavorative, si presume più preparato degli altri;SEGNALATO, comunque, che, come si legge nel BURAS n. 41 del 14 dicembre 2006, è stata già pubblicata la raccolta dei quesiti dalla quale saranno estratti quelli oggetto della prova preselettiva del concorso a tempo indeterminato bandito con decreto n. 313 del 2003 e che, pertanto, risulta imminente l'espletamento delle relative prove concorsuali, con la conseguenza che è venuta meno l'esigenza di assumere 10 funzionari consiliari a tempo determinato,
riconosce
- il diritto costituzionale di ciascun cittadino, che abbia i titoli ed i requisiti richiesti, alla partecipazione alle pubbliche selezioni, senza che possa essere d'ostacolo a tale partecipazione l'ipotetica maggiore preparazione del medesimo;
- la necessità che, nell'espletamento delle pubbliche selezioni, il Consiglio regionale persegua soltanto il fine di selezionare i candidati più preparati allo scopo di assumere, quindi, coloro che siano dotati di maggiori capacità professionali e culturali, non ponendo preclusioni alla partecipazione alle selezioni indette dal medesimo Consiglio regionale sul rilievo della eventuale maggiore preparazione di alcuni partecipanti alle selezioni stesse,a tal fine impegna il Presidente del Consiglio regionale
ad attivarsi affinché, per tutte le ragioni sopra esposte, non venga dato ulteriore corso alla procedura avviata con l'avviso di reclutamento pubblicato sul BURAS il 18 agosto 2006 e, in ogni caso, ad attivarsi affinché venga modificato il medesimo avviso di reclutamento eliminando la illegittima clausola preclusiva della partecipazione al concorso stesso in esso contenuta.
Cagliari, 22 dicembre 2006