CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

Mozione n. 108

MOZIONE CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - BIANCAREDDU - MILIA - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - GALLUS - DEDONI - PISANO - MORO - AMADU - RANDAZZO Alberto - SANNA Matteo - CONTU - LICANDRO - PETRINI - RANDAZZO Vittorio - LIORI - CASSANO - RASSU - SANCIU - SANJUST - MURGIONI sulla deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2005, n. 37/5, avente ad oggetto "L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 29. Nomina Direttore Generale della Presidenza della Regione", con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA:
- la deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2005, n. 37/5, avente ad oggetto "L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 29. Nomina Direttore Generale della Presidenza della Regione";
- la deliberazione della Giunta regionale del 26 agosto 2005, n. 40/11, avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica";
- ancora, la deliberazione di Giunta del 14 marzo 2006, n. 10/1, avente ad oggetto "Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Nomina del Direttore Generale";

RAMMENTATO che, con ricorso notificato il 15 giugno 2006, l'organizzazione sindacale SDIRS-DIRER ha convenuto in giudizio l'Amministrazione regionale per comportamento antisindacale, poiché le predette deliberazioni stabilivano nuovi "criteri generali per l'affidamento, mutamento e revoca di incarichi dirigenziali" e, pertanto, le medesime dovevano essere comunicate, prima della loro adozione, alle organizzazioni sindacali, secondo quanto imposto dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 31 del 1998 e dall'articolo 4 del CCRL dei dirigenti del 22 novembre 2000;

RILEVATO che il Tribunale di Cagliari, con decreto n. 15/06, in accoglimento del menzionato ricorso, ha dichiarato 1'antisindacalità del comportamento tenuto dalla Regione e ha ordinato alla medesima Regione sarda di sospendere l'efficacia delle deliberazioni in oggetto e dei conseguenti atti già adottati in esecuzione della stessa, precisando che l'eventuale ripristino dell'efficacia del provvedimento sospeso potrà aver luogo solo a seguito del completo espletamento delle procedure previste dagli articoli 4 e seguenti del CCRL citato;

PRESO ATTO che, successivamente alla menzionata pronunzia del Tribunale civile - Sezione lavoro, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 45/31 del 7 novembre 2003, ha stabilito di:
- confermare integralmente l'intendimento di attribuire gli incarichi di cui alle citate deliberazioni n. 37/5 del 29 luglio 2005, n. 40/11 del 26 agosto 2005 e n. 10/1 del 14 marzo 2006 di nomina dei dirigenti esterni;
- deliberare di sospendere l'efficacia delle medesime deliberazioni fino agli adempimenti disposti dal provvedimento del tribunale;
- dare mandato all'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione affinché venissero tempestivamente attivate le procedure di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali in relazione alle citate deliberazioni;

PRESO ATTO che l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, con nota prot. n. 4/455 del 17 novembre 2006 ha provveduto ad informare l'organizzazione sindacale SDIRS-DIRER del contenuto della deliberazione n. 45/321 del 2 novembre 2006;

RILEVATO che, in data 29 novembre 2006, l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, con decreti n. 978/P, n. 979/P e n. 980/P, ha disposto che "con effetto immediato" venisse sospesa l'efficacia dei propri decreti n. 788/P del 1° agosto 2005, n. 217/P del 23 marzo 2006 e n. 903/P del 31 agosto 2005 con i quali erano state conferite le funzioni di direttori generali ai predetti dirigenti esterni;

CONSTATATO che, con la deliberazione di Giunta n. 50/1 del 5 dicembre 2006, sono state convalidate, con efficacia ex tunc, cioè retroattivamente, le predette deliberazioni n. 37/5 del 29 luglio 2005, n. 40/11 del 26 agosto 2005 e n. 10/1 del 14 marzo 2006, nonché gli atti adottati nelle more dell'adozione del decreto assessoriale conseguente alla citata deliberazione di sospensione e ciò al dichiarato fine di "garantire la continuità dell'azione amministrativa, senza soluzioni di continuità, evitando possibili profili di illegittimità dei provvedimenti e degli atti adottati nelle more, sotto il profilo dell'incompetenza dell'organo dirigenziale";

RILEVATO che, tuttavia, in tal modo, convalidando con efficacia ex tunc le deliberazioni di nomina dei dirigenti esterni, la cui efficacia era stata sospesa dal Tribunale civile - Sezione lavoro, la Giunta regionale, da una parte, sta eliminando di qualsiasi significato le norme che attribuiscono alle organizzazioni sindacali il potere di far valere il comportamento antisindacale dell'Amministrazione e, dall'altra, sta privando di qualunque rilevanza una pronunzia del giudice caducatoria o sospensiva di un provvedimento;

EVIDENZIATO che l'adozione di un atto amministrativo, nella misura in cui intende attribuire retroattivamente validità ed efficacia ad un provvedimento per il quale un giudice ha negato quella validità ed efficacia, costituisce palese violazione della pronunzia di quel giudice;

RIBADITO che l'Amministrazione non può provvedere attribuendo efficacia retroattiva ad un provvedimento che il giudice competente ha annullato o ha sospeso, in quanto il relativo atto sarebbe in palese contrasto con tutto il sistema della giustizia, per il quale l'Amministrazione non può, in autotutela, sostituire le sue scelte a quelle fatte dal giudice che si è pronunziato sulla validità e/o efficacia di quel provvedimento;

EVIDENZIATO che, per le ragioni sopra esposte, la deliberazione di Giunta del 5 dicembre 2006, n. 50/1, con la quale sono state convalidate retroattivamente le nomine dei dirigenti sospese dal Tribunale del lavoro è sicuramente illegittima;

CONSIDERATO che, a ben vedere, l'interesse pubblico che la Giunta regionale afferma essere sotteso alla menzionata deliberazione n. 50/1 avrebbe dovuto suggerire all'Amministrazione regionale di assicurarsi e garantire che i dirigenti esterni, le cui nomine sono state sospese dal Tribunale del lavoro, non adottassero nessun provvedimento amministrativo;

SEGNALATO che tale comportamento della Regione rischia di provocare l'insorgere di una molteplicità di contenziosi, posto che i provvedimenti adottati dai menzionati dirigenti esterni potranno essere impugnati - sia se conclusivi di un procedimento, sia se costituiscono atti presupposti del provvedimento finale - su iniziativa di chiunque ritenga tali atti illegittimi e lesivi delle proprie situazioni giuridiche soggettive;

PRECISATO che, in realtà, il tentativo fatto dalla Giunta regionale di porre rimedio alla situazione dalla medesima creata appare inutile, posto che anche la deliberazione del 5 dicembre 2006 - di convalida retroattiva delle nomine dei dirigenti esterni - in quanto illegittima, ben potrà essere oggetto di impugnativa, unitamente ai provvedimenti adottati dai medesimi dirigenti esterni (sia se definitivi di un procedimento sia se presupposti del provvedimento finale) e che, pertanto, l'avere adottato la predetta deliberazione di Giunta del 5 dicembre 2006 non potrà comunque eliminare, come si legge nella medesima deliberazione, i "possibili profili di illegittimità dei provvedimenti e degli atti adottati nelle more, sotto il profilo dell'incompetenza dell'organo dirigenziale";

RAMMENTATO che la Giunta regionale non è nuova ad assumere comportamenti antisindacali, posto che, già in precedenza, il Tribunale civile di Cagliari - Sezione lavoro, con il decreto n. 13/04 aveva sospeso l'efficacia di un'altra deliberazione della Giunta regionale (la n. 40/13 del 28 settembre 2004, avente ad oggetto "Direttive generali per lo svolgimento dell'attività amministrativa in materia di assegnazione di dirigenti alle dirette dipendenze degli organi di direzione politica"), appunto per condotta antisindacale, non essendo stata la medesima comunicata preventivamente alle organizzazioni sindacali,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

- al rispetto del diritto di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali e, in generale, delle prerogative delle medesime organizzazioni;
- ad annullare, in via di autotutela, la deliberazione di Giunta n. 50/1 del 5 dicembre 2006;
- ad adottare, anche in via di autotutela, avvalendosi dei poteri attribuiti dalla legge, ogni provvedimento volto ad evitare l'insorgere dei sicuri contenziosi derivanti dal comportamento assunto nella vicenda di cui sopra e dall'avere consentito, pur in presenza di una precisa pronunzia del giudice, l'adozione di atti da parte di dirigenti dell'Amministrazione le cui nomine erano state sospese e, quindi, non erano efficaci.

Cagliari, 22 dicembre 2006