CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

Mozione n. 107

MOZIONE CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - BIANCAREDDU - MILIA - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - GALLUS - DEDONI - PISANO - MORO - AMADU - RANDAZZO Alberto - SANNA Matteo - CONTU - LICANDRO - PETRINI - RANDAZZO Vittorio - LIORI - CASSANO - RASSU - SANCIU - SANJUST - MURGIONI sui bandi di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 medici della categoria D; n. 4 funzionari amministrativi - Area dei beni culturali e del patrimonio storico, artistico ed archeologico; n. 6 funzionari amministrativi con competenze in marketing della categoria D - livello retributivo D1 - Area economico-finanziaria e dello sviluppo del territorio; n. 5 funzionari amministrativi con competenze in mercato del lavoro e formazione professionale della categoria D - Livello retributivo D1 - Area economico-finanziaria e dello sviluppo del territorio, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che l'Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione ha bandito i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:
- n. 2 medici della categoria D - livello retributivo D1 - Area economico-finanziaria e dello sviluppo del territorio;
- n. 4 funzionari amministrativi con competenze in conservazione e gestione del patrimonio storico e culturale - categoria D - livello retributivo D1 - Area dei beni culturali e del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
- n. 6 funzionari amministrativi con competenze in marketing - categoria D - livello retributivo D1 - Area economico-finanziaria e dello sviluppo del territorio;
- n. 5 funzionari amministrativi con competenze in mercato del lavoro e formazione professionale - categoria D - livello retributivo D1 - Area economico-finanziaria e dello sviluppo del territorio;

EVIDENZIATO che i bandi dei concorsi di cui sopra, che richiamano tra l'altro il decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, stabiliscono che gli esami si articolano in una sola prova scritta consistente in un questionario a risposta sintetica ed in un colloquio interdisciplinare;

RILEVATO che la materia delle assunzioni agli impieghi nell'Amministrazione regionale è disciplinata dagli articoli 52 e seguenti del titolo V della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;

RILEVATO, altresì, in particolare, che il comma 3 dell'articolo 53 della citata legge regionale prevede che "i contenuti dei bandi di concorso ... la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove e delle eventuali prove preselettive ... sono stabiliti da apposito regolamento. Nelle more della sua approvazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994";

CONSTATATO che, ad oggi, nessun regolamento è stato adottato dalla Regione Sardegna e che, pertanto, nella disciplina dei concorsi per l'assunzione agli impieghi nell'Amministrazione regionale, devono trovare applicazione le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994;

VISTI il comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che i concorsi per esame devono consistere: "a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale", nonché il comma 2 del medesimo articolo 7, che consente che "i bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica";

VISTO, inoltre, il comma 3 dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, il quale stabilisce che, in caso di concorsi per titoli ed esami, le prove d'esame devono svolgersi secondo le modalità stabilite nell'articolo 7 sopra trascritto;

CHIARITA, dunque, la persistente attualità del richiamo, contenuto nell'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998, al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, il quale impone che le procedure concorsuali finalizzate alla selezione delle qualifiche professionali più elevate (laureati) si svolgano necessariamente attraverso due prove scritte ed una prova orale;

EVIDENZIATO che la scelta del legislatore regionale del 1998 di richiamare il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 è sicuramente conforme ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto la redazione di due prove scritte rappresenta un criterio di selezione sicuramente idoneo ai fini della valutazione della preparazione professionale di candidati destinati ad essere inseriti, con qualifiche di alto livello, nei ruoli dell'Amministrazione regionale;

PRESO ATTO che l'articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (richiamato nei menzionati bandi dei concorsi indetti dall'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione), il quale dispone che: "Il rinvio disposto dai commi 1 e 3 dell'art. 53 della legge regionale n. 31 del 1998 al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 è da intendersi riferito anche alle sue successive modificazioni e comunque al complesso delle norme statali vigenti in materia concorsuale, la cui compatibilità con le norme regionali va verificata anche in relazione alle modalità di esperimento delle prove, che sono definite col decreto di indizione del concorso, secondo i criteri del comma 3 dell'art. 52 della medesima legge regionale", nulla ha innovato, rispetto a quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, nella disciplina dei concorsi per l'assunzione di laureati in quanto:
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 non è stato "successivamente" modificato;
- il richiamato "complesso delle norme statali vigenti in materia concorsuale" non prevede una disciplina delle prove concorsuali diversa da quella stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, il quale, quindi, continua tutt'oggi a dovere trovare applicazione da parte dell'Amministrazione regionale;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 è sicuramente compatibile sia con il comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998 che stabilisce: "il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscono l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento ....", sia con l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui "..le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai principi di...economicità e celerità", in quanto i predetti principi sono proprio quelli che hanno ispirato il medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, come si legge al comma 2 dell'articolo 1 del menzionato regolamento, il quale, appunto, stabilisce espressamente: "il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento... ";

ACCERTATO, quindi, che la Regione Sardegna, nell'espletamento dei concorsi per laureati, era tenuta al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e che, invece, i bandi dei concorsi di cui sopra, prevedendo che gli esami consistano in una unica prova scritta, consistente per di più in quiz a risposta multipla e non già in un elaborato, si pongono in contrasto con la disciplina, contenuta nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994;

SEGNALATO che il TAR Sardegna, con la sentenza n. 1015 dell'8 agosto 2003, ha già avuto modo di pronunziarsi nella presente materia concorsuale, statuendo che, nella Regione Sardegna, l'assunzione del personale appartenente alla categoria D deve avvenire secondo le modalità prescritte nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e, quindi, con la previsione nei relativi bandi di due prove scritte;

EVIDENZIATO che il TAR Sardegna, con la predetta sentenza, ha annullato gli atti di un concorso indetto dalla Regione Sardegna che consentiva invece che l'esame del concorso medesimo si esaurisse in una sola prova scritta consistente in quiz, perché in contrasto con quanto stabilito dal citato decreto del Presidente della Repubblica,

impegna l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione

al rispetto delle norme stabilite dagli articoli 52 e seguenti della legge regionale n. 31 del 1998 in materia di "assunzione agli impieghi" nell'Amministrazione regionale, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle prove d'esame ed ad esercitare i poteri di cui al comma 8 dell'articolo 21 della medesima legge regionale n. 31 del 1998, annullando d'ufficio le determinazioni dirigenziali di indizione dei concorsi di cui sopra per motivi di legittimità, sussistendo un interesse pubblico attuale al loro annullamento.

Cagliari, 22 dicembre 2006