CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

Mozione n. 66

MOZIONE DIANA - LA SPISA - OPPI - MURGIONI - VARGIU - PISANO - ARTIZZU - LIORI - MORO - SANNA Matteo - RANDAZZO - CAPPAI - CAPELLI - GALLUS - RASSU - CUCCU Franco Ignazio - FLORIS Mario - AMADU - CHERCHI Oscar - LADU - BIANCAREDDU - PETRINI - MILIA - LOMBARDO - CONTU sulla necessità di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 53/36 del 17 novembre 2005.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 53/26 del 17 novembre 2005, la Giunta regionale ha predisposto un bando di gara internazionale per la riqualificazione e trasformazione di ambiti di particolare interesse paesaggistico del Parco geominerario della Sardegna, con riferimento ai siti del territorio dell'Iglesiente e di Arbus facenti parte del Parco geominerario;

- la deliberazione ha proposto un primo bando da esperire con gara internazionale riguardante due lotti di intervento: il primo di Masua e Monte Agruxiau per complessivi 160.000 metri cubi, il secondo di Ingurtosu, Pitzinurri e Naracauli per complessivi 100.000 metri cubi;

la procedura di gara è finalizzata alla selezione di soggetti qualificati operanti nel settore immobiliare o alberghiero e dovrà prevedere l'accertamento dei requisiti d'impresa, gli elaborati di progetto, il prezzo o la proposta di concessione pluriennale con canone concessorio. Le attività riguardanti la bonifica saranno oggetto di apposito accordo di programma fra la società aggiudicataria, IGEA Spa, e la Regione. L'iniziativa dovrà prevedere la ristrutturazione urbanistica degli immobili esistenti e i concorrenti potranno altresì avanzare specifiche e puntuali richieste di interventi pubblici riguardanti i livelli di competenza pubblica in ordine alla realizzazione delle infrastrutture generali;

- nei compendi oggetto del bando saranno possibili interventi di strutturazione alberghiera ricettiva con annessi centri di benessere, strutture sportive e per il golf, interventi di miglioramento ambientale e di forestazione, strutture di supporto alla fruizione turistica dei siti di archeologia industriale eventualmente insistenti su tali aree;

- la gara si svolgerà secondo procedura negoziata privata distinta in due fasi, la prima per la presentazione della documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità dei soggetti partecipanti, la seconda per la presentazione di tre buste contenenti il progetto, l'indicazione dell'offerta, l'identificazione del soggetto proponente;

- il bando di gara afferma testualmente: "Nella fase di preselezione la Regione sarda, attraverso adeguati organismi valutatori, procede a suo insindacabile giudizio" a selezionare un numero di soggetti non superiore a sei, con la più ampia facoltà di modificare tale soglia in relazione alla quantità e qualità delle proposte intervenute;

- al termine della fase di preselezione la Regione provvede a invitare i soggetti ammessi alla partecipazione alla seconda fase e, al termine della fase di valutazione la Regione "si riserva di scegliere quella complessivamente più vantaggiosa per gli interessi della Regione";

- la valutazione progressiva delle candidature, dei progetti e delle offerte è effettuata da un apposito organismo composto dal direttore generale della Presidenza della Regione, dal direttore generale della pianificazione urbanistica e territoriale e della vigilanza edilizia, dal direttore generale dell'ambiente, dal direttore del Centro regionale di programmazione e dal direttore del Parco geominerario; da tre esperti da nominare da parte della Giunta fra professionalità nel campo della pianificazione, del paesaggio, del turismo e nelle materie giuridiche connesse;

RITENUTO che:

- il bando, anche con il ricorso alla procedura negoziata privata, attribuisce quindi alla Regione e sostanzialmente al Presidente della Regione, l'insindacabile giudizio in ordine alla selezione dei concorrenti e alla valutazione dei progetti, in ordine alla scelta del contraente aggiudicatario, tanto che l'organismo di valutazione è composto da funzionari della Regione e i tre esperti (a loro volta scelti dalla Regione) si trovano in posizione di assoluta minoranza, quindi privi di possibilità di intervento nella scelta;

- è praticamente preclusa ogni possibilità di iniziativa da parte del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. La partecipazione del direttore generale del Parco all'organismo di valutazione, né soddisfa né rispetta le prerogative del Parco come previste dal decreto 16 ottobre 2001, istitutivo del Parco. Infatti tale decreto attribuisce al Parco, attraverso i componenti degli organi direttivi, la finalità di "assicurare la conservazione e valutazione del patrimonio tecnico, scientifico, storico-culturale ed ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio", nonché la competenza (a) a recuperare e conservare i territori e (b) il patrimonio di archeologia industriale; (c) a proteggere e conservare gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attività industriale nonché (d) le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie; (e) a promuovere e sostenere attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare; (f) a promuovere, sostenere e sviluppare centri di ricerca di eccellenza di livello internazionale; (g) a collaborare con gli enti locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere alla creazione, nel territorio del Parco, di un nuovo processo integrato di sviluppo sostenibile; (h) di curare, d'intesa con gli enti locali preposti, il coordinamento di interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero;

- per realizzare tale finalità e adeguarsi alle competenze sopra indicate, il decreto istitutivo indica come incompatibili con gli obiettivi sopra indicati: (a) qualsiasi mutamento della destinazione dei terreni e quanto altro possa incidere sulla morfologia del territorio; (b) il danneggiamento e la distruzione dei manufatti; (c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti; (d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'organismo di gestione;

- la gestione del Parco (articolo 4) è affidata a un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero della attività produttive, dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, al Ministero dei beni e attività culturali, dalla Regione autonoma della Sardegna. Sono organi del consorzio del Parco il presidente, il consiglio direttivo, la comunità del parco, il collegio dei revisori dei conti;

CONSIDERATO che:

- la deliberazione della Giunta e il bando di gara per trattativa privata violano le disposizioni del decreto istitutivo del Parco, escludono sia gli organi direttivi del Parco, sia la Comunità dalle decisioni e dagli interventi, così svuotando di contenuto e di possibilità operativa il Parco, i suoi organi direttivi e la comunità che del Parco è direttamente partecipe;

- la deliberazione, oltre che palesemente antidemocratica, appare in contrasto con le direttive europee per quanto riguarda gli appalti pubblici e suscita perplessità in ordine a possibili particolari interessi, che si traducono nella scelta discrezionale dell'aggiudicatario. Tanto più che i tempi previsti per presentarsi alla selezione (trenta giorni) e per presentare i progetti (quattro mesi) sono oltremodo ristretti, quasi esigui, considerata l'entità dell'impegno di progettazione, talché soltanto una impresa, preventivamente informata, è in grado di rispettarli,

impegna la Giunta

a revocare la deliberazione n. 53/26 del 23 novembre 2005 e il bando internazionale di gara conseguente e a predisporre nuovi criteri per l'affidamento dei lavori e del progetto, con gara pubblica e non con procedura negoziata privata e a coinvolgere direttamente, perché competenti, gli organi rappresentavi del consorzio e, in particolare, la comunità del parco.

Cagliari, 21 dicembre 2005