CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

Mozione n. 62

MOZIONE SANCIU - LA SPISA - DIANA - OPPI - VARGIU - LADU - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - MILIA - PETRINI - PILI - RASSU - SANJUST - ARTIZZU - LIORI - MORO - SANNA Matteo - AMADU - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - BIANCAREDDU - RANDAZZO - CASSANO - DEDONI - PISANO - MURGIONI - GALLUS sui ritardi nella predisposizione del Piano paesaggistico regionale, di cui alla legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio regionale ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, entro i dodici mesi successivi all'approvazione della medesima legge, del Piano paesaggistico regionale (PPR);

- il Piano è individuato quale principale strumento della pianificazione territoriale regionale ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137);

- in particolare, secondo il comma 2 dell'articolo 1, il "PPR costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale ed assume i contenuti di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004";

- ai dettami del Piano paesaggistico regionale si devono attenere, quindi, Regione, province e comuni per procedere alla programmazione e alla gestione, con relativa adozione di strumenti normativi;

- nelle more dell'approvazione del PPR, l'articolo 3 della citata legge individua alcune misure di salvaguardia con "il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione" nei seguenti ambiti territoriali:

a) territori costieri compresi nella fascia entro i 2000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare;

b) territori costieri compresi nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, per le isole minori;

c) compendi sabbiosi e dunali;

- l'approvazione della legge regionale n. 8 del 2004, congiuntamente ai citati divieti e in attesa dell'adozione del PPR, ha determinato la sospensione di numerosi interventi programmati e avviati, nonché la paralisi dell'attività delle amministrazioni comunali e provinciali per effetto della mancanza momentanea, determinata dalla legge, di un quadro di riferimento normativo certo in base al quale programmare le attività inerenti la gestione del territorio;

- questa situazione di incertezza rischia di aggravarsi per il ritardo con cui la Giunta regionale sta procedendo alla stesura del PPR che, ad oltre un anno dall'approvazione della legge di riferimento e nonostante il termine perentorio di dodici mesi fissato dal comma 1 dell'articolo 1, non è stato ancora predisposto;

EVIDENZIATO che:

- l'iter per la stesura del Piano dispone la pubblicazione del PPR per sessanta giorni all'albo di tutti i comuni interessati, come disposto dall'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, rinnovellato dalla legge regionale n. 8 del 2004;

- il citato articolo 11 prevede, inoltre, un periodo di trenta giorni, decorrenti dall'ultimo di deposito, entro il quale "chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione";

- terminata questa procedura, la Presidenza della Giunta regionale, per un periodo non precisato, esamina le osservazioni e, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, adotta il PPR e lo trasmette al Consiglio regionale nonché ai comuni interessati per la pubblicazione all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni;

- il procedimento prevede, infine, l'esame del PPR da parte della Commissione regionale competente in materia di urbanistica per un periodo non superiore ai due mesi e l'approvazione in via definitiva, da parte della Giunta, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere della Commissione consiliare;

CONSIDERATO che:

- dalla presentazione della proposta di Piano alla sua approvazione definitiva dovrebbero decorrere oltre sei mesi;

- dopo un anno dall'approvazione della legge, la Giunta regionale non ha ancora predisposto la proposta di PPR, determinando uno slittamento nell'iter generale del provvedimento;

- come esposto in premessa, la legge regionale n. 8 del 2004 ha provocato la sospensione di numerose attività economiche, in molti casi finanziate dallo Stato, dall'Unione europea e dalla Regione, determinando gravi danni economici alle istituzioni pubbliche e ai soggetti privati per effetto della perdita dei finanziamenti che, in molti casi, sono sottoposti a vincoli temporali;

- l'onere del provvedimento ha colpito direttamente il settore delle costruzioni, che ha registrato una elevata diminuzione delle unità lavorative e la chiusura di diverse imprese;

- la prolungata assenza di un quadro di riferimento normativo ha determinato, inoltre, una situazione di stallo nella pubblica amministrazione per l'impossibilità di programmare le attività di pianificazione del territorio; situazione che ricade su imprenditori e cittadini che, contestualmente, non possono programmare investimenti per il diniego delle amministrazioni, ai sensi della legge regionale n. 8 del 2004, al rilascio di concessioni edilizie negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 della legge;

- lo stesso comparto turistico della Sardegna ha subito ripercussioni negative in quanto, allo stato attuale, non è possibile adeguare l'offerta e, in molti casi, procedere all'ammodernamento delle strutture stesse;

- l'economia della Regione sta attraversando una fase di crisi generalizzata che sta causando un malessere diffuso nella società sarda, 

sollecita e invita la Giunta regionale

1) a riferire al Consiglio regionale sullo stato della redazione del Piano paesaggistico regionale;

2) a tenere conto dei tempi effettivi di elaborazione e di approvazione del medesimo PPR, e a riconoscere che le previsioni di legge, in merito ai limiti e ai vincoli di salvaguardia, debbono essere riviste.

 

Cagliari, 7 dicembre 2005