CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAMozione n. 12
MOZIONE PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - ONIDA - MILIA - SANNA Matteo - MORO - ARTIZZU - MURGIONI - LIORI - PETRINI - CONTU - LICANDRO - SANNA Paolo Terzo - LOMBARDO - SANJUST - CUCCU Franco Ignazio - CAPELLI - CAPPAI - AMADU - RANDAZZO - BIANCAREDDU - SANCIU sulla deliberazione 10 agosto 2004, n. 33/1 concernente provvedimenti tesi a bloccare lo sviluppo economico e occupazionale nelle aree costiere con gravi ripercussioni sulle zone interne della Sardegna.
***************
IL CONSIGLIO REGIONALE
CONSIDERATO che la Giunta regionale ha adottato una delibera con la quale impone vincoli indiscriminati su tutto il territorio regionale prevaricando arbitrariamente con un atto amministrativo tutte le norme urbanistiche che regolano la pianificazione territoriale;
CONSIDERATO che tale provvedimento amministrativo appare, sia sul piano giuridico che su quello tecnico e paesistico, privo dei neccessari supporti;
ACCERTATO il tentativo di esautorare il Consiglio regionale dalle proprie prerogative legislative in materia urbanistica e di pianificazione paesistica;
1. INSUSSISTENZA DEI MOTIVI D'URGENZA DEL PROVVEDIMENTO.
ACCERTATO che il primo presupposto alla base della deliberazione della Giunta regionale è palesemente in violazione delle norme vigenti ed in particolar modo nel dispositivo con il quale si invoca l'art. 14 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, che recita:
"Art. 14 - Procedimenti cautelari
1. Per comprovati motivi di urgenza ed in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può deliberare provvedimenti idonei ad inibire o a sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili, trasformazioni di destinazioni d'uso e costruzioni su aree pubbliche o private, anche se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. Il provvedimento della Giunta regionale deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio regionale che può aumentare il periodo di inibizione o sospensione fino a sei mesi.
3. La deliberazione della Giunta deve essere esplicitamente motivata e deve indicare i beni oggetto del provvedimento";
ACCERTATO che il primo presupposto "per comprovati motivi d'urgenza" appare infondato in quanto si invocano motivi d'urgenza che non risultano, in alcun modo, comprovati e dichiarati;
ACCERTATO che la dichiarata assenza di strumenti di pianificazione paesaggistica, così come indicato nella delibera, non risulta in alcun modo supportata in quanto il contenuto della legge regionale n. 45 del 1989 identifica, in termini puntuali, le norme generali di salvaguardia anche in assenza di P.T.P. (vedasi articolo 10 bis che disciplina i piani territoriali paesistici e tutela le zone di rilevante interesse paesistico ambientale);
ACCERTATO che nell'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 è puntualmente disciplinata la tutela dei vincoli integrali:
"PIANI TERRITORIALI PAESISTICI:
Tutela delle zone di rilevante interesse paesistico ambientale
1. Sono ricompresi tra gli ambiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), n.1, e pertanto sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi:
a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 3266/U;
b) le zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
c) i fiumi compresi in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale tra quelli iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde e piede degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) i territori contermini ai laghi naturali compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sui laghi;
e) le zone di interesse archeologico;
f) le isole minori della Sardegna, con esclusione di quelle indicate alla lettera g) del successivo comma;
g) le spiagge, i compendi sabbiosi, i lidi in genere e le immediate adiacenze funzionalmente connesse alla tutela del bene principale.
2. Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1:
a) i comuni i cui centri abitati, così come storicamente sviluppatisi e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti siano contermini al mare e ai fiumi; tali Comuni possono pertanto individuare, nei rispettivi P.U.C. e solo nelle aree contermini ai centri abitati, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare e dai fiumi, zone C, D, G e H, e dettare norme per le zone A e B, nel rispetto delle prescrizioni del decreto assessoriale 2366/U del 1983;
b) le aree interessate da piani attuativi già convenzionati, che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989;
c) gli interventi in attuazione dei piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica, con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessità di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;
d) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente;
e) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, e successive modifiche;
f) gli interventi di razionalizzazione e sistemazione edilizio-urbanistica dei preesistenti agglomerati;
g) le isole di S. Antioco, S. Pietro, La Maddalena e S. Stefano nelle quali il vincolo di inedificabilità si riferisce alle aree comprese nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia fermi restando gli interventi di cui alla precedente lettera a) del presente comma;
h) i preesistenti insediamenti ricettivo-alberghieri classificati secondo la legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, per i quali sono consentite, non verso il mare, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare attività di ristrutturazione, di razionalizzazione e di incremento delle volumetrie strettamente funzionali a tali attività, purché attigue alle preesistenze, compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, nella misura non superiore al 25 per cento delle volumetrie dagli stessi realizzate;
i) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato e le volumetrie preesistenti nonché le strutture strettamente necessarie agli impianti di acquicoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumi (inserito dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23)";
CONSIDERATO il fatto che tale disciplina rende indiscutibilmente infondata la sussistenza dell'urgenza anche in conseguenza delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale a seguito dell'annullamento dei 13 P.T.P. operato con D.P.R. del 29.07.1998 e del 20.10.1998 e con le sentenze del T.A.R. della Sardegna del 6.10.2003 dal n. 1203 al n. 1208/2003 e ricontenute nelle delibere del 24.10.2003, n. 38/2 e del 13.06.2004 n. 1/4 che hanno portato l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica all'emanazione della Circolare 1/4 del 4.02.2004 pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 8 del 9 Marzo 2004:
CIRCOLARE DELL'ASSESSORE 4 FEBBRAIO 2004
"Indicazioni operative per l'attivazione delle misure di tutela ex art. 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e di quelle riferibili alle aree già sottoposte al vincolo ex art. 1 ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 - Applicazione art. n. 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989.
A seguito di tale disamina si ribadisce che trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n.45. Mentre vengono a caducarsi in quanto ad efficacia le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge regionale n. 45 del 1989, poiché queste dettavano misure di salvaguardia con specifica efficacia temporale che risulta ormai ampiamente scaduta.
Quanto disposto nell'articolo 10 bis della legge regionale 45 del 1989, invece, nel prevedere il contenuto minimo ed obbligatorio del Piano Territoriale Paesistico, determina la normativa inderogabile sulle aree di particolare valenza paesistica da essa individuate e, come tale, immediatamente efficaci ancorché in assenza di pianificazione paesistica.
In tali aree, pertanto, la disciplina urbanistica e quella paesistica, derivante dalla Legge n. 431 del 1985 come trasfusa nel decreto legislativo n. 490 del 1999, deve essere integrata con le disposizioni previste dal citato articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, in continuità, peraltro, con quanto precedentemente disposto dalle norme di attuazione dei P.T.P. che, per tali ambiti, recepivano obbligatoriamente, nella loro integrità, tali disposizioni.
Nell'esercizio dell'attività di rilascio dei provvedimenti autorizzatori e concessori, i comuni e gli uffici in indirizzo, dovranno pertanto tener conto - obbligatoriamente - delle disposizioni contenute nell'articolo 10 bis, sia per la puntuale individuazione delle aree soggette alla particolare tutela di salvaguardia, sia per quanto riguarda gli interventi ritenuti ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso, tra i quali si ritiene di dover comprendere anche gli interventi minori non soggetti a concessione edilizia.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle opere temporanee e precarie che si ritengono ammissibili a condizione che abbiano una durata definita nel tempo e sia garantita la loro rimozione dopo il periodo di utilizzo.
Il compito dei comuni è quindi quello di procedere alla perimetrazione puntuale degli ambiti territoriali soggetti al regime di cui all'articolo 10 bis e quindi, tener conto delle previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, nel rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione.";
2. REITERATA APPLICAZIONE DI UNA NORMA, L'ARTICOLO 14 (PROCEDIMENTI CAUTELARI) DELLA LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 1989 ESPRESSAMENTE DICHIARATA NON RINNOVABILE.
ACCERTATO che anche il secondo richiamo normativo appare assolutamente imprescindibile quando si sottolinea che tali provvedimenti cautelari sono non rinnovabili;
PRESO ATTO che tale disposizione appare invece reiterata rispetto ad una deliberazione che risulta essere stata già adottata dalla Giunta regionale in data 17 novembre 1998, n. 50/40, e per la quale si è fatto ricorso allo stesso dispositivo previsto all'articolo 14;
CONSIDERATO che tale reiterato richiamo all'articolo 14 della legge regionale n. 45 del 1989 appare illegittimo perché è puntualmente disciplinato il principio della non rinnovabilità;
3. INCOMPETENZA DELL'ORGANO DELIBERANTE IN ORDINE ALLA MATERIA OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE.
PER QUANTO PREMESSO vengono meno tutti i presupposti che hanno portato ad adottare un atto amministrativo che, visti i contenuti, poteva semmai essere proposto in un disegno di legge da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
CONSIDERATI i presupposti della deliberazione 33/1 del 10 agosto 2004 si evince che non potevano essere adottati provvedimenti amministrativi in palese violazione delle norme di legge sia nell'ambito delle procedure, delle competenze e degli stessi contenuti sostanziali delle norme;
ACCERTATO che sul piano normativo risultano essere stati introdotti, oltre alla illegittimità già richiamata, elementi relativi agli ambiti territoriali e agli usi consentiti che violano le leggi di tutela manifestando un vero e proprio abuso di potere da parte dell'organo deliberante;
ACCERTATO che la Giunta regionale ha introdotto il vincolo dei 2000 metri, nonché 300 metri da tutti i fiumi e laghi della Sardegna, in contrasto con quanto disposto dalla legge regionale vigente n. 45 del 1989 che all'articolo 10 bis poneva sullo stesso ambito il vincolo dei 300 metri;
4. INTRODUZIONE DI NUOVI VINCOLI NON DISCIPLINATI DA PROVVEDIMENTI DI NATURA LEGISLATIVA E COME TALI NON ADOTTABILI CON ATTI AMMINISTRATIVI.
CONSIDERATO che la giunta regionale è priva di potere in materia e che la definizione degli ambiti territoriali e degli stessi vincoli è potere legislativo di pertinenza esclusiva del Consiglio regionale;
CONSIDERATO che il provvedimento è da ritenersi illegittimo sia nel presupposto preliminare dell'urgenza sia per quanto riguarda la definizione di nuovi vincoli di competenza legislativa;
CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale introduce usi consentiti nella fascia dei trecento metri che contrastano con le norme vigenti in materia di tutela del paesaggio che vietavano espressamente tali interventi;
ACCERTATO che la normativa vigente disciplina con puntualità i casi assentibili nell'ambito di massima tutela dei 300 metri ed in particolar modo alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1993 prevede:
"Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1: gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti nonché le strutture strettamente necessarie agli impianti di acquacoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumi".;
ACCERTATO che in questo quadro normativo è assolutamente vietato qualsiasi intervento che modifichi le preesistenti volumetrie e che consenta gli interventi di ristrutturazione che modifichino in termini radicali l'impatto architettonico degli insediamenti edilizi;
5. INTRODUZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE TRA GLI INTERVENTI CONSENTITI NELLA FASCIA DEI TRECENTO METRI IN DISPREGIO DI TUTTE LE NORME VIGENTI IN MATERIA.
ACCERTATO che "casualmente" nel testo della delibera si registra, forse a causa di un subliminale tentativo di assimilare la manutenzione ad interventi ben più consistenti, l'introduzione del termine "ristrutturazione" che non risulta essere presente in nessun testo di legge regionale precedente e vigente;
CONSIDERATO che tale introduzione dell'intervento di ristrutturazione nel testo della delibera appare frutto di un'abile e ingannevole manomissione tendente ad introdurre la ristrutturazione tra gli interventi consentiti nella fascia dei 300 metri dal mare in totale contrasto con le norme vigenti gerarchicamente superiori a qualsiasi atto amministrativo;
CONSIDERATO che l'inserimento della ristrutturazione come intervento consentito risulta arbitrario, non casuale e viola, sul piano giuridico, tutte le norme vigenti in materia rendendo di fatto illegittimo il contenuto stesso della deliberazione;
RITENUTO di dover chiedere immediatamente la revoca di tale atto deliberativo anche in considerazione del fatto che chiunque attuasse interventi di ristrutturazione in base a tale deliberazione sarebbe perseguibile per violazione delle norme in materia, provocando un abuso edilizio con tutte le conseguenze sia sul piano amministrativo, civile e penale;
RITENUTO di dover chiedere la revoca della deliberazione stessa anche in considerazione del fatto che tale atto possa essere utilizzato per procurare diretti e precisi vantaggi a persone, titolari di quote e società che dispongono di immobili sulla costa e che sarebbero in predicato di interventi massicci di ristrutturazione al fine della realizzazione di insediamenti turistici così come esplicitamente dichiarato dallo stesso Presidente sui quotidiani regionali anche in occasione della sua audizione nella commissione consiliare competente;
CONSIDERATO che l'intervento di ristrutturazione risulta essere soggetto a concessione edilizia e dunque non confondibile con interventi minori assoggettati alla procedura autorizzativa e, in tal senso, la stessa ristrutturazione è definita dalla lettera d) dell'articolo 31 della Legge n. 457 del 1979 che recita:
"d) (sono) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.";
6. SPEREQUAZIONE TRA LE ZONE PIANIFICATE E QUELLE SOTTOPOSTE A VINCOLO PER QUANTO RIGUARDA GLI AMBITI RELATIVI AI LAGHI E FIUMI.
VERIFICATO che si registra nel provvedimento adottato dalla Giunta un serio e rilevante contrasto tra quanto disposto nell'articolo 1 della delibera n. 33/1 che limita l'edificazione anche nelle fasce spondali di laghi e fiumi per 300 metri, mentre rende possibile l'edificazione nei comuni dotati di P.T.P. o di Puc approvati in adeguamento ai P.T.P. a meno dei pochi ricompresi nell'elenco allegato a precedenti delibere della Giunta regionale;
ACCERTATA l'assoluta contraddittorietà legata al fatto che i P.T.P. o i Piani Urbanistici Comunali approvati in adeguamento ai P.T.P. hanno normato solo i terreni costieri e non quelli dei laghi e dei fiumi creando così un trattamento sperequato;
CONSIDERATO che gran parte dei comuni interessati hanno provveduto a presentare appositi ricorsi in sede amministrativa al fine di revocare tale illegittimo atto della Giunta regionale;
ACCERTATO che tale provvedimento ha fatto registrare un fondato allarmismo in tutto il mondo delle autonomie locali, dell'imprenditoria regionale, nazionale e internazionale che già opera o intenderebbe operare nell'isola in base alla regola della certezza del diritto;
CONSIDERATO che tale deliberazione ha provocato una immediata reazione di disorientamento, accresciuto ulteriormente a seguito della divulgazione della Circolare degli Assessorati della pubblica istruzione ed urbanistica del 1° ottobre 2004 che oltre ad esplicitare i contenuti della deliberazione introduce illeggittimamente forti elementi innovativi, che hanno come primo impatto quello di rallentare e allontanare l'interesse verso la Sardegna da parte di qualificati imprenditori venendo meno anche le certezze per i diritti acquisiti;
CONSIDERATO che lo stesso mondo delle imprese ha espresso ripetutamente serie preoccupazioni legate anche alla possibilità che nei prossimi mesi si possa registrare un impatto negativo rilevante sui livelli occupativi nel comparto dell'edilizia in Sardegna;
7. I DANNI ECONOMICO-STRUTTURALI AL SISTEMA TURISTICO SARDO.
CONSIDERATO che il provvedimento rischia di provocare ricadute incontrovertibili sull'economia dell'isola e in particolar modo nel settore turistico, in quello agricolo-zootecnico e dello sviluppo integrato promosso attraverso la programmazione negoziata;
ACCERTATO che sul settore turistico le ricadute del provvedimento e l'eventuale conferma legislativa dello stesso rischiano di provocare una fuoriuscita traumatica del sistema turistico sardo, già di per sè fragile, dal circuito mondiale del turismo;
EVIDENZIATO che il blocco di qualsiasi intervento che mira a qualificare e riqualificare il sistema ricettivo sardo, in particolar modo con l'inserimento di quelle strutture indispensabili per affrontare l'obiettivo di una più ampia stagionalità, provocherà l'uscita del sistema Sardegna dai circuiti turistici mondiali in continuo adeguamento strutturale;
CONSIDERATO che nella pianificazione turistica si rende necessario con sempre maggiore insistenza la realizzazione, a margine delle strutture alberghiere già esistenti, di tutta una serie di strutture e infrastrutture indispensabili per ampliare la stagione turistica, a partire da centri congressi, sportivi, termali, centri benessere e la rifunzionalizzazione degli stessi volumi già esistenti in termini più razionali e rispondenti alle esigenze di mercato;
RISCONTRATO che il danno che si ritiene possa essere provocato da tale provvedimento al sistema turistico sardo non sarà in alcun modo recuperabile e renderà vano qualsiasi processo di rimodulazione del settore rispetto allo stesso obiettivo di tutela ambientale e paesaggistico;
8. I DANNI AL SISTEMA AGRO-PASTORALE.
ACCERTATO che in conseguenza degli ambiti territoriali individuati e dei vincoli introdotti si registra il blocco di numerosi interventi di miglioramento fondiario, agricolo zootecnico ed agrituristico con conseguenze, anche in questo caso, determinanti nel processo produttivo di aziende che già duramente colpite dall'indebitamento puntano ad una riqualificazione strutturale per riprendere quota nel mercato;
9. I DANNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.
ACCERTATO che dal provvedimento amministrativo subiscono una forte riduzione le entrate comunali relative all'I.C.I. che non è dovuta qualora il bene non sia suscettibile di trasformazione edilizia, determinando con ciò il venir meno di un'entrata che lo stesso comune giudicava certa e sulla quale ha fondato la formazione del bilancio comunale;
ACCERTATO che il decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito in Legge. n. 140, all'articolo 2, prevede lo scioglimento dei consigli comunali che entro diciotto mesi non adottino gli strumenti urbanistici generali;
CONSIDERATI i tempi necessari per l'adozione e approvazione di detti strumenti, è evidente che , in tale modo, la Giunta regionale ha, nella sostanza, destinato allo scioglimento i consigli comunali privi di tali strumenti;
10. IL BLOCCO DI TUTTE LE INIZIATIVE LEGATE ALLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA CON IL RISCHIO DI DISIMPEGNO AUTOMATICO DELLE RISORSE COMUNITARIE.
ACCERTATO che dal provvedimento amministrativo subiscono un blocco totale i progetti legati alla programmazione negoziata che la Regione sarda ha sottoscritto con i PIT e i PIA, con i contratti e accordi di programma finanziati con le risorse pubbliche e private;
ACCERTATO che la maggior parte di quei progetti risulta finanziato con fondi provenienti dal Programma operativo regionale e pertanto soggetti a regole comunitarie di rendicontazione e al cosiddetto disimpegno automatico qualora non impegnati e non spesi;
CONSIDERATO che il provvedimento "blocca sviluppo" rischia di provocare un'autentica reazione a catena sia sul piano economico che sociale con conseguenze gravissime sulle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
11. IL RISCHIO SPECULATIVO SULLE COSTE SARDE LEGATE ALL'ABBANDONO DA PARTE DI IMPRENDITORI IN SEGUITO ALL'INCERTEZZA NORMATIVA, ALL' INDETERMINATEZZA DEI TEMPI E ALLA SOTTRAZIONE ARBITRARIA DEI DIRITTI ACQUISITI.
CONSIDERATO che si registra, in più parti della Sardegna, con dichiarazioni a mezzo stampa di amministratori e imprenditori, l'intenzione di abbandonare gli investimenti in virtù di tale incertezza normativa;
CONSIDERATO che tale paventato scenario può precostituire un potenziale speculativo conseguente ad azioni di compravendita effettuate a basso costo delle aree vincolate per una conseguente futura valorizzazione legata ad una successiva modifica dei vincoli negli ambiti oggetto della deliberazione;
VALUTATO che tale potenziale speculativo potrebbe risultare incontrollabile e generare una distorsione della stessa logica della pianificazione si ritiene necessario attivare con urgenza uno strumento che consenta di monitorare le eventuali compravendite che dovessero verificarsi a seguito di un automatico e conseguente deprezzamento delle aree costiere vincolate con la deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 2004;
ACCERTATO che risultano già predisposte in Sardegna società che hanno come scopo sociale quello della valorizzazione di aree non fabbricabili e di valorizzazione di terreni;
RIBADITA la necessità della massima trasparenza da parte delle istituzioni a tutti i livelli nella gestione della delicata questione urbanistica si rende necessario escludere che componenti della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale siano titolari di società che nello scopo sociale prevedano la valorizzazione immobiliare di aree non fabbricabili;
TUTTO CIÒ PREMESSO in considerazione dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, adottato dalla Giunta regionale in data 10 agosto 2004 n. 33/1, conseguente ai seguenti elementi:
1) insussistenza dei motivi d'urgenza del provvedimento;
2) reiterata applicazione di una norma, l'articolo 14 (Procedimenti cautelari) della legge regionale n. 45 del 1989 espressamente dichiarata non rinnovabile;
3) incompetenza dell'organo deliberante in ordine alla materia oggetto della deliberazione;
4) introduzione di nuovi vincoli non disciplinati da provvedimenti di natura legislativa e come tali non adottabili con atti amministrativi;
5) introduzione della ristrutturazione tra gli interventi consentiti nella fascia dei trecento metri in dispregio di tutte le norme vigenti in materia;
6) sperequazione tra le zone pianificate e quelle sottoposte a vincolo per quanto riguarda gli ambiti relativi ai laghi e fiumi;
7) danni economico-strutturali al sistema turistico sardo;
8) danni al sistema agropastorale;
9) blocco di tutte le iniziative legate alla programmazione negoziata con il rischio di disimpegno automatico delle risorse comunitarie;
10) danni alle Amministrazioni comunali;
11) rischio speculativo sulle coste sarde legate all'abbandono da parte di imprenditori in seguito all'incertezza normativa, all'indeterminatezza dei tempi e alla sottrazione arbitraria dei diritti acquisiti,
invita la Giunta regionale
all'immediata revoca della delibera 33/1 del 10 agosto 2004 in totale contrasto, dispregio e violazione delle norme vigenti in materia urbanistica e di pianificazione territoriale.
Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del regolamento si chiede la convocazione straordinaria del Consiglio regionale.
Cagliari, 14 ottobre 2004