CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

Mozione n. 8

MOZIONE PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU - SANJUST - SANCIU - RASSU - LIORI - SANNA Paolo Terzo - MORO - MILIA - ARTIZZU - RANDAZZO - SANNA Matteo - LICANDRO - CAPPAI - DEDONI - MURGIONI - ONIDA - CASSANO - PETRINI - PISANO - CAPELLI - CUCCU Franco sul blocco della continuità territoriale per la mancata convocazione della Conferenza dei servizi da parte della Regione e la mancata proposta di oneri di servizio pubblico per il triennio 2005-2007, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento del Consiglio.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO che l'Unione Europea ha emanato apposito regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;

VERIFICATO che tale regolamento, caposaldo normativo in materia di oneri di servizio pubblico, definisce "onere di servizio pubblico, qualsiasi onere imposto a un vettore aereo di prendere tutte le misure necessarie, relativamente a qualsiasi rotta sulla quale sia stato abilitato a operare da parte di uno Stato membro, per garantire la prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, criteri cui il vettore stesso non si atterrebbe se tenesse conto unicamente del suo interesse commerciale";

ACCERTATO che il regolamento comunitario fissa regole chiare alle quali ogni Stato membro è obbligato ad aderire previa la procedura di infrazione;

CONSIDERATO che tali disposizioni prevedono le procedure per l'adozione degli oneri del servizio pubblico e che le stesse vengono così indicate all'articolo 4: "Uno Stato membro può, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione e i vettori aerei operanti sulla rotta, imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale";

ACCERTATO che tra le procedure indicate nel Regolamento vi è in particolar modo quella relativa alla pubblicazione degli atti: "La Commissione renderà nota l'esistenza di questi oneri di servizio pubblico tramite la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee";

CONSIDERATO che la Commissione europea dovrà tener conto dei parametri previsti dal regolamento si richiama il dispositivo: "Nel valutare l'adeguatezza dei servizi aerei di linea gli Stati membri tengono conto:

- del pubblico interesse;
- della possibilità, in particolare per le regioni insulari, di ricorrere ad altre forme di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto;
- delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti;
- dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi";

ACCERTATO che il regolamento dispone ulteriori condizioni essenziali per l'esercizio degli oneri di servizio pubblico si richiamano i contenuti indicati nella procedura:
"- laddove altre forme di trasporto non possano garantire servizi adeguati e ininterrotti, gli stati membri interessati hanno la facoltà di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico;
- l'accesso ad una rotta sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione, il diritto di effettuare siffatti servizi sarà concesso, tramite appalto pubblico, per rotte singole o serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi";

ACCERTATO che:

- la normativa europea impone, dopo la preliminare pubblicazione degli oneri del servizio pubblico, tempi definiti anche per la procedura di gara così indicati: "Il bando di gara viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a un mese dal giorno della pubblicazione. Le offerte presentate dai vettori aerei sono immediatamente comunicate agli altri Stati membri interessati e alla Commissione"; - il bando di gara ed il successivo contratto devono contemplare tra l'altro i seguenti punti:
- le norme prescritte dall'onere di servizio pubblico;
- norme relative alla modifica e alla scadenza del contratto, in particolare per tener conto di cambiamenti imprevedibili;
- il periodo di validità del contratto;
- sanzioni in caso di inadempienza del contratto;
- la selezione tra le offerte presentate viene effettuata il più presto possibile, tenendo conto della qualità del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonché del costo dell'eventuale compenso richiesto allo Stato o agli Stati membri interessati;
- in deroga al disposto della lettera f), dal giorno della presentazione delle offerte deve trascorrere un periodo di due mesi prima che si proceda alla selezione, affinché gli altri Stati membri possano presentare eventuali osservazioni;

ACCERTATO che, in base al regolamento comunitario, l'eventuale rimborso da parte dello Stato membro è indicato come possibilità, si riporta il testo del dispositivo in materia di rimborsi: "Uno Stato membro può rimborsare un vettore aereo selezionato in conformità della lettera f) che soddisfi le norme di onere di servizio pubblico prescritte nel quadro del presente paragrafo; tale rimborso tiene conto dei costi e dei ricavi derivanti dal servizio in questione";

CONSIDERATO che il Parlamento, seppur con grave ritardo nel recepire tale ordinamento comunitario, ha approvato la Legge n. 144 del 1999 che all'articolo 36 disciplina la continuità territoriale per la Regione Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali;

CONSIDERATO che il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:

"a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza;
b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico";

ACCERTATO che la legge stessa attribuisce alla Regione la potestà propositiva in materia di continuità territoriale delegando per legge al Presidente della Regione la convocazione della conferenza dei servizi così come disposto nell'articolo 36: "I Presidenti delle Regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti";

PRESO ATTO che la procedura di legge appare codificata in ogni passaggio definendo i compiti della conferenza dei servizi che sono così richiamati:
"3. La Conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:

a) le tipologie e i livelli tariffari;
b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
c) il numero dei voli;
d) gli orari dei voli;
e) i tipi di aeromobili;
f) la capacita' di offerta";

PRESO ATTO che la stessa legge nazionale rimanda in seguito alle stesse procedure del regolamento europeo richiamando l'indizione di apposita gara d'appalto europea: "Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), p), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.";

TUTTO CIÒ PREMESSO il 1° gennaio del 2002 veniva avviata la continuità territoriale aerea per la Sardegna che si conclude dopo un anno di rinnovo contrattuale il 31 dicembre 2004;

CONSIDERATI i tempi previsti nella normativa vigente e le procedure indicate nel regolamento comunitario risulta evidente che la mancata convocazione della Conferenza dei servizi da parte del Presidente della Regione comporterà obbligatoriamente l'interruzione del regime di onere di servizio pubblico per la continuità territoriale aerea;

CONSIDERATA la gravità dell'inadempienza, per la quale la Regione è stata persino richiamata ufficialmente dall'Enac alle proprie responsabilità, si deve riscontrare che non esiste più la possibilità giuridica di recuperare il tempo perso dalla Giunta regionale;

ACCERTATO che le procedure di gara e il prosieguo della continuità territoriale hanno tempi di legge e di regolamenti comunitari ormai impossibili da rispettare;

PRESO ATTO che, dopo tre mesi dal suo insediamento, il Presidente della Regione abbia solo a fine settembre chiesto la delega al Ministero, da considerare per legge già acquisita, e niente abbia fatto per convocare la Conferenza dei servizi che avrebbe dovuto approvare la nuova continuità territoriale che scade il 31 dicembre prossimo;

ACCERTATO che tale inadempienza causerà un grave danno ai sardi che dovranno sottostare ai costi del libero mercato sin dal 1° gennaio in attesa che si compiano tutte le procedure di gara che, senza ulteriori ritardi, potrebbero concludersi entro aprile del prossimo anno;

PRESO ATTO che con dichiarazioni stampa i vari responsabili dell'esecutivo regionale hanno detto di voler tenere sulla materia " la riservatezza del caso" dimostrando anche su questo tema di avere le idee poco chiare sia sulle procedure che sul merito della continuità territoriale;

CONSIDERATO che oggi tutte le compagnie aeree operanti in Sardegna in regime di continuità territoriale svolgono il servizio in base ad un rinnovo contrattuale a costo zero per la Regione e per lo Stato;

ACCERTATO che si tenta di nascondere le proprie inadempienze e tentare di far calare il silenzio sulla totale assenza di una proposta concreta di nuova continuità territoriale da parte della Giunta regionale;

CONSIDERATO che non esiste nessun progetto della Giunta regionale sulla continuità territoriale e che ancor oggi non sono state definite né le tipologie e i livelli tariffari, né i soggetti che usufruiscono di sconti particolari, il numero dei voli, i tipi di aeromobili e la capacità d'offerta richiesta;

CONSIDERATO che alla Sardegna e ai sardi serve un progetto serio, concreto e immediatamente attivabile senza ulteriori perdite di tempo;

RITENUTO, nell'assoluta mancanza di iniziativa da parte della Giunta regionale, di dover avanzare un'ipotesi di discussione che preveda obiettivi e azioni necessarie per migliorare e rafforzare una storica conquista della Sardegna,

propone

1. Libero mercato con tariffa onerata obbligatoria

Obiettivo:

- prevedere una nuova continuità territoriale in attuazione delle norme comunitarie e nazionali che consenta di avere più operatori sulla stessa tratta ma con una tariffa massima imposta con il regime degli oneri del servizio pubblico;
- consentire a tutte le compagnie di poter viaggiare sulle rotte sarde imponendo loro una tariffa prestabilita che tenga conto dei costi effettivi da stabilirsi attraverso un'analisi di mercato basata anche sulle nuove opportunità legate al low cost che inducono a pensare ragionevolmente che la tariffa massima della tratta Sardegna - aeroporti nazionali non possa superare i 25 euro.

Azioni:

- la Regione sarda deve immediatamente promuovere, entro dieci giorni, la Conferenza dei servizi per definire la proposta da sottoporre ad onere di servizio pubblico;
- la conferenza dei servizi deve essere composta dalle società di gestione degli aeroporti, dai presidenti delle Province, dai Comuni dove operano gli aeroporti, dalle associazioni dei consumatori, dalle associazioni di categoria e dagli enti nazionali Enac ed Enav;
- il governo deve approvare le nuove tariffe e pubblicare il decreto sulla Gazzetta europea e su quella ufficiale dello Stato con il quale avvia una procedura di evidenza pubblica per verificare l'adesione delle compagnie aeree alla proposta di contratto di oneri di servizio pubblico;
- qualora le compagnie non dovessero aderire all'onere di servizio pubblico si deve procedere con una gara internazionale che preveda l'assegnazione delle rotte alle compagnie che forniranno, alla pari di qualità ed efficienza di servizio, le tariffe più convenienti; gara da svolgersi con la procedura dell'offerta economica al ribasso.

2. Una continuità territoriale al passo con i tempi

Obiettivo

Con il risultato raggiunto dalla continuità territoriale nei primi due anni è indispensabile:

- incrementare il numero dei voli e delle frequenze;
- incrementare il numero di rotte da sottoporre ad onere di servizio pubblico;
- estendere la continuità territoriale ai figli degli emigrati;

Azioni:

- la Conferenza dei servizi deve prevedere un incremento dei voli e delle frequenze in base ai periodi dell'anno e al dato storico incrementato con una percentuale minima da stabilire tre mesi prima del nuovo anno di esercizio;
- deve essere estesa la continuità territoriale prioritariamente alle rotte per Torino, Genova, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Firenze;
- qualora su queste rotte non si verificasse la fattibilità economica si deve prevedere il possibile accorpamento con quelle più redditizie sia per l'imposizione degli oneri sia per quanto riguarda eventualmente anche il ricorso alla gara internazionale;
- oltre agli emigrati le tariffe agevolate devono essere estese ai nuclei familiari degli emigrati.

3. Una continuità territoriale per chi va e chi viene

Obiettivo:

- è indispensabile prevedere un abbattimento tariffario anche per tutti i passeggeri che non rientrano nella fascia sottoposta ad onere di servizio pubblico al fine di porre la Sardegna sullo stesso piano di potenzialità di collegamento delle altre regioni;

Azioni:

- prevedere nel bando una tariffa massima per i passeggeri non residenti non superiore del 50% alla tariffa onerata.

4. Una continuità che avvicina

Obiettivo:

- consentire l'avvicinamento degli scali ai centri urbani di maggior interesse per la comunità sarda con particolare riferimento allo scalo di Linate;

Azioni:

- prevedere che almeno 2/3 dei voli sul sistema aeroportuale milanese sia previsto verso lo scalo di Linate per evitare che ci sia un aggravio di costi e di tempi insopportabile per i sardi.

Al fine di aprire un serrato confronto sulla nuova continuità territoriale e al fine di coinvolgere l'intera Assemblea sarda, ai sensi del comma 2 dell'articolo 54 del regolamento, si chiede l'immediata e urgente convocazione del Consiglio regionale.

Cagliari, 30 settembre 2004