CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2008, n. 9

Bonifica e messa in sicurezza della Miniera di Genna Tres Montis nei Comuni di Silius e San Basilio.

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Art. 1
Bonifica e messa in sicurezza della Miniera di Genna Tres Montis

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare la commessa per la realizzazione delle opere di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis nei Comuni di Silius e San Basilio e della Laveria nel Comune di Assemini di cui all'articolo 7, comma 28, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), al fine di consentire, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'assegnazione della concessione mineraria, la prosecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza d'urgenza.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 2.000.000, si fa fronte con le risorse sussistenti in conto residui e in conto competenza del capitolo SC06.0690 (UPB S06.03.024).

3. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.