CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2008, n. 14

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

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Art. 1
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1995

1. L'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è così modificato:
a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "È obbligo del presidente del Gruppo indicare al Presidente del Consiglio i dipendenti eventualmente in sovrannumero ai sensi della tabella A della presente legge.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il passaggio dei dipendenti da un Gruppo all'altro è sempre consentito, anche al di fuori dei casi contemplati dai commi 2 e 5, qualora il trasferimento avvenga verso il Gruppo che non abbia raggiunto il contingente numerico massimo previsto dalla tabella A.".