CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURALEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2008, n. 14
Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).
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Art. 1
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1995
1. L'articolo 6 della legge
regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento
e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è così
modificato:
a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "È
obbligo del presidente del Gruppo indicare al Presidente del
Consiglio i dipendenti eventualmente in sovrannumero ai sensi della
tabella A della presente legge.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il passaggio dei
dipendenti da un Gruppo all'altro è sempre consentito, anche al di
fuori dei casi contemplati dai commi 2 e 5, qualora il trasferimento
avvenga verso il Gruppo che non abbia raggiunto il contingente
numerico massimo previsto dalla tabella A.".