CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURALEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7
Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna
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Capo I
Principi generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all'innovazione per i settori produttivi prevista dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e al fine di esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, in coerenza con i principi stabiliti dall'Agenda di Lisbona in tema di valorizzazione delle politiche per la conoscenza, l'innovazione e il capitale umano e in armonia con i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea n. 251 dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, con la presente legge intende promuovere, rafforzare e diffondere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.
2. A tale scopo la Regione si pone i seguenti
obiettivi:
a) promuovere, sostenere e divulgare la cultura scientifica;
b) sviluppare, attrarre e mantenere nel sistema regionale della
ricerca un capitale umano altamente qualificato;
c) sostenere il sistema regionale della ricerca e la sua
internazionalizzazione;
d) razionalizzare l'organizzazione, la programmazione e
l'attuazione degli interventi regionali nel settore della
ricerca;
e) sviluppare una stretta integrazione tra la ricerca fondamentale,
o di base, e quella applicata e tra il sistema della ricerca e
quello dell'impresa.
Art. 2
Alta formazione e inserimento lavorativo nel settore della ricerca
scientifica e innovazione tecnologica
1. La Regione, al fine di sviluppare, attrarre
e mantenere nel sistema della ricerca in Sardegna un capitale umano
altamente qualificato:
a) favorisce l'alta formazione dei giovani ricercatori attraverso
la concessione di contributi individuali a fondo perduto o altre
forme di incentivi per la partecipazione a programmi di studio e di
lavoro presso centri di ricerca di riconosciuto prestigio
internazionale;
b) favorisce accordi, promuove e finanzia forme di collaborazione
tra imprese ed enti di ricerca pubblici e privati e università
della Sardegna e tra questi e i centri di ricerca di riconosciuto
prestigio internazionale al di fuori del territorio
regionale;
c) promuove l'inserimento di ricercatori altamente qualificati nel
sistema regionale della ricerca e delle imprese, anche attraverso
il cofinanziamento di progetti di ricerca, l'istituzione di borse
per l'inserimento lavorativo e, limitatamente alle università e
agli enti pubblici di ricerca, attraverso il finanziamento di
contratti di lavoro pluriennali rinnovabili e di progetti di
ricerca;
d) prevede incentivi per le imprese della Sardegna che investono
nell'alta formazione svolta dalle università e da altri centri di
ricerca di riconosciuto prestigio internazionale.
Art. 3
Promozione e sostegno del sistema regionale della ricerca
1. La Regione, allo scopo di promuovere
l'attività di ricerca scientifica fondamentale, o di base, e
applicata nel proprio territorio:
a) favorisce la realizzazione di centri di eccellenza per la
ricerca scientifica e sostiene l'attività di quelli riconosciuti
dagli organismi competenti in ambito nazionale ed europeo;
b) incentiva la creazione di consorzi o altre forme associative tra
università, enti e centri di ricerca pubblici e privati e
imprese;
c) finanzia o cofinanzia progetti di ricerca fondamentale o di base
di particolare valore conoscitivo che trovino in Sardegna ottimali
condizioni per la loro esecuzione e/o che abbiano avuto accesso a
programmi di ricerca internazionali, comunitari e nazionali
presentati da università ed enti pubblici di ricerca; la quota per
i suddetti interventi non dovrà essere inferiore all'1 per cento
delle compartecipazioni all'imposta sul reddito delle persone
fisiche;
d) finanzia o cofinanzia progetti di ricerca applicata e di
sviluppo precompetitivo presentati da imprese, università ed enti e
centri di ricerca pubblici e privati e da consorzi o altre forme
associative tra questi soggetti aventi sede in Sardegna;
e) facilita, attraverso apposite intese, l'utilizzo da parte dei
ricercatori operanti in Sardegna delle grandi attrezzature
scientifiche presenti nel territorio regionale e l'accesso alle
informazioni della biblioteca scientifica regionale di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b);
f) istituisce premi annuali da assegnare a ricercatori per
pubblicazioni scientifiche di eccellenza realizzate in
Sardegna.
Art. 4
Divulgazione dell'informazione e della cultura scientifica
1. La Regione al fine di contribuire alla
divulgazione della cultura scientifica in Sardegna:
a) sostiene, in collaborazione con le università, gli enti e i
centri pubblici di ricerca, la realizzazione degli obiettivi
didattici tramite programmi scientifici integrati con i curriculum
scolastici;
b) promuove la costituzione, anche attraverso l'utilizzo e il
potenziamento del patrimonio scientifico delle biblioteche delle
università della Sardegna, di una biblioteca scientifica regionale
in rete con altre biblioteche pubbliche e private;
c) istituisce il premio regionale biennale "A scuola di scienza"
destinato agli studenti delle scuole medie di secondo grado per
progetti che testimonino evidenti capacità ideative e
tecnico-pratiche.
Art. 5
Trasferimento di conoscenze e competenze scientifiche e
tecnologiche
1. La Regione al fine di promuovere il
trasferimento delle conoscenze e competenze scientifiche e
tecnologiche presso le imprese e le amministrazioni pubbliche,
nonché lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali innovative
in Sardegna:
a) promuove l'avvio di iniziative imprenditoriali basate sulla
conoscenza prodotta in Sardegna dalle università e dagli enti e
centri di ricerca pubblici e privati che abbiano una ricaduta
economica ed occupazionale;
b) sostiene, per un periodo di tempo non superiore a due anni, la
proprietà intellettuale di scoperte di particolare interesse
realizzate dalle università e dagli enti e centri pubblici di
ricerca operanti in Sardegna;
c) sostiene programmi per favorire il distacco temporaneo di
ricercatori e tecnici dalle università e dagli enti pubblici di
ricerca alle amministrazioni pubbliche e alle imprese operanti in
Sardegna e viceversa;
d) cofinanzia progetti di trasferimento tecnologico tra il sistema
della ricerca e quello delle imprese e delle amministrazioni
pubbliche;
e) sostiene la costituzione, il potenziamento e il coordinamento di
appositi strumenti informativi secondo il modello dei "liaison
office".
Capo II
Razionalizzazione degli interventi
Art. 6
Razionalizzazione degli interventi e unificazione delle competenze
in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica
1. La Regione, al fine di razionalizzare la
gestione delle politiche per la ricerca scientifica e l'innovazione
tecnologica in Sardegna:
a) istituisce il fondo unico regionale per la ricerca scientifica e
l'innovazione tecnologica;
b) unifica le competenze per l'attuazione degli interventi nel
settore presso l'Assessorato regionale della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio;
c) istituisce la Consulta regionale per la ricerca scientifica e
l'innovazione tecnologica;
d) istituisce i Comitati tecnici consultivi regionali d'area in
materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica;
e) istituisce l'Anagrafe regionale della ricerca scientifica e
dell'innovazione tecnologica.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, contestualmente all'istituzione dei suddetti organismi, emana un atto di indirizzo che dispone modalità e procedure del loro funzionamento.
Capo III
Organizzazione e valutazione
Art. 7
Fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione
tecnologica
1. Il fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica comprende tutte le risorse comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali lasciti o donazioni di privati.
2. La Giunta regionale, in attuazione delle linee programmatiche definite nel Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, con propria deliberazione, individua annualmente le quote del fondo da destinare alle singole linee di intervento nel rispetto delle previsioni dei soggetti che contribuiscono alla costituzione del fondo stesso e dei vincoli di ammissibilità della spesa dettati dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 8
Consulta regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione
tecnologica
1. La Consulta regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica è organo consultivo della Giunta regionale in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica per la programmazione regionale e in particolare per l'elaborazione del Piano regionale di sviluppo e del Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.
2. La Consulta, attraverso una procedura partecipata di consultazione delle imprese, delle università, degli enti e centri di ricerca pubblici e privati, supporta la Giunta regionale nella individuazione dei fabbisogni principali di ricerca ed alta formazione e delle direttrici fondamentali di sviluppo, nonché nella individuazione degli strumenti di attuazione.
3. La Consulta è composta da:
a) l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio;
b) i Rettori delle Università degli studi di Cagliari e Sassari o i
loro delegati;
c) un rappresentante degli enti pubblici di ricerca presenti nel
territorio regionale da questi designato;
d) un rappresentante degli enti o centri privati di ricerca
presenti nel territorio regionale da questi designato;
e) un rappresentante delle aziende sanitarie locali, ospedaliere e
miste;
f) un rappresentante delle fondazioni che operano nel campo della
ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in
Sardegna;
g) il presidente del Consorzio Sardegna ricerche;
h) un rappresentante delle organizzazioni delle imprese e un
rappresentante delle organizzazioni sindacali, da esse
designati;
i) il direttore generale dell'AGRIS, Agenzia per la ricerca in
agricoltura della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 9
Comitati tecnici consultivi regionali d'area
1. I Comitati tecnici consultivi regionali
d'area sono organi di consulenza della Giunta regionale in materia
di ricerca scientifica e innovazione tecnologica per ciascuna delle
seguenti macroaree:
a) scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e
ingegneristiche;
b) scienze della terra e dell'ambiente;
c) scienze della vita;
d) scienze umane e sociali.
2. Ogni comitato tecnico è composto da cinque esperti di comprovata competenza nei diversi settori delle macroaree di cui al comma 1 nominati dalla Giunta regionale scelti tra una rosa di nomi indicati dalla Consulta di cui all'articolo 8, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
Art. 10
Anagrafe regionale della ricerca scientifica e innovazione
tecnologica
1. L'Anagrafe regionale della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica raccoglie tutte le informazioni e i dati necessari per il coordinamento delle politiche regionali a sostegno della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. In particolare raccoglie e aggiorna, anche in collegamento con altre banche dati, informazioni relative a imprese, enti e centri di ricerca regionali, nazionali e internazionali, nonché i dati relativi ai progetti di ricerca finanziati dalla Regione e le notizie relative alle strutture ed agli enti e centri di ricerca pubblici e privati della Sardegna.
2. Le informazioni e i dati dell'Anagrafe sono pubblici, vengono aggiornati costantemente e resi disponibili per via telematica.
Art. 11
Sistema di valutazione
1. I programmi e i progetti di ricerca sono
valutati ex ante, in itinere ed ex post, secondo standard
internazionalmente riconosciuti e secondo principi di imparzialità,
pubblicità e trasparenza avvalendosi di norma dell'opera di
revisori anonimi estratti dall'albo del Ministero dell'università e
della ricerca che non operino nel territorio regionale. La
valutazione dei progetti deve rispettare il modello adottato nella
decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 giugno 2002, relativa al VI programma quadro di azioni
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto
a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca
e all'innovazione (2002-2006).
2. In caso di inadempimento o difforme esecuzione rispetto al
progetto approvato, sempre che non sussistano giustificate
motivazioni scientifiche, si applicano criteri sanzionatori.
Capo IV
Programmazione e attuazione della strategia
Art. 12
Rapporti Regione-Ministero dell'università e della ricerca
1. La Regione stipula accordi e protocolli d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca per il coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica e per la condivisione di metodologie e competenze per l'attuazione del Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.
Art. 13
Rapporti Regione-Università
1. Gli interventi relativi alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica in favore delle università della Sardegna sono finanziati con risorse del fondo unico regionale istituito dalla presente legge. È conseguentemente abrogata la lettera b) dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna).
2. La Regione, al fine di stimolare una virtuosa competitività tra i ricercatori, incentivare il reclutamento di ricercatori sulla base di criteri meritocratici e far crescere il livello qualitativo delle università della Sardegna, istituisce un sistema di premialità annuali da assegnarsi, sulla base dei principi enunciati all'articolo 11, a quei dipartimenti e gruppi di ricerca universitari che abbiano dimostrato la migliore produttività scientifica.
3. Coerentemente con quanto previsto dalla legge regionale n. 26 del 1996, gli altri rapporti tra la Regione e le università della Sardegna sono regolati da apposita convenzione triennale e gli interventi regionali per l'università a ciò dedicati provengono dal fondo globale istituito dall'articolo 3 della medesima legge.
Art. 14
Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione
tecnologica
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi strategici del Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e coerentemente col Piano regionale di sviluppo e con gli indirizzi del Piano nazionale per la ricerca e con gli orientamento comunitari in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica.
2. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale,
acquisito il parere della Commissione competente che si esprime
entro trenta giorni. Il Piano individua per ogni annualità:
a) i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i
progetti e, per ciascun settore, gli obiettivi, le strategie e le
linee di intervento;
b) i soggetti ammissibili;
c) il sistema di monitoraggio;
d) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e
finanziario da impiegare nel triennio e le modalità di gestione di
tali risorse;
e) la ripartizione annuale delle risorse finanziarie;
f) le fonti finanziarie.
3. In sede di prima attuazione gli indirizzi strategici del Piano sono presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
Relazione sullo stato di attuazione
1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.
2. La relazione deve far riferimento in
particolare:
a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla
descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti
finanziati;
b) alle attività di promozione ed informazione promosse e
adottate;
c) alle ricadute occupazionali, formative ed economiche degli
investimenti.
Art. 16
Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione europea.
Capo V
Norma finanziaria e norme finali
Art. 17
Norma finanziaria
1. La legge finanziaria relativa all'anno 2008,
a decorrere dallo stesso anno, determina le risorse sulla base
degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della Regione
per gli anni 2007-2010, finalizzati alla ricerca scientifica e
tecnologica. Con la legge di approvazione del bilancio pluriennale
della Regione per l'anno 2008 gli stanziamenti previsti a favore
della ricerca scientifica e tecnologica comprensivi dei fondi
regionali, delle assegnazioni statali e dei fondi comunitari sono
stanziati nello stato della spesa, nella strategia 02-funzione
obiettivo 04 in due distinte UPB ove sono iscritte rispettivamente
le risorse regionali e di provenienza statale o comunitaria.
2. Con la legge finanziaria relativa all'anno 2008 è determinato
l'importo da destinare alla ricerca fondamentale o di base, di cui
all'articolo 3 della presente legge, in misura non inferiore all'1
per cento delle compartecipazioni dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche così come determinate annualmente nel bilancio di
previsione della Regione.
3. Con la stessa legge finanziaria relativa all'anno 2008, in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 24, comma 8 della legge
regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del
servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) lo stanziamento annuale
complessivo per la ricerca biomedica e sanitaria non può essere
inferiore al due per mille dello stanziamento previsto per il
sistema sanitario regionale. I commi 3 e 7 dell'articolo 24 della
legge regionale n. 10 del 2006 e gli altri commi eventualmente in
contrasto con la presente legge sono abrogati. I soggetti che
accedono all'utilizzo dello stanziamento si cui al presente comma,
di norma non possono accedere ad altri fondi di provenienza
regionale.
Art. 18
Norme finali
1. La Regione nell'ambito della presente legge disciplina tutti gli interventi inerenti il sostegno all'attività di ricerca scientifica, all'innovazione e al trasferimento tecnologico.
2. La Giunta regionale definisce con atti successivi forme, criteri e modalità dell'intervento della Regione a sostegno della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica.
3. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.