CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURALEGGE REGIONALE 7AGOSTO 2007, N. 6
Modifica ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, recante "Riconoscimento del ruolo sociale delle societą di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale".
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Art. 1
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 27 del 1997
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge
regionale 15 ottobre 1997, n. 27, č sostituito dal seguente:
"2. A tal fine la Regione:
a) istituisce l'albo regionale delle societą di mutuo soccorso
costituite e operanti esclusivamente in Sardegna, che svolgono
l'attivitą da almeno venti anni e nelle quali tutte le cariche
sociali sono ricoperte a titolo gratuito;
b) valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di
innovazione perseguita dalle societą di mutuo soccorso che hanno
finalitą sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia
del patrimonio storico, culturale, immobiliare, artistico e di
sviluppo della cultura della solidarietą tra i lavoratori;
c) favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della
storia e delle attivitą delle societą di mutuo soccorso iscritte
all'albo regionale di cui al punto a);
d) dispone interventi finanziari per le attivitą e le iniziative
sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura
mutualistica e di conservazione e restauro del materiale storico e
documentario.".
Art. 2
Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1997
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge
regionale n. 27 del 1997 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il contributo per ogni singola attivitą o iniziativa č concesso
nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa al
finanziamento, incluse le spese fisse e di gestione.
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura massima dell'80 per cento in via anticipativa ed il restante 20 per cento dietro presentazione del rendiconto generale delle spese pagate e sostenute, riferite all'esercizio finanziario di competenza. All'erogazione dei contributi si provvede con determinazione del direttore del servizio dell'Assessorato competente in attuazione della deliberazione assessoriale relativa alla ripartizione e assegnazione dei contributi a favore di ciascuna societą di mutuo soccorso avente diritto.".
Art. 3
Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1997
1. L'articolo 6 della legge regionale n. 27 del
1997 č sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle
societą di mutuo soccorso)
1. Per le finalitą della presente legge la Giunta regionale
sostiene il Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione
delle societą di mutuo soccorso. Il Centro ha natura privatistica,
č promosso e gestito dalle societą di mutuo soccorso della Sardegna
attraverso una struttura di coordinamento che rappresenta e tutela
la mutualitą sarda a tutti i livelli.
2. Il Centro svolge il suo ruolo promozionale
per le seguenti finalitą:
a) cura e sovrintende agli archivi, alle biblioteche e a tutto il
materiale storico delle societą di mutuo soccorso della
Sardegna;
b) organizza mostre, convegni e interventi per la valorizzazione e
il restauro del patrimonio storico-culturale delle societą di mutuo
soccorso della Sardegna e per lo studio e l'analisi delle nuove
forme di solidarietą; a tale scopo partecipa a tutte le attivitą
della mutualitą, del terzo settore e del volontariato, a livello
regionale, nazionale ed internazionale anche aderendo alle
rispettive federazioni o organismi similari.".
Art. 4
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 200.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni
2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
Strategia 05 - Funzione obiettivo 03
UPB S05.03.005
Finanziamenti per attivitą socio-assistenziali
2007 euro 200.000
2008 euro 200.000
2009 euro 200.000
2010 euro 200.000
in diminuzione
Strategia 08 - Funzione obiettivo 01
UPB S08.01.001
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2007 euro 200.000
2008 euro 200.000
2009 euro 200.000
2010 euro 200.000
Mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella
A allegata alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge
finanziaria 2007).
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.