CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURALEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 4
Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia
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Art. 1
Finalità
1. La Regione autonoma della Sardegna:
a) riconosce l'importanza naturalistica ed ambientale nonché
l'interesse culturale, scientifico e turistico del patrimonio
speleologico e delle aree carsiche esistenti sul proprio territorio
e promuove ogni iniziativa diretta alla loro conoscenza,
conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione;
b) riconosce il Soccorso alpino e speleologico della Sardegna,
servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli
interventi di soccorso in attuazione delle leggi 21 marzo 2001, n.
74 e 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 80;
c) promuove lo sviluppo dell'attività speleologica.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi e per gli effetti della presente
legge devono intendersi come:
a) "grotte o cavità naturali" le cavità sotterranee naturali di
sviluppo superiore a 5 metri lineari;
b) "aree carsiche" le zone in cui si riscontrano morfologie e
fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un
collegamento fisico e idrogeologico funzionale con fenomeni carsici
ipogei.
Art. 3
Pubblico interesse del patrimonio speleologico e delle aree
carsiche
1. Il patrimonio naturale costituito dalle grotte e dagli ambienti carsici della Sardegna è soggetto alla presente legge per la rilevanza dei valori ambientali, scientifici, culturali, economici, estetici e paesaggistici che esso presenta.
2. La presente legge, in particolare, considera
di pubblico interesse il patrimonio speleologico e carsico in
relazione a:
a) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o
paesaggi carsici, sia nell'ambito epigeo sia in quello
ipogeo;
b) la presenza dei fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente
carsico, di interesse scientifico anche applicativo, concernente i
campi geologico, fisico, chimico, biologico e medico, anche al fine
di una loro utilizzazione per la speleoterapia;
c) la possibilità di utilizzazione del patrimonio speleologico come
sede di attività scientifiche, escursionistiche, archeologiche,
culturali, didattiche e turistiche;
d) la prospezione idrogeologica e la protezione delle risorse
idriche del sottosuolo carsico in funzione dell'approvvigionamento
idrico degli abitati;
e) il patrimonio di testimonianze paleontologiche, paletnologiche,
archeologiche e storiche.
Art. 4
Tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche
1. Oltre alla disciplina prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal Piano paesaggistico regionale, in tutto il territorio regionale è vietato distruggere, occludere o danneggiare il patrimonio speleologico e le aree carsiche.
2. Non è consentita alcuna forma di fruizione dei beni tutelati quando ciò possa determinarne la distruzione o alterarne la consistenza attuale.
3. All'interno delle grotte è vietato
inoltre:
a) alterare il regime idrico carsico; gli eventuali prelievi di
acqua dai corpi idrici carsici devono essere preventivamente
autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto della normativa
vigente; l'Assessore della difesa dell'ambiente, con proprio
decreto, individua i prelievi d'acqua che per la loro rilevanza o
per l'importanza delle aree interessate devono essere sottoposti a
valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza
ambientale;
b) effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi
strettamente indispensabili per l'esplorazione o per operazioni di
soccorso;
c) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi,
vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, salvo
che nei casi espressamente autorizzati dall'Assessore della difesa
dell'ambiente per esclusive ragioni di ricerca e di studio;
d) svolgere qualsiasi attività che possa creare disturbo alla fauna
nidificante, in particolare nella fascia costiera, nei periodi
stabiliti con decreto dell'Assessore della difesa
dell'ambiente.
4. L'Assessore della difesa dell'ambiente può, in ogni momento, emanare provvedimenti conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei beni oggetto della presente legge, nonché l'inquinamento delle acque ipogee.
5. L'Assessore della difesa dell'ambiente, per gli stessi fini indicati nel comma 4, può autorizzare la chiusura degli accessi alle grotte nonché la recinzione e la tabellazione delle cavità carsiche a sviluppo verticale (a pozzo).
6. I beni tutelati dalla presente legge, qualora siano di particolare rilevanza e interesse, sono riconosciuti monumenti naturali con le procedure previste dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, articolo 23.
7. La Giunta regionale verifica la compatibilità dei piani e dei programmi che possano interessare i beni tutelati dalla presente legge, con particolare riguardo alle previsioni urbanistiche ed alla localizzazione delle cave in relazione alle caratteristiche dei beni tutelati, e adotta gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità dei beni medesimi imponendo il divieto di realizzare interventi che alterino l'assetto idrogeomorfologico.
8. Nel caso in cui una grotta o un'area carsica faccia parte di una zona protetta, la normativa dei relativi piani deve contenere la disciplina per la tutela, valorizzazione e utilizzazione della grotta o dell'area carsica.
9. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, e ciò non sia altrimenti possibile, i comuni possono procedere all'espropriazione delle stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della loro sistemazione e dotazione di opere o servizi di protezione e della loro destinazione ad usi d'interesse collettivo.
10. L'espropriazione di cui al comma 9 è condizionata da apposita previsione da parte degli strumenti urbanistici; per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, la Regione concede specifici contributi sulla base delle disponibilità definite con legge finanziaria.
Art. 5
Iniziative per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
speleologico e carsico
1. I comuni singoli e associati nel cui territorio sono situate le grotte iscritte al Catasto speleologico regionale di cui all'articolo 9, entro il 31 marzo di ogni anno, possono presentare alla Giunta regionale programmi per la salvaguardia dei beni tutelati dalla presente legge e per la gestione di servizi finalizzati alla fruizione e valorizzazione delle grotte, anche mediante convenzione con le associazioni speleologiche iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 8.
2. Nei programmi devono essere
specificati:
a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere
previste;
b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli
interventi;
c) le forme di finanziamento;
d) il soggetto individuato per la gestione e la documentazione che
ne attesti la capacità gestionale e la competenza specifica.
Art. 6
Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche
1. Presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito, quale organo tecnico consultivo della Giunta regionale nella materia di cui alla presente legge, il Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche.
2. Il Comitato è composto:
a) dall'Assessore della difesa dell'ambiente o suo delegato, che lo
presiede;
b) da due componenti designati dalla Federazione speleologica
sarda;
c) da due componenti designati dall'Assessore della difesa
dell'ambiente, in possesso di documentate esperienze e titoli
scientifici in speleologia e carsismo relativi al territorio
sardo;
d) da un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali,
scelto tra i sindaci di comuni nei cui territori sono presenti
grotte o aree carsiche.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da funzionari di adeguata qualifica designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
4. Il Comitato:
a) esprime parere e formula proposte in merito al piano per la
conoscenza, la salvaguardia, l'esplorazione, la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio carsico e speleologico previsto
dall'articolo 7;
b) formula proposte per la gestione e l'aggiornamento del Catasto
speleologico regionale, della biblioteca speleologica regionale e
del centro di documentazione speleologica.
Art. 7
Piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio carsico e speleologico
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche, approva e aggiorna annualmente un piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dei beni tutelati dalla presente legge nonché per la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche.
2. Sulla base delle indicazioni del piano l'Amministrazione regionale concede contributi per la realizzazione di iniziative di studio, formazione, ricerca, esplorazione, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio carsico e speleologico.
3. I contributi di cui al comma 2 sono
concessi:
a) ai comuni singoli o associati;
b) alla Federazione speleologica regionale;
c) alle associazioni ed ai gruppi speleologici iscritti nell'elenco
regionale previsto dall'articolo 8.
Art. 8
Elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici
1. Presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici.
2. Le associazioni e i gruppi speleologici
aventi sede in Sardegna possono richiedere l'iscrizione all'elenco
regionale, purché regolarmente costituiti, con statuto notificato
all'Assessorato della difesa dell'ambiente, e purché siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgimento, documentato, di attività speleologiche da almeno
tre anni o presenza di almeno cinque soci in possesso di
quinquennale e documentato curriculum speleologico;
b) adeguata polizza di assicurazione per tutti i soci contro gli
infortuni derivanti dall'espletamento dell'attività.
Art. 9
Catasto speleologico regionale
1. È istituito presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente il Catasto speleologico regionale (CSR) per il censimento, l'individuazione cartografica e l'iscrizione dei beni tutelati dalla presente legge e, in particolare, delle grotte e delle aree carsiche di rilevante importanza scientifica, culturale, idrogeologica, ambientale e paesaggistica.
2. L'Assessore della difesa dell'ambiente cura il coinvolgimento dei comuni interessati nel processo di formazione, di aggiornamento e di gestione del CSR.
3. Il CSR è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale e rappresenta la documentazione fondamentale ed ufficiale dell'esistenza delle cavità naturali, delle grotte e delle aree carsiche della Sardegna.
4. Presso il CSR sono istituiti un centro di documentazione speleologica e una biblioteca regionale di speleologia con funzione di documentazione e di informazione.
5. Presso il CSR è altresì istituito il Centro internazionale di documentazione e ricerca sulle grotte di miniera, con l'obiettivo di promuovere, in collaborazione con istituti di ricerca, associazioni speleologiche ed università italiane ed estere gli studi interdisciplinari e le ricerche sulle grotte di miniera.
6. Per ciascuna grotta e area carsica il CSR contiene la localizzazione cartografica, i dati cartografici e topografici, i rilievi speleologici e geologici, i dati qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli sul grado di vulnerabilità, l'indicazione di ogni altra notizia utile alla conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione dei beni tutelati.
7. Il CSR comprende i dati qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli sul loro grado di vulnerabilità, riferiti alle aree carsiche soggette o con potenzialità di sfruttamento per scopi idropotabili.
8. Le modalità relative al funzionamento, all'aggiornamento e all'accesso al CSR sono determinate con apposita direttiva adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
9. Al fine di garantire la massima efficienza nel funzionamento e nell'aggiornamento del CSR, questo è affidato, tramite convenzione, alla Federazione Speleologica Regionale.
Art. 10
Vigilanza
1. L'Amministrazione regionale provvede all'applicazione della presente legge e, in collaborazione con gli enti locali, assicura la vigilanza a tutela del patrimonio speleologico e carsico della Sardegna.
2. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni concernenti l'accertamento e la contestazione della violazione delle norme di tutela contenute nella presente legge, compresa l'applicazione e la notifica delle sanzioni relative alla violazione.
3. Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui vigilanza è demandata ad altri enti o organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente.
Art. 11
Sanzioni
1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme
penali e all'applicazione delle disposizioni previste dalla
legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale,
l'inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge
comporta la riduzione in pristino, l'immediata cessazione
dell'attività vietata e l'applicazione delle seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) da euro 3.000 a euro 10.000 per l'alterazione del regime idrico
carsico;
b) da euro 1.000 a euro 2.500 per ogni danneggiamento delle grotte
e delle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
c) da euro 300 a euro 2.000 per l'abbandono di rifiuti nelle grotte
e nelle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
d) da euro 5.000 a euro 15.000 per ogni metro cubo di materiale
smosso con scavi e sbancamenti;
e) da euro 5.000 a euro 15.000 per l'asportazione o il
danneggiamento di concrezioni, di animali, di vegetali, di fossili
o di altri reperti dalle grotte e dalle aree carsiche iscritte
nell'elenco regionale;
f) da euro 50 a euro 500 per la violazione del divieto di
accesso.
2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio speleologico.
Art. 12
Abrogazione
1. È abrogato l'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46 (Interventi in materia ambientale e modifiche alla L.R. 14 settembre 1987, n. 41, alla L.R. 15 maggio 1990, n. 13, alla L.R. 7 giugno 1989, n. 30, alla L.R. 22 luglio 1991, n. 25 e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3).
Art. 13
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 400.000 per l'anno 2007 ed in euro 1.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni
2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
Strategia 04 - Funzione obiettivo 08
UPB S04.08.001
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette
2007 euro 400.000
2008 euro 1.000.000
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
in diminuzione
Strategia 08 - Funzione obiettivo 01
UPB S08.01.001
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2007 euro 400.000
2008 euro 1.000.000
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 9 della tabella A
allegata alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge
finanziaria 2007).
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.