CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURALEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 12
Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna.
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Art. 1
Finalit� e oggetto
1. La presente legge � finalizzata, attraverso il governo della progettazione e realizzazione degli invasi minori della Sardegna, ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza pubblica per la popolazione e a conoscere e regolare l'accumulo e l'uso della risorsa idrica in tali opere. Essa, pertanto, disciplina, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'esercizio delle funzioni amministrative gi� attribuite alla Regione dall'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, cos� come ribadito dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Le presenti norme si applicano a tutti gli
sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che
determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Sono
esclusi:
a) tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti
esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui
industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero
dell'Assessorato regionale dell'industria;
b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna e che
non presentano argini fuori terra, le vasche ed i serbatoi pensili
non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti,
le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di
ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere
trasversali;
c) i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.
3. Ai fini della presente disciplina l'altezza della diga e il volume di invaso sono determinati, cos� come stabilito dal decreto legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994 e dalla circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle opere di sbarramento realizzate fuori alveo.
Art. 2
Normativa tecnica di attuazione
1. � contenuta nell'Allegato A, che costituisce
parte integrante della presente legge, la normativa tecnica
concernente:
a) la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e
relativi bacini di accumulo;
b) la definizione delle classi di verifica e di controllo ai fini
della sicurezza;
c) la disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle
esclusioni;
d) la vigilanza sui lavori di costruzione;
e) il collaudo e l'esercizio dell'opera;
f) la disciplina relativa all'autorizzazione e alla prosecuzione
dell'esercizio per le opere esistenti.
Art. 3
Catasto degli sbarramenti e sistema informativo
1. � istituito, presso il Servizio infrastrutture e risorse idriche dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, competente in materia di sbarramenti, il Catasto degli sbarramenti di competenza regionale. Esso � costituito da tutta la documentazione, a livello cartaceo e su supporto informatico, raccolta relativamente ad ogni sbarramento di competenza regionale e da un sistema informativo.
2. Il Catasto � organizzato in modo da disporre di uno strumento completo delle informazioni relative agli sbarramenti di competenza regionale. Le informazioni sono raccolte dalle strutture tecniche decentrate e dallo stesso servizio regionale, al fine di gestire in maniera integrata sia la componente descrittiva di tipo generale, tecnica ed amministrativa, sia la componente geografica georeferenziata relativa alla localizzazione degli impianti.
3. Il Catasto degli sbarramenti � pubblicato online sul sito della Regione, consentendo una visibilit� pubblica delle georeferenziazioni raccolte.
Art. 4
Sbarramenti di nuova realizzazione
1. La realizzazione di nuove opere indicate all'articolo 1 � subordinata, sulla base della procedura contenuta nella normativa tecnica di cui all'Allegato A, all'approvazione tecnica dei competenti servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumit�, in particolare dei territori e delle popolazioni a valle delle opere stesse.
2. � soggetta all'approvazione tecnica anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.
3. Per ogni istanza relativa alla realizzazione
di nuovi sbarramenti il richiedente effettua, una tantum, un
versamento di un contributo per l'istruttoria della pratica pari
a:
a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;
b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.
Tali importi sono adeguati con cadenza triennale, mediante decreto
dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, al fine di
rapportarli al tasso di inflazione del periodo precedente.
4. Fatti salvi gli effetti penali si applicano
le seguenti sanzioni:
a) fino a 7.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti
senza la prescritta autorizzazione;
b) fino a 4.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti in
difformit� rispetto alle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione;
c) fino a 5.000 euro per la gestione degli sbarramenti in
difformit� ai contenuti dell'autorizzazione.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono applicate dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono accertate e contestate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale. Gli accertatori provvedono, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento della sanzione amministrativa non estingue l'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte.
6. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla propriet�, � individuato quale responsabile, a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio, nonch� della vigilanza dell'impianto ed � tenuto a ottemperare alle disposizioni della presente legge.
7. L'autorit� regionale competente � autorizzata, nell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4, ad anticipare le somme necessarie per la demolizione delle opere che sono, successivamente, recuperate dai soggetti inadempienti.
Art. 5
Sbarramenti esistenti
1. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla propriet�, degli invasi esistenti, entro il termine perentorio di nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente la domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, corredata da una perizia tecnica, secondo le modalit� prescritte dall'Allegato A.
2. Fatti salvi gli effetti penali, ai
proprietari o ai gestori degli sbarramenti esistenti che, decorsi
tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, omettano di
presentare la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della
gestione si applicano congiuntamente:
a) la sanzione di 5.000 euro;
b) la sanzione della demolizione, a proprie spese e con le dovute
cautele, dello sbarramento entro il termine fissato dall'autorit�
regionale competente; decorso inutilmente tale termine, la medesima
autorit� regionale ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a
carico dei responsabili o l'acquisizione al patrimonio
regionale.
3. Le sanzioni di cui comma 2 sono applicate dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono accertate e contestate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale. Gli accertatori provvedono, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge n. 689 del 1981, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento della sanzione amministrativa non estingue l'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte.
4. Nel caso di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, il soggetto responsabile demolisce, a proprie spese e con le dovute cautele, lo sbarramento entro il termine fissato dall'autorit� regionale competente. Decorso inutilmente tale termine, la medesima autorit� regionale ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dei responsabili o l'acquisizione al patrimonio regionale.
5. In sede di prima applicazione, i soggetti
tenuti alla presentazione della domanda finalizzata ad ottenere
l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, la presentano
nel termine di cui al comma 1 e sono tenuti esclusivamente al
versamento di un contributo una tantum di:
a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;
b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.
6. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla propriet�, � individuato quale responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio, nonch� della vigilanza dell'impianto ed � tenuto ad ottemperare alle disposizioni della presente legge.
Art. 6
Norme transitorie
1. Nelle more dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 1� novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di tale decreto, salve le modifiche apportate dalla legislazione successiva. Le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 e successive modificazioni, per gli sbarramenti e le opere di ritenuta di cui all'articolo 1, sono attribuite, nell'ambito dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, al Servizio centrale - Servizio infrastrutture e risorse idriche (SIR) e ai Servizi periferici - Servizi del Genio civile dell'Assessorato, competenti per materia.
Art. 7
Strumenti di valutazione
1. La Giunta regionale, decorsi due anni
dall'entrata in vigore della presente legge, redige una relazione
annuale sullo stato di attuazione della presente legge e la
trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale. Tale
relazione deve, in particolare, fornire delle risposte documentate
ai seguenti quesiti:
a) quale sia stato il numero delle richieste relative alla
realizzazione di nuovi sbarramenti, distinguendoli per tipologia e
se e quali sanzioni siano state eventualmente applicate dai
competenti uffici;
b) quale sia stato il numero delle richieste di autorizzazione in
sanatoria, articolate per tipologia e secondo le differenti
modalit� di cui all'articolo 5, e se e quali sanzioni siano state
eventualmente applicate dai competenti uffici;
c) quale sia stato il livello di conoscenza della normativa
regionale introdotta e quali cambiamenti essa abbia prodotto
nell'utenza regionale;
d) quali siano le criticit� emerse in sede di applicazione della
normativa tecnica, con particolare riferimento ai contenuti:
- progettuali del progetto di fattibilit�;
- della documentazione ridotta;
- del progetto esecutivo;
- dell'approvazione tecnica in sanatoria.
Art. 8
Norma finanziaria
1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2008.
2. Nel bilancio della regione per gli anni
2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
ENTRATA
UPB E350.001
Proventi derivanti da contributi e da sanzioni per violazione di
legge
2007 euro ---
2008 euro 500.000
2009 euro 500.000
2010 euro 500.000
UPB E362.009
Rimborsi derivanti da attivit� urbanistica
2007 euro ---
2008 euro ---
2009 euro ---
2010 euro ---
SPESA
Strategia 04 - Ambiente e governo del territorio
Funzione obiettivo 09 - Paesaggio e politiche di assetto
territoriale
UPB S04.09.003
Vigilanza e controllo sull'attivit� urbanistica
2007 euro ---
2008 euro 500.000
2009 euro 500.000
2010 euro 500.000
per incrementare il capitolo di nuova istituzione con la seguente
denominazione:
"Anticipazione della regione per la demolizione delle opere non
autorizzate".
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 ed a quelle corrispondenti per gli anni successivi.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
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