CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2005, N. 11
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sull'istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.
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Art. 1
Integrazioni alla legge regionale n. 29 del 19971. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge approvata dal Consiglio regionale in data 8 luglio 2005, a ciascuna delle province è riconosciuta, ai fini dell'esercizio delle rispettive prerogative nel consorzio obbligatorio denominato Autorità d'ambito, una quota di rappresentatività pari all'unità.
3 ter. E' data facoltà all'assemblea dell'Autorità d'ambito di modificare le quote di rappresentatività degli enti locali ai fini della loro contribuzione al fondo di dotazione.".
Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 29 del 19971. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 29 del 1997, sono soppresse le parole: "di cui almeno uno in rappresentanza degli enti locali compresi nel territorio di ciascuna provincia".
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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