CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2005, N. 9
Norme in materia di abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali. Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale).
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Art. 1
Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali.
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 19571. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), è aggiunto il seguente:
"Art. 27 bis - (Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali)
1. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum regionale e referendum nazionali, alle consultazioni referendarie regionali si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali di cui alla Legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).
2. Nel caso di cui al comma 1 le operazioni di spoglio relative ai referendum regionali cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
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