CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2005, N. 2
Indizione delle elezioni comunali e provinciali.
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Art.1
Norme applicabili in materia di elezioni e durata degli organi degli enti locali1. La presente legge detta norme per l'indizione nel territorio della Sardegna delle elezioni comunali e provinciali. Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarą diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.
Art. 2
Svolgimento ed indizione delle elezioni1. Le elezioni si svolgono in un unico turno annuale compreso tra il tra il 1° aprile ed il 1° luglio se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
2. Per tutti gli organi elettivi comunali e provinciali il mandato decorre dalla data delle elezioni.
3. La data di convocazione dei comizi elettorali č fissata, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.
Art. 3
Definizione dei collegi per le elezioni provinciali. Pubblicazione1. Il decreto del Presidente della Regione previsto dal comma 3 dell'articolo 20 bis della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, č pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
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