CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 1443/A
INTERROGAZIONE PISU, con richiesta di risposta scritta, sulla linea comportamentale adottata dalle amministrazioni dei Consorzi interprovinciali per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari nei confronti dei lavoratori.
***************
Il sottoscritto,
premesso che:
- a quanto disposto della legge regionale n. 6 del 2000, le amministrazioni degli enti Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari (oggi inglobati nell'Agenzia AGRIS Sardegna) hanno applicato il CCNL dei consorzi e cooperative agricole in sostituzione di un contratto preesistente;
- la legge citata, all'articolo 20, articola in due commi:
1) nelle more della riforma degli enti, al personale non di ruolo del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari si applicano il contratto collettivo nazionale degli impiegati e degli operai dei consorzi agricoli e gli eventuali contratti integrativi regionali e aziendali;
2) gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sui bilanci dei consorzi;
considerato che il modo di attuazione della legge da parte delle amministrazioni destinatarie ha comportato, per i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, l'eliminazione dei contratti integrativi di secondo livello fino ad allora stipulati a livello provinciale e puntualmente applicati precedentemente l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2000, ciò nonostante la stessa legge non escluda espressamente l'applicazione degli integrativi e il testo del CCNL applicato prescriva che:
"Le parti si danno atto che l'accordo contrattuale autonomo di cui al presente protocollo, in attesa di un diverso accordo sulla sfera di applicazione, che può intervenire anche durante la vigenza contrattuale, vincola le imprese cooperative che di fatto o per pattuizione hanno adottato un contratto collettivo del settore agricolo e che i contratti collettivi autonomamente fin qui stipulati a livello territoriale assumeranno la veste di contratti integrativi";
tenuto conto che, in luogo degli integrativi, le amministrazioni degli enti sopraccitati, hanno erogato invece un assegno ad personam perequativo accompagnato da un pacchetto di norme estrapolate dai contratti cancellati e in seguito denominato "di miglior favore"; questo tramite una serie di provvedimenti che hanno dato luogo a diverse vertenze, in particolare da parte dei lavoratori inquadrati nella cosiddetta "area impiegati" poi comunque abolita nell'ultima versione del CCNL applicato, l'edizione 2007-2009, che ha unificato i mansionari operai e impiegati in un unica linea di livelli che prima era anacronisticamente distinta in due linee comunque economicamente equivalenti;
sottolineato che dalla perequazione e dalle "norme di miglior favore" è stato escluso il personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2000 che negli anni successivi l'applicazione di tale legge ha prestato servizio avendo a riferimento solo quanto riportato nel contratto collettivo nazionale,
chiede di interrogare l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere:
1) visto che la legge regionale n. 6 del 2000 non lo esclude, sulla base di quali riferimenti le amministrazioni dei consorzi non hanno adottato un modo applicativo simile a quello prescritto per le imprese cui quel contratto è espressamente dedicato (che prevede che i contratti integrativi stipulati sulla base di contratti preesistenti diventino integrativi del contratto collettivo dei consorzi e cooperative agricole dove questo viene introdotto);
2) per quali motivi non si è stipulato un contratto integrativo al CCNL dei consorzi e cooperative agricole;
3) in mancanza di un contratto integrativo (o territoriale, o di secondo livello), con quali strumenti o mezzi le amministrazioni hanno garantito l'equità di trattamento che la pubblica amministrazione deve assicurare al corpo dipendente e che, con l'introduzione del nuovo contratto, risultava suddiviso, macroscopicamente, in cinque categorie: impiegati e operai assunti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2000, impiegati e operai assunti dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2000 e dipendenti con aventi applicate le norme del personale della Regione;
4) sulla base di quali criteri le amministrazioni dei consorzi hanno provveduto alla definizione dei profili professionali dei dipendenti;
5) se, per definire quella che è stata l'applicazione del CCNL dei consorzi e cooperative agricole, le amministrazioni si sono avvalse di figure professionali presenti al loro interno o anche del supporto di consulenti esterni;
6) quale era la pianta organica dei consorzi al momento dell'applicazione di tale legge.
Cagliari, 20 novembre 2008