CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1431/A

INTERROGAZIONE FLORIS Mario, con richiesta di risposta scritta, sui concorsi per la selezione interna e per l'assunzione di dirigenti banditi dall'Ente foreste della Sardegna.

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Il sottoscritto,

accertato che in relazione al concorso per titoli ed esami per la selezione interna di n. 5 dirigenti:
- in data 20 ottobre 2005, con nota protocollo n. 49129, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione formulava alcuni rilievi alla deliberazione dell'Ente foreste della Sardegna n. 56 del 7 settembre 2005 concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso alle funzioni impiegatizie e dirigenziali mediante selezione interna" chiedendo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 7 che citava testualmente "Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopraccitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali la selezione è stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili" in quanto l'utilizzabilità della graduatoria avrebbe portato al superamento del limite del 50 per cento previsto dall'articolo 13, lettera d), della legge regionale n. 24 del 1999 per le selezioni interne;
- nella medesima nota l'Assessore sottolineava, inoltre, che i principi affermati dalla Corte costituzionale in sede di esame di leggi regionali introduttive di selezioni interne riguardanti qualifiche dirigenziali ed evidenziava che deroghe particolari sono ammesse in via eccezionale, una tantum e per numeri limitati;
- con deliberazione n. 71 del 26 ottobre 2005 l'Ente foreste della Sardegna modificava il succitato regolamento, adeguando lo stesso ai rilievi formulati e sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 7; il testo così riformulato veniva pubblicato sul BURAS ed è tutt'ora in vigore;

relativamente al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 dirigenti si evidenzia quanto segue:
- il consiglio di amministrazione dell'Ente foreste della Sardegna, con delibera n. 80 del 30 maggio 2007, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 dirigenti, il cui bando è stato pubblicato, per estratto, sul BURAS n. 25, parte 3a del 21 agosto 2007;
- con delibera n. 118 del 5 settembre 2007 il consiglio di amministrazione dell'ente ha rettificato la struttura organizzativa e modificato la pianta organica dell'Ente foreste della Sardegna, istituendo 2 nuovi servizi centrali ed elevando il numero di posizioni dirigenziali da 11 a 13;
- l'articolo 54, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, in relazione alle assunzioni per concorso del personale dell'Amministrazione e degli enti, stabilisce che "le graduatorie restano efficaci per diciotto mesi dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, durante i quali possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti che si rendono disponibili per motivi diversi dall'ampliamento delle dotazioni organiche";
- di conseguenza, le graduatorie del concorso pubblico per l'assunzione dei 5 dirigenti dell'Ente non sono utilizzabili per la copertura dei posti resi disponibili dall'ampliamento della dotazione organica per effetto della delibera del consiglio di amministrazione del 5 settembre 2007, successiva alla pubblicazione del bando di concorso (21 agosto 2007),

chiede di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e l'Assessore della difesa dell'ambiente per sapere se sia vero che il consiglio di amministrazione dell'Ente foreste della Sardegna intende utilizzare le graduatoria redatta a seguito:
1) della selezione interna per l'accesso alle qualifiche dirigenziali immettendo in ruolo altri due dirigenti tecnici nonostante la modifica del regolamento per l'accesso a seguito dei rilievi mossi dall'Assessorato del personale impedisca l'utilizzo di suddetta graduatoria;
2) del concorso pubblico per l'assunzione di n. 5 dirigenti immettendo in ruolo altri due dirigenti in contrasto con quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998.

Cagliari, 11 novembre 2008