CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 1428/A
INTERROGAZIONE LA SPISA, con richiesta di risposta scritta, sul procedimento avviato da parte della Commissione europea sulla legge regionale 11 marzo 1998, n. 9, in quanto ritenuta abusiva nella sulla fase applicativa.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- nell'anno 2000, la Regione ha emanato un bando attinente la legge regionale n. 9 del 1998 per la concessione di contributi quali "Incentivi per la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture alberghiere";
- al bando ha partecipato, tra le altre, la società S.F. Turistico immobiliare di Orosei;
- con provvedimento n. 1768 del 21 ottobre 2002, alla suddetta società era stato concesso un contributo provvisorio di euro 3.581.112,14;
- con una tranche in acconto, venne erogata la cifra di euro 2.671.467,07;preso atto che:
- in data 7 febbraio 2008, l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio rispondendo, con prot. n. 2080/XI.8.1, a una nota della società S.F. Turistico immobiliare di Orosei, pervenuta in data 21 gennaio 2008, in merito al ritardato pagamento del saldo del contributo concesso ai sensi della legge regionale n. 9 del 1998, affermava che in Assessorato "non era ancora pervenuta la relazione redatta da Mediocredito centrale sulle risultanze dell'investimento ammesso all'agevolazione per il rilascio del previsto provvedimento di concessione definitiva del contributo e del relativo saldo";
- si precisava, inoltre, "che qualora l'istituto di credito avesse provveduto all'invio della sopra richiamata relazione, non si sarebbe potuto procedere al rilascio del provvedimento di cui trattasi in quanto, come è noto, la Commissione europea ha comunicato l'avvio di un procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato (decisione C(2006)5476 def. del 22 novembre 2006)";evidenziato che:
- in data 24 luglio 2008, l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, con lettera prot. n. 13635/XI.8.1, allegava alla società S.F. Turistico immobiliare di Orosei, la decisione della Commissione europea del 2 luglio 2008, relativamente al regime di aiuto previsto dalla legge regionale n. 9 del 1998 e la sua applicazione ritenuta abusiva;
- la lettera si concludeva con la comunicazione che "l'Istituto di credito dovrà sospendere le erogazioni a favore della società S.F. Turistico immobiliare di Orosei e dovrà trasmettere, con urgenza, un prospetto contenente, per ogni erogazione effettuata, l'importo del contributo erogato con l'indicazione della data di effettiva erogazione";
- in data 8 settembre 2008, con lettera prot. n. 15576/XI.8.1, l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio comunicava alla società S.F. Turistico immobiliare di Orosei che, a seguito della decisione della Commissione europea in merito all'applicazione abusiva dell'aiuto erogato, "revoca il provvedimento 21 ottobre 2002 n. 1768 con il quale è stato concesso alla società S.F. Turistico immobiliare di Orosei un contributo provvisorio di euro 3.581.112,14 ai sensi della legge regionale n. 9 del 1998 e il recupero dell'importo di euro 2.671.467,07 maggiorato dei relativi interessi che decorrono dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero....";verificato che:
- la decisione della Commissione europea del 2 luglio 2008 relativa al regime di aiuto con applicazione abusiva della legge regionale n. 9 del 1998, avviata a seguito di una denuncia del 21 febbraio 2003 (caso n. 272/98) segnala come (punto 12) "Il regime di aiuti n. 272/98 prevede sovvenzioni da destinare ad investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera in Sardegna. Il regime di aiuti a finalità regionale era stato approvato nel 1998 e ritenuto dalla Commissione compatibile con il mercato comune ai sensi della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE";
- al punto 14, la Commissione europea scrive che le autorità italiane hanno notificato il testo della legge regionale n. 9 del 1998, recante il regime di aiuti a finalità regionale, senza trasmettere, al momento della notifica, alcun regolamento attuativo;
- al punto 16 si legge "Dopo l'approvazione da parte della Commissione, la Regione Sardegna emanava un decreto e diverse deliberazioni di attuazione del regime. Al decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio n. 285 del 29 aprile 1999, facevano seguito alcune decisioni amministrative, in particolare le deliberazioni n. 3314 e n. 3316 del 27 luglio 2000. La deliberazione n. 33/6 coesiste con la deliberazione n. 33/4 e stabilisce che, in alcuni casi eccezionali, gli aiuti possono essere accordati anche se i lavori hanno avuto inizio prima della presentazione della domanda";
- al punto 23, si legge come "la Commissione ricordava che, secondo il punto 4.2 degli orientamenti 1998, la domanda di aiuto deve essere presentata prima che l'esecuzione del progetto abbia inizio";
- stante questa manchevolezza, la Commissione europea ha ritenuto (punto 25) "che le autorità italiane non abbiano ottemperato agli obblighi posti dalla decisione della Commissione che autorizzava il regime di aiuti e non abbiano rispettato i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale";
- a nulla sono servite le numerose osservazioni delle autorità italiane a difesa della legittimità della legge regionale della Sardegna n. 9 del 1998, compresa quella che si richiama alla legittima aspettativa e al principio della certezza del diritto replicando che la legge regionale n. 9 del 1998 è ritenuta "in certo modo, dai beneficiari una continuazione del precedente regime, contemplato dalla legge regionale n. 40 del 1993 (ancora esistente e in vigore) che trova applicazione tramite il cosiddetto sistema 'a sportello' (regime n. 611/93), modificato dal regime n. 250/01) esistente e in vigore nel periodo in esame". "Le autorità italiane - scrive la Commissione europea - spiegano che questo sistema ha contribuito a generare, fra i beneficiari una legittima aspettativa al diritto di ricevere sovvenzioni semplicemente sulla base della domanda di aiuto, indipendentemente se i progetti fossero già avviati o meno";
- sarebbero almeno 28 i progetti di investimento rigettati dalla Commissione europea in quanto ritenuti erogati in una fase in cui detti investimenti non potevano beneficiare di aiuti sulla base del regime posto in questione;
- è inequivocabile che gli orientamenti del 1998 richiedono che tutte le domande di aiuto siano presentate prima dell'avvio dell'esecuzione del progetto;
- si paventa, per le società turistiche che si sono avvalse dei finanziamenti erogati con la legge regionale n. 9 del 1998, quasi in fotocopia, la medesima problematica relativa all'applicazione della legge regionale n. 44 del 1988 con le aziende agricole costrette a restituire i finanziamenti erogati dalla Regione e rigettati, poi, dall'Unione europea,chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio per sapere quali iniziative intendano attivare a sostegno dell'industria turistica e di quelle società che sono state penalizzate dalla non corretta gestione della legge regionale n. 9 del 1998.
Cagliari, 7 novembre 2008