CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1324/A

INTERROGAZIONE LIORI, con richiesta di risposta scritta, sulla legittimità della deliberazione di adozione del Piano urbanistico comunale di Sassari.

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Il sottoscritto,

richiamata la seduta del consiglio comunale di Sassari del 10 luglio 2008, nel corso della quale si è pervenuti all'adozione del nuovo Piano urbanistico comunale (PUC), in variante al vigente Piano regolatore generale, con il voto contrario delle minoranze ed il voto favorevole del sindaco, dott. Gianfranco Ganau, insieme alla maggioranza che lo sostiene;

appresa la notizia che tra le aree trasformate nel PUC adottato da zona H, di salvaguardia, in zona CV, edificabile per le nuove espansioni residenziali, potrebbero esservene alcune di proprietà di parenti o affini entro il quarto grado del sindaco;

considerato che il voto favorevole del dott. Ganau, nelle sue qualità di sindaco e capo della coalizione di maggioranza che lo sostiene, potrebbe aver influenzato e condizionato il voto della stessa maggioranza, contribuendo a determinare l'adozione del nuovo PUC e, di conseguenza, vantaggi diretti per i propri parenti o affini;

visto l'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 che obbliga, tra gli altri, i sindaci, i consiglieri comunali, i componenti delle giunte comunali e i presidenti dei consigli comunali ad "astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

accertato che, nel caso in specie, potrebbe ravvisarsi la correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione di adozione del PUC e gli specifici interessi dei parenti o affini del sindaco, avendo quest'ultimo partecipato alla deliberazione di adozione dello stesso PUC con la quale potrebbero essere stati trasformati i terreni di proprietà degli stessi da zona H di salvaguardia in zone CV edificabili (si vedano Consiglio di Stato, sez. IV, 2 aprile 1988, n. 290; Cass. sez. VI, 9 ottobre 1998, n. 2662) ed essendo, pertanto, di tutta evidenza il vantaggio concreto, diretto ed immediato che i predetti terreni potrebbero aver conseguito in virtù dell'adozione del PUC;

considerato che, come stabilito dalla sentenza n. 2826 del 26 maggio 2003 del Consiglio di Stato, sez. IV, l'obbligo di astensione che incombe sugli amministratori comunali in sede di adozione e di approvazione di atti di pianificazione urbanistica sorge per il solo fatto che, modificando lo strumento stesso l'area alla quale l'amministratore è interessato, si determina il conflitto di interessi (si vedano Consiglio di Stato, sez. IV, 3 settembre 2001, n. 4622; 5 luglio 2000, n. 3734; 18 maggio 1998, n. 827);

preso atto che tale obbligo, che trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e trasparenza che devono caratterizzare l'azione amministrativa, essendo finalizzato ad assicurare soprattutto nei confronti di tutti gli amministrati la serenità della scelta amministrativa discrezionale (si vedano Consiglio di Stato, sez. IV, 23 febbraio 2001, n. 1038; 23 settembre 1996, n. 1035; 20 settembre 1993, n. 794), costituisce regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni, e ricorre quindi ogni qualvolta sussiste una correlazione diretta ed immediata fra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quand'anche la scelta fosse in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico (si vedano Consiglio di Stato, sez. IV, 12 dicembre 2000, n. 6596; 22 febbraio 1994, n. 162);

vista, inoltre, la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3385, che espressamente afferma che "i consiglieri comunali, che hanno un interesse alla classificazione di alcune aree ricadenti nell'ambito della zonizzazione di piano regolatore, non possono partecipare alla discussione e all'approvazione della delibera di adozione della variante al piano stesso" e visto che il Consiglio di Stato, nella stessa sentenza, afferma che "la regola, che vuole l'astensione dei soggetti interessati alla votazione della delibera relativa all'approvazione del piano regolatore, è di carattere generale e tende ad evitare che, partecipando gli stessi alla discussione e all'approvazione del provvedimento, possano condizionare nel complesso la formazione della volontà dell'assemblea, concorrendo a determinare un assetto complessivo dello stesso provvedimento non coerente con la volontà che sarebbe scaturita senza la loro presenza";

ritenuto che la regola dell'astensione del consigliere comunale rispetto alle deliberazioni assunte dall'organo collegiale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui il consigliere, per ragioni obiettive, non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale; in tal senso il concetto di "interesse" del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera (si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 4 novembre 2003, n. 7050);

accertato che la giurisprudenza considera del tutto ininfluente l'eventuale inesistenza da parte dell'amministratore pubblico di uno specifico fine di favorire gli interessi del parente ovvero di pregiudicare quelli dell'ente locale, essendo ritenuta invece decisiva l'esistenza dell'indiscutibile correlazione diretta ed immediata tra le delibere di variante (adozione e approvazione) e la nuova destinazione dei terreni di proprietà del soggetto interessato ed il rapporto di parentela esistente tra questi e l'amministratore pubblico che aveva concorso ad adottare la delibera (si vedano Consiglio di Stato, sez. IV, 3 settembre 2001, n. 4622; 5 luglio 2000, n. 3734; 18 maggio 1998, n. 827);

considerato che:
- in più occasioni l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica ha commissariato consigli comunali per incompatibilità ex articolo 78 del testo unico n. 267 del 2000 in sede di adozione degli strumenti urbanistici comunali (si veda ex multis decreto assessoriale n. 15 del 1° dicembre 2005, versus il Comune di Arzachena);
- la Corte dei conti, sezione giurisdizionale Trentino Alto Adige, con sentenza n. 21/2006 del 3 marzo 2006, ha condannato al pagamento del danno erariale arrecato all'ente locale i consiglieri comunali che con il loro comportamento "non improntato al doveroso rispetto sia della normativa vigente che delle fondamentali norme di buon andamento dell'azione amministrativa", "nonostante le puntuali ed inequivoche disposizioni normative, di cui dovevano avere ben adeguata conoscenza, nonché i consolidati precedenti giurisprudenziali, non abbiano avvertito l'elementare dovere di astensione da un provvedimento che, comunque, andava ad incidere - in maniera più o meno favorevole, diretta nonché rilevante - sulla loro posizione soggettiva e sui loro interessi economici";

preso atto che, durante l'adunanza del consiglio comunale in oggetto, non risulta che né il sindaco, né il presidente del consiglio comunale abbiano richiamato i consiglieri presenti all'obbligo di astensione e di allontanarsi dall'aula nel caso di diretto interesse del consigliere nelle varianti che si proponeva di adottare e che lo stesso sindaco ha partecipato alla votazione, determinando così un pregiudizio di legittimità sulla delibera di adozione del PUC,

chiede di interrogare l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica affinché riferisca se non ritenga opportuno e necessario sospendere la validità delle disposizioni contenute nella deliberazione del consiglio comunale di Sassari del 10 luglio 2008, con la quale veniva adottato il nuovo PUC, nell'attesa di verificare la sussistenza di profili di illegittimità nell'atto di adozione derivanti da una possibile situazione di conflitto di interesse che investe la persona del sindaco.

Cagliari, 1° agosto 2008