CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1310/A

INTERROGAZIONE CHERCHI Oscar, con richiesta di risposta scritta, sullo sgravio e sclassificazione dagli usi civici a Zinnigas (Santa Giusta).

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Il sottoscritto,

premesso che il consiglio comunale di Santa Giusta, il 7 agosto 2007, con delibera n. 61, deliberava (con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti) di richiedere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per motivazioni di pubblico interesse evidenziate nella delibera stessa, lo sgravio dall'uso civico, con contestuale autorizzazione all'alienazione (e il conseguente reimpiego dei proventi dell'alienazione a beneficio della comunità mediante opere infrastrutturali di urbanizzazione) dei terreni siti in località Zinnigas, distinti in catasto al foglio 11, mappale 28, della superficie di ettari 3.47.85 zona - G - servizi generali, mappale 42 della superficie di ettari 0.07.60 - sottozona D3 - commerciale, e mappale 43 della superficie di ettari 0.02.10 - sottozona D3 - commerciale;

considerato che il Comune di Santa Giusta, il 9 ottobre 2007, rilasciava alla Camera di commercio di Oristano l'autorizzazione edilizia n. 121 per la costruzione della recinzione completa delle aree sopraindicate e, il 10 ottobre 2007, le concessioni edilizie n. 75 e n. 76 per la costruzione di tutte le opere di urbanizzazione delle aree stesse, senza che fosse stata perfezionata alcuna pratica né di sgravio dall'uso civico, né di autorizzazione all'alienazione e senza che fosse stato stipulato alcun atto di compravendita;

rilevato che il rilascio dell'autorizzazione e delle concessioni edilizie suddette è avvenuto in totale violazione delle norme che regolano gli usi civici e senza che la Camera di commercio di Oristano avesse alcun titolo a richiederle e ad esserne concessionario;

constatato che, il 15 ottobre 2007, avevano inizio i lavori di recinzione delle aree e quelli di urbanizzazione, opere per le quali la Camera di commercio di Oristano aveva indetto tre distinte gare d'appalto già nell'agosto 2007;

preso atto che il consiglio comunale di Santa Giusta il 29 ottobre 2007 deliberava di adottare in via definitiva la richiesta di sgravio dall'uso civico con contestuale autorizzazione all'alienazione, senza che venisse raggiunta la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, risultando quindi la stessa delibera nulla e senza alcuna efficacia;

considerato che, il 6 dicembre 2007, con determinazione n. 844/07, nonostante il consiglio comunale di Santa Giusta non avesse efficacemente deliberato per la richiesta di sgravio e la contestuale autorizzazione all'alienazione delle aree, senza i presupposti di legge l'ARGEA autorizzava l'alienazione della particella identificata catastalmente al foglio 11, mappale 220, della superficie di ettari 2.63.00 derivata dal tipo di frazionamento del 22 novembre 2007 disposto dal Comune di Santa Giusta (che aveva diviso la particella originaria n. 28 in due particelle, la 220 e la 201 della superficie di ettari 0.84.85) e non autorizzava invece l'alienazione della particella 201 e delle particelle 43 e 42 "in quanto non interessate all'intervento";

verificato che a quella data, invece, tutte le particelle in argomento risultavano recintate e confinate in un unico lotto, urbanizzate per la maggior estensione avendo inglobato anche una ulteriore ampia area di parcheggio del piano di lottizzazione commerciale, dell'estensione di circa 1.200 metri quadri, che catastalmente costituisce parte del mappale 53 che ricomprende tutta la viabilità ed i parcheggi di piano, anche quest'ultimo tuttora gravato dell'uso civico;

visto che la determinazione dell'ARGEA è rimasta in pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Santa Giusta dall'11 dicembre 2007 al 26 dicembre 2007;

considerato che il Comune di Santa Giusta ha stipulato l'atto di compravendita con la Camera di commercio di Oristano il 17 dicembre 2007, quando la determinazione dell'ARGEA risultava in pubblicazione da appena sei giorni (sui quindici previsti per legge) e quando i lavori di recinzione e di urbanizzazione delle aree eseguiti dalla Camera di commercio di Oristano volgevano al termine;

rilevato che l'atto di vendita ed il relativo corrispettivo hanno riguardato esclusivamente il mappale 220 della superficie di ettari 2.63.00;

visto che la determinazione dell'ARGEA, evidentemente non derivata da una efficace richiesta del consiglio comunale di Santa Giusta, appare illegittima e lesiva dei diritti di tutti i cittadini di Santa Giusta, avendo tra l'altro delegittimato il consiglio comunale e la sua volontà;

constatato che l'atto di compravendita, stipulato il 17 dicembre 2007, anche ammessa per momentanea amnesia la legittimità della determinazione dell'ARGEA, risulta certamente nullo perché stipulato quando la determinazione era ancora in pubblicazione all'albo pretorio del comune e ancor prima della pubblicazione nel BURAS, secondo la procedura prescritta dall'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 1994, cosa a tutt'oggi non avvenuta;

preso atto che, per tutti i predetti motivi di illegittimità e di nullità degli atti, alcuni consiglieri comunali di Santa Giusta, il 7 gennaio 2008, hanno proposto un ricorso gerarchico chiedendo al direttore generale dell'ARGEA l'annullamento della determinazione n. 844/2007 del 6 dicembre 2007 a firma del direttore del Servizio territoriale dell'ARGEA di Oristano, senza aver avuto a tutt'oggi alcun riscontro, pur rimanendo prescritto per legge un tempo massimo di 90 giorni;

considerato che le particelle di proprietà del Comune di Santa Giusta individuate in catasto al foglio 11 particelle 220, 201, 43, 42 e 53 parte, dell'estensione totale di ettari 3.69.55 circa, tutte ancora gravate da uso civico, sono state confinate in unico lotto con recinzione in c.c.a. a vista ed inferriate metalliche, sono state completamente urbanizzate dalla Camera di commercio di Oristano e tolte alla disponibilità pubblica, annullando, di fatto, il gravame dell'uso civico;

rilevato che la Camera di commercio di Oristano ha confinato e urbanizzato un comparto della estensione totale di ettari 3.69.55 circa, avendone pagato solo ettari 2.63.00;

considerato che la deliberazione del consiglio comunale di Santa Giusta n. 61 del 7 agosto 2007 dichiarava erroneamente le tre particelle originarie in argomento tutte inserite nella lottizzazione commerciale in località Zinnigas, e le classificava in modo contraddittorio: foglio 11, mappale 28 (ex 3/h) di ettari 3.47.85 - zona omogenea G - servizi generali; foglio 11, mappale 42 (ex 3/l) di ettari 0.07.60 - sottozona D3 - commerciale; foglio 11, mappale 43 (ex 3/m) di ettari 0.02.10 - sottozona D3 - commerciale;

preso atto che dal programma di fabbricazione di Santa Giusta (redatto in variante al precedente del 1980) in vigore dal 1985 e dal Piano urbanistico comunale vigente, esecutivo dal 1° settembre 1997, si rileva graficamente, perché non possibile altrimenti, che la particella individuata al mappale 28, della superficie di ettari 3.47.85, ricade per circa ettari 2.29.90 in zona G - servizi generali e per la parte restante, pari a ettari 1.17.95, in zona S3 - verde pubblico; la particella individuata con il mappale 42 ricade per intero in zona S3 - verde pubblico e la particella individuata con il mappale 43 ricade, accorpata alla porzione precedentemente individuata, in zona G - servizi generali. Di queste aree, una estensione di circa 23.200 metri quadri ricade in zona G - servizi generali mentre la parte restante per un'estensione di circa 12.553 metri quadri in zona S3 - verde pubblico, chiaramente di pertinenza del piano di lottizzazione commerciale;

visto che la Camera di commercio di Oristano ha confinato e urbanizzato le tre particelle originarie inglobando anche un'ampia area di parcheggio del piano di lottizzazione commerciale, dell'estensione stimata di circa 1.200 metri quadri che catastalmente costituisce parte del mappale 53 che comprende tutta la viabilità e i parcheggi di piano;

considerato che è evidente l'assoluta illegittimità urbanistica, poiché sono stati sottratti gli standard urbanistici al piano di lottizzazione commerciale, facendo venire a mancare i parametri minimi in termini di parcheggio pubblico, violando qualsiasi regola in termini urbanistici e ledendo i diritti di tutti gli imprenditori proprietari dei lotti e delle attività commerciali che avevano acquistato dal Comune di Santa Giusta ad un prezzo particolare, basato sulla dotazione di standard urbanistici e dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, compresa la sistemazione stradale delle aree di parcheggio;

verificato che è stato urbanizzato un intero comparto di zona G anche se qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica della zona G - servizi generali doveva essere subordinato alla redazione di un piano attuativo di lottizzazione di iniziativa comunale, con indice territoriale massimo di 1,00 mc/mq, così come prescritto all'articolo 25 delle norme di attuazione del PUC di Santa Giusta vigente; inoltre, il Piano paesaggistico regionale, all'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alle zone G recita: "Possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi purché approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano paesaggistico regionale", sospendendo di fatto la possibilità della realizzazione di alcun tipo di intervento nelle aree in argomento;

preso atto che il Comune di Santa Giusta non solo non ha predisposto il piano attuativo di lottizzazione, ma disattendendo il PPR Sardegna ha permesso con il rilascio di un'autorizzazione edilizia e di due concessioni edilizie distinte il confinamento dell'intero comparto, comprendente la zona G e le aree di standard del piano di lottizzazione commerciale (togliendole all'uso pubblico) e l'urbanizzazione completa del comparto stesso, e quindi le opere di sistemazione stradale, marciapiedi, reti fognarie, impianto di illuminazione esterna;

rilevato che il Comune di Santa Giusta, sempre operando in assoluta anarchia urbanistica, ha garantito una possibilità edificatoria di 61.450 metri cubi con riferimento alla sola zona G, dichiarata dell'estensione di 26.300 metri quadri, e quindi con l'adozione di un indice territoriale e anche fondiario di 2,34 mc/mq circa, di gran lunga superiore a quello massimo ammissibile pari a 1,00 mc/mq, applicabile solo con la formazione di un piano attuativo, come prescritto dalle norme di attuazione e dal decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica n. 2266/U del 20 dicembre 1983;

considerata la palese illegittimità dell'accorpamento delle aree di verde pubblico e di parcheggio, già costituenti standard urbanistici del limitrofo piano di lottizzazione in zona D3 - commerciale, e il loro trattamento alla stessa stregua di un terreno direttamente edificabile a cui competerebbero 27.750 metri cubi di volumetria edificabile a fronte di una superficie dichiarata in atti di 8.714 metri quadri, risultando quindi un indice territoriale e anche fondiario di 3,18 mc/mq circa. Risulta certamente fuori da ogni regola, urbanistica e non, che un comune venda le aree di standard urbanistici, sottraendoli al piano di lottizzazione commerciale, e alle stesse attribuisca, come in atti, una suscettività edificatoria diretta con un indice fondiario pari a 3,18 mc/mq;

visto che il Comune di Santa Giusta ha venduto un comparto di zona G della superficie dichiarata di 26.300 metri quadri e delle aree di standard urbanistici del piano di lottizzazione commerciale attiguo, della superficie dichiarata di 8.714 metri quadri, garantendo una possibilità edificatoria di 86.200 metri cubi, a fronte di una volumetria ammissibile di 26.300 metri cubi di competenza della sola zona G, che, per altro, poteva essere edificata solo previa predisposizione di un piano attuativo;

constatato che gli stessi consiglieri comunali che hanno proposto il ricorso gerarchico all'ARGEA, con nota del 26 novembre 2007, indirizzata anche alla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio provinciale gestione e controllo del territorio di Oristano e Medio Campidano, Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, via Cagliari n. 238 - 09170 Oristano, hanno segnalato tutte le suddette irregolarità anche sotto l'aspetto urbanistico-edilizio, senza purtroppo avere avuto alcun riscontro e senza che, per quanto in loro conoscenza, gli enti regionali abbiano adottato alcun provvedimento in merito;

preso atto che le aree in argomento, ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sono di interesse paesaggistico e tutelate per legge, pertanto, preventivamente alla realizzazione di qualsiasi opera (di recinzione e di urbanizzazione) i relativi progetti andavano corredati con la valutazione della compatibilità paesaggistica; sugli stessi, inoltre, doveva essere richiesta la autorizzazione paesaggistica ed il parere vincolante della Soprintendenza;

considerato che tutte le opere, sia di recinzione (realizzata per tutto il perimetro in c.c.a. a vista e inferriate metalliche) sia di urbanizzazione (compresa l'illuminazione esterna) sono state realizzate senza la preventiva autorizzazione paesaggistica,

chiede di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per:
1) sapere se sono a conoscenza di tale situazione che vede realizzate opere edilizie su terreni gravati da uso civico e del pericolo di un forte impatto ambientale e paesaggistico, difficilmente mitigabile, che potrebbe derivare dalla realizzazione di tutta la volumetria dichiarata possibile (e comunque illegittima);
2) per chiedere quali provvedimenti l'ARGEA intenda assumere in merito alla situazione e alla palese violazione delle disposizioni impartite dagli uffici regionali competenti;
3) per sollecitare maggiore chiarezza e fugare i dubbi e i sospetti su decisioni che sembrano favorire una certa parte politica, ma non gli interessi della collettività di Santa Giusta.

Cagliari, 24 luglio 2008