CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1273/A

INTERROGAZIONE VARGIU, con richiesta di risposta scritta, sulla illegittimità del trasferimento per mobilità di dirigente medico psichiatra operato dalla ASL n. 8 di Cagliari.

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Il sottoscritto,

considerato che:
- nel mese di maggio 2007, la ASL n. 8 ha attivato una procedura di mobilità per dirigente medico di psichiatria;
- tale procedura si è conclusa in data 29 maggio 2007 con il verbale redatto dalla commissione valutatrice, di cui era componente, tra gli altri, la dottoressa Giovanna Del Giudice, responsabile del Dipartimento di psichiatria della stessa ASL n. 8 di Cagliari;
- da tale verbale risulta accolta la domanda di un medico specialista in psichiatria, che viene pertanto trasferito dalla ASL n. 6 di Carbonia-Iglesias alla ASL n. 8 di Cagliari, con delibera della ASL n. 8 n. 638 del 6 giugno2007;
- tale verbale dà riscontro della partecipazione alla procedura di mobilità di altri sette dirigenti medici;
- uno dei dirigenti medici specialisti in psichiatria che ha partecipato al citato bando di mobilità risulta essere stato giudicato nel mese di agosto 2007, e cioè in data successiva rispetto alla valutazione relativa al bando di trasferimento, che è del maggio 2007, nell'ambito di una selezione pubblica per dirigenti medici di psichiatria bandita dalla stessa ASL n. 8, nella quale risulta precedere in graduatoria il vincitore del bando di mobilità;
- i criteri di valutazione della selezione pubblica conclusa nell'agosto 2007 risulterebbero identici per legge (trattasi di procedura per soli titoli e non per titoli e per esami) a quelli stabiliti per la mobilità (decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, titoli I e II, all'articolo 27 per l'attribuzione dei punteggi, al capo V del titolo III e al decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1998);
- il verbale finale redatto dalla commissione valutatrice per la mobilità (contrariamente al verbale finale della commissione che ha giudicato i titoli dei partecipanti alla pubblica selezione) non riporta alcuna valutazione comparata e di dettaglio dei titoli dei partecipanti al bando di mobilità, né riporta, conseguentemente, alcuna graduatoria finale, in palese violazione della normativa vigente regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1990;
- lo stesso verbale redatto della commissione introduce criteri di valutazione difformi da quanto previsto dalla legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, titoli I e II, articolo 27, capo V del titolo III, decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1998 e decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1990);
- in particolare, la commissione attribuisce peso fondamentale per l'accettazione della specifica domanda di trasferimento per mobilità alla valutazione di alcuni titoli specifici del vincitore che appaiono assolutamente soggettivi e aleatori (e comunque tali da posizionarlo nella graduatoria della selezione pubblica espletata nel mese di agosto 2007 dietro altro concorrente partecipante al bando di mobilità);
- risulterebbe agli atti un documento, che sarebbe antecedente di quattro giorni rispetto alla riunione finale (25 maggio 2007) della commissione incaricata di valutare le domande di trasferimento, in cui la dottoressa Del Giudice, componente della commissione di valutazione del bando di mobilità, esprime anticipato parere favorevole (verosimilmente senza aver potuto, a quel momento, valutare in alcun modo i titoli degli altri partecipanti allo stesso bando di mobilità) al trasferimento del dirigente medico che poi risulterà effettivamente prescelto,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere:
1) quale sia il motivo per cui la commissione di valutazione abbia omesso di svolgere la disamina comparata e dettagliata dei titoli dei partecipanti al bando della mobilità e abbia omesso, conseguentemente, di predisporre la graduatoria finale delle posizioni di mobilità, contrariamente a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge;
2) quale sia il motivo per cui la commissione abbia disposto l'adozione di criteri prioritari per il trasferimento che appaiono assolutamente difformi da quanto previsto dalla normativa vigente;
3) se non ritengano che esistano tali vizi sostanziali nella delibera n. 638 del 6 giugno 2007 della ASL n. 8 di Cagliari, da renderne necessario l'immediato annullamento, con conseguente predisposizione di un nuovo bando di mobilità, che rispetti integralmente la vigente normativa di merito.

Cagliari, 26 giugno 2008