CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1231/A

INTERROGAZIONE MILIA, con richiesta di risposta scritta, in merito alle limitazioni imposte dalla Giunta regionale al commercio ambulante in caso di trasferimento dell'attività commerciale per atto "inter vivos".

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Il sottoscritto,

premesso che, con la legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), sono state emanate nuove norme sulla disciplina del commercio in sede fissa ed ambulante, in aderenza alle nuove normative comunitarie ed alle leggi nazionali;

rilevato che, in particolare, al titolo II, capo II, è stato disciplinato l'esercizio del commercio su aree pubbliche e che, in questo ambito, nell'articolo 15, comma 12, il Consiglio regionale ha delegato la Giunta regionale ad emanare le norme relative alle modalità di esercizio del commercio, tra le quali quelle relative ai "criteri e procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte";

ravvisato che la Giunta regionale, nell'esercizio delle sue prerogative e funzioni, ha emanato con propria deliberazione n. 15/15 del 19 aprile 2007 una direttiva sui criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche, nel cui ambito, nell'articolo 4, disciplina il "Subingresso e la reintestazione dell'autorizzazione", stabilendo testualmente al comma 1 "Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado";

reputando questa una errata ed assurdamente limitativa interpretazione della norma adottata dalla Giunta regionale, che produce quale unico effetto la fossilizzazione del sistema commerciale in forma ambulante (tale tipo di commercio, infatti, proprio per le sue caratteristiche intrinseche è maggiormente usurante rispetto al commercio fisso e richiede, pertanto, un frequente ricambio generazionale che non sempre può avvenire all'interno della stessa famiglia di origine),

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio per sapere:
1) i motivi per cui tale norma non sia, invece, prevista per le altre forme commerciali, tanto che nella stessa legge regionale n. 5 del 2006, all'articolo 29, relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande, è espressamente e legislativamente prescritto, che "Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2";
2) se intendano intervenire urgentemente per evitare che con questa interpretazione normativa si possano creare sperequazioni tra le imprese, trattando proprio il commercio ambulante come una sorta di impresa di serie B, alla quale non vengono riconosciuti i diritti elementari del libero commercio e quindi anche quello di poter cedere la propria azienda alla cessazione dell'attività, garantendo all'acquirente subentrante il diritto di esercizio presso il punto vendita già assegnato.

Cagliari, 19 maggio 2008